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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 14.02.2025
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3672/2023 R.G., avente a oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazione al c.d.s., e vertente tra
, , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1 e difeso dall'avv. Giuseppe Faggiano, con domicilio eletto presso l'ufficio legale interno;
appellante
e
CP_1 appellato - contumace
All'odierna udienza le parti costituite hanno discusso la causa mediante il deposito di note scritte, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate.
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Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5 maggio 2023 dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, CP_1
ha proposto opposizione al verbale di contestazione n. H000209 – N.R.G. 724/2023,
[...] elevato il giorno 19.03.2023 dalla Polizia Locale di a seguito di accertamento Parte_1 della violazione dell'art. 41 in relazione all'art. 146, comma 3, del C.d.S. in quanto avrebbe superato la “linea di arresto sulla direttrice semaforizzata, nonostante la lanterna proiettasse la luce rossa”, affidandone le ragioni ai seguenti motivi: mancata contestazione immediata, inosservanza delle condizioni in merito all'utilizzo della apparecchiatura Photored, mancanza di indicazione della taratura dell'apparecchio utilizzato.
1 Si è costituito il contestando le ragioni attoree e concludendo Parte_1 per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del verbale impugnato.
La causa, iscritta al n. 1763/2023 R.G., è stata definita dal Giudice di Pace di Brindisi con la sentenza n. 1221/23 resa in data 24.07.2023 con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta, ha annullato detto verbale, con compensazione delle spese di lite.
Con ricorso del 13 dicembre 2023, il ha proposto appello Parte_1 avverso tale sentenza, chiedendone la riforma sulla base dei motivi già edotti nel giudizio in primo grado.
non si è costituito. CP_1
L'appello è fondato e, quindi, deve trovare accoglimento sulla base delle seguenti ragioni che attengono ai motivi di opposizione e del successivo gravame inerenti alla regolarità formale e legittimità sostanziale del verbale in questione.
Occorre premettere che il primo giudice ha motivato la propria decisione di annullamento del verbale in oggetto “alla luce del disposto dell'art. 384 che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata”, principio normativo che sarebbe stato violato per mancata presenza, in loco, degli agenti operanti, che non avrebbe consentito di poter “ verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci non risolubili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto”.
La valutazione fornita dal giudice di prime cure non appare condivisibile.
Sulla questione, che costituisce l'aspetto più rilevante della controversia, occorre, anzitutto, fare riferimento alle disposizioni in tema di notificazione delle violazioni, l'art. 201, 1-bis, C.d.S., nella parte in cui dispone che: “… fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, … b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa” e poi,“g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146 … per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”, compreso, quindi, l'articolo che ci occupa.
A sua volta, così il comma 1-quater: “in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamento automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, …”.
Ebbene, nei casi elencati nell'art. 201, comma 1 bis, del C.d.S. - da qualificarsi come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata – non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di effettuare la contestazione in tale forma e l'indicazione nel verbale del verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata.
Contrariamente a quanto edotto dal primo decidente nella sentenza gravata, va osservato che costituisce oramai principio consolidato in giurisprudenza che la disposizione generale in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dettata dalla l. n. 689 del 1981, art. 14, deve ritenersi derogata dalla regolamentazione speciale prevista in materia di infrazioni derivanti dalla trasgressione delle norme sulla circolazione stradale dettagliatamente emergenti dagli artt.
200 e 201 del vigente C.d.S. (Cass. 14.10.2013 n. 23222).
Occorre altresì rilevare che, a seguito di integrazione della disciplina applicabile nella specie con la l. n. 120 del 2010, in particolare la lett. g-bis del comma 1-bis dell'art. 201 C.d.S., non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale quando l'accertamento dell'infrazione venga effettuato mediante dispositivi o apparecchiature che siano stati regolarmente omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo totalmente automatico.
2 E' pur vero, però, che a tale ultimo scopo è necessario che gli strumenti di rilevazione delle violazioni siano direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale indicati all'art. 12 del C.d.S. e che, possono essere installati ed utilizzati fuori dei centri abitati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti sulla base di valutazioni attinenti il tasso di pericolosità e incidentalità, dello stato del traffico e delle condizioni strutturali del tratto di strada interessato all'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento, come predisposto nelle direttive fornite dai Ministeri competenti.
Il Quarta ha eccepito, in sede di opposizione introduttiva del giudizio, la mancata attuazione da parte dell'organo procedente delle disposizioni in tema di corretto utilizzo della apparecchiatura Photored F17D, la cui violazione determinerebbe, a suo giudizio, l'illegittimità dell'accertamento della infrazione in questione.
Ebbene, dall'esame del verbale di contestazione e della documentazione prodotta in atti dal emerge, anzitutto, che l'accertamento dell'illecito è stato effettuato Parte_1 nel centro abitato, ovvero all'altezza dell'intersezione tra via Don Rocco Gallone e via trattura Sant'Anna, direzione via Gatti per cui, diversamente dall'assunto dell'opponente, non era necessaria l'autorizzazione prefettizia. Inoltre, in mancanza di specifica e concreta prova, gravante sulla parte che propone l'opposizione alla sanzione amministrativa (cfr. sul punto Cass. n. 25026 del 23.10.2017), idonea a dimostrare sotto quale profilo il funzionamento del dispositivo di rilevazione fotografica fosse compromesso o difforme dai requisiti di installazione, posizionamento e ubicazione, e, comunque, così come si evince dai rilievi fotografici allegati dal relativi alla installazione dell'apparecchiatura in questione, alcuna censura sotto i profili Pt_1 esaminati può essere sollevata nei confronti dell'operato dell'organo accertatore.
Peraltro, non trova neppure riscontro l'affermazione dell'opponente, secondo cui l'intersezione sarebbe stata attraversata nel mentre la lanterna semaforica proiettava luce gialla, atteso che, come riscontrato dai fotogrammi in atti, il veicolo attoreo è stato ritratto al momento sia del superamento della linea di arresto sia del proseguimento della marcia quando l'impianto proiettava già luce rossa. D'altra parte, costituiva onere del ricorrente addurre elementi di prova da cui desumere che non poteva tempestivamente arrestare la marcia in condizioni di sicurezza, posto che l'art. 41, comma 10, del C.d.S. stabilisce che durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare i punti stabiliti per l'arresto di cui al comma 11, a meno che vi si trovino talmente prossimi al momento della luce gialla da non potersi arrestare in condizioni di sicurezza, fermo restando che l'automobilista deve, comunque, adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che la durata più o meno lunga della luce semaforica gialla, non essendone prevista una minima, non può assumere alcuna rilevanza (Cass. n. 14519 del 14.08.2012).
Resta da ribadire il principio per cui, l'indicazione nel verbale di contestazione di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s., che rendono ammissibili la contestazione differita dell'infrazione rende, ipso facto, legittimo il verbale e conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità concreta della contestazione immediata dell'infrazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione (Cass. n. 6432 del 19.03.2014).
Conclusivamente sul punto in esame, alla luce delle specifiche disposizioni in materia e dei principi di legittimità applicabili nella specie, deve ritenersi legittimo l'accertamento eseguito in relazione alla violazione dell'art. 146 C.d.S., di cui al verbale per cui è causa. Consegue che l'unica motivazione resa dal primo decidente nella sentenza de quo non trova alcuna giustificazione, difettando l'esplicazione delle ragioni in fatto ed in diritto per le quali la doglianza della ricorrente meritasse accoglimento.
Anche l'ulteriore motivo di opposizione, attinente alla mancata preventiva omologazione e taratura del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, non ha giuridico fondamento e va rigettato. Su tale punto, conformemente a quanto enunciato in materia della Suprema Corte, si osserva che
3 la taratura periodica dello strumento non è richiesta dalla normativa nazionale, né tantomeno da quella comunitaria direttamente applicabile. E' richiesta soltanto la preventiva omologazione dell'apparecchio secondo i requisiti indicati dalla legge (cfr. Cass. n. 11273 del 10.05.2010). Inoltre, i controlli preventivi si svolgono in fase di omologazione ed approvazione del prototipo ed in fase di utilizzazione del singolo apparecchio da parte degli agenti operatori all'atto della sua predisposizione per le operazioni di rilevamento, in ossequio alle disposizioni impartite con D.M. 29.10.1997 (Cass. n. 6390 del 10.03.2010).
La Corte Costituzionale con sentenza n. 113, depositata il 18.06 2015, ritenuta la necessità di garantire l'affidabilità dei dispositivi di rilevamento che per loro natura sono soggetti ad invecchiamento o a disfunzioni naturali, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 45, comma 6, Dlgs n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, soltanto, però – sulla base dei riferimenti espressi nella citata sentenza - a quelle impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Consegue che, il sistema di controllo e di verifica disposto dalla taratura, che costituisce uno strumento di misurazione, deve ritenersi limitata al rilevamento di velocità dei veicoli.
Ed invece, nel caso in esame, trattandosi di dispositivo “Photored” per il rilevamento della violazione semaforica (art. 146, comma 3, CdS), ciò che occorre è l'omologazione, ovvero quell'atto formale che precede l'installazione dell'apparecchio e ne attesta la conformità alla descrizione delle caratteristiche costruttive indicate, il che non significa, però, che lo stesso sia idoneo all'uso e correttamente funzionante, occorrendo, a tale fine, una specifica attestazione da parte degli operatori che procedono all'accertamento dell'infrazione.
Ciò posto in punto di diritto, dall'esame degli atti di causa - in particolare dei documenti prodotti dall'Ente impositore, peraltro obbligato alla relativa allegazione in giudizio, e dal verbale in esame - risulta che l'infrazione è stata accertata mediante l'apparecchiatura elettronica modello
“Photored F17DR”, di cui risultano depositati sia i vari decreti di approvazione fino all'ultimo unitamente al verbale di installazione e collaudo, sia il certificato periodico di conformità e avvenuto controllo di funzionalità.
Tanto è sufficiente, alla luce della citata normativa e dei richiamati principi di legittimità applicabili nella specie, nonchè in virtù delle modalità di accertamento della violazione in esame, per ritenere legittimo il provvedimento amministrativo e, anche in relazione a tale profilo, i motivi di opposizione dedotti in prima istanza dal ricorrente non possono trovare accoglimento e devono essere rigettati, non avendo questo decidente elementi contrari di convincimento per procedere ad una valutazione dei fatti diversa da quella resa da parte del pubblico ufficiale.
In conclusione, rilevata la regolarità formale e ritenuta la legittimità sostanziale del verbale in esame, il gravame deve trovare accoglimento, cui segue la riforma della sentenza impugnata e la conferma del verbale oggetto di opposizione in primo grado, con la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa in danno del contravventore, come stabilita in dispositivo.
Le spese e i compensi dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidati, in applicazione dei parametri dettatati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13.8.2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p.q.m.
4 Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del Processo nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3672/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. n. 1221/23 emessa il 24.07.2023 dal Giudice di Pace di Brindisi, con conferma del verbale di contestazione N.R.G.724/2023 -
H000209 elevato dalla Polizia Locale di a seguito di accertamento della Parte_1 violazione dell'art. 41 in relazione all'art. 146 comma 3 c.d.s., e dunque della relativa sanzione pecuniaria di 167,00 euro, disponendone il pagamento a favore dell'ente creditore nel termine di giorni trenta dalla data odierna secondo le modalità indicate nel verbale medesimo;
condanna alla rifusione in favore del delle spese CP_1 Parte_1 sostenute nel primo giudizio e liquidate complessivamente in 139,00 euro, oltre spese generali al
15% IVA e CPA per legge;
condanna alla rifusione in favore del delle spese CP_1 Parte_1 sostenute nel presente giudizio e liquidate complessivamente in 331,00 euro oltre spese generali al
15% IVA e CPA per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Brindisi, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Roberta Marra
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