Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
Il termine di prescrizione della pena la cui esecuzione sia subordinata a una condizione decorre dal momento in cui diviene irrevocabile la decisione che ne accerta l'avverarsi, e non quello in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio concesso. (Fattispecie concernente la condizione risolutiva concretatasi nella commissione di un delitto idonea a determinare la revoca della sospensione condizionale).
Commentario • 1
- 1. MAE esecutivo eseguibile anche se condanna senza difensore (Cass. 43542/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025
Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione -previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato - ricorre solo quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo: non osta alla consegna MAE di chi sia stato ocndannato senza difensore se sia possibile richiedere un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2009, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - N. 3275
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 26918/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT AN N. IL 02/06/1948;
avverso l'ordinanza n. 27/2009 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del 03/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 3/6/2009 il GIP del Tribunale di Trieste ha, tra le altre statuizioni, respinto la richiesta di estinzione per decorso del termine di cui all'art. 172 c.p. delle pene irrogate ad OV ON con le sentenze 13/7/92 (irr. il 25/11/94) e 2/10/97 (irr. il 19/12/97), ritenendo che non fosse ancora trascorso il richiesto termine decennale, termine da far correttamente decorrere, nella specie, dal momento della verificata condicio juris della avvenuta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato con atto del 15/6/2009 deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente, richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali in materia, ha contestato l'assunto espresso nel provvedimento rilevando, di contro, come la iniziale decorrenza del temine decennale fosse da individuarsi nel momento in cui intervengono le condizioni per disporre la revoca dei benefici precedentemente applicati. OSSERVA
Ritiene il Collegio che il ricorso non meriti condivisione avendo il Giudice di Trieste correttamente applicato la previsione di cui all'art. 172 c.p., comma 5 respingendo la richiesta del difensore del OV di dichiarare estinte - per completamento del termine decennale di prescrizione - le pene irrogate e divenute eseguibili dopo la revoca della sospensione condizionale per esse a suo tempo concessa.
Ed infatti, ritiene il Collegio di dare convinto seguito al più recente ma ormai consolidato indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. sentenze n. 14939/2008, n. 8640/2009 e n. 12466/2009) per il quale, se presupposto indefettibile della revoca della sospensione condizionale della pena deve ritenersi il fatto materiale della commissione di un delitto - in tal momento l'imputato avendo "tradito" la favorevole prognosi a suo beneficio formulata con la concessione del beneficio - nondimeno la fattispecie legale risolutiva assunta a base della prevista revoca può ritenersi completata soltanto con l'acquisizione di irrevocabilità della sentenza che tale causa risolutiva abbia, con certezza, attestato, con la conseguenza per la quale è soltanto in tale momento che, acquisita l'eseguibilità della pena, inizia a decorrere il termine della sua prescrizione.
Di qui la esatta valutazione per la quale, rettamente collocato il dies a quo del corso prescrizionale, il termine di dieci anni nella specie non era certo decorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ON OV al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010