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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PER I MINORENNI
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott.ssa Rita RIGONI Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Barbara GALLO Consigliere
Dott. Matteo MILAZZO Componente privato
Dott.ssa Maria Luigia PERROTTA Componente privato ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n.
69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 174/2025 V.G. promossa
DA madre dei minori e Parte_1 Per_1 Persona_2
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Pasqualino Miraglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via Rainusso n. 176/a, in forza di procura alle liti unita al ricorso;
APPELLANTE
CONTRO
1 AVV.TO , in qualità di tutore dei minori e CP_1 Per_1 Per_2
nominato con provvedimenti del Giudice tutelare del 30 marzo 2025 e
[...]
costituito in proprio, ai sensi dell'art. 86 cpc, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Zabarella n. 65;
APPELLATO
CONTRO padre dei minori e Controparte_2 Per_1 Persona_2 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Antonella Saccomani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 466/g, in forza di procura alle liti unita alla memoria difensiva;
APPELLATO
CONTRO
e , nonni paterni dei minori Controparte_3 CP_4
e Per_1 Persona_2
APPELLATI CONTUMACI
E CON L'INTERVENTO INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia di data 28 febbraio 2025, notificata il 13 marzo 2025.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia n. 45/2024, in via principale, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori e nati a Padova il 2 luglio 2019, disposta con la Per_1 Persona_2
sentenza impugnata, per violazione degli artt. 8 e 15 della Legge n. 184/1983.
Disporre la reintegrazione dell'appellante nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Prescrivere, ai sensi degli artt. 15 e 21 della Legge n. 184/1983,
l'attivazione di un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità, comprendente un percorso strutturato di accompagnamento psicologico e sociale;
2 la prosecuzione della mediazione familiare già intrapresa;
il graduale ripristino degli incontri protetti tra madre e figli;
il coinvolgimento dei nonni materni nel progetto di supporto familiare;
la predisposizione di interventi educativi domiciliari mirati al rafforzamento delle competenze genitoriali. In via subordinata, disporre consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla valutazione delle capacità genitoriali dell'appellante e delle effettive possibilità di recupero del rapporto tra genitori e figli. Mantenere e, se del caso, aMpliare i rapporti tra i minori e la famiglia d'origine, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.n. 184/1983.
In via istruttoria, si chiede disporsi CTU sulle capacità genitoriali, sulla qualità del legame affettivo tra i minori e l'appellante, nonché sulla sussistenza di condizioni ostative alla reintegrazione familiare”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO TUTORE DEI MINORI:
“Rigettare l'appello proposto dalla signora avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia n. 60000058/2021 RAS del 28 febbraio 2025. Confermare integralmente la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori e nati a Padova il Persona_3 Persona_2
2.07.2019. Confermare tutte le ulteriori disposizioni contenute nella sentenza impugnata, con particolare riferimento alla sospensione dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, alla nomina del tutore provvisorio e alla sospensione dei contatti/rapporti dei minori con i genitori e gli ulteriori parenti della famiglia d'origine. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da destinare allo Stato, essendo di minori ammessi al patrocinio dello
Stato”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO Controparte_2
“In accoglimento dell'appello principale proposto da a cui Parte_1
integralmente si aderisce, e in riforma della sentenza n. 60000058/2021, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 28 febbraio 2025, in via principale, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori Per_1
e nati a Padova il 2 luglio 2019, per violazione degli artt. 1, 8 e Persona_2
3 15 della Legge n. 184/1983 e per i motivi tutti esposti in narrativa. Disporre la reintegrazione del signor nell'esercizio della responsabilità Controparte_2
genitoriale. Prescrivere l'attivazione di un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità per che includa interventi di supporto Controparte_2
psicologico e sociale e il graduale ripristino degli incontri protetti e poi liberi tra i genitori e i figli. Ordinare ai servizi sociali incaricati di ripristinare immediatamente gli incontri tra il padre, e i minori e Controparte_2 Per_1
In via subordinata, disporre un'adozione c.d. mite ai sensi dell'art. 44 Per_2
lett. d) L.n. 184/1983, senza radicale recisione dei rapporti con la famiglia d'origine, consentendo la conservazione del rapporto dei minori con il padre
In ulteriore subordine, autorizzare, ai sensi dell'art. 27 Controparte_2
comma 3 L.n. 184/1983, come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 183/2023, il mantenimento dei rapporti di natura socioaffettiva tra i minori e e il padre secondo modalità da Per_1 Per_2 Controparte_2 stabilirsi. In via istruttoria, disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a valutare l'attuale personalità e capacità educativa del signor la qualità Controparte_2
del legame affettivo tra i minori e il padre, nonché le concrete possibilità di recupero e l'impatto sui minori del mantenimento dei legami con la famiglia di origine;
procede nuovamente all'audizione del signor Con Controparte_2 vittoria di spese e compensi”.
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:
“Si esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo, condividendosi le osservazioni svolte nel decreto impugnato”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria il 2 aprile 2025, poi notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, nata a [...] il 17 Parte_1
luglio 1981, ha impugnato la sentenza n. 54/2025, resa nel procedimento n.
4 60000058/2021 RAS dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, notificata il 13 marzo 2025, che in accoglimento dalla domanda del Pubblico Ministero dichiarava lo stato di addottabilità dei figli minori, gemelli, e Per_1 Per_2
nati a Padova il 2 luglio 2019 dalla relazione con
[...] Controparte_2
nato a [...] il [...], disponendo nel contempo l'immediata sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
nominando tutore provvisorio il già nominato curatore speciale dei minori medesimi, avv.to ; mantenendo la sospensione dei contatti e CP_1
rapporti di e con i genitori e gli altri parenti della famiglia di Per_1 Per_2 origine;
confermando l'affidamento dei minori al servizio sociale ed il loro collocamento presso la famiglia già individuata nel corso del giudizio.
In particolare, il Tribunale per i Minorenni evidenziava che la condizione dei gemelli e aveva necessitato, fin dal settembre del 2019, Per_1 Per_2
ovvero dopo due mesi dalLA loro nascita, l'ausilio, l'assistenza etero familiare ed il sostegno alla genitorialità, essendosi rivolta la madre ad un centro per la protezione della donna, esprimendo paura e necessità di tutela per sé e per i figli neonati, rappresentando ella una situazione di violenza familiare con agiti aggressivi sia fisici che morali da parte del padre Osservava il Controparte_2 primo Giudice che, a seguito dell'attivazione del servizio educativo domiciliare, emergevano grosse difficoltà nell'esercizio della responsabilità genitoriale, rendendosi più volte necessario l'intervento di educatrice al fine di fronteggiare le esigenze dei neonati quanto alla loro salute, alla loro alimentazione ed alle loro esigenze ludiche e di sviluppo motorio, tanto che all'età di otto mesi i gemelli erano risultati incapaci di sedersi autonomamente, vivendo in ambito casalingo disordinato ed in precarie condizioni igieniche, con il disinteresse e l'incuria dei genitori.
Il Tribunale per i Minorenni, peraltro, dava riscontro del fatto che
[...]
era già stata valutata in precedente procedimento de potestate Parte_1 pertinente a quattro figli avuti dal precedente marito ed all'esito del quale ne era
5 stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, una volta accertato che la medesima era affettivamente immatura, passiva e dipendente nelle relazioni familiari, enfatizzante i conflitti e le responsabilità, con valutazione di scarsa capacità genitoriale ed incapacità di comprendere e farsi carico della prole.
Sulla scorta di dette premesse fattuali, il Tribunale per i Minorenni dava atto del ricorso promosso dal Pubblico Ministero minorile volto all'accertamento della capacità genitoriale e della reversibilità della situazione di pregiudizio in cui versavano i minori e avendo così il medesimo ufficio Per_1 Per_2
giudiziario, con decreto del 28 febbraio 2020, disposto l'affidamento dei medesimi al servizio sociale, con loro collocazione in ambiTo etero familiare comunitario, unitamente alla madre, in modo da poterne osservare lo sviluppo della relazione con i gemelli. Il primo Giudice, quindi, evidenziava che il periodo di collocamento presso la casa famiglia tra marzo 2020 e febbraio 2022 aveva permesso di accertare la permanenza del ritardo dei gemelli, nonostante l'attivazione di programma riabilitativo, sia dal punto di vista motorio che del linguaggio;
la condizione di sofferenza dei minori per la presenza della madre, con manifestazioni di pianto accompagnate dall'incapacità di adeguato contenimento della madre;
l'alimentazione adeguata dei gemelli solo quando non era presente;
l'addormentamento molto critico in Parte_1
mancanza di routine consolidate della madre;
la negazione da parte di quest'ultima delle criticità riscontrate, con atteggiamento di scarsa adesione al progetto educativo propostole nel contesto comunitario;
la mancanza di comprensione da parte della medesima delle indicazioni provenienti dalla N.P.I.; la sua inconsapevolezza delle dinamiche evolutive e dei bisogni dei minori;
la necessità di interventi vicariali da parte degli operatori della struttura per evitare che le carenze materne potessero produrre pregiudizio nello sviluppo psicofisico dei bambini. Il Tribunale, inoltre, evidenziava che analoghe conclusioni erano da trarsi relativamente al periodo di monitoraggio del rapporto del padre con i gemelli, durante le programmate visite settimanali in spazio neutro,
6 evidenziandosi la posizione pessimistica e rinunciataria di Controparte_2
circa la possibilità di recupero di un ruolo genitoriale positivo, permanendo l'esternalizzazione delle responsabilità, l'espressione di un vissuto ostile nei confronti della madre dei minori, la sua posizione lavorativa instabile e la permanenza della dimora presso i genitori.
Rammentava il Tribunale che lo sviluppo del procedimento de potestate nei termini descritti, portava il Pubblico Ministero minorile alla proposizione del ricorso ex artt. 8 e ss. L.n. 184/1983 a cui seguiva un primo decreto del 17 gennaio 2022 con cui i minori erano collocati in diverso ambito etero familiare senza la presenza della madre, in attesa di individuare idonea famiglia affidataria;
regolandosi le visite in ambito protetto dei genitori ed osservazione della interazione dei bambini con i medesimi;
verificando l'esistenza di parenti con significativi rapporti con i gemelli ed in grado di farsene carico;
disponendosi un aggiornamento delle condizioni personali e sociali dei genitori e della situazione di salute e psico-evolutiva dei bambini. Essendo stata dimessa Parte_1
dalla comunità educativa nel febbraio del 2022, il Tribunale evidenziava
[...]
che, inoltre, seguiva un secondo decreto dell'11 aprile 2022 con cui il mandato al servizio sociale affidatario era integrato nel senso dell'osservazione e sostegno dei già intrapresi percorsi di recupero personale e delle capacità genitoriali ed era indicato l'opportuno mantenimento degli incontri regolati tra genitori ed i minori, tenendo conto dell'inserimento dei gemelli nel nuovo contesto familiare, peraltro intervenuto nell'aprile 2022.
La sentenza oggetto dell'odierno gravame evidenziava, in primo luogo, la rilevanza istruttoria della relazione del consultorio familiare di Padova del febbraio 2021 al fine della complessiva valutazione delle risorse e capacità genitoriali di e emergendo già da allora Parte_1 Controparte_2
le importanti fragilità dei genitori legate alle rispettive storie personali e alla loro relazione di coppia, tali da impedire di pervenire ad una dimensione adulta di responsabilità; l'incapacità della madre di rispondere ai bisogni psicologici,
7 emotivi ed affettivi dei figli, essendo ella priva di consapevolezza dei suoi limiti, continuamente negati in un quadro di risentimento verso il padre, ritenuto unico responsabile della situazione;
il carente investimento del padre sulla sua genitorialità, essendo il suo legame con i gemelli di natura narcisistica e con inadeguata assunzione di responsabilità, considerata l'oggettiva sua condizione lavorativa ed abitativa già descritta;
l'assenza di consapevolezza delle sue difficoltà.
Il Tribunale per i Minorenni assumeva che gli elementi di valutazione indicati erano stati sostanzialmente confermati anche dalla nuova relazione del consultorio del 16 giugno 2022 ove i genitori erano descritti come coppia adolescenziale, pur dandosi atto che i medesimi avevano intrapreso dei percorsi psicoterapeutici privatistici individuali e di coppia iniziati a marzo – aprile 2022
e come tali ancora troppo recenti per produrre cambiamenti sostanziali, essendo rimasti peraltro incompiuti, nonostante ragionevole prognosi della necessità di loro tempi lunghi.
Secondo il primo Giudice anche l'evoluzione successiva dei percorsi di recupero delle capacità e risorse genitoriali, personali e di coppia, non aveva permesso di approdare a risultati positivi, tanto che la relazione dei servizi sociali affidatari del 15 maggio 2023 dava riscontro delle persistenti inadeguatezze della madre e del padre, fermo restando l'attaccamento affettivo ai minori, non rivenendosi elementi rilevanti di segno contrario forniti nelle difese dei medesimi, neppure all'esito delle iniziative psico-terapeutiche individuali assunte dagli stessi.
Il Tribunale, così, concludeva che era rimasta inalterata la concreta prognosi negativa sulla recuperabilità delle competenze di e Parte_1
anche in termini di doverosa compatibilità in rapporto ai Controparte_2
tempi e alle peculiari esigenze di sviluppo dei gemelli, secondo quanto evidenziato dai servizi socio-sanitari coinvolti nel procedimento.
8 Inoltre, il Giudice di prime cure valutava la condizione di sostanziale abbandono di e anche in riferimento alle possibili ulteriori Per_1 Per_2
figure familiari vicarianti, ritenute indisponibili ovvero non idonee a farsi carico della cura ed educazione dei minori. In particolare, il Tribunale per i Minorenni osservava che il contesto familiare materno, già impegnato nell'affidamento e cura dei figli nati dalla prima relazione di si trovava in Parte_1
condizione di obiettiva limitatezza di risorse, essendo colpito il nonno da ischemia cerebrale, soffrendo la nonna di invalidità motoria e lo zio di disabilità psichica con mutismo selettivo, nonché non avendo detto nucleo consolidato alcuna effettiva relazione o rapporto con i gemelli, secondo quanto evidenziato dai servizi sociali con la relazione del 21 ottobre 2022 in cui si dava atto, tra l'altro, del disagio manifestato in termini di irrequietezza e incontenibilità di e al rientro dagli incontri protetti, anche con la sorella uterina Per_1 Per_2
dei gemelli , tanto da indurre i servizi medesimi, in aderenza al mandato Per_4
loro conferito, di sospendere dette visite ove disturbanti e senza che fosse mai seguita da parte della famiglia di origine alcuna iniziativa al fine di riprendere i contatti. Quanto al contesto familiare paterno, il primo Giudice evidenziava che dall'audizione dei nonni all'udienza del 27 dicembre 2023 era emersa la consapevolezza maturata nella coppia di non potersi proporre per i nipoti in funzione genitoriale vicariante, riconoscendo i propri limiti per motivi anagrafici ed economico - abitativi, pur rinnovando i medesimi il loro interesse per il benessere dei gemelli e la volontà di mantenere il rapporto con gli stessi già precedentemente maturato.
Il Tribunale concludeva per la dichiarazione di adottabilità ai sensi dell'art. 15 L.n. 184/1983, assumendo la sussistenza dell'effettivo stato di abbandono dei minori e stanti le loro permanenti esigenze di sostegno Per_1 Per_2
terapeutico rappresentate da ultimo dal servizio territoriale della N.P.I. e viste le considerazioni sopra riportate, conseguendo la cessazione dei legami giuridico - formali con la famiglia naturale per assicurare ai medesimi un inserimento stabile
9 e sicuro in una famiglia in grado di soddisfare i loro complessivi bisogni, nonché dovendosi disporre l'interruzione dei contatti ed incontri dei minori con i componenti della famiglia di origine. Sotto quest'ultimo profilo, il Giudice di prime cure, pur dando atto del legame affettivo dimostrato da ciascun genitore e dai nonni paterni, evidenziava che gli incontri protetti con la famiglia di origine della madre erano stati interrotti, come già accennato e per i motivi già esposti, fin dal settembre del 2022, mentre gli incontri protetti con i due genitori e con la famiglia di origine del padre erano stati interrotti, in quanto gravemente disturbanti, a partire dal luglio 2023, visti i riscontri forniti dagli operatori dell'equipe adozioni e dal servizio di neuropsichiatria infantile ai cui i gemelli erano in carico fin dal 2022 e confermato dalla relazione del servizio sociale affidatario del 10 luglio 2024 richiesta dal Giudice all'esito della istanza del padre e dei nonni paterni di rivalutare le ragioni della richiamata interruzione delle visite in ambito protetto.
Come già accennato, ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia, articolando cinque motivi di gravame e premettendo che i servizi sociali affidatari dei gemelli e lo stesso
Giudice di prime cure, non avrebbero considerato in alcun modo gli elementi emersi nel corso del procedimento favorevoli al nucleo familiare, quali la manifestata disponibilità e responsabilità dei genitori, dichiaratisi pronti a seguire percorsi condivisi e a ridurre la loro conflittualità; l'inizio di un percorso di mediazione familiare con la dott.ssa e conseguenti Parte_2
miglioramenti, emergendo il profilo di una coppia collaborativa, puntuale, attenta ai bisogni dei figli e capace di riflettere sul proprio ruolo genitoriale;
il percorso psicoterapeutico intensivo intrapreso dall'appellante con il dott. CP_5
che aveva escluso la presenza di disturbi psichiatrici, confermando la
[...] capacità della madre di relazionarsi adeguatamene con i figli. L'appellante, sempre in via di premessa, ha lamentato che i servizi sociali, con posizione preconcetta ed improntata su valutazioni passate, avrebbero sempre relazionato in
10 termini di sfiducia, senza valorizzare l'impegno dei genitori e i risultati conseguiti dai medesimi nelle more del procedimento, addirittura giungendo, dopo avere permesso incontri protetti solo saltuari e limitati, ad interrompere completamente i medesimi senza alcuna comunicazione motivata e senza fornire chiarimenti, nonostante richiesta, tanto da indurre l'impugnante a sporgere denuncia nei confronti del servizio sociale padovano e dei suoi responsabili, per gravi condotte omissive ed arbitrarie in pregiudizio dell'interesse dei minori. Nel contempo, a detta di lo stesso Tribunale per i Minorenni, Parte_1 senza considerare l'evoluzione della situazione così come già accennata, era rimasto inerte a fronte di più istanze urgenti volte a conoscere le motivazioni dell'improvvisa sospensione degli incontri con richiesta di loro ripresa.
Con il primo motivo di gravame, l'impugnante ha lamentato la violazione dell'art. 8 L.n. 184/1983 in riferimento all'asserito erroneo accertamento dello stato di abbandono dei minori, con conseguente scorretta declaratoria della loro adottabilità. A detta dell'appellante lo stato di abbandono morale e materiale dovrebbe essere accertato quale situazione oggettiva, consolidata ed irreversibile di inadempimento dei doveri educativi, affettivi e materiali, non superabile mediante strumenti di supporto ed accompagnamento, costituendo la dichiarazione di adottabilità misura di extrema ratio, da disporsi solo a seguito dell'accertata impossibilità di recupero della genitorialità. Così, riprendendo le considerazioni in fatto evidenziate in via di premessa, ha Parte_1
lamentato che il Tribunale per i Minorenni, nonostante le già rappresentate carenze degli interventi dei servizi sociali, avrebbe del tutto omesso di considerare la documentata disponibilità dei genitori ad intraprendere e proseguire percorsi di rafforzamento delle loro competenze genitoriali, secondo il disposto dell'art. 1 L.n. 184/1983, imponente di perseguire in via prioritaria il mantenimento del minore nella sua famiglia di origine ed in aperto contrasto con il principio di gradualità, riaffermato in sede di legittimità costituzionale, in sede
CEDU e dalla giurisprudenza di Cassazione, in forza del quale l'insufficienza
11 educativa o la difficoltà materiale non possono mai giustificare l'adottabilità ove non si dimostri la totale e definitiva inidoneità genitoriale. In tal senso l'appellante ha evidenziato che il primo Giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato il legame affettivo tra i minori ed i genitori, pur essendo stato il medesimo accertato e documentato. Così, sulla scorta degli elementi di giudizio disponibili, l'appellante ha affermato che il primo Giudice avrebbe scorrettamente dichiarato l'adottabilità dei minori, in assenza di una reale ed attuale condizione di abbandono e della irrecuperabilità della funzione genitoriale.
Con il secondo motivo di appello, l'impugnante ha lamentato la violazione dell'art. 15 della L.n. 184/1983, essendo omessa la valutazione della sussistenza delle soluzioni alternative all'adozione dovendosi accertare previamente il fallimento dell'attivazione e sperimentazione di ogni utile intervento volto a sostenere e rafforzare la famiglia di origine del minori, titolare del diritto a conservare, ove possibile, i propri legami familiari ed identitari anche a mezzo di soluzioni alternative meno drastiche, come affermato anche dalla CEDU e dalla giurisprudenza di legittimità. ha affermato che il Tribunale Parte_1
si sarebbe limitato a constatare una situazione di difficoltà o fragilità dei genitori di carattere statico e come dato acquisito, senza farsi correttamente carico, come già accennato, di verificare l'adozione di strumenti di sostegno alla genitorialità
e se essi, ove correttamente predisposti, avessero dato esito negativo, con necessaria valutazione prospettica di recupero, traducendosi diversamente l'adozione in strumento punitivo anziché protettivo. Sotto altro profilo,
l'appellante ha lamentato che il primo Giudice non avrebbe riservato alcuna considerazione alla possibilità dell'eventuale disponibilità di parenti idonei ad accogliere temporaneamente i minori in contesto affettivamente significativo;
alla possibilità di un affidamento intrafamiliare;
alla possibilità dell'affidamento eterofamiliare con progetto di rientro;
alla possibilità di adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 lett. d) L.n. 184/1983.
12 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato che il
Tribunale per i Minorenni avrebbe omesso di motivare circa la valutazione, in termini concreti e non meramente astratti, delle effettive ed attuali capacità genitoriali, in violazione dell'art. 8 L.n. 184/1983, degli artt. 3, 30 e 31 della
Costituzione e dell'art. 8 CEDU. In punto, reiterando le considerazioni già spese, ha censurato il fatto che il Giudice di prime cure avrebbe Parte_1
omesso di spendere qualsivoglia considerazione circa gli allegati significativi progressi conseguiti dai genitori, facendo ricorso in maniera volontaria a specialisti privati, vista la totale inerzia dei servizi sociali. Sempre sotto detto profilo di gravame, l'impugnante ha evidenziato che il Tribunale avrebbe anche omesso di valutare il concreto pregiudizio che i minori potrebbero subire dal mantenimento della relazione con i genitori naturali, seppure in forma monitorata ed assistita, semplicemente formulato considerazioni di carattere generico, invece che procedere con la necessaria attività istruttoria avente ad oggetto la concreta capacità dei genitori, alla luce dei principi di gradualità, recuperabilità e centralità del legame familiare.
Il quarto motivo di impugnazione speso dall'appellante ha censurato l'erroneo rigetto delle istanze istruttorie formulate in prime cure, su cui il
Tribunale non avrebbe espresso specifica motivazione, e in particolare l'omessa valutazione della situazione aggiornata a mezzo di richiesta consulenza tecnica dell'ufficio, così compromettendosi il diritto al contraddittorio ed il diritto alla prova e nonostante il tempo trascorso dagli ultimi accertamenti psicologici ed il mutato contesto soggettivo e familiare, nonché dovendosi considerare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa la necessità di motivazione specifica e puntuale nel caso in cui si ritenga di non procedere con lo strumento di indagine istruttoria richiesto. In tal senso l'appellante ha chiesto che la Corte adita disponga la consulenza non espletata ingiustificatamente dal primo Giudice.
Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione, ha Parte_1
lamentato la violazione, per carenza di motivazione, degli artt. 1, 8 e 16 L.n.
13 184/1983, ripercorrendo quanto già evidenziato nei precedenti motivi di gravame in punto omessa considerazione dell'evoluzione positiva della situazione familiare documentata in ragione del percorso psicoterapeutico intrapreso con il dott. del percorso di mediazione familiare con la dott.ssa , del CP_5 Parte_2
miglioramento della relazione tra i genitori, della disponibilità dei nonni materni,
a fronte della più volte rammentata omissione da parte dei servizi sociali della predisposizione di un piano di intervento personalizzato, della interruzione immotivata degli incontri protetti, dell'omesso riscontro da parte dei medesimi servizi alle richieste di chiarimenti in punto, della omessa valorizzazione dei percorsi di miglioramento intrapresi nelle more del giudizio.
ha concluso chiedendo la revoca della dichiarazione di Parte_1
adottabilità dei minori, con il ripristino della responsabilità genitoriale e l'attivazione, ai sensi degli artt. 15 e 21 L.n.184/1983, di un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità, secondo quanto dettagliato. In via subordinata, l'appellante ha chiesto di mantenere, ovvero ampliare i rapporti tra i minori e la famiglia di origine, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della medesima legge.
si è costituito nel presente giudizio aderendo ai motivi Controparte_2 di gravame spesi dall'appellante a maggior ragione facendo Parte_1
presente che i figli minorenni avrebbero sviluppato significativi legami con lo stesso, come riconosciuto dai servizi nel corso del procedimento, legami che tuttavia sarebbero stati inopinatamente interrotti con l'ingiustificata decisione dei servizi medesimi, non sorretta da alcun provvedimento giudiziale, di interrompere gli incontri protetti con i genitori. Anche ha Controparte_2
concluso chiedendo, previa eventuale consulenza tecnica dell'ufficio, la revoca della dichiarazione di adottabilità di e con la reintegrazione Per_1 Per_2 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dovendosi prescrivere l'attivazione di un progetto personalizzato di sostegno, con l'immediato ripristino degli incontri. In via subordinata, ha chiesto disporsi l'adozione Controparte_2
14 mite, senza radicale recisione dei rapporti con la famiglia di origine e consentendo la conservazione del rapporto con i gemelli e, in via di ulteriore subordine, ha fatto istanza di autorizzare, ai sensi dell'art. 27 comma 3 L.n.
184/1983, come interpretato da Corte Cost. n. 183/2023, il mantenimento dei rapporti di natura socio-affettiva coi figli, secondo modalità da stabilirsi.
A sua volta si è costituito in giudizio il tutore dei minori resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, avendo il
Tribunale per i Minorenni correttamente accertato, dopo approfondita istruttoria,
l'attuale e concreto stato di abbandono dei minori, stante l'irreversibile inadeguatezza genitoriale;
l'assenza di risorse familiari alternative;
l'inidoneità di tutte le iniziative intraprese dai genitori, quali percorsi terapeutici e mediazione familiare, finalizzate al recupero delle loro capacità genitoriali;
il grave pregiudizio per i minori ove mantenute le relazioni con i genitori biologici, evidenziando le visite protette reazioni di grave angoscia e disperazione nei gemelli. A detta del tutore, il Giudice di prime cure avrebbe anche valutato correttamente l'inesistenza di soluzioni alternative possibili all'adozione, posto che il mantenimento del rapporto tra i minori e la madre, sperimentato durante il collocamento comunitario durato circa due anni, avrebbe evidenziato l'incapacità di di rispondere alle esigenze dei figli, nonostante il supporto Parte_1
educativo fornitole;
posto che avrebbe dato esito negativo la verifica disposta con i decreti del 17 gennaio e dell'11 aprile 2022 e relativa alla sussistenza di parenti entro il quarto grado idonei ad accogliere i gemelli;
posto che l'adozione in casi particolari sarebbe esclusa per l'assenza di legami significativi e stabili con figure parentali idonee e per l'accertato pregiudizio per i minori determinato dal mantenimento di detti legami;
posto che l'affidamento familiare sarebbe inadeguato rispetto alle esigenze di stabilità e continuità affettiva dei gemelli, vista la prognosi negativa sulla recuperabilità delle competenze genitoriali.
Secondo il tutore dei minori sarebbero infondate anche le censure relative alla negativa valutazione di dette ultime competenze, essendo il giudizio fondato su
15 verifiche specialistiche sia per la madre che per il padre, verifiche confermate dai riscontri dei servizi sociali relativi al percorso di recupero, oltre che delle osservazioni degli incontri protetti e dalle relazioni sull'impatto negativo degli incontri sui minori. Essendo del tutto corretto il procedimento istruttorio seguito dal primo Giudice e superflua la richiesta CTU, visti gli ampi riscontri specialistici acquisiti in giudizio, il tutore ha anche evidenziato che la prognosi negativa circa la recuperabilità delle capacità genitoriali sarebbe stata formulata dal Tribunale su tutti gli elementi concreti ed attuali già rammentati.
Anche il Procuratore Generale, intervenuto in giudizio, ha espresso il suo parere contrario all'accoglimento dell'appello, pur non opponendosi alla richiesta di CTU formulata dai genitori dei gemelli, ove ritenuta necessaria.
Infine, adempiendo a quanto disposto con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione del gravame, i servizi sociali affidatari del comune di Padova hanno inviato relazione aggiornata del 6 maggio 2025 sui minori.
*****
1 – I motivi di appello possono essere esaminati unitariamente riguardando tutti la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di adottabilità dei minori in stato di abbandono. In particolare, l'art. 8 L.n. 184/1983 prevede che sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Peraltro, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n.
35110/2021), la dichiarazione di adottabilità di un minore costituisce sempre l'extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non
16 recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, fatti che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità. In effetti, secondo il principio generale sancito dall'art. 1 del citato corpo normativo, il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, conseguendo che il Giudice del merito deve prioritariamente tentare interventi di sostegno diretti a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo fattivo e concreto, risulti impossibile il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, può reputarsi legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. n.
20948/2022). Peraltro, il diritto del minore a crescere nella propria famiglia è inteso anche in riferimento alla presenza di parenti, tanto che la medesima giurisprudenza di legittimità, anche da ultimo, ha affermato che, in tema di dichiarazione di adottabilità di minori, la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il miglior interesse del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari, anche con l'ausilio di interventi di supporto (Cass. n.
23320/2024). Va, poi, precisato che, ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al Giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori, conseguendo che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia
17 determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le
“carenze personologiche” del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno (Cass. n. 27999/2024). Infine e sempre in termini generali, appare opportuno annotare che, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è necessario che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando, in particolare, se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione mite ex art. 44 L.n. 184/1983 (Cass. n. 21024/2022).
2 – Fatte le riportate premesse sistematiche si deve ritenere che, nel caso di specie, l'accertamento dello stato di abbandono dei minori e Per_1 Per_2
così come condotto dal Tribunale per i Minorenni, regge dinanzi alle censure di appello.
2.1 – In atti è documentato che su invito dell'assistente Parte_1
sociale, ha preso contatti con il servizio di Centro Veneto Progetti Donna già a fine settembre 2019, ovvero circa dopo due mesi dalla nascita gemelli, raccontando di avere iniziato la relazione con da circa quattro Controparte_2
anni, dopo la separazione dall'ex marito da cui aveva avuto CP_6
quattro figli, chiedendo ausilio a fronte del nuovo compagno violento e controllante ed emergendo che il nucleo familiare era già da tempo in carico ai servizi sociali del comune di Padova. L'operatrice del servizio educativo
18 domiciliare, nelle more attivato come sostengo al nucleo familiare, con relazione del 10 febbraio 2020, riguardo la cura dei bambini, ha segnalato che sia la madre che il padre mostravano numerose difficoltà e idee poco adeguate rispetto all'età
e alla crescita dei gemelli, essendo stato in più occasioni necessario l'intervento e i suggerimenti dell'educatrice affinché provvedessero a organizzarsi rispetto alla salute, alimentazione e loro sfera ludica. In particolare, la relazione menzionata riporta in via esemplificativa uno degli episodi legati ai problemi di salute di per i quali era suggerito dal pediatra l'acquisto di un apparecchio per Per_1
l'aerosol, suggerimento seguito tardivamente, sottovalutandone importanza;
evidenzia che spesso era stato necessario l'intervento dell'educatrice al fine di sollecitare la preparazione dei pasti per i minori;
rimarca aspetti del tutto deficitari relativi allo stimolo dei gemelli in attività ludiche;
annotando che i minori, dell'età oramai di circa otto mesi, non erano ancora in grado di stare seduti autonomamente;
rileva che l'ambiente casalingo era poco accogliente, disordinato, sporco e maleodorante, essendo disinteressati i genitori a prendersene cura.
2.2 – Peraltro, dagli atti del giudizio emerge che aveva già Parte_1
manifestato carenze genitoriali riferite ai figli nati dal matrimonio con CP_6
, tanto da essere stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale ed
[...]
essendo collocata la prole ancora minorenne presso i nonni materni con decreto del 22 gennaio 2021. Si osserva che, sulla scorta di detta situazione familiare, il
Pubblico Ministero ha, dunque, richiesto l'apertura del procedimento de potestate
e che il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 28 febbraio 2020, ha provveduto, oltre che ad affidare i minori ai servizi sociali competenti per territorio, anche a collocare i gemelli e la madre in ambito etero - familiare comunitario (Casa Famiglia In.con.trà), con relativo monitoraggio dei rapporti tra quest'ultima ed i figli, permanendo detta situazione di collocazione e monitoraggio da marzo 2020 a febbraio 2022 e, quindi, per quasi due anni, regolandosi le visite paterne in ambiente protetto con la supervisione di un
19 educatore, avendo fatto accesso al Servizio Uomini Controparte_2
Maltrattanti.
2.3 – Importante sottolineare che detto regime di collocamento e monitoraggio è stato adeguatamente improntato all'obiettivo indicato dai servizi sociali del comune di Padova di implementare, a seguito di osservazione, le capacità genitoriali ove carenti. In particolare, dalle relazioni di monitoraggio presso la comunità etero familiare emerge che, nonostante le molteplici azioni psicopedagogiche e di supporto, la madre aveva stabilito rapporti con le altre ospiti in termini di dipendenza e fruizione di bisogni, grazie a cui evitare di adempiere alle proprie incombenze genitoriali, come ad esempio, preparare i pasti ai gemelli utilizzando quanto preparato da altre;
aveva adottato azioni educative discontinue con tratti di grave trascuratezza, ad esempio lasciando incustodito uno dei gemelli nella vaschetta da bagno per andare a cambiare l'altro al sicuro nel suo lettino, ovvero non era intervenuta a rimuovere pezzi di spugna dalla bocca di uno gemelli che stava mordicchiando una pallina, giustificando la sua inerzia per il fatto che c'erano altre mamme che potevano farlo;
era stata ciclicamente invitata dagli operatori a rimuovere dagli spazi personali accumuli di biancheria sporca o effetti personali dei figli lasciati senza cura;
aveva omesso, nonostante il supporto pediatrico e degli operatori, di adeguare i pasti dei gemelli alle loro esigenze di crescita, tanto che inseriti i minori all'asilo se ne constatava la mancanza di autonomia nell'alimentarsi; era rimasta carente di consapevolezza, nonostante gli interventi degli educatori, circa gli accudimenti più evoluti quali le pratiche di addormentamento, lasciando addormentare i gemelli nei loro lettini per sfinimento e concentrandosi a visionare il proprio cellulare;
era carente di consapevolezza circa il ritardo nello sviluppo motorio e di linguaggio dei gemelli, essendo stati necessari gli interventi degli educatori nei colloqui sanitari per evidenziare detti ritardi negati dalla madre;
evidenziava l'assenza emotiva verso i minori di che si limitava a seguire Parte_1
le indicazioni degli educatori in modo passivo e meccanico. In definitiva, risulta
20 che dette modalità hanno caratterizzato l'approccio materno in modo costante e persistente per tutta la durata del periodo in comunità, continuando in modo irrazionale a considerare la sua relazione con i minori Parte_1
“adeguata con un piccolo auto”. Peraltro, risulta che il periodo di supporto ottenuto nella casa famiglia è rimasto inefficace, tanto che il piccolo Per_2
aveva sviluppato un attaccamento indifferenziato, prediligendo attivamente contatti con adulti diversi dalla madre, mentre aveva sviluppato Per_1
comportamenti contraddittori di attaccamento e rifiuto della figura materna, con compromissione dello sviluppo affettivo dei minori (vedasi relazione di monitoraggio relativa al periodo marzo – agosto 2021).
2.4 – Inoltre, è significativo evidenziare che, nel medesimo torno di tempo del supporto al nucleo sinora descritto, essendo il padre coinvolto mediante le visite periodiche, i servizi sociali hanno dato corso al mandato di valutazione delle capacità genitoriali ricevuto con il già menzionato decreto del Tribunale di data
28 febbraio 2020. In particolare, con relazione del 10 febbraio 2021, il consultorio padovano ha rimarcato che l'appellante appare persona introversa, inibita e coartata nell'espressione delle emozioni e sentimenti, isolata socialmente e diffidente verso gli altri, evitante le relazioni interpersonali, tendenzialmente passiva, con sviluppo della personalità a tratti tipicamente adolescenziali nelle relazioni familiari, immatura ed infantile tanto da non riuscire in ambito lavorativo a raggiungere alcuna indipendenza. Il consultorio ha, inoltre, sottolineato il suo stile genitoriale disimpegnato, scarsamente responsabile con delega ad altri delle sue incombenze di accudimento, in difficoltà a percepire e offrire vicinanza emotiva ai figli. Quanto a CP_2
padre di e seguito da servizio fin dal novembre 2019
[...] Per_1 Per_2
in un percorso di sostegno alla coppia e la genitorialità, da quando i gemelli avevano circa quattro mesi, il consultorio ha riportato, su racconto del medesimo,
i suoi pregressi di vita difficili in una famiglia disgregata dove il padre era maltrattante. E', poi, evidenziata la sua impulsività comportamentale, con indici
21 di aggressività latente e repressa, sfociante in possibili episodi di violenza;
l'insofferenza riguardo alle restrizioni e la tendenza a cercare situazioni eccitanti, aumentando il rischio di agiti violenti o nocivi per sé; la sua difficoltà ad assumere norme e convenzioni sociali e l'insofferenza verso l'autorità; la sua tendenza a spendere somme di denaro nel gioco per importi incompatibili con il suo modestissimo reddito. In definitiva, il consultorio ha rimarcato la compatibilità del profilo di con il suo vissuto e con un Controparte_2
disturbo di personalità con tratti psicotici (sospettosità e ideazione paranoide), tanto che, per l'importanza del problema, è stata consigliata una presa in carico combinata farmacologica e psicoterapeutica. In riferimento all'adeguatezza della responsabilità genitoriale paterna, la relazione del consultorio ha sottolineato che pur attribuendo alla compagna la scarsa igiene ed il mancato Controparte_2
accadimento dei gemelli nel periodo di loro convivenza, avrebbe imputato alla stessa il divieto impostogli di provvedere egli stesso agli incombenti. E', poi, da considerare che il consultorio familiare evidenzia comportamenti a tratti adolescenziali e privi di consapevolezza del proprio vissuto e delle rispettive difficoltà di entrambi i genitori anche durane il periodo di permanenza di presso la casa famiglia, con tentativi di riavvicinamento del Parte_1
tutto velleitari. In sintesi, il consultorio ha dato una valutazione prognostica negativa, non evidenziandosi elementi di possibile recupero sul piano delle competenze genitoriali, anche tenuto conto dei tempi di crescita dei bambini.
2.5 – La relazione del consultorio a cui sinora si è fatto riferimento ha preso in considerazione anche l'esistenza di possibili figure vicarianti le carenze genitoriali, considerando i nonni paterni di e Quanto a Per_1 Per_2
e , genitori di è stata Controparte_3 CP_4 Controparte_2
rimarcata la circostanza che il nonno paterno dei gemelli non ha partecipato ad alcuno degli incontri programmati in spazio neutro per visitare i nipoti, neppure presentandosi ai colloqui presso il consultorio, indice evidente del suo completo disinteresse per le sorti dei minori. Inoltre, dopo numerosi colloqui avuti con
22 , il consultorio ha messo in evidenza le scarse competenze Persona_5
genitoriali, sia in riferimento al figlio, sia in riferimento alla possibilità di assumere un ruolo vicariante con i nipoti: la relazione tra i nonni è disfunzionale, continuando gli stessi a convivere nonostante la loro separazione, legata anche agli agiti violenti e all'alcolismo di mentre la stessa nonna Controparte_3
paterna, pur essendo più vicina al figlio, enfatizzerebbe in modo del tutto improprio le sue ragioni, privandolo della necessaria emancipazione attraverso l'assunzione delle proprie responsabilità genitoriali verso i gemelli, disconoscendo le oggettive carenze del figlio ed imputando i problemi della coppia e di gestione dei nipoti unicamente a Parte_1
2.6 – Anche nella relazione successiva dei servizi sociali del 22 aprile 2021, nonostante il supporto educativo e l'intervento degli enti preposti, sono state ribadite le considerazioni già fatte in precedenza sulle carenze delle capacità genitoriali di e pur dandosi atto che Parte_1 Controparte_2 quest'ultimo durante gli incontri avrebbe coinvolto i gemelli nel gioco, dimostrandosi attento ai loro bisogni e comunicativo nei loro confronti. Tuttavia, detti atteggiamenti sono stati correttamente contestualizzati in riferimento allo spazio neutro e alla presenza dell'educatore, condizionanti in dette occasioni il comportamento paterno riferimento unicamente alla fase di gioco, continuando il padre a manifestare il suo disappunto sul fatto che i figli, anche durante la permanenza nella casa famiglia non sarebbero stati accuditi adeguatamente dalla madre, addirittura evidenziando la sua intenzione di non versare alcunché per il loro mantenimento nonostante il provvedimento del Tribunale ordinario, nel frattempo intervenuto, e neppure comprendendo appieno la necessità di confrontarsi con i suoi pregressi agiti violenti verso la compagna, rimanendo insuperati il suo egocentrismo e narcisismo.
2.7 – Con la relazione dei servizi in esame è stata considerata anche la possibile posizione vicariante della famiglia materna e, in particolare, di Parte_3
e genitori dell'appellante, oltre che del fratello
[...] Persona_6 Parte_4
23 e del prozio. In primo luogo, emerge dagli atti di causa che i genitori Parte_1
di già sono impegnati nelle cure dei nipoti minorenni avuti Parte_1
dalla figlia e dal suo primo marito, in forza di provvedimento definitivo del
Tribunale per i Minorenni del 22 gennaio 2021, oltre che dalle cure del loro figlio affetto da disabilità psichica, a sua volta quindi non in grado di svolgere Parte_4
funzioni vicarie. I servizi sociali hanno, peraltro, dato riscontro alla dichiarazione di dell'età di settanta tre anni, di non essere intenzionato di Pt_3 Parte_1
farsi carico di e così come hanno dato riscontro della Per_1 Per_2
comunicazione concorde dei nonni materni di non avere mai costruito un rapporto con i gemelli e di sentirli estranei, circostanza di fatto osservata dagli operatori durante le visite dei medesimi in spazio neutro e in particolare di Per_7
dell'età di settanta anni. Quanto al prozio dell'età di
[...] Persona_8
settanta sette anni, risulta che lo stesso è sacerdote presso una parrocchia del veneziano e non ha mai avuto alcun rapporto significativo con i minori. Infine, è stata reputata inidonea alle funzioni vicarianti anche la prima figlia maggiorenne di avuta dal matrimonio con e domiciliata Parte_1 CP_6 presso i genitori dell'appellante. è, a sua volta seguita da CP_7
psicoterapeuta e da educatrice ed è divenuta madre successivamente, avendo all'epoca comunicato di essere incinta. Peraltro, la relazione dei servizi riprende anche la valutazione sulle capacità vicarianti dei genitori di Controparte_2
che, pur dichiarandosi intenzionati a supportare il figlio, di fatto hanno dato modo di riconfermare le precedenti considerazioni di inadeguatezza.
2.8 – Le successive relazioni dei servizi relative al 2021, redatte rispettivamente il 17 agosto ed il 2 dicembre, ovvero ancora durante il periodo di permanenza dell'appellante presso la casa famiglia In.con.trà, hanno confermato quanto già evidenziato dal monitoraggio volto dalla comunità e di cui si è già dato riscontro con particolare riferimento alla figura materna, permanendo l'atteggiamento di di negazione delle criticità relative al ruolo genitoriale;
la Parte_1
sopravvalutazione delle proprie autonomie;
la scarsa capacità riflessiva sulle
24 sofferenze dei gemelli, attribuendo le stesse a cause di natura organica, per la verità escluse a seguito delle visite specialistiche. In riferimento alla figura paterna, viene ribadita la posizione rinunciataria e pessimistica di CP_2
circa le sue possibilità di recuperare la propria parte di genitore positivo,
[...]
con atteggiamento di attribuzione di responsabilità a cause esterne rispetto al suo ruolo;
permanendo la precarietà lavorativa;
essendo confermata della sua intenzione di non contribuire al mantenimento dei figli minori. Quanto ai gemelli è segnalato il loro ritardo nello sviluppo motorio e della produzione del linguaggio e l'oppositività di come già in precedenza emersa, Per_1
suggerendosi trattamenti riabilitativi e visita presso centro di neuropsichiatria infantile. Inoltre, è evidenziata la rilevante insofferenza dei minori in presenza della madre che si manifesta con crisi di pianto ed il fatto che l'alimentazione degli stessi è adeguata solo quanto non è presente, Parte_1
permanendo la necessità che gli operatori della casa famiglia si sostituiscano a quest'ultima nella cura dei figli. Proprio in riferimento alle accennate visite di neuropsichiatria, con i referti rispettivamente del 5 novembre 2021 e del 9 novembre 2021 è stato attestato che incapace di associare due parole e Per_1 ormai dell'età di più di due anni, aveva un vocabolario composto da solo qualche bisillabo, con distorsioni fonologiche importanti, così come è attestato che aveva un vocabolario costituto dal solo bisillabo ma-ma Per_2
decontestualizzato.
3 – Anche dopo la chiusura del procedimento de potestate e l'apertura del giudizio di adottabilità introdotto dal Pubblico Ministero minorile con ricorso del
22 dicembre 2021, dopo la verifica della situazione descritta, gli operatori del servizio hanno continuato a monitorare e supportare il nucleo familiare. In particolare, dopo la cessazione dell'esperienza dell'appellante presso la casa famiglia e collocazione dei minori in ambiente etero-familiare in assenza della madre, pur mantenendosi le visite della stessa e del padre in ambiente protetto, in forza del decreto del Tribunale per i minorenni del 17 gennaio 2022, sono
25 prodotte in giudizio le relazioni dei servizi affidatari per l'anno 2022. Ancora una volta sono state svolte valutazioni circa il possibile ruolo vicariante dei nonni materni e paterni, i primi escludendo nell'immediato di poter accudire i nipoti, i secondi continuando a manifestare le criticità già evidenziate e riferendo di non essere in grado di accogliere i nipoti, riferendo che neppure e Controparte_2
sarebbero stati in grado di occuparsi da soli dei gemelli. In Pt_1 Parte_1
ogni caso, i servizi hanno rappresentato che la coppia si era ricostituita ricominciando a convivere a partire da maggio 2022 e i due genitori stavano seguendo percorsi individuali e di coppia iniziati ad aprile del 2022 presso lo studio di Roma, presso la mediatrice familiare di Nonantola, dott.ssa CP_5
e presso la dott.ssa Tuttavia, del tutto Parte_2 Per_9
opportunamente i servizi, che hanno continuato a colloquiare con i genitori, hanno evidenziato come detto differente modo di presentarsi da parte degli stessi era da considerare un tentativo superficiale di superare le loro criticità da molto risalenti nel rapporto con i figli minorenni i quali, di converso, presso la famiglia a rischio giuridico avevano trovato progressivamente serenità e rassicurazione.
Peraltro, è stato evidenziato che durante le visite protette ha Parte_1
confermato la sua scarsa attitudine ad entrare in relazione con i minori, mantenendo un atteggiamento passivo e di osservazione, preoccupandosi di scattare fotografie ai figli, a sua detta vestiti in modo inadeguato, piuttosto che dedicare loro attenzioni emotive, avendo di converso maggiore capacità di relazione attraverso il gioco I servizi hanno poi registro la Controparte_2
sofferenza dei gemelli al rientro dalle visite protette con i nonni materni, tanto da provvedere alla loro sospensione, avendone facoltà quali affidatari e per quanto stabilito dal Tribunale che detta facoltà aveva già preventivamente concesso.
4 – Anche successivamente il recupero delle capacità genitoriali, personali e di coppia, non risulta essere stato positivo. In effetti, nella relazione del servizio affidatario del maggio 2023, nonostante i percorsi individuali intrapresi dai genitori ed a cui si è fatto riferimento, è emerso che la ripresa della conviveva tra
26 e era nuovamente terminata nell'aprile Controparte_2 Parte_1
del 2023, a riprova della superficialità della precedente scelta, così come è emersa, nonostante l'attaccamento affettivo dei genitori verso i gemelli, la loro incapacità di problematizzare la situazione, strutturando soluzioni concrete in ordine agli altrettanto concreti bisogni educativi dei figli. Di converso, la relazione tra i genitori naturali ed i gemelli nel tempo è andata aggravandosi, tanto che con la relazione di aggiornamento del 2 agosto 2023 i servizi hanno segnalato che e per quanto riferito dalla famiglia affidataria, al Per_1 Per_2
rientro dalle visite protette con i genitori e con i nonni manifestavano angoscia e disperazione perduranti anche in ambiente scolastico, nonché evidenziando il servizio di neuropsichiatria infantile l'importanza di evitare ai gemelli eventi stressanti come quelli proposti nelle visite protette, così seguendo dal mese di agosto la sospensione anche di detti incontri. Nel mentre, le successive relazioni di servizi competenti hanno evidenziato i miglioramenti anche delle competenze linguistiche dei minori, dal momento in cui essi sono stati collocati presso la famiglia affidataria, essendo adeguatamente seguiti anche mediante l'intervento di specialisti, così come hanno evidenziato la costruzione di legami, nutrienti sotto il profilo affettivo dei gemelli, con gli adulti di riferimento, condizione fondamentale per il loro sviluppo sano ed equilibrato.
5 – Da ultimo si deve considerare la relazione di aggiornamento del 6 maggio
2025 richiesta da codesta Corte in cui si dà riscontro che i servizi, dopo visita domiciliare presso la famiglia a rischio giuridico, hanno rappresentato la condizione dei minori in detta nuova situazione, a fronte delle rilevanti criticità e sofferenze che i gemelli avevano manifestato a seguito degli ultimi incontri protetti con i genitori e i nonni materni, per quanto già riportato. I servizi sociali, facendo proprie le considerazioni dell'equipe del servizio adozioni del 21 gennaio 2025 allegate in atti, hanno rimarcato, in ogni caso, la fragilità del raggiunto equilibrio emotivo e relazione dei bambini che necessitano del costante sostegno degli attuali adulti di riferimento, suggerendosi di evitare la ripresa
27 degli incontri protetti con le famiglie di origine in quanto fortemente destabilizzanti e tali da comportare forme regressive, viste le pregresse esperienze.
6 – Da quanto dettagliatamente riportato dagli accertamenti degli operatori coinvolti nella vicenda, deve concludersi che non può affatto dirsi che i medesimi abbiano dato giudizi preconcetti sulle capacità genitoriali di Parte_1
e scaturendo dette valutazioni da constatazioni di fatti, Controparte_2
condotte e confronti dialogici concreti, puntuali e circostanziati, oltre che obiettivi, come riportati nelle numerose relazioni dimesse in atti circa gli interventi svolti. Detta carenza di capacità genitoriale, non solo si è manifestata precocemente nei genitori, avendo cagionato uno stato di abbandono morale e materiale dei minori tale da cagionare loro problemi di sviluppo affettivo, linguistico e motorio, carenze che solo ultimamente stanno cominciando a sanarsi
(vedasi le già citate considerazioni dell'equipe del servizio adozioni allegate alla relazione di aggiornamento dei servizi del 6 maggio 2025), ma si è confermata nel tempo nella sua attuale gravità, nonostante i presidi di supporto alla genitorialità, forniti per più anni dal servizio e correttamente disposti dal
Tribunale per i Minorenni, nel rispetto dei principi già indicati in tema di accertamento del ridetto stato di abbandono e di recuperabilità delle risorse adeguate in tempi compatibili con le necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare. Correttamente il Tribunale ha dato rilevanza alla obiettiva sofferenza dei minori cagionata dalla costante e mai superata incapacità dell'appellante e di a supportare i gemelli nelle loro esigenze Controparte_2
affettive, educative e di cura, pur a fronte del riconosciuto sentimento di affetto dei genitori, non essendo quest'ultimo idoneo ad elidere le carenze già evidenziate. Così, nel caso di specie, lo stato di adottabilità dei minori è stato effettivamente dichiarato dal Tribunale per i Minorenni come extrema ratio, non essendo stato possibile in concreto garantire ai minori il diritto di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia, nonostante il prolungato
28 supporto alla genitorialità. Sotto quest'ultimo profilo, il Tribunale si è fatto correttamente carico di valutare il diritto dei gemelli ad essere educati nel contesto familiare allargato dei genitori, essendo stato il giudizio adeguatamente istruito anche da questa prospettiva e risultando in modo obiettivo l'indisponibilità o l'inadeguatezza dei parenti a cui si è già fatto riferimento e in particolare dei nonni materni e paterni.
7 – A fronte della mole dei dati istruttori univocamente espressivi della negativa recuperabilità della idoneità genitoriale entro tempi compatibili con le esigenze di sviluppo dei minori, cagionante il loro stato di abbadono, descritto in termini di grave ritardo nello sviluppo motorio, relazionale, affettivo e linguistico, la richiesta di consulenza tecnica dell'ufficio reiterata dalle difese di Parte_1
e non può dirsi accoglibile, essendo il mezzo uno
[...] Controparte_2 strumento inidoneo a superare l'oggettività dei fatti rappresentata nelle relazioni dei servizi intervenuti nella vicenda familiare. In punto, si deve ribadire che la concreta evoluzione delle capacità genitoriali deve intervenire in tempi consoni alle esigenze della prole minore, evoluzione che non può dirsi intervenuta nel momento in cui i gemelli manifestavano gravi forme di sofferenza e di sviluppo a causa della mancanza di risorse dei genitori, pur supportati dagli operatori. In questo senso non appare sufficiente l'impegno e la volontà manifestata da e nell'iniziare, peraltro solo nel 2022 le Parte_1 Controparte_2
terapie individuali e di coppia. Così, deve condividersi quanto affermato dal primo Giudice in argomento, non potendosi accogliere i motivi di censura sollevati in atti. In effetti, la presa in carico del percorso di mediazione familiare da parte della dott.ssa , finalizzato a migliorare e rafforzare gli Parte_2
stili educativi e una linea di comportamento comune per evitare messaggi educativi contrastanti, non risulta avere sortito effetti rilevanti, salvo attestare in termini del tutto generici capacità riflessive e di autocritica smentite a più riprese dai costanti monitoraggi dei servizi, tanto che la coppia, in un primo momento ravvicinatasi, si è allontanata nuovamente, per quanto già rammentato. Le
29 relazioni dello studio di Roma, riguardanti la condizione di CP_5 Per_10
non si confrontano con le concrete capacità genitoriali della stessa, come
[...]
individuate direttamente dai servizi competenti valutando il concreto comportamento materno, ma evidenziano semplicemente di non riscontrare nella stessa disturbi della personalità, rappresentando il necessario ulteriore percorso psicoterapeutico che ella dovrebbe intraprendere per poter recuperare la sua capacità genitoriale, percorso in ogni caso incompatibile con le impellenti ed attuali esigenze educative, di cura ed affettive dei figli e che questi ultimi hanno trovato nella famiglia a rischio giuridico presso cui sono stati collocati.
8 – Quanto alle domande subordinate articolate da e Parte_1
non è possibile disporre il mantenimento dei rapporti di Controparte_2
natura socioffettiva degli stessi con i gemelli che rischierebbero di rivivere le situazioni di sofferenza già evidenziate, con compromissione della recente fragile acquisizione di un comportamento compensato e sereno. Per gli stessi motivi è preclusa la possibilità di disporre un affidamento intrafamiliare o un affidamento etero-familiare con progetto di rientro, né tantomeno è praticabile l'adozione mite ai sensi dell'art. 44 lett. d) L.n. 184/1983, mancandone i presupposti, posto che l'istituto è applicabile nei casi di c.d. semiabbandono o disagio per il minore, ovvero per minori i cui genitori siano presenti e sappiano offrire un solido rapporto affettivo, trovandosi tuttavia in uno stato di fragilità tale da non poter garantire la totale cura dei figli e si dimostrano, pertanto, carenti o comunque inadeguati a svolgere il proprio ruolo genitoriale in maniera completa. Nel caso che occupa, tutti gli elementi istruttori già evidenziati escludono che si possa opinare che ci si trovi dinanzi ad un caso di abbandono semipermanente, ciclico o di una mera fragilità genitoriale.
9 – In definitiva, la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia deve essere confermata, all'esito del rigetto del gravame. Le spese del giudizio vanno compensate per eccezionali ragioni, a mente dell'art. 92 comma 2 cpc, come
30 interpretato da Corte Cost. n. 77/2018, ragioni ravvisabili nei rapporti familiari e personali tra le parti ed il tutore che rappresenta in giudizio i minori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta sia l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
54/2025, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia del 28 febbraio
2025 e notificata il 13 marzo 2025;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 198/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
31