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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 360/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
, C.F._1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GROPPI LORETTA,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 62/2024; oggetto: divisione di beni non caduti in successione.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 29 aprile 2025,
pagina 1 di 9 celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa del 19.11.2020, la signora riassumeva il giudizio CP_1
già introdotto con atti di citazione dei giorni 08.10.2020 e 19.10.2020, notificati, ma non iscritti a ruolo per anomalie nel funzionamento del servizio telematico, convenendo dinanzi al Tribunale di Piacenza il CP_2
(recte l' – di seguito anche solo il “ ),
[...] Parte_1 Pt_1
allegando:
− che, con decreto di trasferimento del 04.10.2019 nella procedura esecutiva n. 355/2012, il Tribunale di Piacenza aveva trasferito all'attrice la proprietà dell'immobile dell'esecutata, signora CP_3
per la quota di ½ della villa unifamiliare, con giardino
[...]
circostante, sita in Comune di Alseno (Piacenza), Strada Agola n. 108, meglio descritta in atti;
− che la residua quota di ½ era di proprietà del che l'aveva Pt_1
acquisita all'esito dell'esecuzione immobiliare promossa nei confronti del signor Controparte_4
− che l'immobile era comodamente divisibile, come da perizia tecnica prodotta e il costo da sostenere per la divisione era pari al costo di aggiudicazione del bene stesso;
− che la signora aveva necessità di abitare l'immobile, per la CP_1
quota o per l'intero, ma ciò era reso impossibile dal fatto che il signor occupava illegittimamente l'immobile; CP_4
− che l'attrice aveva, quindi, la necessità di avere la proprietà solitaria della quota o, in alternativa, dell'intero immobile dietro corresponsione pagina 2 di 9 all'altro comproprietario del valore della sua quota, da accertarsi in corso di causa.
La signora concludeva chiedendo che fosse disposto lo scioglimento CP_1
della comunione con attribuzione a ciascuno dei condividenti della quota di spettanza e, in subordine, che le fosse assegnato l'intero immobile con corresponsione del valore da determinarsi in corso di causa;
con spese a carico di entrambi i condividenti, salvo il caso di opposizione.
Si costituiva l' contestando la comoda divisibilità Parte_1 dell'immobile e deducendo di avere, per questo, invitato la signora a CP_1
manifestare il proprio interesse all'acquisto della quota di proprietà dello Stato, al prezzo di Euro 91.000,00, determinato tenendo conto di suddetta indivisibilità.
Il precisava, altresì, che l'attrice aveva formulato offerte di acquisto Pt_1 per l'importo di Euro 35.000,00 e, successivamente, 55.000,00, ritenute incongrue.
Concludeva il convenuto chiedendo che, ritenuta la non comoda divisibilità dell'immobile, il Tribunale disponesse ai sensi degli art. 785 e 788 c.p.c.
l'istruzione della causa, con ogni conseguente provvedimento.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio ed essendo falliti i tentativi di bonaria definizione della controversia, il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 62 depositata il 05.02.2024, accertata la non comoda divisibilità del bene, stabiliva che nulla ostasse all'accoglimento della domanda di attribuzione dell'intera proprietà formulata dall'attrice, determinando in Euro 75.000,00
(somma offerta dalla signora il conguaglio di spettanza del CP_1 Pt_1
dovendosi ritenere somma equa, anche se inferiore al valore indicato dal CTU
(Euro 91.000,00), per la ragione assorbente che, nella stima dell'immobile,
l'ausiliare non aveva tenuto conto della piscina e del suo attuale stato di degrado, pur avendo precisato che “la sua manutenzione o eliminazione [fosse] un gravoso onere”.
pagina 3 di 9 La somma, inoltre, era superiore a quanto corrisposto dall'ente convenuto quale prezzo di aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare.
Il Tribunale, infine, compensava le spese di lite alla luce della natura della vertenza, degli interessi trattati e dell'interesse comune alla divisione.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello l' per i Parte_1
seguenti motivi.
1. La sentenza è viziata nella parte in cui il Tribunale ha espressamente dichiarato di avere adottato ragioni di equità per la determinazione della somma dovuta a titolo di conguaglio.
L'utilizzo del criterio equitativo trova limitazioni nell'ordinamento, come stabilito dall'art. 113 c.p.c. che impone al giudice di decidere secondo diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità, circostanza, questa, che non ricorre nel caso in esame.
2. La sentenza è errata nella determinazione della somma dovuta a titolo di conguaglio per travisamento ed erronea valutazione della CTU.
Il Tribunale ha disatteso le conclusioni della CTU sul presupposto che questa non avesse considerato, ai fini del calcolo, la presenza di una piscina in condizioni di degrado.
Risulta, invece, per tabulas, che il consulente abbia preso in considerazione sia l'esistenza del manufatto, sia la sua incidenza sulla stima del bene immobile.
La presenza della piscina era stata segnalata anche nelle osservazioni del consulente di parte attrice affinché fosse detratto dal valore di stima quantomeno il costo per la demolizione e lo smaltimento, con controdeduzioni della CTU, la quale aveva ribadito che il valore della piscina non era stato considerato nella stima economica dell'immobile e pagina 4 di 9 questo compensava il fatto che, allo stato attuale, la sua manutenzione o eliminazione avrebbe costituto un onere;
inoltre, la consulente precisava che la struttura era correttamente licenziata presso il e, quindi, CP_5
sarebbe stata ripristinabile e questo aspetto aveva un suo valore intrinseco.
L'ausiliare ha poi concluso confermando il valore attribuito alla quota pari a Euro 93.900,00.
Inoltre, la stessa attrice aveva messo in evidenza in comparsa conclusionale il fatto che il ripristino della piscina avrebbe aumentato il valore dell'immobile.
Il primo giudice si è, quindi, discostato da tale valutazione in modo arbitrario e illogico, come pure illogico è il riferimento al prezzo di aggiudicazione corrisposto dal dato irrilevante ai fini della Pt_1
determinazione del conguaglio.
L'appellante conclude chiedendo che sia rideterminato secondo diritto e adeguata stima il valore della quota di cui è causa e, comunque, in misura non inferiore a quella accertata in sede di CTU, con conseguente condanna della signora a corrisponderla al oltre interessi da dì del dovuto al CP_1 Pt_1
saldo effettivo.
Si è costituita la signora eccependo la inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
La signora ha proposto anche appello incidentale sul capo relativo alla CP_1
compensazione delle spese di lite, sul presupposto che il non avesse Pt_1
partecipato al procedimento di mediazione.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 29 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
pagina 5 di 9 L'eccezione di inammissibilità formulata dalla signora ai sensi dell'art. CP_6
342 c.p.c. è infondata, in quanto l'appello non può considerarsi carente di specificità, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.: Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n. 13535/2018).
A tale orientamento ha aderito anche questa Corte con numerose pronunce tutte conformi.
∞ ∞ ∞
L'appello è fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, si osserva che non sussiste il vizio denunciato dal Pt_1
con riguardo alla presunta decisione secondo equità da parte del Tribunale.
L'appellante principale costruisce la censura (solo) sull'utilizzo della parola
“equa” nella sentenza impugnata, riferita alla determinazione del valore della quota/conguaglio.
Non può, tuttavia, attribuirsi a tale parola il significato pregnante e decisivo riconosciutole dal dovendosi, piuttosto, interpretarla nel senso che il Pt_1
Tribunale abbia ritenuto “congrua” la somma sulla base delle valutazioni e delle considerazioni svolte in motivazione, che rispondono a “diritto” e non a
“equità”, seppur censurabili come si vedrà immediatamente di seguito.
Ritiene, infatti, la Corte che la valutazione effettuata dal primo giudice non possa essere condivisa, alla luce delle conclusioni della consulenza tecnica, messe ben in evidenza nell'atto di appello.
Nella sentenza impugnata si è inteso decurtare il valore attribuito alla quota, ossia alla metà dell'immobile oggetto di divisione, perché la consulente dell'ufficio non avrebbe tenuto conto dell'onere necessario per il ripristino o per la rimozione della piscina.
pagina 6 di 9 Tale assunto non risponde al reale contenuto della relazione, ove l'ausiliare espressamente fa riferimento alla piscina, non attribuendole un valore proprio a causa del suo stato di conservazione, ma affermando che gli oneri per il ripristino e il conseguente incremento di valore del compendio sono compensabili.
Se ne desume che il valore attribuito all'immobile e, quindi, alla, quota, tiene conto del manufatto che costituisce una fonte di potenziale maggior valore, ma che richiede una spesa per essere reso fruibile.
Per l'effetto, la quota vale quanto stabilito dalla CTU, perché se la piscina fosse ristrutturata, il valore dell'immobile si accrescerebbe, ma in misura equivalente all'onere necessario per l'esecuzione di detto intervento di recupero, con effetto neutro sulla stima proposta dalla CTU.
Infine, è senz'altro irrilevante la circostanza che il abbia acquistato la Pt_1
porzione immobiliare a un prezzo inferiore rispetto al valore del conguaglio stabilito dal primo giudice, non potendosi tenere in alcuna considerazione il valore di assegnazione del bene in sede di esecuzione forzata, così come non potrebbe incidere sulla valutazione un qualsiasi prezzo di acquisto convenuto in misura particolarmente conveniente per parte acquirente, dovendosi, invece, fare riferimento all'effettivo valore di mercato del bene.
In sintesi, se il comproprietario ha “fatto un affare” non può, comunque, essere penalizzato in caso di scioglimento della comunione, ché, altrimenti, qualora la quota gli fosse stata donata, si dovrebbe giungere alla implausibile conclusione che egli avrebbe diritto a percepire un corrispettivo vile in caso di vendita della medesima.
Concludendo, sotto questo profilo, ossia con riferimento al secondo motivo di impugnazione, l'appello merita accoglimento, dovendosi attribuire alla quota il valore di Euro 93.900,00, così come determinata in sede di CTU, mancando qualsivoglia ulteriore allegazione da parte del utile a giungere a un Pt_1
diverso e maggiore valore di stima.
pagina 7 di 9 ∞ ∞ ∞
All'accoglimento dell'appello principale consegue il rigetto dell'impugnazione incidentale proposta dalla signora considerato anche che alla mancata CP_1
partecipazione alla mediazione obbligatoria risalente al 2020 non potrebbe, comunque, applicarsi la disciplina introdotta dopo l'espletamento della procedura (art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010, introdotto con d.lgs. n. 149/2022 e modificato con d.lgs. n. 216/2024).
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellante per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in grado di appello in quanto non svolta.
Considerata la natura della causa e, in particolare, il comune interesse alla divisione, sussistono i presupposti per disporne la compensazione nella misura dei 2/3, con spese di CTU a carico solidale delle parti e ripartite a carico di ciascuna nella misura del 50%.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante incidentale, signora dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. CP_1
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la signora
[...]
a corrispondere all' il valore della quota di CP_1 Parte_1
spettanza di quest'ultima, pari a Euro 93.900,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 8 di 9 II – condanna la signora alla refusione in favore dell' CP_1 Parte_1
delle spese di lite che, già applicata la compensazione nella misura
[...]
dei 2/3, liquida per il giudizio di primo grado in Euro 4.701,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
spese di CTU a carico solidale delle parti;
III – conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
IV – condanna la signora alla refusione in favore dell' CP_1 [...]
delle spese di lite che, già applicata la compensazione nella Parte_1
misura dei 2/3, liquida per la presente fase in Euro 3.330,33, per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante incidentale, signora dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. CP_1
115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 360/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
, C.F._1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GROPPI LORETTA,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 62/2024; oggetto: divisione di beni non caduti in successione.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 29 aprile 2025,
pagina 1 di 9 celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa del 19.11.2020, la signora riassumeva il giudizio CP_1
già introdotto con atti di citazione dei giorni 08.10.2020 e 19.10.2020, notificati, ma non iscritti a ruolo per anomalie nel funzionamento del servizio telematico, convenendo dinanzi al Tribunale di Piacenza il CP_2
(recte l' – di seguito anche solo il “ ),
[...] Parte_1 Pt_1
allegando:
− che, con decreto di trasferimento del 04.10.2019 nella procedura esecutiva n. 355/2012, il Tribunale di Piacenza aveva trasferito all'attrice la proprietà dell'immobile dell'esecutata, signora CP_3
per la quota di ½ della villa unifamiliare, con giardino
[...]
circostante, sita in Comune di Alseno (Piacenza), Strada Agola n. 108, meglio descritta in atti;
− che la residua quota di ½ era di proprietà del che l'aveva Pt_1
acquisita all'esito dell'esecuzione immobiliare promossa nei confronti del signor Controparte_4
− che l'immobile era comodamente divisibile, come da perizia tecnica prodotta e il costo da sostenere per la divisione era pari al costo di aggiudicazione del bene stesso;
− che la signora aveva necessità di abitare l'immobile, per la CP_1
quota o per l'intero, ma ciò era reso impossibile dal fatto che il signor occupava illegittimamente l'immobile; CP_4
− che l'attrice aveva, quindi, la necessità di avere la proprietà solitaria della quota o, in alternativa, dell'intero immobile dietro corresponsione pagina 2 di 9 all'altro comproprietario del valore della sua quota, da accertarsi in corso di causa.
La signora concludeva chiedendo che fosse disposto lo scioglimento CP_1
della comunione con attribuzione a ciascuno dei condividenti della quota di spettanza e, in subordine, che le fosse assegnato l'intero immobile con corresponsione del valore da determinarsi in corso di causa;
con spese a carico di entrambi i condividenti, salvo il caso di opposizione.
Si costituiva l' contestando la comoda divisibilità Parte_1 dell'immobile e deducendo di avere, per questo, invitato la signora a CP_1
manifestare il proprio interesse all'acquisto della quota di proprietà dello Stato, al prezzo di Euro 91.000,00, determinato tenendo conto di suddetta indivisibilità.
Il precisava, altresì, che l'attrice aveva formulato offerte di acquisto Pt_1 per l'importo di Euro 35.000,00 e, successivamente, 55.000,00, ritenute incongrue.
Concludeva il convenuto chiedendo che, ritenuta la non comoda divisibilità dell'immobile, il Tribunale disponesse ai sensi degli art. 785 e 788 c.p.c.
l'istruzione della causa, con ogni conseguente provvedimento.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio ed essendo falliti i tentativi di bonaria definizione della controversia, il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 62 depositata il 05.02.2024, accertata la non comoda divisibilità del bene, stabiliva che nulla ostasse all'accoglimento della domanda di attribuzione dell'intera proprietà formulata dall'attrice, determinando in Euro 75.000,00
(somma offerta dalla signora il conguaglio di spettanza del CP_1 Pt_1
dovendosi ritenere somma equa, anche se inferiore al valore indicato dal CTU
(Euro 91.000,00), per la ragione assorbente che, nella stima dell'immobile,
l'ausiliare non aveva tenuto conto della piscina e del suo attuale stato di degrado, pur avendo precisato che “la sua manutenzione o eliminazione [fosse] un gravoso onere”.
pagina 3 di 9 La somma, inoltre, era superiore a quanto corrisposto dall'ente convenuto quale prezzo di aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare.
Il Tribunale, infine, compensava le spese di lite alla luce della natura della vertenza, degli interessi trattati e dell'interesse comune alla divisione.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello l' per i Parte_1
seguenti motivi.
1. La sentenza è viziata nella parte in cui il Tribunale ha espressamente dichiarato di avere adottato ragioni di equità per la determinazione della somma dovuta a titolo di conguaglio.
L'utilizzo del criterio equitativo trova limitazioni nell'ordinamento, come stabilito dall'art. 113 c.p.c. che impone al giudice di decidere secondo diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità, circostanza, questa, che non ricorre nel caso in esame.
2. La sentenza è errata nella determinazione della somma dovuta a titolo di conguaglio per travisamento ed erronea valutazione della CTU.
Il Tribunale ha disatteso le conclusioni della CTU sul presupposto che questa non avesse considerato, ai fini del calcolo, la presenza di una piscina in condizioni di degrado.
Risulta, invece, per tabulas, che il consulente abbia preso in considerazione sia l'esistenza del manufatto, sia la sua incidenza sulla stima del bene immobile.
La presenza della piscina era stata segnalata anche nelle osservazioni del consulente di parte attrice affinché fosse detratto dal valore di stima quantomeno il costo per la demolizione e lo smaltimento, con controdeduzioni della CTU, la quale aveva ribadito che il valore della piscina non era stato considerato nella stima economica dell'immobile e pagina 4 di 9 questo compensava il fatto che, allo stato attuale, la sua manutenzione o eliminazione avrebbe costituto un onere;
inoltre, la consulente precisava che la struttura era correttamente licenziata presso il e, quindi, CP_5
sarebbe stata ripristinabile e questo aspetto aveva un suo valore intrinseco.
L'ausiliare ha poi concluso confermando il valore attribuito alla quota pari a Euro 93.900,00.
Inoltre, la stessa attrice aveva messo in evidenza in comparsa conclusionale il fatto che il ripristino della piscina avrebbe aumentato il valore dell'immobile.
Il primo giudice si è, quindi, discostato da tale valutazione in modo arbitrario e illogico, come pure illogico è il riferimento al prezzo di aggiudicazione corrisposto dal dato irrilevante ai fini della Pt_1
determinazione del conguaglio.
L'appellante conclude chiedendo che sia rideterminato secondo diritto e adeguata stima il valore della quota di cui è causa e, comunque, in misura non inferiore a quella accertata in sede di CTU, con conseguente condanna della signora a corrisponderla al oltre interessi da dì del dovuto al CP_1 Pt_1
saldo effettivo.
Si è costituita la signora eccependo la inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
La signora ha proposto anche appello incidentale sul capo relativo alla CP_1
compensazione delle spese di lite, sul presupposto che il non avesse Pt_1
partecipato al procedimento di mediazione.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 29 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
pagina 5 di 9 L'eccezione di inammissibilità formulata dalla signora ai sensi dell'art. CP_6
342 c.p.c. è infondata, in quanto l'appello non può considerarsi carente di specificità, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.: Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n. 13535/2018).
A tale orientamento ha aderito anche questa Corte con numerose pronunce tutte conformi.
∞ ∞ ∞
L'appello è fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, si osserva che non sussiste il vizio denunciato dal Pt_1
con riguardo alla presunta decisione secondo equità da parte del Tribunale.
L'appellante principale costruisce la censura (solo) sull'utilizzo della parola
“equa” nella sentenza impugnata, riferita alla determinazione del valore della quota/conguaglio.
Non può, tuttavia, attribuirsi a tale parola il significato pregnante e decisivo riconosciutole dal dovendosi, piuttosto, interpretarla nel senso che il Pt_1
Tribunale abbia ritenuto “congrua” la somma sulla base delle valutazioni e delle considerazioni svolte in motivazione, che rispondono a “diritto” e non a
“equità”, seppur censurabili come si vedrà immediatamente di seguito.
Ritiene, infatti, la Corte che la valutazione effettuata dal primo giudice non possa essere condivisa, alla luce delle conclusioni della consulenza tecnica, messe ben in evidenza nell'atto di appello.
Nella sentenza impugnata si è inteso decurtare il valore attribuito alla quota, ossia alla metà dell'immobile oggetto di divisione, perché la consulente dell'ufficio non avrebbe tenuto conto dell'onere necessario per il ripristino o per la rimozione della piscina.
pagina 6 di 9 Tale assunto non risponde al reale contenuto della relazione, ove l'ausiliare espressamente fa riferimento alla piscina, non attribuendole un valore proprio a causa del suo stato di conservazione, ma affermando che gli oneri per il ripristino e il conseguente incremento di valore del compendio sono compensabili.
Se ne desume che il valore attribuito all'immobile e, quindi, alla, quota, tiene conto del manufatto che costituisce una fonte di potenziale maggior valore, ma che richiede una spesa per essere reso fruibile.
Per l'effetto, la quota vale quanto stabilito dalla CTU, perché se la piscina fosse ristrutturata, il valore dell'immobile si accrescerebbe, ma in misura equivalente all'onere necessario per l'esecuzione di detto intervento di recupero, con effetto neutro sulla stima proposta dalla CTU.
Infine, è senz'altro irrilevante la circostanza che il abbia acquistato la Pt_1
porzione immobiliare a un prezzo inferiore rispetto al valore del conguaglio stabilito dal primo giudice, non potendosi tenere in alcuna considerazione il valore di assegnazione del bene in sede di esecuzione forzata, così come non potrebbe incidere sulla valutazione un qualsiasi prezzo di acquisto convenuto in misura particolarmente conveniente per parte acquirente, dovendosi, invece, fare riferimento all'effettivo valore di mercato del bene.
In sintesi, se il comproprietario ha “fatto un affare” non può, comunque, essere penalizzato in caso di scioglimento della comunione, ché, altrimenti, qualora la quota gli fosse stata donata, si dovrebbe giungere alla implausibile conclusione che egli avrebbe diritto a percepire un corrispettivo vile in caso di vendita della medesima.
Concludendo, sotto questo profilo, ossia con riferimento al secondo motivo di impugnazione, l'appello merita accoglimento, dovendosi attribuire alla quota il valore di Euro 93.900,00, così come determinata in sede di CTU, mancando qualsivoglia ulteriore allegazione da parte del utile a giungere a un Pt_1
diverso e maggiore valore di stima.
pagina 7 di 9 ∞ ∞ ∞
All'accoglimento dell'appello principale consegue il rigetto dell'impugnazione incidentale proposta dalla signora considerato anche che alla mancata CP_1
partecipazione alla mediazione obbligatoria risalente al 2020 non potrebbe, comunque, applicarsi la disciplina introdotta dopo l'espletamento della procedura (art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010, introdotto con d.lgs. n. 149/2022 e modificato con d.lgs. n. 216/2024).
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellante per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in grado di appello in quanto non svolta.
Considerata la natura della causa e, in particolare, il comune interesse alla divisione, sussistono i presupposti per disporne la compensazione nella misura dei 2/3, con spese di CTU a carico solidale delle parti e ripartite a carico di ciascuna nella misura del 50%.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante incidentale, signora dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. CP_1
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la signora
[...]
a corrispondere all' il valore della quota di CP_1 Parte_1
spettanza di quest'ultima, pari a Euro 93.900,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 8 di 9 II – condanna la signora alla refusione in favore dell' CP_1 Parte_1
delle spese di lite che, già applicata la compensazione nella misura
[...]
dei 2/3, liquida per il giudizio di primo grado in Euro 4.701,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
spese di CTU a carico solidale delle parti;
III – conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
IV – condanna la signora alla refusione in favore dell' CP_1 [...]
delle spese di lite che, già applicata la compensazione nella Parte_1
misura dei 2/3, liquida per la presente fase in Euro 3.330,33, per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante incidentale, signora dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. CP_1
115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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