CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE GI, Presidente
PA ANDREA, OR
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 545/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TAZCRI100220 2021 CREDITO IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 877/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 7/01/2025 depositata in data 7.1.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti accoglieva il ricorso proposto dalla soc. Resistente_1 Srl avverso l'atto di recupero n. TAZCRI100220 2021 con cui l'Agenzia delle Entrate di Chieti aveva recuperato il credito di imposta utilizzato in compensazione nell'anno 2017 per un importo complessivo di € 216.114,77 per crediti maturati negli anni
2015 e 2016 e segnatamente € 125.945,00 riferibili al 2015 e € 90.169,67 riferibili al 2016, ritenendo sussistenti i presupposti per beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 3 DL n. 145/2013 e succ. mod.
e, comunque, affermando l'impossibilita di disconoscerle in assenza di specifico parere del MISE.
2. Avverso tale sentenza proponeva rituale appello l'Agenzia delle Entrate di Chieti rilevando illegittimità ed erroneità della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta necessaria la preventiva acquisizione da parte dell'ufficio del parere tecnico del MISE ai fini del disconoscimento del credito di imposta nonché carenza di motivazione per avere omesso di valutare la molteplicità degli elementi di fatto e di diritto posti a base del recupero idonei a legittimare il disconoscimento del credito di imposta per ricerca e sviluppo e, in particolare,
“carenza del requisito della novità e creatività – rapporti con la Società_1 ltd e la Società_1 srl – e criticità sulla tempistica di formazione del dossier;
la prosecuzione dell'attività di una preesistente impresa;
computo di costi extra muros di natura fittizia e di costi non documentati nella determinazione del credito”.
3. Preso atto dell'omessa costituzione in giudizio della soc. Resistente_1 Srl, all'udienza dell'1.12.2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto rigettato.
Secondo un condivisibile orientamento prevalente tra le Corti di merito anche di questo distretto e richiamato dai giudici di primo grado, in considerazione della carente specifica competenza tecnica degli uffici deve ritenersi necessario ai fini delle valutazioni per il riconoscimento delle agevolazioni di imposta per le spese per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 un preliminare parere tecnico del competente Ministero dello Sviluppo Economico (così ad es. CTP Vicenza Sez, 3 97/2021 n. 365; nello stesso senso, CGT I grado Chieti 12/12/2022 n. 454; CTP Napoli Sez XXX, 2/5/2022 n. 4988; CTP Roma
Sez. XXII 18/5/2022 n. 5918).
Nel caso di specie, pertanto, anche alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, deve ribadirsi che, a fronte delle documentate e pertinenti spese R & S. sostenute dalla società appellata, l'AF non ha fornito prova adeguata e tecnicamente supportata dell'insussistenza dei presupposti normativamente previsti ai fini del disconoscimento del credito di imposta.
La peculiarità e la oggettiva controvertibilità delle questioni sottese nel presente contenzioso giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello; nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellato
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE GI, Presidente
PA ANDREA, OR
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 545/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TAZCRI100220 2021 CREDITO IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 877/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 7/01/2025 depositata in data 7.1.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti accoglieva il ricorso proposto dalla soc. Resistente_1 Srl avverso l'atto di recupero n. TAZCRI100220 2021 con cui l'Agenzia delle Entrate di Chieti aveva recuperato il credito di imposta utilizzato in compensazione nell'anno 2017 per un importo complessivo di € 216.114,77 per crediti maturati negli anni
2015 e 2016 e segnatamente € 125.945,00 riferibili al 2015 e € 90.169,67 riferibili al 2016, ritenendo sussistenti i presupposti per beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 3 DL n. 145/2013 e succ. mod.
e, comunque, affermando l'impossibilita di disconoscerle in assenza di specifico parere del MISE.
2. Avverso tale sentenza proponeva rituale appello l'Agenzia delle Entrate di Chieti rilevando illegittimità ed erroneità della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta necessaria la preventiva acquisizione da parte dell'ufficio del parere tecnico del MISE ai fini del disconoscimento del credito di imposta nonché carenza di motivazione per avere omesso di valutare la molteplicità degli elementi di fatto e di diritto posti a base del recupero idonei a legittimare il disconoscimento del credito di imposta per ricerca e sviluppo e, in particolare,
“carenza del requisito della novità e creatività – rapporti con la Società_1 ltd e la Società_1 srl – e criticità sulla tempistica di formazione del dossier;
la prosecuzione dell'attività di una preesistente impresa;
computo di costi extra muros di natura fittizia e di costi non documentati nella determinazione del credito”.
3. Preso atto dell'omessa costituzione in giudizio della soc. Resistente_1 Srl, all'udienza dell'1.12.2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto rigettato.
Secondo un condivisibile orientamento prevalente tra le Corti di merito anche di questo distretto e richiamato dai giudici di primo grado, in considerazione della carente specifica competenza tecnica degli uffici deve ritenersi necessario ai fini delle valutazioni per il riconoscimento delle agevolazioni di imposta per le spese per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 un preliminare parere tecnico del competente Ministero dello Sviluppo Economico (così ad es. CTP Vicenza Sez, 3 97/2021 n. 365; nello stesso senso, CGT I grado Chieti 12/12/2022 n. 454; CTP Napoli Sez XXX, 2/5/2022 n. 4988; CTP Roma
Sez. XXII 18/5/2022 n. 5918).
Nel caso di specie, pertanto, anche alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, deve ribadirsi che, a fronte delle documentate e pertinenti spese R & S. sostenute dalla società appellata, l'AF non ha fornito prova adeguata e tecnicamente supportata dell'insussistenza dei presupposti normativamente previsti ai fini del disconoscimento del credito di imposta.
La peculiarità e la oggettiva controvertibilità delle questioni sottese nel presente contenzioso giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello; nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellato