CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 812/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
SI CI, LA
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2049/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Quarto - Sede 80010 Quarto NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli - Via Aspreno 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2892/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220041001317000 TRIBUTI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170096556875000 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6704/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 2892/24/2025, del 22/1/2025, depositata in data 18/2/2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. n. 0176202300006756, in relazione:
a) cartella di pagamento nr.07120220041001317000 presuntivamente notificata il 02/01/2023 avente ad oggetto imposta municipale unica anno 2014 – 2015 – 2016 con ruolo emesso dal Comune di Quarto
(Na) con richiesta di pagamento per un importo comprensivo di interessi e sanzioni di € 31.617,12.
b) cartella di pagamento n. 071201800776585511000 presuntivamente notificata il 04/06/2019 avente ad oggetto – art. 15 dlgs spese di giudizio ed eventuale anno 1990 - con ruolo emesso dalla Dir.prov.le I di
Napoli con richiesta di pagamento per un importo comprensivo di interessi e sanzioni di € 348,61.
c) cartella di pagamento n. 07120170096556875000 presuntivamente notificata il 27/03/2019 avente ad oggetto diritto annuale camera di commercio anno 2014 con ruolo emesso dalla Camera di Commercio di
Napoli con richiesta di pagamento per un importo complessivo di interessi e sanzioni di € 136,14. Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposto e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze mosse avverso gli atti presupposti e nel merito comunque chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti e onorari.
Si costituiva altresì la Camera di Commercio che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito accertarsi il proprio diritto al recupero del credito, con pagamento di spese e competenza di lite.
Si costituiva, poi, il Comune di Quarto che chiedeva il rigetto della domanda, con conferma dell'atto impugnato e di ogni altro atto ad esso presupposto, vinte le spese di lite.
Si costituiva infine l'Ente creditore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative ed istanza di rimessione in termine per le stesse avendo erroneamente effettuato il deposito in altro procedimento.
I primi giudici hanno accolto parzialmente il ricorso limitatamente alle pretese azionate con le cartelle nn.07120220041001317000 e n. 07120170096556875000.
In particolare, hanno evidenziato che, in relazione alla cartella di pagamento nr.07120220041001317000 avente ad oggetto imposta municipale unica anno 2014 – 2015 – 2016 con ruolo emesso dal Comune di
Quarto (Na) con richiesta di pagamento per un importo comprensivo di interessi e sanzioni di
€ 31.617,12, l'agente della Riscossione aveva depositato la ricevuta di notifica recante la data del
10/11/2022 e l'indicazione di assenza temporanea del destinatario con deposito al Comune e affissione dell'avviso e ricevuta indicante la compiuta giacenza anche dell'avviso, ma risultava allegato estratto di ruolo e attestazione di deposito alla casa comunale di Calvizzano relativa ad altra cartella esattoriale. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 07120170096556875000 avente ad oggetto diritto annuale camera di commercio anno 2014 con ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Napoli con richiesta di pagamento per un importo complessivo di interessi e sanzioni di € 136,14, evidenziava che la
Riscossione aveva dedotto di aver proceduto a notificare la suddetta cartella in data 27/03/2019 ma a sostegno di tale affermazione aveva depositato esclusivamente l'estratto di ruolo e nessun altro documento attestante l'effettiva notifica alla parte ricorrente.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione censurando la sentenza impugnata che erroneamente ha ritenuto non ritualmente notificate le cartelle nn.07120220041001317000 e n.
07120170096556875000.
Si costituiva con controdeduzioni la Camera di Commercio, eccependo la legittimazione passiva del solo concessionario, deputato alla notifica delle cartelle, asseritamente non notificate.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate DP1, evidenziando che la cartella di sua competenza non era oggetto dell'appello.
Non si costituiva il contribuente, né il Comune di Quarto.
Nella seduta del 4/11/2025, il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In ambito tributario in presenza di irreperibilità del destinatario di un atto tributario l'articolo 60 del D.P.R.
n. 600 del 1973, lett. e), disciplina la notificazione e richiama espressamente l'art. 140 c.p.c.
La normativa che disciplina la notificazione prevede, quindi, un'apposita procedura da seguire in ipotesi di irreperibilità c.d. relativa (momentanea assenza), mentre è prevista una modalità semplificata solo per l'irreperibilità assoluta, cioè quando il contribuente vive in luogo sconosciuto o abbia abbandonato definitivamente la sede del domicilio fiscale.
La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 19520 depositata il 15 luglio 2025 ha ribadito che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. Sez. 6 – 5, 07/02/2018, n. 2877 e Cass. Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, ex plurimis).”
Successivamente alla sentenza della Consulta n. 258/2012, la Cassazione ha chiarito che anche nelle cartelle di pagamento si applica integralmente il rito dell'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, inclusa l'assoluta necessità della prova della ricezione della raccomandata informativa, non basta la sua mera spedizione.
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa, la notifica deve seguire obbligatoriamente tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e spedizione (e effettiva ricezione) della raccomandata informativa.
Nel caso di specie, con riferimento alla cartella nn.07120220041001317000, risulta prodotta in atti la relata di notifica del 10/11/2022, che attesta la temporanea assenza, le ricerche effettuate, il deposito nella Casa Comunale.
Non risulta invece provata la ricezione della raccomandata informativa, essendo prodotta in atti l'avviso di ricevimento per compiuta giacenza, relativo alla stessa cartella, ma datato 9/6/2022, data anteriore alla relata sopra indicata, che quindi non può costituire l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
Con riferimento alla cartella n. 07120170096556875000, vi è in atti solo il deposito nella Casa Comunale.
Nulla per le spese non essendo costituito il contribuente appellato.
P.Q.M.
respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
SI CI, LA
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2049/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Quarto - Sede 80010 Quarto NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli - Via Aspreno 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2892/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220041001317000 TRIBUTI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170096556875000 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6704/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 2892/24/2025, del 22/1/2025, depositata in data 18/2/2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. n. 0176202300006756, in relazione:
a) cartella di pagamento nr.07120220041001317000 presuntivamente notificata il 02/01/2023 avente ad oggetto imposta municipale unica anno 2014 – 2015 – 2016 con ruolo emesso dal Comune di Quarto
(Na) con richiesta di pagamento per un importo comprensivo di interessi e sanzioni di € 31.617,12.
b) cartella di pagamento n. 071201800776585511000 presuntivamente notificata il 04/06/2019 avente ad oggetto – art. 15 dlgs spese di giudizio ed eventuale anno 1990 - con ruolo emesso dalla Dir.prov.le I di
Napoli con richiesta di pagamento per un importo comprensivo di interessi e sanzioni di € 348,61.
c) cartella di pagamento n. 07120170096556875000 presuntivamente notificata il 27/03/2019 avente ad oggetto diritto annuale camera di commercio anno 2014 con ruolo emesso dalla Camera di Commercio di
Napoli con richiesta di pagamento per un importo complessivo di interessi e sanzioni di € 136,14. Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposto e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze mosse avverso gli atti presupposti e nel merito comunque chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti e onorari.
Si costituiva altresì la Camera di Commercio che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito accertarsi il proprio diritto al recupero del credito, con pagamento di spese e competenza di lite.
Si costituiva, poi, il Comune di Quarto che chiedeva il rigetto della domanda, con conferma dell'atto impugnato e di ogni altro atto ad esso presupposto, vinte le spese di lite.
Si costituiva infine l'Ente creditore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative ed istanza di rimessione in termine per le stesse avendo erroneamente effettuato il deposito in altro procedimento.
I primi giudici hanno accolto parzialmente il ricorso limitatamente alle pretese azionate con le cartelle nn.07120220041001317000 e n. 07120170096556875000.
In particolare, hanno evidenziato che, in relazione alla cartella di pagamento nr.07120220041001317000 avente ad oggetto imposta municipale unica anno 2014 – 2015 – 2016 con ruolo emesso dal Comune di
Quarto (Na) con richiesta di pagamento per un importo comprensivo di interessi e sanzioni di
€ 31.617,12, l'agente della Riscossione aveva depositato la ricevuta di notifica recante la data del
10/11/2022 e l'indicazione di assenza temporanea del destinatario con deposito al Comune e affissione dell'avviso e ricevuta indicante la compiuta giacenza anche dell'avviso, ma risultava allegato estratto di ruolo e attestazione di deposito alla casa comunale di Calvizzano relativa ad altra cartella esattoriale. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 07120170096556875000 avente ad oggetto diritto annuale camera di commercio anno 2014 con ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Napoli con richiesta di pagamento per un importo complessivo di interessi e sanzioni di € 136,14, evidenziava che la
Riscossione aveva dedotto di aver proceduto a notificare la suddetta cartella in data 27/03/2019 ma a sostegno di tale affermazione aveva depositato esclusivamente l'estratto di ruolo e nessun altro documento attestante l'effettiva notifica alla parte ricorrente.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione censurando la sentenza impugnata che erroneamente ha ritenuto non ritualmente notificate le cartelle nn.07120220041001317000 e n.
07120170096556875000.
Si costituiva con controdeduzioni la Camera di Commercio, eccependo la legittimazione passiva del solo concessionario, deputato alla notifica delle cartelle, asseritamente non notificate.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate DP1, evidenziando che la cartella di sua competenza non era oggetto dell'appello.
Non si costituiva il contribuente, né il Comune di Quarto.
Nella seduta del 4/11/2025, il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In ambito tributario in presenza di irreperibilità del destinatario di un atto tributario l'articolo 60 del D.P.R.
n. 600 del 1973, lett. e), disciplina la notificazione e richiama espressamente l'art. 140 c.p.c.
La normativa che disciplina la notificazione prevede, quindi, un'apposita procedura da seguire in ipotesi di irreperibilità c.d. relativa (momentanea assenza), mentre è prevista una modalità semplificata solo per l'irreperibilità assoluta, cioè quando il contribuente vive in luogo sconosciuto o abbia abbandonato definitivamente la sede del domicilio fiscale.
La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 19520 depositata il 15 luglio 2025 ha ribadito che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. Sez. 6 – 5, 07/02/2018, n. 2877 e Cass. Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, ex plurimis).”
Successivamente alla sentenza della Consulta n. 258/2012, la Cassazione ha chiarito che anche nelle cartelle di pagamento si applica integralmente il rito dell'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, inclusa l'assoluta necessità della prova della ricezione della raccomandata informativa, non basta la sua mera spedizione.
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa, la notifica deve seguire obbligatoriamente tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e spedizione (e effettiva ricezione) della raccomandata informativa.
Nel caso di specie, con riferimento alla cartella nn.07120220041001317000, risulta prodotta in atti la relata di notifica del 10/11/2022, che attesta la temporanea assenza, le ricerche effettuate, il deposito nella Casa Comunale.
Non risulta invece provata la ricezione della raccomandata informativa, essendo prodotta in atti l'avviso di ricevimento per compiuta giacenza, relativo alla stessa cartella, ma datato 9/6/2022, data anteriore alla relata sopra indicata, che quindi non può costituire l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
Con riferimento alla cartella n. 07120170096556875000, vi è in atti solo il deposito nella Casa Comunale.
Nulla per le spese non essendo costituito il contribuente appellato.
P.Q.M.
respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze