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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente e Relatore
GRASSO GAETANO, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7476/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013086538000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017 contro
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230018332165000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230019046649000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230021891136000 IRES-CONFERIMENTI D'AZIENDA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230027821506000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M302740 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso intimazione di pagamento notificata il 9/10/2024 da Agenzia Entrate
Riscossione a seguito del mancato pagamento di quattro cartelle di pagamento e di un avviso di accertamento aventi ad oggetto Irap, Iva, Ires, diritto camerale per un importo complessivo di euro
115.309,81.
La ricorrente società eccepisce intervenuta decadenza e/o prescrizione, non mancando di contestare la entità e determinabilità delle sanzioni richieste.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, la quale, dopo aver evidenziato l'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti degli enti impositori, con conseguente necessità della chiamata in causa delle parti non vocate in giudizio, ha sostenuto che le cartelle di pagamento in questione risultano essere state regolarmente notificate, non mancando di affermare che avverso i predetti atti non veniva proposta impugnazione, con conseguente irretrattabilità e incontestabilità dei crediti.
Ha contestato, poi, sia l'eccezione di decadenza sia l'eccezione di prescrizione.
Si è costituita anche la Camera di Commercio di Salerno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. All'udienza del 15/7/2025 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio a carico di parte ricorrente nei confronti di Agenzia Entrate di Salerno ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis d.lgs. n. 546/92, rinviando a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio, preso atto del mancato rispetto da parte della ricorrente società dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia Entrate di Salerno ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis d.lgs. n. 546/92, dichiara ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. estinto il giudizio limitatamente all'avviso di accertamento di cui all'atto impugnato.
Passando all'esame dei motivi di ricorso, va rilevato che Agenzia Entrate Riscossione ha fornito la prova, mediante il deposito della relativa documentazione, della notifica a mezzo pec delle quattro cartelle di pagamento di cui all'intimazione impugnata. Dall'accertata notifica delle cartelle di pagamento in questione, consegue, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Anche l'eccezione di intervenuta decadenza è priva di pregio, in quanto andava eventualmente sollevata a seguito della notifica delle cartelle di pagamento, rimaste invece non impugnate, con conseguente irretrattabilità dei crediti ivi contenuti.
Il ricorso va, pertanto rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore solo di Agenzia Entrate Riscossione, dovendosi considerare la costituzione di
Camera di Commercio di Salerno mera denuntiatio litis.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara l'estinzione parziale del giudizio nei termini di cui in motivazione, rigetta nel resto il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di Agenzia Entrate Riscossione, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente e Relatore
GRASSO GAETANO, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7476/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013086538000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017 contro
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230018332165000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230019046649000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230021891136000 IRES-CONFERIMENTI D'AZIENDA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230027821506000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M302740 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso intimazione di pagamento notificata il 9/10/2024 da Agenzia Entrate
Riscossione a seguito del mancato pagamento di quattro cartelle di pagamento e di un avviso di accertamento aventi ad oggetto Irap, Iva, Ires, diritto camerale per un importo complessivo di euro
115.309,81.
La ricorrente società eccepisce intervenuta decadenza e/o prescrizione, non mancando di contestare la entità e determinabilità delle sanzioni richieste.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, la quale, dopo aver evidenziato l'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti degli enti impositori, con conseguente necessità della chiamata in causa delle parti non vocate in giudizio, ha sostenuto che le cartelle di pagamento in questione risultano essere state regolarmente notificate, non mancando di affermare che avverso i predetti atti non veniva proposta impugnazione, con conseguente irretrattabilità e incontestabilità dei crediti.
Ha contestato, poi, sia l'eccezione di decadenza sia l'eccezione di prescrizione.
Si è costituita anche la Camera di Commercio di Salerno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. All'udienza del 15/7/2025 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio a carico di parte ricorrente nei confronti di Agenzia Entrate di Salerno ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis d.lgs. n. 546/92, rinviando a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio, preso atto del mancato rispetto da parte della ricorrente società dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia Entrate di Salerno ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis d.lgs. n. 546/92, dichiara ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. estinto il giudizio limitatamente all'avviso di accertamento di cui all'atto impugnato.
Passando all'esame dei motivi di ricorso, va rilevato che Agenzia Entrate Riscossione ha fornito la prova, mediante il deposito della relativa documentazione, della notifica a mezzo pec delle quattro cartelle di pagamento di cui all'intimazione impugnata. Dall'accertata notifica delle cartelle di pagamento in questione, consegue, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Anche l'eccezione di intervenuta decadenza è priva di pregio, in quanto andava eventualmente sollevata a seguito della notifica delle cartelle di pagamento, rimaste invece non impugnate, con conseguente irretrattabilità dei crediti ivi contenuti.
Il ricorso va, pertanto rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore solo di Agenzia Entrate Riscossione, dovendosi considerare la costituzione di
Camera di Commercio di Salerno mera denuntiatio litis.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara l'estinzione parziale del giudizio nei termini di cui in motivazione, rigetta nel resto il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di Agenzia Entrate Riscossione, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.