CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
IA LI Presidente relatore
Alessandra Arceri Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 674/2024 R.G. in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 9800/2023 (R.G.
29562/2020); tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4 tutti assistiti e difesi dall'Avv. GIOVANNI GOZZI ed elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC: Email_1 appellanti
e
Controparte_1
incorporata in CP_2 CP_3 Controparte_4
Controparte_5 (C.F. ; P. IVA ), in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., assistita e difesa dall'Avv. RENATO
CARRETTA ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC:
Email_2 appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO 1) Annullarsi e/o riformarsi la sentenza n. 9800/2023 (rep. 10197/2023) del Tribunale di Milano R.G. 29562/2020, pubblicata e comunicata in data 4.12.2023, notificata in data 29.1.2024 e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni precisate, per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, con foglio di p.c. depositato per l'udienza del 25.1.2023 avanti al
[...] le di Milano 2) Spese, competenze, rimborso spese completamente rifusi, per il I ed il II grado di giudizio”; per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare - Nel merito Rigettare l'appello proposto dai Signori Parte_1
, , e in quanto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
i fet sentenza n.9800/2024 emessa dal Tribunale di Milano – sezione XIV – Tribunale delle Imprese – Specializzata Impresa “A” Civile in data 04.12.2023 – R.G. n.29562/2020 – Repert. n.10197/2023 del 04.12.2023.- Condannare gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a “
[...]
Controparte_5 legale rappresentante pro tempore gli oneri anche della presente fase di giudizio come da D.M. n.55/2014 e n.147/2022, oltre rimborso forfetario spese generali 15% e accessori di legge. - In ogni caso, Dichiarare, occorrendo, l'infondatezza delle domande svolte nel merito in via principale e in via subordinata dagli appellanti per assenza dei relativi presupposti e mancanza di prova, quanto alla domanda di invalidità del decreto ingiuntivo anche in forza dell'eccezione di giudicato sollevata (e non essendosi in alcun modo verificata la decadenza ex art.1957 c.c., normativa peraltro non invocabile dagli stessi).- Rigettare le domande tutte proposte dagli appellanti nei confronti di “ Controparte_5
[...] quanto infondate in fatto e in diritto.-”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. I sig.ri , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
Contr
(di seguito “i fideiussori”) hanno convenuto in giudizio Parte_4
pag. 2/18 (di Controparte_5
Contr seguito solo “ ”) deducendo di:
Contr
- aver rilasciato, in favore di , due fideiussioni omnibus a garanzia di debiti che la società (di cui erano stati amministratori fino al Parte_5
2014 e soci fino alla dichiarazione di fallimento avvenuta il 13.9.2017) aveva Contr con stessa, stipulate (i) la prima in data in data 14.9.2000 dai soli sig.ri e (doc. 2 attori in primo grado) (ii) e Parte_1 Parte_2 la seconda in data 15.9.2008, stipulata dai sig.ri e Parte_3 Pt_4
(doc. 4 attori in primo grado);
[...]
- che in ragione dell'inadempimento della debitrice principale, la Contr creditrice - con ricorso monitorio n. R.G. 2106/2018 - aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Vicenza il decreto ingiuntivo n. 985/2018 contro tutti e quattro i fideiussori, decreto che – dopo la notifica - non era stato oggetto di opposizione, venendo quindi dichiarato definitivo con decreto di esecutorietà del 4.10.2019;
Contr
- che in forza di tale titolo esecutivo, aveva intrapreso un'azione esecutiva immobiliare contro i quattro fideiussori davanti al Tribunale di
Vicenza (R.G.E. n. 389/2018), alla quale erano state poi riunite altre due ulteriori procedure immobiliari.
Nel prosieguo del proprio atto di citazione, i fideiussori hanno inoltre dedotto che:
- il suddetto decreto ingiuntivo dovesse ritenersi invalido in ragione della nullità totale delle due fideiussioni a monte, essendo quest'ultime affette da nullità antitrust per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, in quanto riproduttive delle clausole n. 2, 6 e 8 del noto modello ABI dichiarato frutto d'intesa anticoncorrenziale da Banca d'Italia con il provvedimento n.
55/2005;
- che, in subordine, il decreto ingiuntivo dovesse essere dichiarato invalido come conseguenza della nullità parziale delle due fideiussioni in pag. 3/18 base alle quali era stato emesso;
ciò in quanto, la nullità parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. avrebbe comportato la tardività Contr dell'azione intrapresa da con il deposito del ricorso monitorio, poiché avvenuta a distanza di oltre sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (id est il 13.9.2017, data di dichiarazione di fallimento della;
Parte_5
- che tutti e quattro i fideiussori rivestivano la qualità di consumatori
(allegazione contenuta a pag. 7 della citazione in primo grado);
In conseguenza dell'accertamento della nullità, i fideiussori hanno poi Contr domandato la condanna di al risarcimento del danno per un importo pari a:
(i) 1.307.500,00 euro (nei confronti di e Parte_3 Pt_4
) e a euro 1.161.250,00 (nei confronti di e
[...] Parte_1 [...]
) in caso di accoglimento della domanda di accertamento della Parte_2 nullità totale delle fideiussioni;
(ii) o pari a 507.500,00 euro (nei confronti di e Parte_3 Pt_4
) e a euro 461.250,00 (nei confronti di e
[...] Parte_1 [...]
) in caso di accoglimento della domanda di accertamento della Parte_2 nullità parziale delle fideiussioni.
B. Si è costituita in giudizio eccependo: CP_5
- il difetto di legittimazione attiva degli attori, non rivestendo questi ultimi la qualità di consumatori, in quanto soci della debitrice principale (e depositando in giudizio la visura camerale della a riprova di tale Parte_5 eccezione);
- l'estraneità delle due fideiussioni a quelle oggetto del provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia, essendo la prima anteriore e la seconda posteriore (oltre che non riproduttiva delle clausole ABI) al periodo in cui era stata accertata l'intesa;
pag. 4/18 - l'assoluta assenza di prova dell'an dei danni conseguenza di cui gli attori avevano chiesto il risarcimento;
- il giudicato formatosi a seguito della mancata proposizione, nei 40 giorni ex art. 641 c.p.c., di un'opposizione avverso il D.I. n. 985/2018, con conseguente inammissibilità di tutte le domande proposte;
- in subordine, comunque, il mancato decorso del termine decadenziale Contr di sei mesi ex art. 1957 c.c., poiché aveva proposto le proprie istanze cinque mesi dopo la dichiarazione di fallimento (avvenuta il 13.9.2017), mediante la presentazione, in data 27.2.2018, della domanda di insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale.
Contr
ha quindi concluso per il rigetto integrale di tutte le domande avanzate dagli attori.
C. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9800/2023, ha rigettato le domande dei fideiussori, condannandoli a rifondere le spese di lite in favore Contr di .
In particolare, il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di difetto Contr di legittimazione ad agire formulata da , ritenendo che
(indipendentemente dalla qualità di consumatori rivestita dai fideiussori) la legittimazione a far accertare la nullità antitrust sussisterebbe in ogni caso.
Nel proseguo della motivazione – statuendo nel merito – il Tribunale ha dichiarato che, trattandosi di un giudizio volto ad accertare la nullità anticoncorrenziale ABI di tipo c.d. “stand alone” (ossia relativo a contratti stipulati fuori dal periodo coperto dal provvedimento di Banca d'Italia), gli attori avrebbero dovuto assolvere a un onere della prova ben maggiore rispetto alla mera richiesta di estensione al loro caso degli effetti del provvedimento n. 55/0225, dovendo invece provare che le specifiche clausole viziate fossero effettivamente frutto di un'intesa anticoncorrenziale specifica a monte.
pag. 5/18 Nel caso di specie, per la fideiussione del 2000 non era stata offerta alcuna prova idonea, mentre la fideiussione del 2008 non risultava contenere nemmeno tutte le clausole censurate dal provvedimento sanzionatorio di
Banca d'Italia.
Non avendo gli attori offerto tale prova, la domanda non poteva trovare accoglimento.
D. I fideiussori hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, formulando quattro motivi di gravame.
D.1 Con il primo motivo hanno censurato il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha ritenuto non provata l'intesa anticoncorrenziale a monte rispetto alla fideiussione di cui al doc. 2 (quella del 14.9.2000).
In base alla sentenza n. 29819/2017 della Suprema Corte, infatti, secondo gli appellanti le conclusioni del provvedimento n. 55/2005 si estenderebbero anche alle fideiussioni di poco antecedenti, non potendosi addossare sui garanti l'onere di dover provare l'intesa mediante la raccolta e la produzione in giudizio di
, sul punto, ha ribadito l'inestensibilità del provvedimento n. CP_6
55/2005 della Banca d'Italia alle fideiussioni anteriori o successive al periodo 2002-2005 (affermata sino a tempi recenti dalla giurisprudenza), nonché l'inidoneità dei documenti depositati in primo grado dai fideiussori a dimostrare l'intesa di gruppo asseritamente effettuata da CP_5
D.2 Con il secondo motivo di appello, i fideiussori hanno censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto non provata l'intesa anticoncorrenziale a monte rispetto alla fideiussione del 15.9.2008, spendendo argomenti sostanzialmente analoghi a quelli di cui al punto precedente.
Contr D.2.1 si è difesa sostenendo che - oltre alla non estendibilità degli effetti del provvedimento n. 55/2005 alle fideiussioni successiva – la pag. 6/18 fideiussione del 2008, sub doc. 4, non fosse neppure riproduttiva delle clausole n. 2, 6 e 8 del modello ABI dichiarato frutto d'intesa anticoncorrenziale, chiedendo quindi il rigetto del motivo.
D.3 Con il terzo motivo di appello, i fideiussori hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato entrambe le istanze istruttorie da loro avanzate, sostenendo che l'ammissione delle stesse avrebbe consentito il raggiungimento della prova dell'esistenza dell'intesa.
Hanno quindi domandato l'ammissione in appello dell'ordine di esibizione e delle prove testi chieste in primo grado.
Contr D.3.1 Sul punto, si è opposta alle richieste istruttorie reiterate dagli Contr appellanti, poiché l'ordine di esibizione delle fideiussioni stipulate da tra il 2000 e il 2008 non sarebbe in grado di provare, comunque, l'intesa anticoncorrenziale tra più banche e perché i capitoli di prova testi non consentirebbero di provare alcun elemento ulteriore rispetto a quelli ricavabili dai documenti.
D.4 Con il quarto e ultimo motivo di appello, infine, i fideiussori hanno censurato il capo di condanna al pagamento delle spese di lite, poiché il rigetto dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire dei fideiussori, provocando la soccombenza reciproca delle parti avrebbe imposto la compensazione delle spese del primo grado.
Contr D.4.1 Su tale ultimo motivo di appello, ha eccepito che il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata in primo grado dalla banca non fosse circostanza sufficiente a fondare la compensazione delle spese, con la conseguenza che la statuizione ex art. 91 c.p.c. doveva ritenersi corretta.
Contr Nella parte finale della propria comparsa ha ribadito anche in questa sede le proprie ulteriori difese svolte in primo grado, ossia:
- l'eccezione di giudicato “esterno” già sollevata in primo grado, in ragione del decreto ingiuntivo n. 985/2018 non opposto dai fideiussori, rispetto al quale non possono applicarsi i principi della sentenza n. pag. 7/18 9479/2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, non rivestendo gli appellanti la qualità di consumatori;
- il rispetto del termine decadenziale semestrale di cui all'art. 1957 c.c., dal momento che la banca si era insinuata al passivo della società debitrice principale dopo cinque mesi dalla dichiarazione di fallimento;
- e la mancata prova dell'an delle domande risarcitorie avanzate in primo grado.
Contr In definitiva, ha insistito per il rigetto integrale dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato e merita di essere rigettato, sia pure con motivazioni parzialmente difformi da quelle adottate dai Giudici di prime cure.
1. Preliminarmente, la Corte osserva come l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte appellata – in quanto logicamente assorbente rispetto al motivo di appello relativo all'accertamento della nullità antitrust delle due fideiussioni oggetto di causa – meriti di essere trattata in via prioritaria.
Sul punto, la Corte ritiene che, nonostante sia vero – come ha osservato il giudice di primo grado – che “l'interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, cioè quello della trasparenza e della correttezza del mercato”, è altresì vero che tale interesse deve necessariamente coordinarsi con i principi sostanziali e processuali che regolano la proposizione delle domande giudiziali nel nostro ordinamento, tra i quali assume primario rilievo, com'è noto, il principio della cosa giudicata ex art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Difatti, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione
pag. 8/18 giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto” (v. Cass. n. 32370/2023).
Orbene, nel caso di specie risulta incontestato (ma anzi, ammesso dagli stessi appellanti) che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n.
985/2018 non è stato oggetto di opposizione e che, pertanto, sull'accertamento della validità del titolo contrattuale in forza del quale il decreto è stato emesso – ossia le due fideiussioni per cui oggi è causa - sia sceso il c.d. “giudicato interno”.
Si rammenta infatti che: “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.” (Cass. civ. 25191 del 24.10.2017).
Pertanto, sulla base dell'indubbia natura di cosa giudicata assunta dal decreto ingiuntivo non opposto, l'accertamento circa la validità dei due contratti di fideiussione - sotto il profilo della dedotta questione relativa alla violazione antitrust – è destinato a far stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, essendo stata implicitamente accertata la validità delle due fideiussioni da parte del giudice monitorio ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo non opposto.
La nullità antitrust, difatti, non rappresenta una ragione d'invalidità che le parti possono dedurre anche oltre il limite del giudicato, né tantomeno a tale forma d'invalidità possono applicarsi, tout court, i principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 17.5.2022 “Banco Desio SPV”, poi fatti propri dal noto arresto delle SS UU Cassazione n. 9479/2023.
Le due suddette pronunce, com'è noto (seppur entro certi limiti), hanno affermato il principio secondo il quale un decreto ingiuntivo non opposto - laddove abbia ad oggetto obbligazioni del consumatore fondate su contratti pag. 9/18 contenenti clausole vessatorie - non fa stato in relazione all'accertamento implicito della validità delle predette clausole vessatorie.
Secondo tali pronunce, infatti, o il giudice del monitorio si è esplicitamente pronunciato sulla non vessatorietà di dette clausole (dovendo tale statuizione essere necessariamente oggetto di opposizione) oppure, laddove non lo abbia fatto, la questione sulla nullità parziale (ai sensi degli art. 33 e 36 D.lgs. n.
206/2005) potrà essere proposta anche successivamente all'acquisita definitività del decreto notificato, non venendosi a formare il giudicato sull'accertamento implicito della validità di dette clausole.
La dinamica presa in considerazione dalla citata giurisprudenza, tuttavia, attiene a una situazione ben differente rispetto a quella riguardante l'accertamento della nullità di una fideiussione stipulata a valle di un'intesa anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
Infatti, solo in ipotesi di clausole vessatorie e di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un consumatore e per violazione della disciplina posta a sua salvaguardia – secondo quanto statuito dalla giurisprudenza comunitaria citata, nonché dalla Suprema Corte – è possibile rimettere in discussione la validità del contratto in base al quale è stato emesso un decreto ingiuntivo, derogando così all'art. 2909 c.c., ma tale possibilità – ritiene la Corte - dev'essere interpretata in maniera certamente restrittiva, rappresentando questa un'eccezione ad una regola generale, motivata con esclusivo riferimento alla disciplina protezionistica volta a tutelare il consumatore
(quale soggetto debole, in situazione di asimmetria informativa) dagli abusi discendenti dall'inserimento di clausole vessatorie in contratto.
Trattandosi di norma eccezionale, le conclusioni a cui è giunta la Cassazione con riferimento ai rapporti tra decreto ingiuntivo, giudicato e clausole vessatorie non possono dunque ritenersi estendibili in maniera automatica anche alle nullità di altro genere che possono inficiare il contratto allegato da pag. 10/18 un creditore, quale fatto costitutivo del proprio credito, alla base di un ricorso monitorio.
Ne consegue che la possibilità di superare il giudicato implicito sulla validità di un contratto astrattamente nullo, incluso nell'accertamento pregiudiziale eseguito dal giudice della fase monitoria, non può essere invocata al fine di chiedere l'accertamento “tardivo” - ossia a seguito della mancata opposizione del decreto ingiuntivo nei 40 giorni previsti dall'art. 64 c.p.c. – anche della nullità di una fideiussione sotto il profilo della violazione della normativa antitrust.
In tali casi, dunque, la mancata opposizione di un decreto ingiuntivo emesso in forza di fideiussioni astrattamente nulle per violazione della normativa anticoncorrenziale, comporterà l'ordinaria formazione del giudicato sull'accertamento della validità di tali fideiussioni, senza che detta statuizione – esplicita o implicita che sia – possa essere rimessa in discussione (i) né nella successiva sede esecutiva (mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), (ii) né, tantomeno, con la successiva proposizione di un'azione di accertamento in un giudizio ordinario di cognizione.
Applicando il ragionamento sin qui esposto alla domanda avanzata in primo grado dai fideiussori – e qui riproposta con i primi tre motivi di appello – la
Corte osserva come la richiesta di accertamento della nullità delle due fideiussioni in esame a causa dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte debba ritenersi definitivamente preclusa dall'esistenza del giudicato contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto n. 985/2018 del Tribunale di
Vicenza, relativo all'accertamento della validità delle due fideiussioni del
2000 e del 2008.
Sulla scorta di tali ragioni, la Corte – in via preliminare e assorbente – ritiene Contr di dover accogliere l'eccezione di giudicato sollevata da sin dal primo grado di giudizio e di dover quindi dichiarare inammissibile i motivi di pag. 11/18 appello con cui i fideiussori hanno chiesto, in riforma della sentenza gravata,
l'accertamento della nullità totale o, in subordine, parziale – per violazione della disciplina antitrust - delle due fideiussioni rilasciate in favore dell'appellata.
2. Astrattamente diversa è invece la questione della dedotta qualità di consumatori dei quattro appellanti (v. pag. 7 della citazione in primo grado) e della conseguente nullità parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957
c.c. inserita nel testo delle due fideiussioni in esame.
Con la propria opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, gli odierni appellanti hanno allegato la circostanza per cui tutti e quattro avrebbero stipulato le citate fideiussioni in qualità di consumatori, affermando, sia pure con un mero cenno privo di elementi di contesto, che: “non vi è dubbio che il singolo consumatore, nella fattispecie gli odierni attori, possa agire dando per assodata la violazione della normativa antitrust così come riconosciuta dal provvedimento della competente Autorità nella fattispecie il provvedimento n.
55/2005”.
La deroga al termine semestrale (inserita nel solo contratto del 2000) potrebbe in astratto assumere i connotati propri di una clausola vessatoria nei confronti del fideiussore/consumatore, in grado di rendere operativo il meccanismo sopra descritto, in base al quale non si viene a formare il giudicato in relazione all'implicita affermazione della validità di una clausola vessatoria.
Gli appellanti ritengono che la clausola di deroga al termine decadenziale semestrale di cui all'art. 1957 c.c. sia vessatoria e, pertanto, affetta da nullità, e che tale nullità sia accertabile dal Giudice a prescindere dalla mancata proposizione di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che li ha condannati a pagare il proprio debito.
Come conseguenza dell'accertamento di tale nullità di protezione, gli appellanti ritengono che gli stessi debbano ritenersi liberati dalla garanzia pag. 12/18 prestata, in quanto la banca – considerando operativo il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione - avrebbe proposto le proprie istanze ben oltre il termine decadenziale previsto dalla suddetta norma.
Sul punto, sin dal primo grado i fideiussori hanno infatti dedotto che:
“risulta evidente la censurabilità del suddetto D.I. nella misura in cui viola apertamente quanto disposto dall'art. 1957 c.c. Infatti, il Tribunale di Vicenza dichiarava il fallimento della ditta con la sentenza n. 92/2017, Parte_5 depositata in cancelleria in data 13.9.2017 (cfr. doc. 25). Il ricorso per D.I. de quo veniva depositato in data 26.3.2018 (cfr. doc. 26). Ebbene, conformemente all'interpretazione della Suprema Corte, l'Istituto di credito risulta aver violato
l'art. 1957 c.c.: infatti, la scadenza dell'obbligazione principale si verifica automaticamente con la dichiarazione di fallimento, ex art. 55 co. II R.D.
267/1942 (cfr. Cass. 24296/2017). Ecco perché, essendo il Ricorso per D.I. stato depositato in data 26.3.2018, ossia oltre i sei mesi, previsti dall'art.
1957 c.c., dalla scadenza dell'obbligazione principale – id est dalla data della sentenza di fallimento, depositata il 13.9.2017 –, l'Istituto di credito non poteva agire contro i fideiussori, odierni attori”.
Pur essendo l'appello ammissibile sotto tale profilo – risultando “cedevole”, alla luce della citata giurisprudenza, la tenuta del giudicato formatosi in via monitoria sulla validità di una clausola vessatoria – occorre tuttavia verificare, prima di tutto, se effettivamente gli appellanti rivestano o meno, al di là dell'affermazione di parte, la qualità di consumatore.
Solo in caso di positiva verifica della sussistenza di tale qualità, difatti, potrà superarsi il giudicato e procedersi all'esame dell'effettiva natura vessatoria o meno della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ipotizzabile solo per chi sia consumatore, dato che, altrimenti e in generale, la deroga all'art. 1957 c.c. è da considerarsi lecita (da ultimo: Cass. n. 27389/2024).
Laddove tale qualità non dovesse invece risultare sussistente, non residuerebbe infatti alcuno spazio per poter “superare” la statuizione pag. 13/18 implicita di validità delle due fideiussioni oggetto di causa contenuta nel decreto ingiuntivo non opposto.
Sul punto, la Corte osserva che con la comparsa di risposta in primo grado, Contr
ha prodotto in giudizio le visure storiche camerali della società Pt_5
e, ancora prima, della società (cfr. doc. 1 e
[...] Parte_6
Contr 2 di in primo grado), deducendo che - come poteva ben evincersi dal contenuto delle visure - tutti e quattro i fideiussori erano stati, nel corso dell'intera durata del rapporto di garanzia, soci della società garantita e che, tra l'altro, i sig.ri e avevano altresì rivestito la Pt_1 Parte_3 carica di amministratore fino al 2014.
Contr Tali circostanze erano in grado di escludere, secondo il fatto che gli stessi avessero stipulato i due contratti di fideiussione in qualità di consumatori. Di conseguenza, il giudicato contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto non sarebbe stato in alcun modo superabile.
Ebbene, la Corte ritiene, anzitutto, che ricade in capo al soggetto che si afferma consumatore l'allegazione e la prova di tale qualità (Cass.
26525/2024; SSUU 19597/2020). Al riguardo si noti che, in primo grado, i fideiussori si sono limitati a un mero cenno, peraltro neppure circostanziato, circa la propria qualità di consumatori (v. punto sub 2).
Si concorda inoltre, e in ogni caso, con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale” (v. Cass. n. 25612/2025).
Tale orientamento sottolinea, però, che la qualità di consumatore va esclusa in capo al fideiussore ogniqualvolta la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante, ovvero vi siano collegamenti funzionali pag. 14/18 che lo leghino all'attività svolta dalla società garantita sicché, in tali casi, questo non può essere considerato consumatore. Nel caso citato, la Suprema
Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo all'amministratore unico di una società, che aveva rilasciato una fideiussione per un mutuo garantito da ipoteca gravante su un immobile appartenente alla società medesima.
In base a quanto osservato, deve ritenersi dunque esclusa la qualità di consumatore in capo ai due fideiussori per i quali risulta provato lo svolgimento del ruolo di amministratore, ossia i Sig.ri e Pt_1 Parte_3
.
[...]
Tuttavia, anche per le altre due garanti - ossia e Parte_2
– deve concludersi per l'assenza della qualità di Parte_4 consumatore, stante il collegamento con l'attività della garantita rappresentato dalla loro qualità di socie della fallita, come sottolineato Contr tempestivamente e per tutta la durata del giudizio dalla parte che ha contestato la sussistenza della qualità di fideiussori.
A fronte di una siffatta eccezione – e della produzione delle due visure camerali anzidette – i fideiussori non hanno formulato alcuna contestazione puntuale che potesse condurre all'affermazione della qualità di consumatori,
e si sono limitati a ribadire -infondatamente- che la dedotta violazione della disciplina antitrust consentisse di travalicare il giudicato.
La mancata contestazione specifica dell'assenza della qualità di consumatore rivestita dai fideiussori, signore e , e segnatamente la Tes_1 Tes_2 mancata allegazione di circostanze idonee a rivelare l'estraneità di queste, sebbene socie della fallita, all'attività dell'impresa, fa sì che debba ritenersi provato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., che anche le due appellanti avessero stipulato i due contratti di fideiussione per cui è causa nella loro veste di professionisti perseguendo gli scopi d'impresa propri della pag. 15/18 e non, invece, nella veste di consumatori, per fini estranei Parte_5 all'attività imprenditoriale della debitrice principale.
In altre parole, la mancata allegazione da parte delle appellanti – a fronte della incontestata qualità di socie - di circostanze concrete idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale in forma societaria inducono univocamente ad escludere che le sigg. e possano essere qualificate come consumatori. Tes_1 Pt_4
Detti fideiussori non rientrano nell'alveo protettivo di consumatore e dunque avrebbero dovuto presentare tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, che, in quanto non opposto, è ormai inattaccabile, definitivo, passato in giudicato e non può essere revocato.
I primi tre motivi di appello devono quindi essere tutti rigettati.
Infine, con riferimento al motivo di appello sulle spese, la Corte ritiene di dover procedere al rigetto anche di quest'ultimo e di dover confermare la statuizione sulle spese disposta in primo grado, in ragione dell'esito finale della lite, sfavorevole per i fideiussori.
3. L'appello va quindi rigettato, e la sentenza va conseguentemente confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicati i valori medi secondo il parametro forense di riferimento, esclusa la fase istruttoria non espletata e avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della controversia.
4. Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
5. Reputa infine la Corte che ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. La giurisprudenza ha infatti da tempo spiegato che il superamento del giudicato può avvenire solamente se ricorra la rigorosa dimostrazione della qualità di consumatore, peraltro affermata pag. 16/18 apoditticamente dai fideiussori, che neppure hanno dialogato con la contestazione di parte avversa circa la -incontestata- veste di soci e amministratori della garantita ricoperta dagli appellanti. Ancora manifestamente inconferente si è rivelata la pretesa di ricondurre alla disciplina consumeristica (come detto, neppure applicabile nella specie) e alla possibilità di deroga al giudicato la violazione della disciplina antitrust.
La domanda, dunque, appare proposta senza la previa normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta. Tali elementi rivelano che la controversia è stata coltivata in appello almeno con colpa grave, sicché si giustifica l'applicazione della sanzione risarcitoria ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc, da determinarsi in somma equivalente a quella delle spese processuali. A ciò segue anche la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cpc, che si determina, in ragione del valore della domanda, in € 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti Parte_4 di Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
[...]
9800/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
Controparte_5
pag. 17/18 – , delle spese del grado di appello che liquida Controparte_5 in € 6.946,00, oltre al 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e
C.P.A. come per legge;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, della ulteriore somma di € 6.946,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
- condanna altresì gli appellanti, in solido tra loro, al versamento di €
2.000 in favore della ai sensi dell'art. 96 co. 4 Controparte_7
c.p.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Pietro Gitto.
Il presidente estensore
- IA LI -
pag. 18/18