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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2024, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA nella controversia promossa DA
, rapp. e dif. Dall'Avv. Cuomo Ferdinando presso il cui studio elett.te do- Parte_1 micilia, giusta procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. Dall'Avv. AZZANO STEFANO CP_1 RESISTENTE Oggetto: assegno di vedovanza
Conclusioni: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/11/2023, la ricorrente ha adito questo giudice per ottenere il riconosci- CP_ mento al diritto alla corresponsione dell'assegno di vedovanza, avendone fatto richiesta all' con domanda del 21/10/2021, che aveva archiviato la richiesta senza emettere o comunicare alcun provvedi- mento. Allegava di essere in possesso del requisito reddituale e del requisito sanitario e chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, attesa la mancanza del requisito sanita- rio dell'inabilità al lavoro, la mancata allegazione delle patologie e la mancata richiesta della ctu. Con vittoria di spese. Concesso termine per note, all'odierna udienza, all'esito della discussione scritta, la causa è stata decisa come da sentenza. CP Va doverosamente premesso che si deve convenire con sulla mancanza di qualunque allegazione e prova in ordine alla sussistenza del requisito dell'inabilità al proficuo lavoro o comunque di uno stato di invalidità, mancando qualunque allegazione delle patologie e qualunque documentazione sanitaria (invero ai fini dell'assegno di vedovanza è necessario che sussistano i requisiti previsti dalla legge ovvero essere vedovo o vedova di un lavoratore, essere titolare della pensione di reversibilità, essere invalido al 100% ed essere stato riconosciuto inabile a proficuo lavoro o titolare di assegno di accompagnamento o aver ottenuto dal medico di base un certificato specifico che attesta la propria inabilità al lavoro, ed avere il requisito reddituale). Tuttavia, il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza.
La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza sez. Lav., n. 12073/2003 ha stabilito il principio secondo il quale il termine di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziario per il rigetto della richiesta di assegno per il nucleo familiare è annuale: "posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativa- mente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" Nel caso che occupa la domanda amministrativa per la prestazione in oggetto è stata presentata in data CP_ 21/10/2021. Si legge nel ricorso, depositato il 19/11/2023, che finora l' non avrebbe dato esito alcuno alla predetta istanza amministrativa, neanche dopo il sollecito, e risultava archiviata il 06/06/22. Ora in base all'art 7 l. 533/73 se l'Istituto non emette provvedimenti espressi entro 120 giorni dalla do- manda amministrativa, si forma il cd. Silenzio rifiuto, che va impugnato entro 90 giorni al comitato pro- vinciale. Dalla data in cui è esaurito il procedimento amministrativo, in caso di provvedimento espresso, decorre il termine per la proposizione del ricorso giudiziario prevista dall'art. 47 l. 88/89. Nel caso in cui non vi sia stato alcun provvedimento formale di rigetto da impugnare al Comitato Provin- ciale il termine di decadenza annuale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione e tenendo conto dei tempi teorici della procedura amministrativa, senza dar rilievo ad eventuali ricorsi amministrativi tardivi o anche a tardive decisioni dell'Istituto. Premesso che ai sensi dell'art. 7 della L. 533/73 la richiesta di prestazione si intende comunque respinta decorsi 120 giorni dalla sua presentazione senza che l' si sia pronunciato, da tale data decorreranno CP_2 i 90 giorni per la presentazione del ricorso al Comitato provinciale e quindi gli ulteriori 90 giorni entro i quali quest'ultimo è tenuto a pronunciarsi;
decorso inutilmente il termine complessivo di 300 giorni dalla data di presentazione della richiesta andrà sicuramente a decorrere il termine di decadenza annuale per la proposizione della domanda giudiziaria. Dalla data di presentazione della domanda quindi (21/10/2021), i 120 giorni sono decorsi nel febbraio
2022, e il successivo termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo è decorso nel agosto 2022 ed entro agosto 2023 doveva essere presentato il ricorso giurisdizionale. Esso è stato presentato invece il 19/11/2023 per cui la ricorrente è incorsa nella decadenza sostanziale prevista dall'art. 47 l. 88/89.
I termini di decadenza previsti in materia di contenzioso giudiziario previdenziale sono sottratti alla di- sponibilità delle parti, in quanto previsti da norme inderogabili di ordine pubblico ed è rilevabile d'ufficio. Discende da quanto precede l'improponibilità del ricorso per intervenuta decadenza.
Nulla per le spese di lite in ragione della natura della causa.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso.
b) nulla per le spese di lite
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA nella controversia promossa DA
, rapp. e dif. Dall'Avv. Cuomo Ferdinando presso il cui studio elett.te do- Parte_1 micilia, giusta procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. Dall'Avv. AZZANO STEFANO CP_1 RESISTENTE Oggetto: assegno di vedovanza
Conclusioni: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/11/2023, la ricorrente ha adito questo giudice per ottenere il riconosci- CP_ mento al diritto alla corresponsione dell'assegno di vedovanza, avendone fatto richiesta all' con domanda del 21/10/2021, che aveva archiviato la richiesta senza emettere o comunicare alcun provvedi- mento. Allegava di essere in possesso del requisito reddituale e del requisito sanitario e chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, attesa la mancanza del requisito sanita- rio dell'inabilità al lavoro, la mancata allegazione delle patologie e la mancata richiesta della ctu. Con vittoria di spese. Concesso termine per note, all'odierna udienza, all'esito della discussione scritta, la causa è stata decisa come da sentenza. CP Va doverosamente premesso che si deve convenire con sulla mancanza di qualunque allegazione e prova in ordine alla sussistenza del requisito dell'inabilità al proficuo lavoro o comunque di uno stato di invalidità, mancando qualunque allegazione delle patologie e qualunque documentazione sanitaria (invero ai fini dell'assegno di vedovanza è necessario che sussistano i requisiti previsti dalla legge ovvero essere vedovo o vedova di un lavoratore, essere titolare della pensione di reversibilità, essere invalido al 100% ed essere stato riconosciuto inabile a proficuo lavoro o titolare di assegno di accompagnamento o aver ottenuto dal medico di base un certificato specifico che attesta la propria inabilità al lavoro, ed avere il requisito reddituale). Tuttavia, il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza.
La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza sez. Lav., n. 12073/2003 ha stabilito il principio secondo il quale il termine di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziario per il rigetto della richiesta di assegno per il nucleo familiare è annuale: "posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativa- mente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" Nel caso che occupa la domanda amministrativa per la prestazione in oggetto è stata presentata in data CP_ 21/10/2021. Si legge nel ricorso, depositato il 19/11/2023, che finora l' non avrebbe dato esito alcuno alla predetta istanza amministrativa, neanche dopo il sollecito, e risultava archiviata il 06/06/22. Ora in base all'art 7 l. 533/73 se l'Istituto non emette provvedimenti espressi entro 120 giorni dalla do- manda amministrativa, si forma il cd. Silenzio rifiuto, che va impugnato entro 90 giorni al comitato pro- vinciale. Dalla data in cui è esaurito il procedimento amministrativo, in caso di provvedimento espresso, decorre il termine per la proposizione del ricorso giudiziario prevista dall'art. 47 l. 88/89. Nel caso in cui non vi sia stato alcun provvedimento formale di rigetto da impugnare al Comitato Provin- ciale il termine di decadenza annuale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione e tenendo conto dei tempi teorici della procedura amministrativa, senza dar rilievo ad eventuali ricorsi amministrativi tardivi o anche a tardive decisioni dell'Istituto. Premesso che ai sensi dell'art. 7 della L. 533/73 la richiesta di prestazione si intende comunque respinta decorsi 120 giorni dalla sua presentazione senza che l' si sia pronunciato, da tale data decorreranno CP_2 i 90 giorni per la presentazione del ricorso al Comitato provinciale e quindi gli ulteriori 90 giorni entro i quali quest'ultimo è tenuto a pronunciarsi;
decorso inutilmente il termine complessivo di 300 giorni dalla data di presentazione della richiesta andrà sicuramente a decorrere il termine di decadenza annuale per la proposizione della domanda giudiziaria. Dalla data di presentazione della domanda quindi (21/10/2021), i 120 giorni sono decorsi nel febbraio
2022, e il successivo termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo è decorso nel agosto 2022 ed entro agosto 2023 doveva essere presentato il ricorso giurisdizionale. Esso è stato presentato invece il 19/11/2023 per cui la ricorrente è incorsa nella decadenza sostanziale prevista dall'art. 47 l. 88/89.
I termini di decadenza previsti in materia di contenzioso giudiziario previdenziale sono sottratti alla di- sponibilità delle parti, in quanto previsti da norme inderogabili di ordine pubblico ed è rilevabile d'ufficio. Discende da quanto precede l'improponibilità del ricorso per intervenuta decadenza.
Nulla per le spese di lite in ragione della natura della causa.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso.
b) nulla per le spese di lite
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti