Art. 215. Orario di lavoro.
Le norme sull'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo 22 luglio 1923, n. 1631 , cesseranno di aver vigore un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Con la stessa decorrenza saranno emanate le norme di cui all'art. 34.
Le norme sull'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo 22 luglio 1923, n. 1631 , cesseranno di aver vigore un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Con la stessa decorrenza saranno emanate le norme di cui all'art. 34.