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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/08/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
n. 5145/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. 5145/2024 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. , con l'avv. ALTOMARE ESTER e dall'avv. Parte_1 C.F._1
LUCISANO SERGIO ) PIAZZA EUROPA 14 87100 COSENZA;
C.F._2
- opponente -
E
), con l'avv. BOVE FRANCESCO, con domicilio in Controparte_1 C.F._3
VIA G. SPONTINI 3, MILANO
- opposto -
Conclusioni
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano;
in via preliminare, nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e, per gli effetti, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n.
1731/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Padova, peri motivi in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
condannare al pagamento delle spese e competenze, da distrarre”.
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare: -rigettare Email_1 CP_1
l'eccezione di competenza territoriale avversaria;
-concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1731/2024 del Tribunale Civile di Padova;
in via principale: -rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo n. 1731/2024 del Tribunale Civile di Padova”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1731/24, emesso dal Tribunale di Padova, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 32.286,00 in favore del sig. Controparte_1
2. La pretesa creditoria trae origine dal pagamento effettuato dal sig. in qualità di fideiussore della CP_1 società RO SS S.a.s. , in relazione all'esposizione debitoria della stessa, pari a Parte_2 complessivi € 138.418,49, derivante da passività maturate sul c/c n. 69 c/o Ag. n. 466 nonché dai residui finanziamenti n. 466/0400653 e n. 466/0400653/002 accesi presso la Banca Popolare di Milano.
Dell'esposizione debitoria risponde in proprio anche il socio personalmente responsabile . Parte_1
3. Il credito originariamente vantato dalla Banca Popolare di Milano, pari ad € 107.618,49, è stato successivamente ceduto alla la quale ha dato mandato di recupero a Controparte_2 Controparte_3
tramite ha avanzato richiesta di pagamento nei confronti del sig.
[...] Controparte_4
concludendo un accordo transattivo, con il quale il fideiussore si è obbligato al versamento a CP_1 saldo e stralcio della complessiva somma di € 32.286,00.
4. A seguito dell'integrale pagamento di detta somma, avvenuto in data 20.11.2023 alla il Controparte_2 sig. in qualità di fideiussore, ha esercitato il diritto di regresso nei confronti del debitore CP_1 principale ed ottenuto il d.i. n. 1731/2024, oggi opposto sulla base dei motivi analiticamente riportati nel prosieguo della motivazione. L'opposto ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto.
5. All'udienza dell'1.04.2025, il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., prevedendo il pagamento da parte del sig. di 48 rate mensili di €600,00 ciascuna, oltre al Pt_1 contributo spese di € 3.000,00 per compenso, oltre CU della fase monitoria, 15% sul compenso, iva e cpa come per legge.
6. Considerata la mancata adesione dell'opponente alla proposta conciliativa, in data 23.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo note scritte depositate in telematico ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale.
***
7. L'opponente lamenta l'illegittimità del decreto ingiuntivo impugnato.
8. In via preliminare, deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova, sostenendo la competenza del Tribunale di Milano, in virtù del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.c., in quanto giudice del luogo del domicilio del creditore.
9. Al di là di ogni considerazione in ordine all'irritualità con cui è stata sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale, che non ha preso in considerazione tutti i fori alternativi contemplati dal codice di rito,
l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata nel merito, poiché il sig. ha correttamente CP_1 scelto di incardinare il giudizio monitorio dinanzi al Tribunale di Padova, foro individuato ai sensi dell'art. 2 18 c.p.c. sulla base della residenza del debitore, ovvero Ponte San Nicolò: i fori individuati dall'art. 20
c.p.c. vanno infatti ad aggiungersi e non a sostituire il foro generale di cui all'art. 18 c.p.c.
10. L'opponente ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo al sig. insistendo sul CP_1 fatto che la quietanza di pagamento prodotta in giudizio non costituisce piena prova nei confronti dei terzi bensì solo tra le parti, quale confessione stragiudiziale.
11. L'eccezione, da riqualificarsi come contestazione sulla titolarità del credito, è infondata. Sul punto, il fideiussore opposto ha depositato documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento della somma di € 32.286,00 in favore della società cessionaria del credito, in particolare, la Controparte_2 contabile del bonifico eseguito in data 20.11.2023 (doc. 04A). Pertanto, l'avvenuto pagamento risulta documentalmente provato e legittima la pretesa azionata in via di regresso dal garante CP_1
12. Parte opponente eccepisce, inoltre, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale tra la data di Cont notifica del decreto ingiuntivo emesso in favore di nel 2008 e la data della quietanza liberatoria rilasciata da Dalla prescrizione discenderebbe l'estinzione del diritto di regresso Controparte_3 del sig. ai sensi dell'art. 1310, co.3, c.c., essendo la rinuncia alla prescrizione riferibile CP_1 esclusivamente al sig. e non estendibile al sig. , il quale dovrebbe considerarsi ormai CP_1 Pt_1 liberato dall'obbligazione.
13. La difesa non è fondata. Cont
14. Dal corredo documentale offerto dal convenuto, tra cui l'insinuazione di al passivo fallimentare della
RO SS S.a.s. e dello stesso , emerge infatti che la prescrizione è stata validamente Parte_1 interrotta il 23.5.2008 (doc. 7 opposto) con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio ex art. 2945, co. 2, c.c. La data della chiusura del fallimento non
è stata documentata dall'opponente, che aveva interesse a dimostrare i presupposti dell'eccezione di prescrizione: ma senz'altro lo stesso era ancora pendente a giugno 2019, quando è confluito nella procedura esecutiva immobiliare avviata sulla quota in comproprietà tra la signora ed il socio CP_1 fallito , il ricavato della vendita immobiliare effettuata in sede fallimentare (ancora sub doc. n. 7 Pt_1 opposto).
15. D'altronde, ai sensi dell'art. 1310, co.1, c.c. gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori: quindi l'interruzione della prescrizione nei confronti della società debitrice principale descritta al punto che precede ha avuto effetto anche rispetto al garante CP_1
16. Quindi, concludendo sul punto, poiché la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo, equiparabile alla domanda giudiziale, determina ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.
l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura
3 concorsuale anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c., il debito per cui è causa non può considerarsi prescritto (cfr. Cass. n. 17412/2016).
17. L'opponente ha altresì sostenuto che la somma eventualmente dovuta all'ingiungente andrebbe decurtata di
€ 600, pari al capitale versato dal socio accomandante della RO SS S.a.s., CP_1
18. La difesa è infondata.
19. L'opponente, infatti, omette di considerare che parte opposta ha provveduto al pagamento in qualità di fideiussore, circostanza pacifica e non contestata in giudizio, dunque, è legittimato ad agire in regresso nei confronti del debitore principale per l'intero importo corrisposto al creditore.
20. Il sig. si duole altresì del fatto che il sig. avrebbe effettuato il pagamento in favore della Pt_1 CP_1
senza aver previamente verificato la titolarità del credito in capo a quest'ultima, Controparte_3 non essendo stato depositato l'originale della relata di notifica e della comunicazione della cessione al debitore ceduto, indicati quali elementi essenziali per l'efficacia della cessione e la legittimazione del cessionario: neppure questa doglianza risulta fondata.
21. Sul punto, invero, va evidenziato che l'avviso di cessione prodotto da parte opposta (doc. n. 2A) già in fase monitoria consente l'individuazione chiara e univoca dei crediti oggetto della cessione e vale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B., anche quale notificazione ai debitori ceduti. Inoltre, in tema di strumenti probatori della cessione dei crediti in blocco si è affermato che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”
(Cass. n. 5617/2020 in motivazione), cosicché la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni (Trib. Verona 14 novembre 2020 in www.ilcaso.it): nel caso di specie il convenuto Cont opposto ha prodotto la dichiarazione di confermante la cessione del credito a (doc. Controparte_2
n. 2B), che assurge a fatto significativo, preciso e concordante, rilevante ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Conclusioni
22. Concludendo: l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'opponente nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad € 52.000. I compensi sono liquidati attestandosi sui valori medi di riferimento per la fase di studio ed introduttiva nonché su un valore pari al minimo tabellare per la fase decisoria, vista la semplicità della questione giuridica controversa, la brevità e speditezza dell'iter decisionale semplificato, che ha visto il deposito di brevi note scritte in luogo delle memorie ordinarie. Nulla spetta invece per la fase di trattazione, non essendovi stata attività istruttoria e vista la natura documentale della causa.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 5145/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1731/2024 del Tribunale di Padova, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il sig. a rifondere al convenuto opposto le spese di lite, liquidate in € 4.358,00 Parte_1 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Padova, 18/08/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. 5145/2024 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. , con l'avv. ALTOMARE ESTER e dall'avv. Parte_1 C.F._1
LUCISANO SERGIO ) PIAZZA EUROPA 14 87100 COSENZA;
C.F._2
- opponente -
E
), con l'avv. BOVE FRANCESCO, con domicilio in Controparte_1 C.F._3
VIA G. SPONTINI 3, MILANO
- opposto -
Conclusioni
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano;
in via preliminare, nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e, per gli effetti, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n.
1731/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Padova, peri motivi in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
condannare al pagamento delle spese e competenze, da distrarre”.
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare: -rigettare Email_1 CP_1
l'eccezione di competenza territoriale avversaria;
-concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1731/2024 del Tribunale Civile di Padova;
in via principale: -rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo n. 1731/2024 del Tribunale Civile di Padova”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1731/24, emesso dal Tribunale di Padova, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 32.286,00 in favore del sig. Controparte_1
2. La pretesa creditoria trae origine dal pagamento effettuato dal sig. in qualità di fideiussore della CP_1 società RO SS S.a.s. , in relazione all'esposizione debitoria della stessa, pari a Parte_2 complessivi € 138.418,49, derivante da passività maturate sul c/c n. 69 c/o Ag. n. 466 nonché dai residui finanziamenti n. 466/0400653 e n. 466/0400653/002 accesi presso la Banca Popolare di Milano.
Dell'esposizione debitoria risponde in proprio anche il socio personalmente responsabile . Parte_1
3. Il credito originariamente vantato dalla Banca Popolare di Milano, pari ad € 107.618,49, è stato successivamente ceduto alla la quale ha dato mandato di recupero a Controparte_2 Controparte_3
tramite ha avanzato richiesta di pagamento nei confronti del sig.
[...] Controparte_4
concludendo un accordo transattivo, con il quale il fideiussore si è obbligato al versamento a CP_1 saldo e stralcio della complessiva somma di € 32.286,00.
4. A seguito dell'integrale pagamento di detta somma, avvenuto in data 20.11.2023 alla il Controparte_2 sig. in qualità di fideiussore, ha esercitato il diritto di regresso nei confronti del debitore CP_1 principale ed ottenuto il d.i. n. 1731/2024, oggi opposto sulla base dei motivi analiticamente riportati nel prosieguo della motivazione. L'opposto ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto.
5. All'udienza dell'1.04.2025, il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., prevedendo il pagamento da parte del sig. di 48 rate mensili di €600,00 ciascuna, oltre al Pt_1 contributo spese di € 3.000,00 per compenso, oltre CU della fase monitoria, 15% sul compenso, iva e cpa come per legge.
6. Considerata la mancata adesione dell'opponente alla proposta conciliativa, in data 23.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo note scritte depositate in telematico ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale.
***
7. L'opponente lamenta l'illegittimità del decreto ingiuntivo impugnato.
8. In via preliminare, deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova, sostenendo la competenza del Tribunale di Milano, in virtù del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.c., in quanto giudice del luogo del domicilio del creditore.
9. Al di là di ogni considerazione in ordine all'irritualità con cui è stata sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale, che non ha preso in considerazione tutti i fori alternativi contemplati dal codice di rito,
l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata nel merito, poiché il sig. ha correttamente CP_1 scelto di incardinare il giudizio monitorio dinanzi al Tribunale di Padova, foro individuato ai sensi dell'art. 2 18 c.p.c. sulla base della residenza del debitore, ovvero Ponte San Nicolò: i fori individuati dall'art. 20
c.p.c. vanno infatti ad aggiungersi e non a sostituire il foro generale di cui all'art. 18 c.p.c.
10. L'opponente ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo al sig. insistendo sul CP_1 fatto che la quietanza di pagamento prodotta in giudizio non costituisce piena prova nei confronti dei terzi bensì solo tra le parti, quale confessione stragiudiziale.
11. L'eccezione, da riqualificarsi come contestazione sulla titolarità del credito, è infondata. Sul punto, il fideiussore opposto ha depositato documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento della somma di € 32.286,00 in favore della società cessionaria del credito, in particolare, la Controparte_2 contabile del bonifico eseguito in data 20.11.2023 (doc. 04A). Pertanto, l'avvenuto pagamento risulta documentalmente provato e legittima la pretesa azionata in via di regresso dal garante CP_1
12. Parte opponente eccepisce, inoltre, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale tra la data di Cont notifica del decreto ingiuntivo emesso in favore di nel 2008 e la data della quietanza liberatoria rilasciata da Dalla prescrizione discenderebbe l'estinzione del diritto di regresso Controparte_3 del sig. ai sensi dell'art. 1310, co.3, c.c., essendo la rinuncia alla prescrizione riferibile CP_1 esclusivamente al sig. e non estendibile al sig. , il quale dovrebbe considerarsi ormai CP_1 Pt_1 liberato dall'obbligazione.
13. La difesa non è fondata. Cont
14. Dal corredo documentale offerto dal convenuto, tra cui l'insinuazione di al passivo fallimentare della
RO SS S.a.s. e dello stesso , emerge infatti che la prescrizione è stata validamente Parte_1 interrotta il 23.5.2008 (doc. 7 opposto) con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio ex art. 2945, co. 2, c.c. La data della chiusura del fallimento non
è stata documentata dall'opponente, che aveva interesse a dimostrare i presupposti dell'eccezione di prescrizione: ma senz'altro lo stesso era ancora pendente a giugno 2019, quando è confluito nella procedura esecutiva immobiliare avviata sulla quota in comproprietà tra la signora ed il socio CP_1 fallito , il ricavato della vendita immobiliare effettuata in sede fallimentare (ancora sub doc. n. 7 Pt_1 opposto).
15. D'altronde, ai sensi dell'art. 1310, co.1, c.c. gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori: quindi l'interruzione della prescrizione nei confronti della società debitrice principale descritta al punto che precede ha avuto effetto anche rispetto al garante CP_1
16. Quindi, concludendo sul punto, poiché la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo, equiparabile alla domanda giudiziale, determina ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.
l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura
3 concorsuale anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c., il debito per cui è causa non può considerarsi prescritto (cfr. Cass. n. 17412/2016).
17. L'opponente ha altresì sostenuto che la somma eventualmente dovuta all'ingiungente andrebbe decurtata di
€ 600, pari al capitale versato dal socio accomandante della RO SS S.a.s., CP_1
18. La difesa è infondata.
19. L'opponente, infatti, omette di considerare che parte opposta ha provveduto al pagamento in qualità di fideiussore, circostanza pacifica e non contestata in giudizio, dunque, è legittimato ad agire in regresso nei confronti del debitore principale per l'intero importo corrisposto al creditore.
20. Il sig. si duole altresì del fatto che il sig. avrebbe effettuato il pagamento in favore della Pt_1 CP_1
senza aver previamente verificato la titolarità del credito in capo a quest'ultima, Controparte_3 non essendo stato depositato l'originale della relata di notifica e della comunicazione della cessione al debitore ceduto, indicati quali elementi essenziali per l'efficacia della cessione e la legittimazione del cessionario: neppure questa doglianza risulta fondata.
21. Sul punto, invero, va evidenziato che l'avviso di cessione prodotto da parte opposta (doc. n. 2A) già in fase monitoria consente l'individuazione chiara e univoca dei crediti oggetto della cessione e vale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B., anche quale notificazione ai debitori ceduti. Inoltre, in tema di strumenti probatori della cessione dei crediti in blocco si è affermato che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”
(Cass. n. 5617/2020 in motivazione), cosicché la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni (Trib. Verona 14 novembre 2020 in www.ilcaso.it): nel caso di specie il convenuto Cont opposto ha prodotto la dichiarazione di confermante la cessione del credito a (doc. Controparte_2
n. 2B), che assurge a fatto significativo, preciso e concordante, rilevante ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Conclusioni
22. Concludendo: l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'opponente nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad € 52.000. I compensi sono liquidati attestandosi sui valori medi di riferimento per la fase di studio ed introduttiva nonché su un valore pari al minimo tabellare per la fase decisoria, vista la semplicità della questione giuridica controversa, la brevità e speditezza dell'iter decisionale semplificato, che ha visto il deposito di brevi note scritte in luogo delle memorie ordinarie. Nulla spetta invece per la fase di trattazione, non essendovi stata attività istruttoria e vista la natura documentale della causa.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 5145/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1731/2024 del Tribunale di Padova, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il sig. a rifondere al convenuto opposto le spese di lite, liquidate in € 4.358,00 Parte_1 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Padova, 18/08/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
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