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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1187/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AZ US, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6193/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2023 0026206514 000 ONERI CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 537/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 11.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Consorzio_1, relativa al tributo di consorzio bonifica per l'anno 2021, per un valore di causa di €. 322,00.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento, deducendo la mancanza dei presupposti per l'imposizione, dal momento che i terreni cui esso si riferisce non avrebbero ricevuto alcun beneficio dall'opera del Consorzio. Eccepiva la carente e fuorviante motivazione dell'atto impugnato, contestando il pIano di
Classifica e i criteri di ripartizione del tributo. Allegava relazione tecnica a sostegno delle proprie ragioni, nonché alcune sentenze emesse da questa Corte relative all'accoglimento di analoghi ricorsi per diverse annualità.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia, afferente solo a questioni riguardanti il merito dell'imposizione. Effettuava litis denuntiatio nei confronti dell'ente impositore, che tuttavia non interveniva.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Giova premettere che la nuova legge regionale N. 13/2017 che reca “modifiche alla legge regionale 23 luglio
2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica)” ha riformulato la disposizione di cui all'art. 23 comma 1 della Legge regionale per la Calabria n. 11 del 2003.
Tale disposizione ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del
2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.
Inoltre, la cartella di pagamento impugnata contiene motivazione che suscita evidenti perplessità.
Da un lato, essa reca il riferimento (pag. 5) all'art. 23, comma 1 lett. A) della legge n. 11 del 2003 caducato dalla Corte Costituzionale, cosa che basterebbe a dichiarare illegittimo il provvedimento.
Dall'altro, nell'illustrare le ragioni dell'imposizione, evidentemente al fine di adeguarle alla nuova disciplina, fa riferimento, testualmente ai “CRITERI INDICATÌ NEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI
ONERI CONSORTILI ….ADOTTATO DAL CONSORZIO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI.
IL SUDDETTO PIANO DI CLASSIFICA E' STATO APPROVATO CON DELIBERA Dl GIUNTA
REGIONALE…., E SUCCESSIVAMENTE DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERA N. 199 DEL
05/06/2017 , PUBBLICATA sul BURC N. 58 DEL 19/6/2017”.
Orbene, come risulta dal sito del Consiglio Regionale della Calabria, con delibera n.199 del 5.6.2017 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il Piano di Classifica del Consorzio_1
. Non, dunque, il Piano di classifica del Consorzio_1.
Pertanto il riferimento a un Piano di classifica non riguardante l'ente impositore rende la motivazione del provvedimento impugnato del tutto insufficiente, dunque detto provvedimento è da ritenersi illegittimo. Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AZ US, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6193/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2023 0026206514 000 ONERI CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 537/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 11.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Consorzio_1, relativa al tributo di consorzio bonifica per l'anno 2021, per un valore di causa di €. 322,00.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento, deducendo la mancanza dei presupposti per l'imposizione, dal momento che i terreni cui esso si riferisce non avrebbero ricevuto alcun beneficio dall'opera del Consorzio. Eccepiva la carente e fuorviante motivazione dell'atto impugnato, contestando il pIano di
Classifica e i criteri di ripartizione del tributo. Allegava relazione tecnica a sostegno delle proprie ragioni, nonché alcune sentenze emesse da questa Corte relative all'accoglimento di analoghi ricorsi per diverse annualità.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia, afferente solo a questioni riguardanti il merito dell'imposizione. Effettuava litis denuntiatio nei confronti dell'ente impositore, che tuttavia non interveniva.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Giova premettere che la nuova legge regionale N. 13/2017 che reca “modifiche alla legge regionale 23 luglio
2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica)” ha riformulato la disposizione di cui all'art. 23 comma 1 della Legge regionale per la Calabria n. 11 del 2003.
Tale disposizione ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del
2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.
Inoltre, la cartella di pagamento impugnata contiene motivazione che suscita evidenti perplessità.
Da un lato, essa reca il riferimento (pag. 5) all'art. 23, comma 1 lett. A) della legge n. 11 del 2003 caducato dalla Corte Costituzionale, cosa che basterebbe a dichiarare illegittimo il provvedimento.
Dall'altro, nell'illustrare le ragioni dell'imposizione, evidentemente al fine di adeguarle alla nuova disciplina, fa riferimento, testualmente ai “CRITERI INDICATÌ NEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI
ONERI CONSORTILI ….ADOTTATO DAL CONSORZIO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI.
IL SUDDETTO PIANO DI CLASSIFICA E' STATO APPROVATO CON DELIBERA Dl GIUNTA
REGIONALE…., E SUCCESSIVAMENTE DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERA N. 199 DEL
05/06/2017 , PUBBLICATA sul BURC N. 58 DEL 19/6/2017”.
Orbene, come risulta dal sito del Consiglio Regionale della Calabria, con delibera n.199 del 5.6.2017 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il Piano di Classifica del Consorzio_1
. Non, dunque, il Piano di classifica del Consorzio_1.
Pertanto il riferimento a un Piano di classifica non riguardante l'ente impositore rende la motivazione del provvedimento impugnato del tutto insufficiente, dunque detto provvedimento è da ritenersi illegittimo. Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore.