Articolo 4 della Legge 28 dicembre 1989, n. 420
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 gennaio 1990
Art. 4. 1. La cessione del compendio di cui all'articolo 1 verra' concretata sulla base del valore che sara' attribuito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, tenuto conto delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sostenute dalla fondazione "Villaggio dei Ragazzi" per rendere agibile e funzionale il compendio stesso, sino alla stipula del contratto di vendita.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1990