Sentenza 10 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di condono fiscale, anche con riguardo alla disciplina dettata dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516) deve escludersi - in base alle finalità tipiche di tutte le normative di condono - che dalla definizione agevolata possa derivare il diritto del contribuente al rimborso di somme già versate anteriormente alla presentazione dell'istanza di condono (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della commissione regionale che aveva riconosciuto al contribuente, il quale aveva presentato istanza di definizione ex art. 31 del citato D.L. n. 429 del 1982, il diritto al rimborso delle somme, in precedenza versate, eccedenti l'importo previsto dalla menzionata norma di condono).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2004, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze e Ufficio del Registro di Rovereto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge li rappresentano e difendono;
- ricorrente -
contro
PE RO, PE OS, PE CA;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria 2^ grado di Trento n. 137/97 dep 5-6-98.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/7/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardi Vincenzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri PE RO, PE OS e PE CA dividevano i beni immobili ereditaria relitti dal padre, del valore dichiarato di L. 66.6000.000, su cui versavano l'imposta principale di L. 379.300.
Successivamente, l'Ufficio del Registro di Rovereto emetteva avviso di accertamento di maggiore valore. Questo veniva impugnato nei tre gradi di giudizio.
A seguito dell'esito favorevole nei primi due gradi, l'Ufficio liquidava l'imposta complementare, successivamente l'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed, infine, l'INVIM. I predetti PE, in data 1-2-83, presentavano istanza di condono ai sensi della L. n. 516/82. Inoltre, in data 16-2-84, chiedevano in via amministrativa il rimborso delle somme versate per dette imposte, per la parte che superava l'importo previsto dall'art. 31 co. 1 L. n. 516/82. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, i contribuenti proponevano opposizione.
La Commissione Tributaria di primo grado di Rovereto, con sentenza n. 317/01/94, accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva gravame.
La Commissione Tributaria Regionale di Trento, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello e confermava l'impugnata decisione, affermando che era accoglibile la domanda di ripetizione dei contributi erroneamente versati in ragione della prova offerta del relativo ammontare.
L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 16/17-7-99, con l'articolazione di un complesso motivo. I contribuenti non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1 . Il motivo di gravame è stato riferito alla violazione dell'art. 31 D.L. 10-7-82, n. 429, convertito nella L. 7-8-82, n. 516, in relazione all'art. 360 co.l0 n. 3 c.p.c. In particolare, è
stato dedotto che: non è assolutamente condivisibile la tesi prospettata nella decisione impugnata, secondo cui attraverso la procedura del condono sarebbe possibile anche il recupero di pregressi pagamenti di imposta;
in generale, le disposizioni che introducono il condono mirano a assicurare all'erario solleciti incassi;
perciò tutte le ipotesi regolate dal citato art. 31 sono accomunate dalla previsione del versamento di somme quale condizione per godere del condono;
conseguentemente,. l'istanza di definizione agevolata può costituire strumento per la riduzione del quantum richiesto dall'Amministrazione con pretesa ancora sub iudice, mentre non può interferire su pagamenti eseguiti anterioremente alla sua presentazione, i quali restano irrepetibili.
- 2 . Il ricorso deve ritenersi fondato.
Il thema decidendum va così sinteticamente delineato: i contribuenti, in via amministrativa, con l'istanza di condono chiedevano il rimborso delle somme eccedenti l'importo previsto dall'art. 31 co. 1^ L. n. 516/82 e cioè il pagamento dell'imposta corrispondente alla metà del valore accertato o dell'incremento imponibile;
la decisione impugnata ha riconosciuto tale diritto, alla ripetizione, ancorandolo - in verità, in modo alquanto apodittico - all'erroneo versamento dei tributi ("erroneamenti versati") ed alla dimostrazione della relativa quantificazione ("prova offerta sul loro ammontare").
Alla normativa sul condono è stata sempre data una esegesi teleologica, strettamente correlata alla ratio legis, e, nel complesso restrittiva, derivata dalla natura agevolativa della disciplina.
Tale Interpretazione si è espressa nel senso che dalla definizione per condono non possa mai derivare alcun diritto al rimborso. Questo orientamento esprimeva la giurisprUdenza di legittimità sia sul condono previsto dall'art. 6 D.L. n. 660/73 (Cass. n. 4190/80;
Cass. n. 2226/82), sia su quello previsto dall'art. 31 D.L. 10-7-82, n. 429, convertito nella L. 7-8-82, n. 516 (ex plurimis, Cass. 9-4-
96, n. 3273; Cass. n. 8163/97). La ratio del condono è duplice: assicurare all'erario sollecite e rilevanti entrate;
conseguire la deflazione del contenzioso tributario attraverso la definizione di annose controversie. Per converso, il contribuente ha la facoltà di corrispondere quanto dovuto in base alla definizione in via amministrativa (certamente agevolata), senza però poter fare affidamento su ulteriori riflessi positivi sul procedimento contenzioso che - con scelta alternativa, non essendo le due vie cumulabili - può intraprendere o proseguire. Ma, stanti le delineate circoscritte finalità legislative della disciplina sul condono, dalla definizione agevolata non può mai derivare il diritto al rimborso di somme eventualmente già versate:
questo potrà, eventualmente, conseguire ad altre forme di definizione.
Peraltro, nella decisione gravata neppure si puntualizza se l'eccedenza della somma versata dai contribuenti rispetto a quella che risultava dai criteri di calcolo posti dal 1 co, dell'art. 31 citato era il risultato di un errore dell'Ufficio nel liquidare l'importo dovuto per il condono: errore questo denunciatile dal contribuente ai sensi dell'art. 32 co. 1 D.L. n. 429/82. - 3 . Pertanto, accogliendosi il ricorso, deve cassarsi l'impugnata decisione.
Essendo l'accoglimento fondato sulla riconosciuta violazione di legge e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il definitivo rigetto dell'originaria istanza di rimborso attivata dai contribuenti. La natura della problematica affrontata fa ricorrere giustificati motivi per pervenire ad un'equa compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta l'istanza di rimborso dei contribuenti. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004