Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2001, n. 8582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8582 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
E N IO AZ R IST EG REPUB LI IANA8582 0 1 R A D E T EN ES LIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Радаше то врем SEZIONE SECONDA CIVILE Cautorinniah Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G. N. 9516/99 Rel. Consigliere Cron. 19615 Dott. Antonio VELLA - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. - Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud. 26/04/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: DE HI VE, LE AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio ... dell'avvocato PALMIERO C, difesi dall'avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
CONDOMINIO VIA DELLE ACACIE 10 ROMA, in persona dell'Amm.re Unico;
intimato avverso la sentenza n. 2/99 del Giudice Conciliatore 2001 di ROMA, depositata il 21/01/99; 726 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per ey il rigetto del ricorso. ov B -2- ☐ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 12 gennaio 1993 il Conciliatore di Roma ingiunse a ER De VE e a NA EO, proprietarie di un appartamento dell'edificio sito in Roma, via n ⚫ delle Acacie n.10, di pagare la somma di 891.127 lire al Condominio per spese comuni. Le intimate proposero opposizione alla quale resistette il Condominio. Con sentenza del 21 gennaio 1999 il Conciliatore ha confermato il decreto ingiuntivo e condannato la De VE e la EO a pagare al Condominio la somma di AY 325.996 lire, oltre alle spese del giudizio e del procedimento monitorio. Ha ritenuto il Conciliatore che l'importo di 325.996 lire costituiva il residuo debito delle opponenti, le quali avevano pagato la minor somma di 3.249.976 lire rispetto alla quota di lire 3.575.972, gravante sulla loro unità immobiliare. La De VE e la EO ricorrono per cassazione con due motivi. Il Condominio non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza impugnata per avere il Conciliatore condannato le due condomine al pagamento di una somma di denaro per un debito da loro contestato e non provato, e, comunque, relativo a spese ordinarie e non a oneri straordinari per i quali soltanto era stato proposto il ricorso per decreto ingiuntivo. Il motivo è inammissibile perché con esso si critica la pronuncia equitativa del Conciliatore (art. 113 cod.proc.civ.) per ragioni che attengono al merito, mentre la sua 1. S S A C ricorribilità per cassazione, oltre che per vizi in procedendo, (motivi concernenti la giurisdizione, la competenza, la nullità del giudizio e della sentenza, omissione e contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo della causa), era limitata ai casi nessuno dei quali ravvisabile nella specie di suo contrasto con la Costituzione e con i principi generali dell'Ordinamento giuridico e regolatori della materia oggetto della controversia. Con il secondo motivo si sostiene che il Conciliatore avrebbe dovuto revocare e non confermare il decreto ingiuntivo,sia perché il credito per il quale era stato emesso non sussisteva al momento della proposizione del ricorso, sia perché, comunque, avrebbe dovuto sostituirlo per intero con una sentenza di accoglimento (anche se solo ° M parziale) dell'opposizione proposta. Questo motivo è infondato. Dalla sintetica ma chiara motivazione della sentenza impugnata risulta che la De ОН VE e la EO som debitrici verso il Condominio della somma di 325.996 lire, perché dell'importo complessivo di 3.575.972 lire, da loro dovuto, avevano pagato 3.249.976 lire. E' vero che nel dispositivo della stessa sentenza è riportata la l'espressione: "si conferma il decreto ingiuntivo opposto", con il quale alle due donne era stato, invece, intimato il versamento della maggiore somma di 883.897 lire, tuttavia il contrasto tra motivazione e dispositivo è solo apparente e si risolve, quindi, in un irrilevante errore materiale, in quanto nello stesso dispositivo è contenuta la statuizione di condanna delle opponenti al pagamento della più esigua somma di 2. SUPR A B G denaro indicata in motivazione (£.326.996) e al rimborso delle spese del giudizio. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione non avendo l'intimato depositato il controricorso, né partecipato alla discussione orale. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso. . Roma 26 aprile 2001. N Il presidente. Il consigliere estensore. (dott. A. Vella) (dott.R.Corona) репи Adewas IL CANCELLIERE C1 Franceseb Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA E N Roma 22 GID. 2001 IO Z A IL CANCELLERE 01 R T C G A D E T N E S E 3.