Sentenza 21 gennaio 2005
Massime • 1
Non è deducibile nel giudizio di cassazione l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione del principio di immutabilità del giudice in sede di integrazione probatoria nel procedimento svoltosi con rito abbreviato, allorché nel giudizio di appello sia intervenuta la definizione concordata della pena di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., con rinuncia ad ogni questione sul merito della contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2005, n. 24517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24517 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 21/01/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 96
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 49063/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 15.11.2003 da:
Avv. PUGNALI Rodolfo, difensore di TI CI, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 2 ottobre 2003;
Letti i ricorsi e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dr. Vittorio Martusciello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Sentiti, altresì, l'avv. INSOLERA Gaetano che, in difesa della parte civile Regione Marche, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputato, con condanna al pagamento delle spese;
e l'avv. NARDI Romano che, in difesa dell'imputato, ne ha, invece, chiesto l'accoglimento;
Letta la memoria contenente motivi nuovi, depositata nell'interesse dell'imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 maggio 2000, il Tribunale di Macerata, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava IB CI colpevole del reato di falso ideologico continuato in atto pubblico, in concorso con altri nonché del reato di abuso di ufficio e lo condannava alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione. In sede di appello, interveniva accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, sull'entità della pena da irrogare, previa rinuncia agli altri motivi di ricorso e, recependo il patteggiamento, la Corte riformava, in parte, l'impugnata decisione riducendo la pena irrogata al IB ad anni dieci di reclusione e sostituendo tale pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata per mesi venti, confermando nel resto. Avverso l'impugnata decisione, il difensore dell'imputato propone ora ricorso per Cassazione, che affida alle ragioni di censura in parte motiva specificate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente eccepisce la nullità dell'impugnata decisione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) del codice rito nonché inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, a causa dell'omesso rilievo da parte del giudice di appello della nullità assoluta della sentenza di primo grado e del relativo giudizio per violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p. in relazione all'art. 179, comma 2, c.p.p. Osserva al riguardo che, nel corso del giudizio di primo grado, svoltosi con le forme del rito speciale, era cambiata la composizione del collegio davanti al quale era stata svolta attività di integrazione probatoria (cui era condizionata l'istanza di ammissione al rito abbreviato). Investito della questione in riferimento alla disciplina dell'art. 525 il collegio aveva ritenuto che, in sede di giudizio abbreviato l'intervenuto mutamento della composizione fisica del giudicante non assumeva rilievo alcuno con riferimento a tale disciplina, non essendo dunque necessaria alcun'attività formale volta all'acquisizione di materiale probatorio già compreso nel fascicolo. Il ricorrente contesta tale affermazione rilevando che la violazione del principio dell'immutabilità del giudice integra un'ipotesi di nullità assoluta eccepibile in ogni stato e grado del giudizio, anche indipendentemente dall'intervenuto patteggiamento e dal fatto che la questione non fosse stata riproposta nei motivi di gravame. Con il secondo motivo, denuncia illegittimità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.;
inosservanza od erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62 bis e 65 c.p., con conseguente illegalità della pena applicata.
Nel caso in cui non dovesse essere accolta la superiore eccezione, il ricorrente segnala l'abnormità della determinazione della pena, posto che la Corte di merito aveva provveduto ad aumentare la pena base, prevista per il reato di falso ideologico, da anni uno e mesi due di reclusione a quella di anni uno e mesi tre per effetto della concessione delle generiche.
Il terzo motivo eccepisce l'illegittimità dell'impugnata sentenza ai sensi dello stesso art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito;
carenza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, posto che, nonostante nella motivazione si fosse dato atto che l'imputato era meritevole del beneficio, lo stesso non risultava concesso nel dispositivo.
2. - Con il primo dei motivi nuovi, il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità assoluta per mutata composizione del collegio;
con il secondo lamenta il mancato rilievo della prescrizione.
3. - Il ricorso è privo di fondamento, a pare i pur vistosi profili d'inammissibilità connessi alle censure proposte nei confronti di una sentenza di patteggiamento in appello, ai sensi dell'art. 599, comma quarto.
La principale questione di diritto risiede nel mancato rilievo, da parte della Corte di merito, della nullità della pronuncia di primo grado, che sarebbe stata emessa in violazione del principio d'immutabilità del giudice di cui all'art. 525 c.p.p. Secondo le stesse deduzioni di parte ricorrente, si era, infatti, verificato che, nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale, in una determinata composizione, aveva ammesso l'imputato al rito abbreviato ai sensi dell'art. 223 del d.lgs 19 febbraio 1998, n. 51, condizionato ad integrazione probatoria. Alle udienze successive si era proceduto all'esclusione dei periti nominati in sede di incidente probatorio e dei consulenti di parte nonché all'esame di un coimputato ed alla delibazione di un'eccezione di nullità della perizia espletata;
compiuta l'istruttoria dibattimentale, e rinviato il processo per la discussione, era mutata la composizione del Collegio, che aveva, poi, deliberato la sentenza in esito alla discussione. A dire del ricorrente, nonostante la questione non fosse stata dedotta nei motivi di gravame, la Corte distrettuale avrebbe dovuto rilevare la nullità, trattandosi di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e non avrebbe potuto ratificare, sic et sempliciter, l'accordo intercorso tra le parti sull'entità delle pena da irrogare, con rinuncia ai restanti motivi d'impugnazione.
Il rilievo è destituito di fondamento. Ed infatti, le modifiche apportate al rito abbreviato dalla legge 16 dicembre 1999, con il riconoscimento della facoltà di subordinare la richiesta del rito ad un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, se ha inciso profondamente sulla struttura dello stesso procedimento, non nè ha modificato la sostanziale fisionomia di rito speciale fondato sulle carte, e cioè sugli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, salva l'integrazione probatoria che, su richiesta delle parti o anche d'ufficio, il giudice - nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali - ritenga di disporre ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari per la decisione. Invero, la formulazione letterale della norma non lascia adito a dubbi di sorta in proposito, precisando che rimane ferma la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma 1-bis (ndr. nel fascicolo del pubblico ministero). Il rito abbreviato, pur sempre finalizzato ad una logica premiale di riduzione della pena in cambio di risparmio di attività processuale, per ovvie finalità deflative del giudizio ordinario, mantiene, dunque, le sue caratteristiche di processo scritto, eccezionalmente fondato su prove assunte fuori del contraddittorio e, dunque, tendenzialmente privo di oralità. Se così è, anche le prove acquisite in sede d'integrazione probatoria confluiscono nel compendio probatorio utilizzabile dal giudice ai fini della decisione e, dunque, anche dal giudice diversamente composto che intervenga in un momento successivo. Certo, con riferimento a tale fase, potrebbe, astrattamente, porsi un problema d'immutabilità del giudice, ma, in ipotesi di mancante consenso all'utilizzabilità delle prove raccolte dal diverso giudice, la conseguenza, secondo i principi generali, non potrebbe che essere quella della relativa inutilizzabilità. Ma in tale evenienza, la pertinente questione deve essere specificamente dedotta nei motivi di appello, il che, nel caso di specie, non è avvenuto. E la parte, rinunciando espressamente ai motivi d'appello diversi da quelli relativi all'entità della pena, ha rinunciato anche alle doglianze riguardanti l'idoneità del compendio probatorio a carico dell'imputato, che si componeva, come si è detto, pure di elementi asseritamente raccolti in violazione del principio di cui all'art. 525 c.p.p., e che, in tesi, sarebbero stati affetti da inutilizzabilità.
L'onere dell'eccezione, nella situazione anzidetta, non collide con l'astratta rilevabilità d'ufficio della nullità conseguente alla violazione del principio di immutabilità del giudice, proprio in considerazione di quanto si è sopra osservato sulla persistente fisionomia del rito abbreviato, tendenzialmente inteso come giudizio sulle carte, salva l'integrazione probatoria, le cui risultanze sono, in astratto, inutilizzabili ove acquisite da giudice diverso. Ma nel caso in cui la parte abbia rinunciato ad ogni questione sul merito della contestazione, nella logica del patteggiamento ai sensi dell'art. 599, comma quarto, non v'è più spazio per il rilievo officioso di inutilizzabilità che, ad ogni buon conto, riguarderebbe soltanto una quota del contesto probatorio sul quale il giudice ha deliberato con le forme del rito speciale.
Infondata è anche la questione relativa alla pretesa illegalità del trattamento sanzionatorio, sotto il profilo che la misura della pena applicata sarebbe stata incredibilmente aumentata per effetto delle attenuanti generiche. Ed infatti, il riferimento all'aumento di pena a seguito delle generiche è riferibile ad un evidente refuso della sentenza, posto che l'aumento è, piuttosto, l'effetto della continuazione tra i reati ascritti già riconosciuta al IB in primo grado e rimasta, ovviamente, tra gli elementi costitutivi della base negoziale sulla quale si è perfezionato l'accordo tra le parti in ordine alla pena da irrogare. L'errore di trascrizione risulta evidente, ove si faccia riferimento all'identico meccanismo di determinazione adottato per il coimputato ER IT che aveva anch'egli concordato la pena sulla base della stessa procedura di quantificazione.
Il riferimento alla continuazione tra i reati in questione, con scadenza al 10.6.1992 o al 1993, come indicato nel capo d'imputazione (secondo quanto assume lo stesso ricorrente), dimostra l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, alla stregua del disposto dell'art. 158, comma 1, c.p., secondo il quale il termine della prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
Va, da ultimo, disattesa la doglianza relativa alla mancanza nel dispositivo di ogni riferimento alla sospensione condizionale della pena, risultante invece dalla parte motiva, posto che l'espresso riferimento, nello stesso dispositivo, all'accordo intercorso tra le parti (il tutto così come concordato fra le parti ex art. 599, quarto comma, c.p.p.) non lascia adito a dubbi di sorta in ordine alla concessione del beneficio in questione, così come chiaramente illustrato in parte motiva.
4. - Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni di cui in dispositivo, anche in ordine alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento;
ed a rifondere le spese della parte civile, liquidate in complessive euro 1.870,00, di cui 1.500,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2005