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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2339 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 11.12.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Mauriello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata sito in Napoli (Na) alla Piazza
Carlo III n. 42, giusta procura alle liti in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ). Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza cartolare dell'11.12.2024 concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Il P.M. in data 07.01.2024 esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.02.2023 la sig.ra premettendo che in data Parte_1
29.04.1995 in Casoria (Na) aveva contratto matrimonio concordatario con il sig. e Controparte_1
che dalla loro unione erano nati tre figli, il 23.08.1995, il 09.12.1996 Persona_1 Persona_2
e il 26.01.2008; deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa da Per_3
incomprensioni caratteriali tra i coniugi i quali già vivono separati da molti anni. Per tali motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione giudiziale;
- disporsi re che la ex casa coniugale sita in Casoria
1 (NA) alla Via G. Pascoli II trav. n. 2, di proprietà del Comune di Casoria, venga assegnata al IG.
, di cui lo stesso è già assegnatario;
- disporsi l'affido condiviso del minore con CP_1 Per_3 residenza prevalente presso l'abitazione materna;
d) disporsi le modalità ed i tempi del diritto di visita padre-figlio, tenendo conto del criterio dell'alternanza tra i genitori;
- disporre che il IG. versi, CP_1 quale contributo al mantenimento del figlio minorenne, l'importo mensile di € 200,00 Per_3
automaticamente rivalutabile annualmente secondo indici Istat, e quale contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, l'importo Persona_2 mensile di € 100,00 automaticamente rivalutabile annualmente secondo indici Istat, entrambi gli importi da versarsi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente bancario o postale a comunicarsi intestato alla IG.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la Parte_1
prole, tenuto conto del protocollo di intesa redatto presso l'Ill.mo Tribunale di Napoli Nord tra
Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.
All'esito dell'udienza del 12.07.2023, il Presidente con ordinanza del 19.07.2023, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti così disponendo:
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
-dispone l'affido condiviso del minore ad Per_3
entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
-determina in € 200,00 l'assegno di mantenimento per il minore e di € 100,00 per il figlio Per_3
da porre a carico del coniuge resistente in favore della ricorrente, Persona_2 Controparte_1
versando la detta somma mensile entro il giorno 5 di ciascun mese, presso il domicilio della moglie ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici
Istat;
-stabilisce che il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio, salvo migliori accordi tra le parti, due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e due fine settimana alterni al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
ad anni alterni, dal 24 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio.
Quindi rimetteva parti dinanzi al G.I. all'udienza del 29.11.2023.
Quivi parte ricorrente chiedeva la conferma delle statuizioni assunte con l'ordinanza presidenziale ed il G.I. rinviava la causa onerando parte ricorrente di rinnovare la notifica dell'ordinanza presidenziale nei confronti del resistente. Quindi, all'esito dell'udienza cartolare del 10.06.2024 il G.I. dichiarava la contumacia del resistente e rinviava la causa all'udienza dell'11.12.2024 ove rimetteva la causa al
Collegio per la decisione con concessione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa
2 conclusionale.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione del ricorrente secondo cui tra i coniugi era cessata l'affectio coniugalis,
l'indifferenza del resistente rimasto contumace, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale ritiene che la separazione tra i coniugi vada pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.c., atteso che parte ricorrente non ha formulato alcuna istanza di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, vanno confermate integralmente quelle già stabilite con l'ordinanza presidenziale del 19.07.2023, come richiesto de parte ricorrente, non essendo sopravvenute circostanza nuove.
Il Collegio osserva che nulla va disposto in ordine al godimento della casa coniugale, atteso che il genitore collocatario della prole, non ne ha chiesto l'assegnazione, pertanto, detto bene resta soggetto alla disciplina civilistica ordinaria.
Il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dalla ricorrente, stante la mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 09.12.1970 e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) dispone l'affido condiviso del figlio minore in favore di entrambi i genitori con Per_3
residenza privilegiata presso la madre;
3) dispone che gli incontri tra il padre e il minore avvengano come stabilito con Per_3
l'ordinanza presidenziale del 19.07.2023;
4) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 200,00 a tiolo di mantenimento del figlio e la Per_3 somma di € 100,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre rivalutazione monetaria Persona_2 annuale in base all'indice ISTAT – FOI;
5) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie e mediche non coperte dal SSN per i figli e purchè Per_3 Persona_2
preventivamente concordate e debitamente documentate come previsto dal Protocollo stilato presso
3 l'intestato Tribunale cui si rinvia;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 186 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 29, parte II, serie A, volume M, atti di matrimonio dell'anno 1995);
7) nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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