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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 112/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 112 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 10/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
23/09/1952, ivi residente a[...], C.F.
e , nata a C.F._1 Parte_2
IL (NA) il 04/10/1963, residente in [...], C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliati in San Marcellino (CE) alla Via G.B. Vico, 8, presso lo studio dell'avvocato Rosetta Roma, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 13 gennaio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
22/10/1981 in San Marcellino (CE) dal quale non sono nati figli naturali ma è stata adottata (nata a [...] - Persona_1
Romania il 21/12/1991), hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
A) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
B) La casa coniugale, di proprietà di , verrà a Parte_1
Lui assegnata, unitamente agli arredi.
C) La moglie trasferirà altrove la propria dimora e residenza.
Pag. 2 di 4 D) I coniugi provvederanno direttamente alle rispettive necessità e non si dovranno corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento.
E) I coniugi si concedono fin da ora il reciproco consenso per l'emissione di documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto) così fin da ora autorizzati gli organi competenti al rilascio.
Con note depositate il 4 aprile 2025, le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 10 aprile 2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM ha apposto il Visto in data ____.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Pag. 3 di 4 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] il [...]) e Parte_2
(nata a [...] il [...]) alle condizioni
[...]
come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Marcellino (CE) (Atto n. 27, P. II, S. A Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1981) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 6/5/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 112/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 112 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 10/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
23/09/1952, ivi residente a[...], C.F.
e , nata a C.F._1 Parte_2
IL (NA) il 04/10/1963, residente in [...], C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliati in San Marcellino (CE) alla Via G.B. Vico, 8, presso lo studio dell'avvocato Rosetta Roma, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 13 gennaio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
22/10/1981 in San Marcellino (CE) dal quale non sono nati figli naturali ma è stata adottata (nata a [...] - Persona_1
Romania il 21/12/1991), hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
A) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
B) La casa coniugale, di proprietà di , verrà a Parte_1
Lui assegnata, unitamente agli arredi.
C) La moglie trasferirà altrove la propria dimora e residenza.
Pag. 2 di 4 D) I coniugi provvederanno direttamente alle rispettive necessità e non si dovranno corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento.
E) I coniugi si concedono fin da ora il reciproco consenso per l'emissione di documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto) così fin da ora autorizzati gli organi competenti al rilascio.
Con note depositate il 4 aprile 2025, le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 10 aprile 2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM ha apposto il Visto in data ____.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Pag. 3 di 4 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] il [...]) e Parte_2
(nata a [...] il [...]) alle condizioni
[...]
come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Marcellino (CE) (Atto n. 27, P. II, S. A Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1981) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 6/5/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4