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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3735/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 16 giugno 2023
da
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Pellerano, del Foro Parte_1
di Venezia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria Chersevani, del Foro di Venezia,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
per parte attrice: “NEL MERITO: accertare e dichiarare che l'occorso per cui
è causa si è verificato per fatto e colpa della società e, Controparte_1
conseguentemente, condannare la convenuta, ai sensi degli artt. 2051 e/o
1 2043 c.c., a pagare all'attore a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo subiti la somma di € 17.792,40 o quella diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente all'effettivo risarcimento sulla base degli indici ISTAT.
Spese rifuse.”;
per parte convenuta: “Nel merito: respingere le domande avanzate dal sig.
poiché infondate, in fatto ed in diritto, eccessive e non Parte_1
provate.
Nel merito in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda formulata da , liquidare le somme che saranno Parte_1
ritenute di giustizia in relazione agli effettivi e rigorosamente provati danni dallo stesso subiti a seguito dell'occorso di cui è causa, proporzionalmente decurtate ex art. 1227 c.c. secondo il grado di responsabilità a lui ascrivibile nella causazione dell'evento de quo. In ogni caso nulla per personalizzazione del danno biologico, permanente e temporaneo.
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese generali 15%, anticipazioni esenti, spese imponibili, CPA ed IVA, con distrazione ex art. 93 cpc allo scrivente procuratore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
in giudizio, davanti il Tribunale di Padova, per sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro, avvenuto in data 21 giugno 2022 alle 19.45, durante una partita di tennis svoltasi nel campo coperto della struttura alberghiera.
A fondamento della propria domanda l'attore ha dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, mentre stava giocando una partita a tennis
2 con era andato a collidere contro uno dei pilastri di Controparte_2
sostegno della copertura del campo;
che, all'esito dell'impatto, si era procurato gravi lesioni personali, diagnosticate, presso il Pronto Soccorso di Abano
Terme (Pd) – ove era stato subito condotto – in “frattura chiusa scomposta
della clavicola destra”, con prognosi di giorni 30 e che i danni patiti ammontano a complessivi € 19.548,65.
L'attore ha dedotto, altresì, la responsabilità della società sul CP_1
presupposto che i pilastri a sostegno della copertura del campo, essendo in legno a spigolo vivo, senza alcuna protezione, erano pericolosi per i fruitori del campo;
ha dedotto, inoltre, di non avere ricevuto riscontro né alle richieste risarcitorie inviate con raccomandate in data 18.7.2022 e 29.11.2022, né
all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione, cosicché si era reso necessario promuovere il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
1.2 Si è costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il Controparte_1
rigetto delle domande attoree, sul presupposto del difetto di prova della dinamica del sinistro, così come enunciata dall'Arata, e, comunque, sul presupposto del difetto di responsabilità in capo alla convenuta medesima.
La società ha, anzitutto, dedotto, che l'esercizio di attività CP_1
agonistica, anche amatoriale, comporta l'accettazione del rischio della possibilità di errore nel gesto sportivo, sicché l'eventuale responsabilità del custode del bene deve ritenersi mitigata dall'accettazione del rischio da parte dello sportivo che si pone volontariamente in detta situazione;
ha dedotto,
altresì, che la struttura dove era in corso la partita di tennis risultava in regola con le prescrizioni del regolamento del espressamente richiamate) per CP_3
quanto riguarda le c.d. fasce di rispetto, ossia l'area, esterna al campo di gioco, piana e libera da qualsiasi ostacolo;
ha, quindi, escluso una propria
3 responsabilità sia in relazione ad una ipotetica insidia, essendo il palo in questione perfettamente visibile, sia in relazione ad una ipotetica custodia,
essendo stata la condotta del giocatore idonea a cagionare il fatto Pt_1
dannoso con conseguente interruzione di qualsivoglia nesso eziologico.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale, nonché
mediante prova testimoniale (udienza del 23.1.2024) e consulenza medico-
legale sulla persona dell'attore ed è stata rimessa in decisione all'udienza del
15 maggio 2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
La domanda attorea va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Come emerge dalla esposizione che precede, il presente giudizio trae origine dal sinistro accaduto verso le 19.45 del 21giugno 2022 mentre stava giocando a tennis con all'interno del Parte_1 Controparte_2
campo coperto del complesso alberghiero . CP_1
Siffatta circostanza non è contestata, così come non è contestato che, al momento del sinistro, la situazione dei luoghi fosse quella raffigurata nelle fotografie dimesse dall'attore sub documento n. 5 e, comunque, che la situazione dei luoghi al momento del fatto corrispondesse alla rappresentazione fotografica di cui al citato doc. 5 è stato confermato anche dal testimone (cfr. verbale udienza del 23.1.2024). Controparte_2
Bisogna, dunque, prendere le mosse dalla constatazione che i pilastri di sostegno della copertura del campo erano in legno a “spigolo vivo”, senza alcuna protezione, così come enunciato dall sin dall'atto introduttivo del Pt_1
presente giudizio.
La deposizione testimoniale del consente anche di ritenere provati gli CP_2
assunti attorei secondo cui l'impatto dell contro il pilastro avvenne nella Pt_1
concitazione del gioco: “Ricordo che ad un certo punto io ho tirato la pallina
che è andata a rimbalzare in prossimità della linea di fondo del campo sulla
4 destra del sig. , il quale, nel tentativo, di andare a recuperare la pallina, Pt_1
ha fatto uno scatto verso la pallina, ma nel fare ciò è andato ad impattare
contro la struttura di legno che ben si vede nelle foto di cui al doc. 5 collocata
appena appena più indietro rispetto alla line adi fondo, come si può notare
dalle foto di cui al doc.5” (cfr. verbale udienza del 23.1.2024).
2.2 Così ricostruita in fatto la dinamica del sinistro, si osserva che Parte_1
fonda la responsabilità di sul presupposto che la
[...] Controparte_1
detta società non ha rispettato l'obbligo di garantire la sicurezza degli utenti del campo da tennis coperto situato nella struttura alberghiera, laddove l'odierna convenuta esclude qualsivoglia responsabilità in capo a sé,
richiamando i principi in tema di attività agonistica, in tema di prevedibilità ed evitabilità delle insidie ed in tema di condotta della vittima idonea ad interrompere eziologico in caso di cose in custodia.
Va subito detto che, a parere di questo Giudice, nessuna delle argomentazioni spese dalla società convenuta è idonea ad escluderne la responsabilità.
2.2.1 Anzitutto, non dirimente è il richiamo svolto dalla società CP_1
alle prescrizioni adottate con delibera del 25.6.2008 n. 1379, in relazione CP_3
alle regole di costruzione degli impianti sportivi ed all'utilizzo di quelli già
esistenti (doc. 1 convenuta).
Più precisamente l'odierna convenuta evidenzia che, nella fattispecie concreta, è stata rispettata la prescrizione afferente le c.d. fasce di rispetto,
ossia l'area esterna al campo di gioco che deve rimanere libera da qualsivoglia ingombro per consentire un adeguato margine di sicurezza nello svolgimento delle attività sportive: ai sensi dell'art.
7.3 tale larghezza non può
essere inferiore a 1,50 metri, laddove la distanza del palo dalla linea del campo per il doppio è di 2,50 metri, mentre la distanza del palo dalla linea del campo per il singolare è di 3,50 metri.
5 Il rispetto di siffatte prescrizioni non è, però, dirimente per l'assorbente considerazione che, nel caso in esame, non si contesta il mancato rispetto delle c.d. fasce di rispetto, quanto la mancata adozione di qualsivoglia precauzione idonea ad escludere la pericolosità naturalmente insita nello
“spigolo vivo” di una massiccia struttura lignea, quale è indubbiamente quella raffigurata nel citato documento attoreo n. 5.
2.2.2 Parimenti non dirimente è il richiamo esposto dalla società convenuta al principio giurisprudenziale (Cass. 35602/2021) secondo cui lo svolgimento di attività agonistica implica l'accettazione del rischio da parte di coloro che a tale attività si dedicano.
A parte la considerazione che non vi è evidenza che, nel caso in esame, fosse in corso lo svolgimento di attività agonistica, mette conto osservare che la sentenza n. 35602/2021 richiamata da precisa anche che, Controparte_1
per sottrarsi da ogni responsabilità, è sufficiente che gli organizzatori abbiano
predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti
alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi,
cosicché in mancanza di un tanto non è invocabile il principio della
“accettazione del rischio”. E nella fattispecie in esame non può ritenersi raggiunta la prova della adozione da parte di di “cautele Controparte_1
idonee a contenere il rischio”, potendosi al riguardo richiamare quanto più
sopra esposto in ordine alla presenza di uno “spigolo vivo” senza ulteriori protezioni. Peraltro, il movimento del giocatore volto a recuperare con uno scatto la pallina lanciata a fondo campo pare integrare una condotta assolutamente consona e prevedibile in relazione alla tipologia di sport in concreto praticata: è, infatti, notorio che nel corso di una partita di tennis, il giocatore possa dover effettuare degli scatti o delle “scivolate” per recuperare la pallina.
6 2.2.3 A detta dell'odierna convenuta, la propria responsabilità va esclusa anche in base ai principi giurisprudenziali elaborati in tema di insidia,
precisando che, trattandosi di struttura ben visibile, difettano i requisiti propri dell'elemento “insidioso”, ossia la non visibilità oggettiva e la non prevedibilità
soggettiva del pericolo.
A parere di questo Giudice non appare pertinente il richiamo ai principi in tema di responsabilità da insidia, sia perché, per come delineata la fattispecie non si verte in ambito di pericolo occulto, sia perché la struttura alberghiera è tenuta a rispondere non in forza dei principi afferenti l'insidia, bensì dei principi in tema di responsabilità da cose in custodia.
Ora, non è contestabile che il disposto di cui all'art. 2051 c.c. si attagli alla fattispecie concreta, non essendo contestato che custode del campo e della struttura di copertura del campo stesso fosse Controparte_1
Come noto, il richiamato art. 2051 c.c. stabilisce che spetta al danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
laddove il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare che l'evento è derivato da caso fortuito, potendosi in ciò includere anche la condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato.
Ebbene, la dinamica del sinistro, così come ricostruita anche all'esito della prova testimoniale, e le risultanze della consulenza medico-legale (su cui
infra), da cui è emersa la compatibilità tra le lesioni riportate dall e Pt_1
l'impatto contro un ostacolo rigido, ossia la struttura lignea, non lasciano dubbi in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio sussistente in capo all'odierno attore circa la sussistenza di un nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Per converso, la struttura alberghiera non ha provato il caso fortuito che,
secondo gli assunti della società convenuta, sarebbe riconducibile alla stessa
7 condotta di poiché, pur sapendo della presenza di detti Parte_1
sostegni, è scivolato lateralmente ben al di fuori del campo di gioco, andando
ad impattare contro uno di essi (comparsa di costituzione pag. 5).
Al riguardo vale la pena richiamare quanto più sopra enunciato in ordine alla condotta dell'attore, il quale ha tenuto un comportamento di gioco non solo prevedibile, ma anche usuale, posto che l'obiettivo stesso del gioco consiste nel “prendere” la pallina lanciata dall'avversario per rimetterla nell'area di gioco di quest'ultimo e ciò anche mediante scatti, allunghi e scivolate. Ma se così è, come in effetti è, irrilevanti sono le considerazioni esposte dalla società
convenuta in ordine alla visibilità dei pali di sostegno ed in ordine al prospettato concorso dell'attore nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Riprendendo quanto più sopra esposto in merito alla accettazione, da parte del giocatore, del rischio di compiere un errore nel gesto sportivo anche eventuale previa ispezione dell'area di gioco, va osservato, anzitutto, che siffatta “accettazione” non può tradursi, nella sostanza, nel trasferimento dell'obbligo di custodia da un soggetto ad un altro;
va osservato, in secondo luogo, che, comunque, l'ardore agonistico (da valutare nella peculiarità della fattispecie concreta – per tutte Cass. 39359/2023), non sempre è riconducibile alla accettazione del rischio sportivo;
va osservato, inoltre, che, come già
esposto, la condotta concretamente tenuta dall rientra nella fisiologica Pt_1
concitazione del gioco, cosicché non può che ribadirsi che la struttura lignea contro cui l è andato ad impattare era del tutto priva di misure di Pt_1
protezione.
Sussiste, pertanto, la responsabilità della società convenuta per la violazione dell'obbligo di custodia del campo da tennis ai sensi dell'art. 2051 c.c..
8 3.1 Appurata la sussistenza dell'an debeatur, si passa alla determinazione del
quantum, non senza avere prima evidenziato che la consulenza medico-legale ha accertato una “frattura scomposta della clavicola destra” e non senza avere richiamato i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
La situazione descritta è indubbiamente sussumibile nell'ipotesi del danno non patrimoniale da lesione della salute. Tale danno costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. 27.3.2018
n. 7513).
Se, quindi, costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità,
non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna,
disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso. Si può sul punto ricordare quanto enunciato da Cass. 10.11.2020 n. 25164 – che conformandosi ad altri precedenti – ha precisato che “la voce di danno morale mantiene la sua
autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza
di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un
9 compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti
dinamici compromessi”.
Siffatti pregiudizi - se allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del
giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi
che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei
fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente
superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno
costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere
sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente
il diritto al risarcimento)” (cfr. cit. Cass. n. 25164/2020).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. 11.11.2019 n. 28988; 21.9.2017 n.
21939) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).
Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale, la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, muovendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di
10 elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto,
dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass.
28.2.2019 n. 5801).
Premesso che ha invocato espressamente la liquidazione in Parte_1
base al sistema tabellare come forma di concretizzazione della clausola generale della valutazione equitativa, soccorrono, per garantire l'uniformità
pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro in ambito di danno alla salute si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema
Corte (cfr. per tutte Cass. 20.4.2017 n. 9950).
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della
Suprema Corte (Cass. 10.11.2020 n. 25164), che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico - relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti e che consente di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. per tutte Cass.
4.2.2016 n. 2167).
3.2 La consulenza medico-legale, alle cui considerazioni e conclusioni ci si riporta, apparendo l'elaborato peritale immune da vizi logici e svolto secondo criteri di valutazione condivisibili, ha accertato che le lesioni subite dall'attore sono risultate riconducibili all'evento oggetto del presente giudizio con
11 riferimento al nesso di causalità, essendo stato accertato il loro diretto rapporto causale con l'evento dannoso e la riconducibilità allo stesso degli esiti attualmente presenti.
L'invalidità permanente è stata stimata nella misura del 5%, mentre l'inabilità
temporanea è stata indicata nella misura del 75% per 44 giorni, del 50% per altri 15 giorni e del 25% per ulteriori 15 giorni. Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha stimato “medio” il grado di sofferenza patito dall nei primi 44 Pt_1
giorni, e “lieve” il grado di sofferenza patito dal predetto nel residuo periodo e nel cronico;
il consulente tecnico d'ufficio ha, inoltre, rilevato una modesta incidenza negativa dei postumi del sinistro nello svolgimento del gioco del tennis con riferimento al movimento articolare della spalla, escludendo,
comunque, un'incidenza degli esiti delle accertate lesioni sul precedente stile di vita dell'attore, non essendo emersi elementi tecnici di giudizio medico legale indicativi di una seria compromissione della sfera dinamico relazionale meritevole di personalizzazione o di appesantimento del punteggio di invalidità.
In ragione di quanto appena esposto, si ritiene di poter riconoscere, a titolo di danno biologico temporaneo, sia la componente dinamico-relazionale, sia la componente relativa alla sofferenza, e, dunque, € 115,00 per ogni giorno di invalidità totale;
il danno patito da a titolo di danno biologico Parte_1
temporaneo ammonta, pertanto, ad € 5.088,75 a valori attuali (€ 86,25 x 44
giorni + € 57,50 x 15 giorni + € 28,75 x 15 giorni).
Per il danno biologico permanente, considerata l'invalidità del 5% e l'età di 50
anni dell'attore nel momento in cui è cessata l'invalidità temporanea, si ritiene di riconoscere solamente la componente del danno dinamico-relazionale (pari ad € 6.575,00 da tabella), con una personalizzazione del 5% in considerazione dell'accertata “modesta incidenza negativa dei postumi
12 nell'espletamento delle attività sportive, nello specifico il gioco del tennis”
(CTU pag. 7); il danno patito da a titolo di danno permanente Parte_1
ammonta, pertanto, ad € 6.903,75 a valori attuali.
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a valori attuali ad € 11.992,50.
I danni patrimoniali consistenti nelle spese mediche vanno riconosciuti nella misura di € 986,15, in conformità al giudizio di pertinenza e di congruità
espresso dal consulente tecnico d'ufficio (CTU pag. 7).
3.3 Al fine di consentire una liquidazione integrale del danno, vale la pena richiamare ed applicare i principi da tempo enunciati dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. SS. UU. 17.2.1995 n. 1712) secondo cui il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito ai sensi dell'art. 1219 c.c.)
impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già
liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno.
Ebbene, proprio in relazione all'aspetto da ultimo menzionato, ritiene questo
Giudice che, nel caso di specie, il menzionato lucro cessante finanziario possa essere risarcito mediante riconoscimento degli interessi cosiddetti compensativi calcolati al tasso legale ex art. 1282, comma I, c.c. sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno. I
13 medesimi interessi, sempre calcolati al tasso legale ex art. 1282, comma I,
c.c., vanno applicati anche dalla data della presente decisione al saldo,
ritenendo questo Giudice di conformarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di crediti risarcitori, quale è il caso in esame, trovano applicazione gli interessi ex art. 1284, comma I, c.c. (cfr. per tutte Cass.
7.11.2018 n. 28409).
4.1 Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 92 c.p.c. e vanno poste a carico della società convenuta soccombente come liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui alle tariffe forensi avuto riguardo allo scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico della convenuta;
all'attore andranno riconosciute anche le spese sostenute per la CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3735/2023 R.G.,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
12.978,65, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo ed oltre agli interessi al tasso legale sulla detta somma previamente devalutata alla data del sinistro (21 giugno 2022) e poi anno per anno rivalutata sino alla data della presente decisione;
2) condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compenso ed € 237,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario, IVA e c.p.a., se dovuti per legge;
3) pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio e di parte,
liquidate in € 610,00, accessori inclusi, a carico di Controparte_1
Padova, 3 giugno 2025
Il Giudice
14 dott.ssa Manuela Elburgo
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