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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 392/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.” e vertente
[...]
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Stefano Salimbene, come da procura versata in atti;
ricorrente
E
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv.to Carmela Trotta, come da procura versata in atti, nonché dall'avv.to
Gennaro Porpora, come da procura generale per atto notar in Roma Persona_1
del 03/12/2018 nn° rep/racc 44152/25238; resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_2
Rep. 80974; resistente
E ( ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato dal funzionario
Giuseppe Lodato resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 28/04/2017 proponeva ricorso avverso iscrizione ipotecaria per atto n° 2724/10015, Registro Generale n° 30781 e
Registro Particolare n° 3939 e la nullità delle cartelle presupposte per mancata notifica e/o prescrizione. In particolare, parte ricorrente impugnava i tributi di competenza dell'odierno tribunale, ovvero gli avvisi di addebito contraddistinti da nn° 40020140000511404, 40020130002396081 e 40020130002395980 (Ente impositore ), nonché la cartella di pagamento individuata al n° CP_2
10020130022042142 (ente impositore ). Il tutto Controparte_3
per una esposizione totale di 127.575,63.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti e pertanto chiedeva che il Tribunale di Vallo LL
AN (in funzione di giudice del lavoro) dichiarasse “l'annullamento,
l'inefficacia, illegittimità dell'ipoteca legale, nonché accertasse e dichiarasse la nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'inesistenza dei crediti in questione per intervenuta prescrizione, chiedendo inoltre la sospensione esecutiva LL ipoteca. Con atto di fissazione d'udienza del 23/03/2017 il giudice disponeva la sospensione de “l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito rientranti nella competenza di questo giudice”. Il tutto con vittoria di spese e compentenze.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l , l' e l' . Controparte_4 Controparte_3 CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza
Pag. 2 di 4 evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 In primo luogo, non si ritiene l'odierna causa mero accertamento negativo sul ruolo, in quanto il ricorrente oggi agisce per la cancellazione dell'ipoteca giudiziaria, iscritta sulla base di titoli ritenuti prescritti/mai notificati, identificato l'interesse ad agire implicitamente nella iscrizione ipotecaria, atto di per se para- esecutivo e limitante del patrimonio di parte ricorrente.
2.2 Fatta questa doverosa premessa, si impone il rigetto LL domanda. Risultano infatti esibite, tanto dall' quanto dall' sia le cartoline di ritorno degli CP_2 CP_5
avvisi di pagamento 40020140000511404, 40020130002396081 e
40020130002395980, sia LL cartella contraddistinta dal progressivo n°
10020130022042142, così come l'avviso di iscrizione ipotecaria.
L'individuazione fra corrispondenza fra ricevute e titolo avviene attraverso il confronto dei progressivi: per le cartelle di pagamento ed il preavviso è indicato il numero dell'atto in ricevuta, mentre per gli avvisi di addebito risulta riportato sul titolo il progressivo di ricevuta.
Le ricevute, contestate in maniera generica in prima udienza quali “mere fotocopie” e “senza attestazione di pubblico ufficiale” non trovano riscontro nella modalità di notifica semplificata riconosciuta agli enti, ove si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario (ai sensi dell'art. 26, primo comma,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,) e non quelle LL l. n. 890 del 1982.
Pertanto, nello specifico, risultano notificati tempestivamente: gli avvisi di addebito nn° 40020140000511404, notificato il 22/05/2014,
40020130002396081, notificato il 03/03/2013, 40020130002395980 notificato il
03/05/2013, nonché la cartella esattoriale n° 10020130022042142 notificata il
27/02/2014.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria risulta invece notificato in data 29/06/2015.
3.1 Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 il Tribunale di Vallo LL AN, in funzione di giudice del lavoro e LL previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' dell'
[...] Controparte_4 [...]
, e dell' così Controparte_6 Controparte_3
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese CP_5 processuali liquidate in € 2.000,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
3) condanna altresì parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese CP_2
processuali liquidate in € 2.000,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
Così deciso in Vallo LL AN, 18.3.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 392/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.” e vertente
[...]
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Stefano Salimbene, come da procura versata in atti;
ricorrente
E
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv.to Carmela Trotta, come da procura versata in atti, nonché dall'avv.to
Gennaro Porpora, come da procura generale per atto notar in Roma Persona_1
del 03/12/2018 nn° rep/racc 44152/25238; resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_2
Rep. 80974; resistente
E ( ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato dal funzionario
Giuseppe Lodato resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 28/04/2017 proponeva ricorso avverso iscrizione ipotecaria per atto n° 2724/10015, Registro Generale n° 30781 e
Registro Particolare n° 3939 e la nullità delle cartelle presupposte per mancata notifica e/o prescrizione. In particolare, parte ricorrente impugnava i tributi di competenza dell'odierno tribunale, ovvero gli avvisi di addebito contraddistinti da nn° 40020140000511404, 40020130002396081 e 40020130002395980 (Ente impositore ), nonché la cartella di pagamento individuata al n° CP_2
10020130022042142 (ente impositore ). Il tutto Controparte_3
per una esposizione totale di 127.575,63.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti e pertanto chiedeva che il Tribunale di Vallo LL
AN (in funzione di giudice del lavoro) dichiarasse “l'annullamento,
l'inefficacia, illegittimità dell'ipoteca legale, nonché accertasse e dichiarasse la nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'inesistenza dei crediti in questione per intervenuta prescrizione, chiedendo inoltre la sospensione esecutiva LL ipoteca. Con atto di fissazione d'udienza del 23/03/2017 il giudice disponeva la sospensione de “l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito rientranti nella competenza di questo giudice”. Il tutto con vittoria di spese e compentenze.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l , l' e l' . Controparte_4 Controparte_3 CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza
Pag. 2 di 4 evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 In primo luogo, non si ritiene l'odierna causa mero accertamento negativo sul ruolo, in quanto il ricorrente oggi agisce per la cancellazione dell'ipoteca giudiziaria, iscritta sulla base di titoli ritenuti prescritti/mai notificati, identificato l'interesse ad agire implicitamente nella iscrizione ipotecaria, atto di per se para- esecutivo e limitante del patrimonio di parte ricorrente.
2.2 Fatta questa doverosa premessa, si impone il rigetto LL domanda. Risultano infatti esibite, tanto dall' quanto dall' sia le cartoline di ritorno degli CP_2 CP_5
avvisi di pagamento 40020140000511404, 40020130002396081 e
40020130002395980, sia LL cartella contraddistinta dal progressivo n°
10020130022042142, così come l'avviso di iscrizione ipotecaria.
L'individuazione fra corrispondenza fra ricevute e titolo avviene attraverso il confronto dei progressivi: per le cartelle di pagamento ed il preavviso è indicato il numero dell'atto in ricevuta, mentre per gli avvisi di addebito risulta riportato sul titolo il progressivo di ricevuta.
Le ricevute, contestate in maniera generica in prima udienza quali “mere fotocopie” e “senza attestazione di pubblico ufficiale” non trovano riscontro nella modalità di notifica semplificata riconosciuta agli enti, ove si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario (ai sensi dell'art. 26, primo comma,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,) e non quelle LL l. n. 890 del 1982.
Pertanto, nello specifico, risultano notificati tempestivamente: gli avvisi di addebito nn° 40020140000511404, notificato il 22/05/2014,
40020130002396081, notificato il 03/03/2013, 40020130002395980 notificato il
03/05/2013, nonché la cartella esattoriale n° 10020130022042142 notificata il
27/02/2014.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria risulta invece notificato in data 29/06/2015.
3.1 Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 il Tribunale di Vallo LL AN, in funzione di giudice del lavoro e LL previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' dell'
[...] Controparte_4 [...]
, e dell' così Controparte_6 Controparte_3
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese CP_5 processuali liquidate in € 2.000,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
3) condanna altresì parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese CP_2
processuali liquidate in € 2.000,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
Così deciso in Vallo LL AN, 18.3.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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