Sentenza 11 aprile 2002
Massime • 1
La notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo a più parti presso un unico difensore eseguita mediante la consegna di una sola copia, nonostante la pluralità dei destinatari, non è inesistente ma affetta da nullità, che può essere sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio di tutte la parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2002, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RI SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'EN RI, EL IO EZ, CA FE, PA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell'avvocato ELIO BENIGNI, che li difende unitamente all'avvocato PASQUALE EL IO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE AVELLINO, in persona del Sindaco p.t. DI NUNNO Antonio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADDA 111, difeso dagli avvocati ERNESTO PASTENA, RAFFAELE PORPORA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 158/99 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 23/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con atto notificato il 9 ottobre 1995 il Comune di Avellino, in persona del sindaco pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto 14.7.95 con il quale il Pretore di quella città gli aveva ingiunto di pagare a EL UE IO, IU FE, AG IO e D'RG IO la complessiva somma di L. 34.348.000, oltre interessi e spese, per saldo competenze professionali. Deduceva l'opponente:
1) l'inesistenza di un contratto d'opera professionale stipulato per iscritto;
2) la nullità delle delibere di affidamento dell'incarico e di approvazione del progetto predisposto;
3) l'eccessività della somma ingiunta non ridotta ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 2537/25.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo in quanto nullo ed inefficace ed in via subordinata la riduzione dell'importo dell'azionato credito, vinte le spese di lite.
Si costituivano gli opposti i quali eccepivano in via pregiudiziale l'inesistenza giuridica della notifica della citazione in opposizione in quanto consegnata al procuratore costituito dei ricorrenti in copia unica anziché in numero di copie corrispondente alle parti rappresentate e deducevano nel merito l'inopponibilità della invalidità delle deliberazioni dell'Ente, trattandosi di vizi rilevanti nell'ambito interno dell'Amministrazione. Chiedevano, pertanto, il rigetto dell'opposizione instando, in subordine, per il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale della controparte.
Con sentenza 1.4-2.5.97 il Pretore dichiarava improcedibile l'opposizione stante la nullità insanabile della notificazione della medesima, avvenuta con la consegna di un'unica copia al procuratore domiciliatario di più ricorrenti.
Proposto appello dall'Amministrazione Comunale avellinese il Tribunale di Avellino, con sentenza 19.1-23.2.99, in accoglimento dell'impugnazione, revocava il decreto ingiuntivo opposto dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione D'RG IO, EL UE IO, IU FE e AG IO sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Comune di Avellino.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 137, 141, 156, 170, 638, 641 e 645 stesso codice, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Osservano i ricorrenti che essendo destinatari dell'opposizione a decreto ingiuntivo non il procuratore degli stessi ma ciascuno dei creditori, nella specie con autonome e distinte ragioni, determinando la consegna di una sola copia di tale atto incertezza assoluta del soggetto cui lo stesso doveva ritenersi destinato, la costituzione in giudizio di tutte le parti fa sorgere il rapporto processuale soltanto con effetti "ex nunc" con la conseguenza che se avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre l'opposizione è inidonea ad escludere gli effetti della decadenza già verificatasi. La doglianza non può essere accolta.
Essa poggia sull'errato presupposto che la notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo a più parti presso unico difensore eseguita mediante consegna di una sola copia, nonostante la pluralità dei destinatari, sia inesistente e non nulla. È vero invece il contrario ed il relativo vizio, come correttamente affermato nella qui gravata pronunzia, è sanabile "ex tunc" dalla successiva costituzione in giudizio di tutte le parti, nella specie puntualmente verificatasi (giurisprudenza consolidata: vedi, in tema di notificazione dell'atto d'impugnazione, Cass. n. 8372/95, ribadita dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9859/97 e, più recentemente, proprio in tema di notifica di atto di opposizione a decreto ingiuntivo, da Cass. n. 5219/2000). Con il secondo mezzo si deduce sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 n. 4, 1326, 1362, 1363, 1366 e 1367 CC, dell'art. 17 R.D. n. 2440/23, degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 827/1924, della legge n. 142/90 sulle autonomie locali, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Rilevano i ricorrenti che il requisito della forma scritta per i contratti degli Enti pubblici non esclude che la loro conclusione possa risultare da un insieme di dichiarazioni scambiate tra le parti contraenti (dichiarazioni che nella fattispecie formativa del contratto si atteggiano come proposta ed accettazione tra assenti), il tutto alla stregua di una negoziazione comune, e che per tali effetti la delibera dell'Ente possa essere comunicata al privato. Nel caso di specie dalla documentazione in atti si evincerebbe che alla proposta fece seguito l'accettazione in forma scritta e che in ogni caso la successiva trasmissione del progetto e la presa d'atto del Comune contenuta nella delibera di approvazione ed adozione del progetto medesimo costituivano ulteriori manifestazioni di volontà consacrate in atti scritti di per sè sufficienti ad integrare l'esistenza di un contratto scritto.
La censura non ha pregio costituendo "jus receptum" (v. Cass. S.U. n. 1817/63, Cass. n. 9682/99, n. 13039/99, n. 2619/2000., n. 12942/2000, n. 13628/2001) che la volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non possa desumersi da "facta concludentia", (nel caso di specie neppur specificamente indicati dai ricorrenti, in contrasto con il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione), ma debba essere espressa nelle forme di legge, tra cui la forma scritta "ad substantiam", nel caso di specie non riscontrabile come statuito, con apprezzamento di fatto insindacabile nella attuale sede di legittimità, dal Tribunale irpino che non ha nella fattispecie concreta, pur avendo la Giunta, Municipale deliberato di conferire ai creditori opposti l'incarico professionale, rinvenuto un contratto scritto stipulato dal legale rappresentante del Comune di Avellino.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del Comune di Avellino, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 102,10 oltre ad euro 1.033,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2002