Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2004, n. 195
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Sentenza 10 gennaio 2004

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In tema di condono fiscale, anche con riguardo alla disciplina dettata dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516) deve escludersi - in base alle finalità tipiche di tutte le normative di condono - che dalla definizione agevolata possa derivare il diritto del contribuente al rimborso di somme già versate anteriormente alla presentazione dell'istanza di condono (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della commissione regionale che aveva riconosciuto al contribuente, il quale aveva presentato istanza di definizione ex art. 31 del citato D.L. n. 429 del 1982, il diritto al rimborso delle somme, in precedenza versate, eccedenti l'importo previsto dalla menzionata norma di condono).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2004, n. 195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 195
    Data del deposito : 10 gennaio 2004

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