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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/11/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Nr.993/2024 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di TA, IA MM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 28.10.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Crimì (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato in TA nel viale Sicilia n. 87,
- ricorrente contro in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Alessi per procura Controparte_2 generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 19.1.2023, Rep. n. 2536 – Racc. Persona_1
n. 1915 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Sede dell' , in TA nella CP_1 via Rosso di San Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24.06.24, la ricorrente indicata in epigrafe, vedova del Sig. deceduto il 25.03.2021 a TA (come risulta dal certificato allegato al Persona_2 ricorso) - dopo aver premesso che la relativa domanda proposta in sede amministrativa era stata rigettata - ha chiesto dichiararsi il proprio diritto alla reversione della rendita già goduta CP_1 in vita dal marito, adducendo l'esistenza del nesso causale o concausale tra la malattia indennizzata e l'evento morte.
Nel costituirsi in giudizio l' ha contestato la sussistenza del nesso eziologico CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 28.10.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il GOP, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Il ricorso può trovare accoglimento giacché sono stati dimostrati i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Ed invero, il CTU nominato nel corso del giudizio, dott. , ha concluso Persona_3 rilevando che il decesso del sig. titolare di rendita per malattia Persona_2 CP_1 professionale, abbia evidente nesso concausale con la patologia da cui era affetto.
Più in particolare il consulente ha precisato che (si riporta stralcio della relazione peritale):
“Il sig. ex minatore e ex-fumatore, era affetto da Broncopatia cronica con sindrome Per_2 disfunzionale respiratoria di tipo ostruttivo per bronchiolo-alveolopatia spastica con enfisema polmonare con ripetuti episodi di sovrapposizioni infettive, in ultimo con multipli focolai di addensamento polmonare con espettorato muco-purulento curati con antibiotico terapia, ossigenoterapia e broncodilatatori. Aterosclerosi calcifica multidistrettuale, esiti di TEA bilaterale, pregresso stroke minor, sofferenza ipossica cerebrale sottocorticale, multiple valvulopatie cardiache con rigurgito, dilatazione atriale sinistra. Cardiopatia ipertensiva.
Il sig. ha svolto per quasi 40 anni attività di minatore con sviluppo di malattia professionale Per_2 accertata dall' con postumi al 75% sin dal 1983. Dal certifica necroscopico la causa di CP_1 morte risulta essere Broncopatia Cronica Ostruttiva, Cardiopatia Ipertensiva, Insufficienza
Respiratoria, Collasso Cardiocircolatorio. Dunque viene riconosciuta una correlazione con la nota broncopneumopatia interstiziale cronica ostruttiva a carattere broncospastico enfisematosa, documentata peraltro radiograficamente in tutti gli esami RX torace eseguiti in occasione dei vari controlli e ricoveri ospedalieri effettuati. Tale patologia è evolutiva perché gli effetti dell'inalazione di anidride solforosa innestano un processo infiammatorio cronico inestinguibile protratto nel tempo, sia perché è comunque nella storia naturale evolutiva delle BPCO enfisematose l'ingravescenza della patologia, sicchè è da presumere che la condizione generale respiratoria sia nel tempo peggiorata. Oltretutto sono state frequenti le sovrapposizioni acute infettive, anch'esse documentate radiograficamente più volte, di cui l'ultima poco prima del decesso come attesta il medico curante sulla scorta della sua cartella clinica. Sembrerebbe dunque essere soddisfatto il nesso causale diretto, però va anche considerato che il decesso è avvenuto in età fisiologicamente avanzata (quasi 88 anni) e che il sig. è stato per lunghi anni un fumatore (ha smesso all'età Per_2 di 80 anni) e il fumo ha certamente aggravato sia il decorso della BPCO che la patologia vascolare multidistrettuale che è stata anche causa di stroke minor e dei due interventi di TEA. Nel certificato di morte oltre la BPCO la causa del decesso viene riferita essere la cardiopatia ipertensiva,
l'insufficienza respiratoria con collasso cardiocircolatorio finale, sicchè è più probabile che la patologia polmonare indennizzata vada derubricata ad effetto concausale efficiente, avendo CP_1 senz'altro inciso negativamente e determinando una più rapida evoluzione verso l'exitus per le strette correlazioni esistenti tra l'apparato respiratorio e quello cardiocircolatorio.
CONCLUSIONI
Appare evidente la compartecipazione concausale efficiente della patologia respiratoria indennizzata nel determinismo dell'exitus del sig. avvenuto il 25/3/2021, CP_1 Persona_2 ciò risulta chiaramente espresso nel certificato di morte ed è coerente con la storia clinica del soggetto”.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla sussistenza del nesso eziologico tra la tecnopatia indennizzata ed il decesso.
Né possono trarsi conclusioni differenti alla luce delle osservazioni critiche formulate dall' , considerata la motivata nota di replica del CTU, il quale conferma quanto già esposto CP_1 in relazione.
Sussistendo pertanto il requisito dell'eziologia tra la tecnopatia indennizzata ed il decesso di deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla corresponsione della rendita di Persona_2 reversibilità con decorrenza di legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod., da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Crimì, anticipatario.
Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara che il decesso di è avvenuto in conseguenza dei postumi per cui era Persona_2 titolare di rendita e per l'effetto dichiara il diritto di alla CP_1 Parte_1 reversibilità della rendita, nei limiti previsti dalla legge;
- condanna l' al pagamento, con la decorrenza di legge, della rendita di reversibilità in CP_1 favore di oltre interessi come per legge sui ratei maturati;
Parte_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.700,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
TA, 04 novembre 2025
Il GOP
IA MM
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di TA, IA MM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 28.10.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Crimì (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato in TA nel viale Sicilia n. 87,
- ricorrente contro in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Alessi per procura Controparte_2 generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 19.1.2023, Rep. n. 2536 – Racc. Persona_1
n. 1915 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Sede dell' , in TA nella CP_1 via Rosso di San Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24.06.24, la ricorrente indicata in epigrafe, vedova del Sig. deceduto il 25.03.2021 a TA (come risulta dal certificato allegato al Persona_2 ricorso) - dopo aver premesso che la relativa domanda proposta in sede amministrativa era stata rigettata - ha chiesto dichiararsi il proprio diritto alla reversione della rendita già goduta CP_1 in vita dal marito, adducendo l'esistenza del nesso causale o concausale tra la malattia indennizzata e l'evento morte.
Nel costituirsi in giudizio l' ha contestato la sussistenza del nesso eziologico CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 28.10.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il GOP, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Il ricorso può trovare accoglimento giacché sono stati dimostrati i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Ed invero, il CTU nominato nel corso del giudizio, dott. , ha concluso Persona_3 rilevando che il decesso del sig. titolare di rendita per malattia Persona_2 CP_1 professionale, abbia evidente nesso concausale con la patologia da cui era affetto.
Più in particolare il consulente ha precisato che (si riporta stralcio della relazione peritale):
“Il sig. ex minatore e ex-fumatore, era affetto da Broncopatia cronica con sindrome Per_2 disfunzionale respiratoria di tipo ostruttivo per bronchiolo-alveolopatia spastica con enfisema polmonare con ripetuti episodi di sovrapposizioni infettive, in ultimo con multipli focolai di addensamento polmonare con espettorato muco-purulento curati con antibiotico terapia, ossigenoterapia e broncodilatatori. Aterosclerosi calcifica multidistrettuale, esiti di TEA bilaterale, pregresso stroke minor, sofferenza ipossica cerebrale sottocorticale, multiple valvulopatie cardiache con rigurgito, dilatazione atriale sinistra. Cardiopatia ipertensiva.
Il sig. ha svolto per quasi 40 anni attività di minatore con sviluppo di malattia professionale Per_2 accertata dall' con postumi al 75% sin dal 1983. Dal certifica necroscopico la causa di CP_1 morte risulta essere Broncopatia Cronica Ostruttiva, Cardiopatia Ipertensiva, Insufficienza
Respiratoria, Collasso Cardiocircolatorio. Dunque viene riconosciuta una correlazione con la nota broncopneumopatia interstiziale cronica ostruttiva a carattere broncospastico enfisematosa, documentata peraltro radiograficamente in tutti gli esami RX torace eseguiti in occasione dei vari controlli e ricoveri ospedalieri effettuati. Tale patologia è evolutiva perché gli effetti dell'inalazione di anidride solforosa innestano un processo infiammatorio cronico inestinguibile protratto nel tempo, sia perché è comunque nella storia naturale evolutiva delle BPCO enfisematose l'ingravescenza della patologia, sicchè è da presumere che la condizione generale respiratoria sia nel tempo peggiorata. Oltretutto sono state frequenti le sovrapposizioni acute infettive, anch'esse documentate radiograficamente più volte, di cui l'ultima poco prima del decesso come attesta il medico curante sulla scorta della sua cartella clinica. Sembrerebbe dunque essere soddisfatto il nesso causale diretto, però va anche considerato che il decesso è avvenuto in età fisiologicamente avanzata (quasi 88 anni) e che il sig. è stato per lunghi anni un fumatore (ha smesso all'età Per_2 di 80 anni) e il fumo ha certamente aggravato sia il decorso della BPCO che la patologia vascolare multidistrettuale che è stata anche causa di stroke minor e dei due interventi di TEA. Nel certificato di morte oltre la BPCO la causa del decesso viene riferita essere la cardiopatia ipertensiva,
l'insufficienza respiratoria con collasso cardiocircolatorio finale, sicchè è più probabile che la patologia polmonare indennizzata vada derubricata ad effetto concausale efficiente, avendo CP_1 senz'altro inciso negativamente e determinando una più rapida evoluzione verso l'exitus per le strette correlazioni esistenti tra l'apparato respiratorio e quello cardiocircolatorio.
CONCLUSIONI
Appare evidente la compartecipazione concausale efficiente della patologia respiratoria indennizzata nel determinismo dell'exitus del sig. avvenuto il 25/3/2021, CP_1 Persona_2 ciò risulta chiaramente espresso nel certificato di morte ed è coerente con la storia clinica del soggetto”.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla sussistenza del nesso eziologico tra la tecnopatia indennizzata ed il decesso.
Né possono trarsi conclusioni differenti alla luce delle osservazioni critiche formulate dall' , considerata la motivata nota di replica del CTU, il quale conferma quanto già esposto CP_1 in relazione.
Sussistendo pertanto il requisito dell'eziologia tra la tecnopatia indennizzata ed il decesso di deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla corresponsione della rendita di Persona_2 reversibilità con decorrenza di legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod., da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Crimì, anticipatario.
Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara che il decesso di è avvenuto in conseguenza dei postumi per cui era Persona_2 titolare di rendita e per l'effetto dichiara il diritto di alla CP_1 Parte_1 reversibilità della rendita, nei limiti previsti dalla legge;
- condanna l' al pagamento, con la decorrenza di legge, della rendita di reversibilità in CP_1 favore di oltre interessi come per legge sui ratei maturati;
Parte_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.700,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
TA, 04 novembre 2025
Il GOP
IA MM