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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4471, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale”
Promosso da
, nato a [...], il Parte_1
18/03/1970, con l'avv.to LUCHINA ALESSANDRA ASSUNTA, e
, nata a [...], il [...], con Parte_2
l'avv.to FASANO FLAVIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di conSIlio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui alle note di trattazione scritta, del 9 aprile 2025, depositate in vista dell'udienza cartolare del 10 aprile 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
COLLEPASSO (LE), il 29.08.1992 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di COLLEPASSO (LE) al n. 34 P. II, serie A, anno 1992). Per_ Dall'unione coniugale sono nati, rispettivamente, , in data 10.04.1991, e
, in data 11.12.1992. Per_2
Con ricorso depositato il 24/10/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso.
All'udienza del 10.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano la loro concorde volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso (segnatamente:“1) I coniugi si determinano a regolare la separazione, già di fatto esistente, rilasciandosi reciproco consenso a fissare liberamente la propria residenza;
2) Tutto l'arredo della casa, sita in
Collepasso (Le), alla via Carrozzini, resterà a disposizione della SI.ra
, avendo la stessa provveduto all'acquisto del medesimo, salva Parte_2 la possibilità per il Sig. di prelevare gli oggetti, gli effetti personali Pt_1
e i beni mobili relativi alla propria attività lavorativa ed agli hobby dallo stesso praticati. 3) Il SI. trasferirà, entro il Parte_1
31/12/2024, il 50% dell'immobile sito in Collepasso, alla via C. Battisti, alla SI.ra , la quale, però, riconosce allo stesso il solo diritto di Parte_2 abitazione vita natural durante. 4) I coniugi si obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro e si impegnano a tutelare ognuno la propria figura, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro”).
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese congiuntamente dai ricorrenti, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che consentano, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale, pertanto, così come concordemente richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento, nella presente sede, la loro concorde richiesta di pronuncia della separazione personale consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
si ponga mente, da un lato, al dato dell'assenza di prole minore,
e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n. 4471/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 24 ottobre 2024, da , nato a [...], il Parte_1
18/03/1970, e , nata a [...], il Parte_2
20/04/1973, così provvede, in accoglimento della domanda intoduttiva:
OMOLOGA la separazione personale consensuale degli anzidetti coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4471, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale”
Promosso da
, nato a [...], il Parte_1
18/03/1970, con l'avv.to LUCHINA ALESSANDRA ASSUNTA, e
, nata a [...], il [...], con Parte_2
l'avv.to FASANO FLAVIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di conSIlio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui alle note di trattazione scritta, del 9 aprile 2025, depositate in vista dell'udienza cartolare del 10 aprile 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
COLLEPASSO (LE), il 29.08.1992 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di COLLEPASSO (LE) al n. 34 P. II, serie A, anno 1992). Per_ Dall'unione coniugale sono nati, rispettivamente, , in data 10.04.1991, e
, in data 11.12.1992. Per_2
Con ricorso depositato il 24/10/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso.
All'udienza del 10.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano la loro concorde volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso (segnatamente:“1) I coniugi si determinano a regolare la separazione, già di fatto esistente, rilasciandosi reciproco consenso a fissare liberamente la propria residenza;
2) Tutto l'arredo della casa, sita in
Collepasso (Le), alla via Carrozzini, resterà a disposizione della SI.ra
, avendo la stessa provveduto all'acquisto del medesimo, salva Parte_2 la possibilità per il Sig. di prelevare gli oggetti, gli effetti personali Pt_1
e i beni mobili relativi alla propria attività lavorativa ed agli hobby dallo stesso praticati. 3) Il SI. trasferirà, entro il Parte_1
31/12/2024, il 50% dell'immobile sito in Collepasso, alla via C. Battisti, alla SI.ra , la quale, però, riconosce allo stesso il solo diritto di Parte_2 abitazione vita natural durante. 4) I coniugi si obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro e si impegnano a tutelare ognuno la propria figura, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro”).
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese congiuntamente dai ricorrenti, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che consentano, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale, pertanto, così come concordemente richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento, nella presente sede, la loro concorde richiesta di pronuncia della separazione personale consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
si ponga mente, da un lato, al dato dell'assenza di prole minore,
e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n. 4471/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 24 ottobre 2024, da , nato a [...], il Parte_1
18/03/1970, e , nata a [...], il Parte_2
20/04/1973, così provvede, in accoglimento della domanda intoduttiva:
OMOLOGA la separazione personale consensuale degli anzidetti coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore