Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 5 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3672/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Susanna Cecere, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Cosenza, alla Via G. Falcone n. 45, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, con cui elettivamente domicilia in Castrovillari, presso la sede dell'istituto, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Denise Manganaro, con cui elettivamente domicilia in Messina, alla via San Giovanni Bosco n. 23, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202300000948000, notificatagli da Controparte_3
in data 3.10.2023, relativa alla comunicazione dell'avviso della iscrizione
[...] del fermo amministrativo sulla autovettura Opel Corsa tg. FZ243WB nel caso di omesso pagamento delle somme indicate nell'atto.
nel merito, rilevava l'avvenuto sgravio di alcuni degli atti in oggetto, mentre per il resto, deduceva l'infondatezza delle eccezioni sollevate. Parimenti costituitasi la resistente , rilevava - Controparte_4 in via preliminare- il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso, evidenziando la correttezza del proprio operato. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa viene decisa all'odierna udienza.
******** 1. In via preliminare, deve affermarsi la non corretta instaurazione del contraddittorio. Ed infatti, l'eccezione relativa all'avvenuto pagamento delle somme contenute nelle cartelle n. 03420150011689708000, 03420170013611231000, 03420190015022062000, in quanto afferente il merito della pretesa, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli enti impositori (nella specie ENPAF) quale titolare del credito (cfr. in motivazione Cass. n. 11687/2008; Cass. n. 12583/2013; Cass. n. 23984/2014; Cass. 708/2016 e, più di recente, Cass. Sez. n. 18812/2022), soggetti giuridici che, tuttavia, non sono stati evocati in giudizio nel caso che ci occupa. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) [..]”. La richiamata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 7514/2022), ha infatti precisato che: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” La domanda giudiziale è stata dunque proposta nei confronti di soggetto (l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva, né è possibile procedere alla integrazione del contraddittorio, stante la carenza ab origine della corretta instaurazione del contraddittorio, che non può essere sanata successivamente. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con riferimento alle cartelle impugnate, di competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. 2. Ciò posto, vanno in ogni caso esaminati i motivi di ricorso afferenti ai pretesi vizi formali dell'atto impugnato, riconducibili alla attività del concessionario ed afferenti, dunque, al difetto di motivazione e calcolo degli interessi. Quanto ai vizi di motivazione e di modalità di calcolo degli interessi, osserva il decidente come l'atto impugnato contenga tutti gli elementi e le prescrizioni previste per legge, senza pertanto violare alcun diritto del contribuente in adempimento dell'obbligo di motivazione. In particolare, l'avviso opposto risulta essere pienamente in linea col modello previsto ed approvato con decreto del Ministero delle Finanze del 1999 e successive modificazioni, nonché in linea col disposto del comma 2 dell'art. 7 L. 212/2000 che riguarda proprio gli atti promananti dagli Enti della riscossione. Tra l'altro, costituendo il preavviso opposto un atto successivo alla notifica delle cartelle di pagamento, alcuni elementi sono solo richiamati in esso proprio perché meglio specificati nelle precedenti cartelle.
Inoltre, si precisa che non è possibile effettuare una perfetta equiparazione tra cartella di pagamento e provvedimento amministrativo in generale, almeno per quanto riguarda la veste formale, atteso che il primo dei predetti atti, in concreto, non fa che riportare i dati che l'ente impositore trasmette al soggetto della riscossione. Ne deriva che non può richiedersi, in sede di emissione della cartella l'esposizione di una motivazione particolarmente corposa, alla stregua di quella che deve contraddistinguere un provvedimento o un atto amministrativo tout court, che va ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive del destinatario, potendosi ritenere sufficientemente assolto l'adempimento dell'obbligo di motivazione (e quindi di trasparenza) ogni qual volta nella cartella stessa siano riportati gli elementi identificativi ed essenziali del rapporto giuridico che la stessa va a definire (cfr. Consiglio di Stato n. 1300/2010). Giova inoltre ricordare che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 del D.M. n. 321/99, il contenuto della cartella è costituito dagli elementi che, a sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 del medesimo D.M., devono essere elencati nel ruolo. Pertanto, gli atti opposti risultano regolari, non violando alcun diritto del contribuente. Nessun diritto di difesa può dirsi violato, atteso che l'atto opposto contiene tutte le informazioni necessarie a consentirne l'esercizio da parte del contribuente, contenendo in particolare il dettaglio delle cartelle sottese e delle relative somme. Anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi, il preavviso riporta tutte le indicazioni necessarie con i riferimenti ai relativi articoli di legge volti a chiarirne la determinazione. 3. Da ultimo, e con specifico riferimento al provvedimento sotteso al preavviso di fermo di competenza del decidente, deve rilevarsi che per i crediti riportati nell'avviso di addebito n. 33420160003560161000 è intervenuta in data 22 giugno 2021 sentenza n. 1170/2021 del Tribunale di Castrovillari, che ha accertato lo sgravio delle somme dovute, dichiarando cessata la materia del contendere tra e CP_1
l'odierna ricorrente. La conseguenza di tale provvedimento è l'estinzione della pretesa creditoria in questa sede impugnata relativamente al predetto avviso. Alla luce delle considerazioni espresse, pertanto, va dichiarata inesistente la pretesa creditoria afferente ai crediti previdenziali riportati nell'avviso di addebito n. 33420160003560161000 e confluiti nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202300000948000. 4. Con riferimento alla domanda di annullamento del preavviso impugnato, essa non può essere accolta in quanto il fermo ha ad oggetto diverse tipologie di crediti per cui, come già detto, per quanto riguarda i crediti EMPAF la domanda è improponibile, alla luce di quanto già espresso, mentre per quanto attiene ai crediti IRPEF, parimenti oggetto del fermo impugnato, la giurisdizione appartiene al Giudice Tributario, essendo preclusa ogni valutazione di merito.
5. Quanto alle spese di lite, la natura della decisione adottata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ossequio al principio di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i crediti di natura previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 33420160003560161000 e confluiti nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202300000948000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Castrovillari, 6 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Giordano Avallone