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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVA US, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6547/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - Ufficio Tributi 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12701 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del Comune di Praia a Mare, l'avviso di accertamento IMU anno 2019 prot. 12701 del 26/03/2024 (per un importo totale di € 1.300,00), ricevuto in data 10/06/2024, deducendone la parziale illegittimità in ordine all'immobile identificato in catasto al fg. 41-p.lla 148- sub 24 cat. C/6, in quanto in realtà inesistente (trattandosi di posto auto erroneamente accatastato in categoria C/6).
Concludeva per l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento.
L'ente impositore non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattata all'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La ricorrente muove dall'erroneo presupposto della non riconducibilità del posto auto alla categoria catastale
C/6 e dal conseguente assoggettamento ad IMU.
In realtà, va rilevato che il posto auto è riconducibile alla categoria catastale C/6 e che l'iscrizione dell'unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta.
Ne consegue che, pure accedendo alla tesi della ricorrente circa la natura dell'immobile, rimane fermo l'assoggettamento all'IMU.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla per le spese.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice Monocratico
EP CA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVA US, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6547/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - Ufficio Tributi 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12701 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del Comune di Praia a Mare, l'avviso di accertamento IMU anno 2019 prot. 12701 del 26/03/2024 (per un importo totale di € 1.300,00), ricevuto in data 10/06/2024, deducendone la parziale illegittimità in ordine all'immobile identificato in catasto al fg. 41-p.lla 148- sub 24 cat. C/6, in quanto in realtà inesistente (trattandosi di posto auto erroneamente accatastato in categoria C/6).
Concludeva per l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento.
L'ente impositore non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattata all'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La ricorrente muove dall'erroneo presupposto della non riconducibilità del posto auto alla categoria catastale
C/6 e dal conseguente assoggettamento ad IMU.
In realtà, va rilevato che il posto auto è riconducibile alla categoria catastale C/6 e che l'iscrizione dell'unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta.
Ne consegue che, pure accedendo alla tesi della ricorrente circa la natura dell'immobile, rimane fermo l'assoggettamento all'IMU.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla per le spese.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice Monocratico
EP CA