Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2026, n. 6948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6948 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06948/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02759/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2759 del 2025, proposto da
DO SE, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Zhara Buda e Massimo Zhara Buda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consob-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
MA TA, VA RE, DR TO, EG ON, AO MB, AO OR, AO RE, RA IO, AN IA PL, TT NI, CE CA, UI De RN, AB EC, AF NI, RI PI NE, LD TE, IO BO, VA RI OI, AN UP, SS OG, AL Biddoccu, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
in parte qua :
A) della disposizione a firma del Direttore Generale n. 95/24 del 27.12.2024, di formazione della graduatoria dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1° per l’anno 2020;
B) del Verbale n. 17 del 16.12.2024 della UN di Scrutinio per le promozioni a Funzionario di 1a della carriera direttiva, anno 2020;
C) del Verbale n. 18 del 19.12.2024 della UN di Scrutinio per le promozioni a Funzionario di 1° della carriera direttiva per l’anno 2020 ed il relativo All. 2 “Tabella punteggi”;
D) di tutti gli eventuali altri atti presupposti, connessi e consequenziali della sopra detta UN di scrutinio;
nonché per la dichiarazione dell’obbligo dell’Istituto resistente di procedere ad una rivalutazione della subcategoria A “Rischi” e D “Attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore”, congrua rispetto alle attività risultanti dai rapporti valutativi di riferimento ed ai punteggi attribuiti ad altri scrutinati della medesima procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Consob;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. UI DO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 febbraio 2025 e depositato il 27 febbraio 2025, DO SE ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a un unico mezzo, così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 54 del Regolamento del Personale della CONSOB, adottato con delibera della Commissione n. 13859 del 4.12.2002, resa esecutiva con D.P.C.M. 30.12.2002, come aggiornato con delibera n. 19727 del 21.9.2016 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, carenza di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza circa l’attribuzione del punteggio alle voci A.2 Livello di responsabilità – Rischi e D.2 valutazione attitudinale – Capacità di organizzazione dei compiti ”.
1.1. Con tale motivo, il ricorrente, ad oggi funzionario di 2a (in base alle qualifiche previste dal previgente Regolamento del personale del 2002, che regola, ratione temporis , la procedura per cui è causa e al quale verrà fatto esclusivo richiamo nella presente sentenza) della Consob – premesso di essere stato valutato nell’ambito della procedura comparativa per la promozione alla qualifica superiore (ex funzionario di 1a) per la copertura di 19 posti disponibili per l’anno 2020 e di aver conseguito il punteggio di 90,700, corrispondente al 22° posto, con una differenza di 0,403 punti rispetto all’ultima collega in posizione utile – deduce l’illegittimità delle valutazioni della UN, nella parte in cui sono stati attribuiti allo stesso punteggi a suo dire ingiustificatamente bassi con riguardo, in particolare, alle voci “ Rischi ”, relativa al subcriterio A2 (“ Qualità del servizio prestato ”), e “ Capacità di organizzazione dei compiti assegnati ed efficienza nello svolgimento delle proprie mansioni ”, relativa al subcriterio D2, denominato “ Attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore ” (cfr. p. 3 del gravame).
1.1.1. Parte ricorrente ha in ogni caso censurato, in chiave comparativa, quale indice della non correttezza dell’operato dell’amministrazione, i punteggi attribuiti a taluni controinteressati anche in relazione alla voce “ Attitudine mostrata nell’assumere un maggiore livello di responsabilità ”, sempre afferente al subcriterio D2.
2. L’amministrazione si è costituita in resistenza l’8 maggio 2025.
3. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, in vista della quale parte resistente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. e parte ricorrente memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della memoria ex art. 73 c.p.a. di parte resistente, in quanto depositata dopo le ore 12:00 del 27 dicembre 2025 (sabato), ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., essendosi tenuta l’udienza pubblica in data 27 gennaio 2026 (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2024, n. 966).
5. Ciò posto, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
5.1. Va richiamata in premessa la consolidata posizione della giurisprudenza che, da un lato, riconosce all’amministrazione una « ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico (nel caso di specie intervenuti), con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7782) » (Cons. Stato, Sez. III, 11 dicembre 2024, n. 9972) e, da altro lato, afferma che « nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un'ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi - limite, in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, III, n. 2091 del 2019) » (cfr., da ultimo, anche per un’ampia ricostruzione della disciplina della medesima procedura per cui è causa, Cons. Stato, Sez. VI, 11 novembre 2025, n. 8783).
6. La UN ha fissato i criteri di valutazione nella seduta dell’11 luglio 2024 (cfr. doc. 9, nonché l’allegato n. 3 a tale verbale, sub doc. 10 di parte ricorrente), stabilendo, quanto ai rischi correlati alle mansioni effettivamente espletate, che gli stessi sarebbero stati valutati “ avuto riguardo anche all’assunzione della responsabilità del procedimento amministrativo, all’esposizione verso l’esterno dell’Istituto, all’assunzione della qualifica di pubblico ufficiale ”, con previsione, a questo proposito, di quattro possibili punteggi, ricompresi tra un minimo pari a 0 (“ assenti ”) e un massimo pari a 4 (“ molto elevati ”), attraverso i punteggi intermedi di 1 (“ limitati ”), 2 (“ significativi ”) e 3 (“ elevati ”).
6.1. La voce “ Rischi ”, relativamente all’odierno ricorrente, è stata valutata dalla UN nella seduta del 16 dicembre 2024, nei seguenti termini: “ il candidato ha svolto attività attinenti alla gestione e al controllo degli adempimenti economico-patrimoniali del rapporto di lavoro del personale. Le mansioni espletate presentano profili di rischio significativi, avendo riguardato, tra l’altro, la verifica della corretta liquidazione degli emolumenti del personale, degli imponibili previdenziali e delle relative trattenute mensili e annuali, la predisposizione degli ordinativi di pagamento per la liquidazione degli emolumenti, la gestione degli adempimenti amministrativi del personale neo-assunto e cessato, l’adeguamento della posizione organica retributiva in caso di promozione; maggiori profili di rischio presentano le attività relative allo svolgimento dell’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto per la fornitura dei buoni pasto con delega di firma all’acquisto, assunto per entrambi gli anni; pertanto, si valuta il livello di rischio della sua attività lavorativa come “elevato” (punti 3) ”.
6.2. Va a questo riguardo evidenziato che il giudizio conseguito dalla ricorrente in punto di “Rischi” è senz’altro positivo, posto che si tratta di quello immediatamente inferiore al massimo, sicché costituirebbe il portato di un inammissibile sindacato nel merito delle scelte della UN (la quale ha in ogni caso dato piena applicazione ai criteri dalla stessa fissati, laddove ha ritenuto di attribuire maggiore rilievo all’attività volta a impegnare la Consob verso l’esterno) il ritenere che la valutazione degli elementi valorizzati negli atti difensivi di parte ricorrente – peraltro mediante l’unilaterale affermazione della rilevanza e della gravosità dell’attività svolta – avrebbe dovuto necessariamente condurre all’attribuzione del punteggio massimo.
6.3. Ne deriva che, per effetto delle considerazioni sinora svolte, intanto sarà possibile riscontrare un vizio nella valutazione effettuata, in quanto sia dimostrato che un medesimo “fattore valutativo” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 21 maggio 2020, n. 5380) posseduto dal ricorrente sia stato diversamente valutato per gli scrutinandi che, in relazione alla voce contestata, hanno conseguito il massimo.
6.4. Il confronto proposto con il controinteressato BO non è a questo riguardo risolutivo, dal momento che lo stesso, nel periodo oggetto di valutazione, ha disimpegnato mansioni in due distinte unità organizzative, ossia l’Ufficio PInificazione Finanziaria e la Divisione Amministrazione: anche a voler valorizzare esclusivamente il periodo di assegnazione all’U.P.F., non vi è prova della presunta identità, ai fini del raffronto tra le distinte attività, tra la liquidazione delle competenze retributive del personale e la predisposizione del budget di bilancio (di competenza, la prima, del ricorrente e la seconda del controinteressato in esame), tanto più ove si consideri che non vi è prova del rilievo contenuto in ricorso secondo cui quest’ultima si ridurrebbe al mero controllo estrinseco e formale degli ordinativi predisposti dal ricorrente.
7. Analoghe considerazioni debbono essere svolte sulle allegazioni svolte con riguardo al medesimo controinteressato in relazione giudizio attitudinale espresso dalla UN nella sottocategoria D.2 “ Attitudine mostrata nell’assumere un maggiore livello di responsabilità ”, dal momento che, con riguardo a quest’ultima, il ricorrente, lungi dal prendere posizione rispetto alla presunta illogicità dei criteri predeterminati dalla UN (la quale, nel già richiamato allegato 3 al verbale n. 1 ha stabilito che avrebbe valutato detta voce “ tenendo conto anche del grado di autonomia, nonché dello svolgimento di attività che comportano diretta esposizione all’esterno dell’Istituto ovvero rapporti diretti con gradi gerarchici superiori esterni all’Unità organizzativa di appartenenza e dell’eventuale sostituzione del responsabile dell’Unità organizzativa ”), ovvero alla loro ipotetica non corretta applicazione, si è limitato a invocare a una valutazione del merito delle scelte dell’amministrazione, sul presupposto del maggiore impegno che, a suo dire, avrebbe comportato l’elaborazione degli emolumenti del trattamento economico e delle connesse voci accessorie rispetto ai diversi compiti del suddetto controinteressato (cfr. p. 16 del gravame).
8. Del pari non decisiva è la comparazione proposta con i controinteressati De RN e CA, poiché, in ragione della diversità degli elementi presi in considerazione dalla UN nell’esame delle singole voci, non è indice di alcuna disparità di trattamento il fatto che i suddetti controinteressati abbiano ottenuto un punteggio minore, rispetto al ricorrente, per le voci “ Grado di autonomia ” (valutato, per quanto si legge nel più volte richiamato doc. 10 di parte ricorrente, “ anche tenendo conto del ricorso a livelli gerarchici superiori, all’utilizzo di linee-guida predefinite ovvero del livello di indipendenza nell’individuazione delle modalità esecutive adottate ”) e “ Funzioni di coordinamento di altro personale ” e viceversa maggiore relativamente alla voce – avente ad oggetto fattori valutativi del tutto diversi – “ Capacità di organizzazione dei compiti assegnati e all’efficienza nello svolgimento delle proprie mansioni ” (che la UN ha stabilito di considerare “ tenendo conto anche della complessità dell’attività lavorativa prestata, anche con riguardo ad incarichi ulteriori rispetto alle mansioni ordinarie, nonché della capacità di ricercare e individuare soluzioni innovative in relazione all’attività svolta ”).
8.1. Anche con riguardo alla posizione di tali controinteressati, non si ritengono meritevoli di seguito le deduzioni di parte ricorrente volte a sottolineare, sulla scorta di una mera petitio principii , involgente in ogni caso un inammissibile sindacato del merito delle decisioni amministrative, la maggiore gravosità e rilevanza dell’attività dallo stesso svolta: il tutto, peraltro, senza confrontarsi adeguatamente con l’eterogeneità (ostativa al giudizio comparativo di cui al precedente paragrafo 6.3), in termini di funzioni e competenze, tra le diverse unità organizzative di assegnazione del detto ricorrente e dei due controinteressati de quibus .
8.2. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento agli altri due controinteressati individuati in ricorso (EC e IO), nei confronti dei quali sono state proposte da parte ricorrente censure non dissimili da quelle appena esaminate (sia in relazione al rapporto tra punteggi conseguiti nelle diverse voci, sia con riferimento al maggiore impegno e alla maggiore rilevanza che le mansioni del ricorrente presenterebbero rispetto a quelle dei controinteressati de quibus ) e dunque del pari non meritevoli di seguito.
9. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, non ravvisandosi, nella condotta dell’amministrazione, i vizi di illegittimità denunciati.
10. Sussistono giustificati motivi, in considerazione dell’andamento e dell’oggetto della lite, per disporre l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese di lite.
10.1. Nulla sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente e i controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l’amministrazione resistente.
Nulla sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente e i controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON GI, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
UI DO OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI DO OR | ON GI |
IL SEGRETARIO