CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr. Guido Rosa - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 20.11.2023 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di rinvio iscritto al n. 1364 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata telema- Parte_1 ticamente insieme al ricorso in riassunzione, dell'avvocato Nicola Staniscia, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-
E
Controparte_1
-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
OGGETTO: giudizio di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza pronunciata il 13.12.2024 e contraddistinta dal n. 11149/2025, con la quale è stata cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, la sentenza n. 2329/2020, pronunciata il 6.11.2020 dalla Corte di Appello di Roma sezione lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio di rinvio e come da verbale dell'udienza del 20.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 La pregressa vicenda processuale è così efficacemente riassunta dall'ordi- nanza cassante in epigrafe riportata: «La Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio nel corso di un giudizio per la riliquidazione di ratei pensionistici di reversibilità promosso da , già proseguito in grado di legittimità sulla sola Parte_1 compensazione delle spese processuali disposta in appello per la natura meramente processuale della decisione -dichiarativa della estinzione del giudizio per tardiva riassunzione da parte di dopo l'avveramento di una causa di interruzione del CP_1 processo-, ed attenendosi alla regola di giudizio devoluta da questa Corte con sentenza n.7352/19 sulla carenza di espliciti motivi giustificativi di gravi ed eccezionali ragioni in deroga alla regola di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ha pronunciato la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, pari ad € 1.400,00 per il primo grado, € 1.600,00 per il secondo grado, € 500,00 per il giudizio di legittimità, ed € 400,00 per il giudizio di rinvio. (cfr. §§ 1 dell'ordinanza).
La Corte Suprema di Cassazione, dopo aver così individuato gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, ha accolto l'unico motivo di ricorso proposto da Pt_1
, diretto a denunciare la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c
[...] in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., richiamando il proprio insegnamento per cui
«[…] va rammentato che la questione sulla derogabilità o meno dei valori minimi è stata variamente dibattuta in sede di legittimità. È stata affermata la loro inderogabilità in assenza di convenzione fra le parti (come riporta sent. n.9815/2023), ovvero la pos- sibilità di una motivazione giudiziale per l'ulteriore scostamento e la misura di esso
(cfr. Cass. sent. n. 15506/2024, che richiama ord. n.14198/2022, ed altre, n.89/2021,
n.19989/2021), e la possibilità di deroga con riguardo ai soli valori massimi fermi re- stando “in ogni caso” i valori minimi (cfr. ord. n.26734/2024).» (§ 8 dell'ordinanza).
La Corte territoriale, ad avviso del giudice di legittimità, non si era attenuta a tale principio di diritto, poiché «la liquidazione delle spese processuali compiuta nell'impugnata sentenza non è quindi rispettosa dei limiti minimi tariffari introdotti con
DM 55/2014 come mod. con DM 37/2018, né è stata fornita analitica elencazione di calcolo per comprenderne la determinazione nei due gradi di giudizio, né risulta alcuna argomentazione per supportarne la deroga;
a tali parametri tariffari devono essere commisurati i compensi dei professionisti, applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta
Pag. 2 a 4
nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per
l'opera complessivamente prestata (cfr., tra le tante, Cass., 26 ottobre 2018 e la giurisprudenza ivi citata)» (§ 11); ne conseguiva, dunque, la cassazione della deci- sione della Corte di Appello di Roma, con rinvio alla stessa Corte in diversa composi- zione per la «rideterminazione delle spese di appello, del primo giudizio di legittimità, di quelle del nuovo giudizio di cassazione e del successivo giudizio di rinvio».
riassume il giudizio di rinvio, chiedendo «di accogliere le conclusioni Parte_1 spiegate all'udienza del 13/03/17 condannando l al pagamento delle spese di CP_1 lite del giudizio RG. 1579/12 C. A. di Roma, della Corte di cassazione, del giudizio di rinvio RG. 788/19, della Corte di Cassazione RG. 10689/21 e del presente giudizio di rinvio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
L' resta contumace nel giudizio di rinvio e tale è dichiarato. CP_1
All'esito dell'udienza di discussione del 20.11.2025, il giudizio di rinvio era di- scusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'ordinanza cassante devolve al giudice del rinvio la riliquidazione delle spese processuali del (primo) giudizio di rinvio innanzi alla Corte di Appello di Roma, definito con sentenza n. 2329/2020 del 6.11.2020 e del precedente giudizio di legittimità, de- finito con sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.7352/2019, lasciando però fermo il principio della soccombenza dell , avendo addebitato alla decisione an- CP_1 nullata la sola liquidazione in misura inferiore ai limiti tariffari.
Il giudice di legittimità espressamente demanda a questa Corte di attenersi al criterio del decisum - che la stessa ordinanza cassante individua in € 1.600,00 - di applicare i criteri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018.
La stessa ordinanza cassante, peraltro, puntualizza che in applicazione di detti criteri i minimi liquidabili ammontano ad € 892,50 per il (primo) giudizio di legittimità ed in € 915,00 per quello di rinvio, «in entrambi i casi contemplando le fasi di studio, introduttiva e decisionale», anziché in € € 500,00 ed € 400,00, liquidati dalla sentenza cassata.
Gli importi indicati dalla decisione cassante appaiono condivisibili, attesa l'obiet- tiva semplicità della (residua) materia del contendere, che ha avuto ad oggetto la sola statuizione sulla compensazione delle spese di lite, che ben legittima la determina- zione delle spese processuali nel loro importo minimo.
Detti importi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., debbono essere maggiorate delle
Pag. 3 a 4
spese forfettarie al 15%, di IVA e di CPA come per legge.
Ne segue la statuizione di cui in dispositivo.
3. Le spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio seguono la soccom- benza e si liquidano secondo i medesimi criteri già indicati dalla sentenza cassante, determinando però il decisum sulla base del differenziale tra quanto liquidato a titolo di spese processuali dalla sentenza cassate e quanto riconosciuto in questa sede, sempre nel minimo in ragione della semplicità della controversia e sempre tenendo conto delle fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte giudicando quale giudice del rinvio così provvede:
a) condanna l a rifondere a le spese del giudizio in Cassazione CP_1 Parte_1 definito con sentenza n. 7352/2019 e quelle del giudizio di rinvio definito con sentenza n. 2329/2020 della Corte di Appello di Roma, liquidate nell'importo di € 892,50 per il primo ed in € 915,00 per il secondo, invece che rispettivamente in € 500,00 e in €
400,00; il tutto oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi;
b) condanna l a rifondere a le spese del giudizio di Cassazione CP_1 Parte_1 definito con sentenza n. 11149/2025 e quelle del presente giudizio di rinvio, liquidate rispettivamente in € 340,00 ed in € 250,00; il tutto oltre rimborso spese forfettarie al
15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, il 20.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr. Guido Rosa
Pag. 4 a 4