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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 639/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11872/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250090083729000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015552519 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20904/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 11872/25, notificato con il servizio telematico, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso cartelle di pagamento n. 07120250015552519000 e 07120250090083729000, notificate a mezzo raccomandata in data 5/06/2025, intimante la somma di
€ 474,78, relative a Tasse automobilistiche per l'anno 2019 e 2020.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati per omessa notifica degli atti prodromici sottesi e per prescrizione del tributo sotteso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato.
La Regione Campania si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato ed allegando la notifica in formato elettronico.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto la ricorrente ha correttamente dimostrato che la Regione Campania non ha correttamente notificato l'atto impugnato in quanto l'allegato atto di notifica in formato elettronico non è leggibile.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per accogliere il ricorso perché fondato e di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11872/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250090083729000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015552519 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20904/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 11872/25, notificato con il servizio telematico, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso cartelle di pagamento n. 07120250015552519000 e 07120250090083729000, notificate a mezzo raccomandata in data 5/06/2025, intimante la somma di
€ 474,78, relative a Tasse automobilistiche per l'anno 2019 e 2020.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati per omessa notifica degli atti prodromici sottesi e per prescrizione del tributo sotteso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato.
La Regione Campania si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato ed allegando la notifica in formato elettronico.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto la ricorrente ha correttamente dimostrato che la Regione Campania non ha correttamente notificato l'atto impugnato in quanto l'allegato atto di notifica in formato elettronico non è leggibile.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per accogliere il ricorso perché fondato e di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e compensa le spese