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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2024, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del
20/12/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE promossa da: nella controversia iscritta al n. 488/2021 R.G., nata a [...] il [...] e residente in [...]
C.F. 1 elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5, Forno n° 137 cf: '
presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito disoccupazione agricola. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/02/2021, la parte ricorrente esponeva:
- Che la parte ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. Controparte_2 p.iva P.IVA 1 , per l'anno 2012 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce;
-che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e
1'CP_1 ha erogato le prestazioni spettati come per legge;
- Che l'CP_1 con avviso di addebito n. 59520200000553479000 formato il 24/12/2020, ha comunicato all'odierno ricorrente “di aver proceduto al controllo prestazioni: 4800 DSAGR N. 2013591109894 e di aver rilevato il pagamento di somme indebite, a carico delle gestioni: gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per un importo totale pari a €. 5.351,66, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione ed al netto di eventuali importi sanati o già recuperati, riferito al periodo dal 01/2012 al 12/2012 per: revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione;
revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019”
- Che conseguentemente, con tale atto veniva intimato alla parte oggi ricorrente di provvedere al pagamento entro 60 gg, avvisandolo che l'atto costituisce ".. titolo esecutivo e che in caso di mancato pagamento l'Agente della Riscossione provvederà ad espropriazione forzata sulla base del presente avviso, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo".
Argomentava, tra i vari motivi di opposizione, negando di avere ricevuta le somme oggetto di indebito, CP che peraltro, l' non ha fornito prova dell'avvenuta percezione, da parte della parte ricorrente, delle somme di cui chiede la restituzione.
,CP Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
L'CP 1 si costituiva, eccependo, preliminarmente la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in L
n. 83/1970, e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto. La causa, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nel merito, occorre osservare che l'CP_1 è parte solo formalmente resistente nel presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' CP 1 chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata allo stesso. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato".
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' CP_1 a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
L'CP_1, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP Infatti, la stampa del cassetto previdenziale, prodotta dall' non contiene alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato, e condanna dell' CP 1 a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte 1 CP
[...] contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito impugnato, n. CP 59520200000553479000 del 24/12/2020, con il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente un
a restituire quantoindebito per disoccupazione agricola per l'anno 2012, e, condanna 1,CP_ eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro
1.200,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 20/12/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del
20/12/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE promossa da: nella controversia iscritta al n. 488/2021 R.G., nata a [...] il [...] e residente in [...]
C.F. 1 elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5, Forno n° 137 cf: '
presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito disoccupazione agricola. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/02/2021, la parte ricorrente esponeva:
- Che la parte ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. Controparte_2 p.iva P.IVA 1 , per l'anno 2012 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce;
-che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e
1'CP_1 ha erogato le prestazioni spettati come per legge;
- Che l'CP_1 con avviso di addebito n. 59520200000553479000 formato il 24/12/2020, ha comunicato all'odierno ricorrente “di aver proceduto al controllo prestazioni: 4800 DSAGR N. 2013591109894 e di aver rilevato il pagamento di somme indebite, a carico delle gestioni: gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per un importo totale pari a €. 5.351,66, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione ed al netto di eventuali importi sanati o già recuperati, riferito al periodo dal 01/2012 al 12/2012 per: revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione;
revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019”
- Che conseguentemente, con tale atto veniva intimato alla parte oggi ricorrente di provvedere al pagamento entro 60 gg, avvisandolo che l'atto costituisce ".. titolo esecutivo e che in caso di mancato pagamento l'Agente della Riscossione provvederà ad espropriazione forzata sulla base del presente avviso, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo".
Argomentava, tra i vari motivi di opposizione, negando di avere ricevuta le somme oggetto di indebito, CP che peraltro, l' non ha fornito prova dell'avvenuta percezione, da parte della parte ricorrente, delle somme di cui chiede la restituzione.
,CP Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
L'CP 1 si costituiva, eccependo, preliminarmente la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in L
n. 83/1970, e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto. La causa, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nel merito, occorre osservare che l'CP_1 è parte solo formalmente resistente nel presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' CP 1 chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata allo stesso. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato".
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' CP_1 a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
L'CP_1, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP Infatti, la stampa del cassetto previdenziale, prodotta dall' non contiene alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato, e condanna dell' CP 1 a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte 1 CP
[...] contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito impugnato, n. CP 59520200000553479000 del 24/12/2020, con il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente un
a restituire quantoindebito per disoccupazione agricola per l'anno 2012, e, condanna 1,CP_ eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro
1.200,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 20/12/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia