Articolo 487 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 486Articolo 488
Versione
6 maggio 1952
Art. 487.
(Riassunzione dei processi di esecuzione sospesi)


Se il tribunale omette di fissare il termine per la riassunzione dei procedimenti di esecuzione, questi devono essere riassunti entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione del procedimento di limitazione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952