TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5658/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], ammessa al patrocinio a Parte_1 C.F._1 spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 20 marzo 2024 (doc. n. 1), residente a [...], elettivamente domiciliata a Milano in Via
San Barnaba n. 32 presso lo studio dell'avv. Marta Calderoni del Foro di Milano, codice fiscale
(posta elettronica certificata alla quale si chiede di inviare le notifiche: C.F._2
– tel. 0239529662 – fax 0239522799) che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...], il [...], di Controparte_1 C.F._3 cittadinanza ucraina, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Monza, via Ponchielli 39, presso lo studio dell'Avv. Mariachiara Bulli, C.F. C.F._4 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI CONGIUNTE pagina 1 di 3 Chiedono la separazione alle seguenti condizioni:
1)Affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
Disporre che il figlio veda il padre due weekend alternati al mese, dal mattino del sabato sino alla sera della domenica dopo cena, quando lo riaccompagnerà a casa;
fino a quando non lavora nella serata del mercoledì, andandolo a prendere all'uscita dall'asilo e fino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà a casa per la notte,
Disporre che trascorra una settimana di vacanza con il padre nel periodo estivo;
i genitori si Per_1 accorderanno sulle date esatte entro la fine del mese di maggio;
Disporre che durante le festività natalizie, il minore trascorra con uno dei genitori un periodo compreso dall'interruzione delle lezioni scolastiche fino al 31 dicembre, mentre con l'altro dal 1 gennaio fino al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, disporre che il minore resti per almeno tre giorni consecutivi, di cui uno coincidente con la Pasqua cattolica, con il genitore con cui non ha trascorso il Natale. I periodi si invertiranno nel corso degli anni. il padre presta assenso alle vacanze all'estero della madre con il figlio e potrà portarlo in Ucraina a condizione che finisca la guerra in Ucraina. Il padre si impegna a tenere il figlio una settimana durante le vacanze estive, quando la madre andrà in Ucraina;
2)il padre si obbliga a versare la somma di euro 300 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2024
a titolo di contributo ordinario del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di questo Tribunale. Si impegna a comunicare alla quando reperirà un lavoro. Pt_1
3)L'assegno unico verrà percepito da Parte_1
4)Spese del presente giudizio compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente i coniugi devono essere autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. II. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in data
30.10.2019 in Monza e sono comparsi all'udienza del 26.2.2025 avanti il Giudice delegato, confermando la volontà di non riprendere la convivenza coniugale.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
III. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore nato il [...] e per la restante parte relative a diritti Per_1 disponibili. IV. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
pagina 2 di 3 II. pronuncia la separazione tra e alle condizioni Controparte_1 Parte_1 trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.2.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3