Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12153/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12153/2022, avente ad oggetto:
Assicurazione contro i danni, riservata in decisione all'udienza del 24.1.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Raffaele Poziello Miraglia (CF: ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Francesco Napolitano (CF: , elettivamente C.F._3
domiciliata in Viale Augusto 162 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
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CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, conveniva Parte_1
in giudizio la dinanzi a questo Tribunale assumendo di aver Controparte_1
contratto una polizza denominata “Sei a Casa” avente n. 400501876, per il ristoro in caso di danni conseguenti ad un incendio per la propria abitazione civile, ubicata nel
Comune di San Cipriano D'Aversa, alla Via Tagliamento, 26. Deduceva ancora che in data 4 Gennaio 2021, alle ore 16.46 circa, si propagava un incendio accidentale nel suo immobile, precisamente al piano terra, ove riportavano danni gli intonaci delle pagina 2 di 7 pareti e soffitte, ma anche l'arredamento interno, il tutto come denunciato tempestivamente alla Deduceva inoltre che la società Controparte_1
assicuratrice provvedeva a rubricare il sinistro al n. 005.I96.2021.014172026 dando poi seguito alla nomina di un Collegio di Periti, giusta clausola arbitrale stabilita ex contractu, che esperiva le indagini peritali conclusesi con redazione e sottoscrizione in data 12.4.2021 di atto transattivo vincolante in conformità del mandato conferito da ambo le parti, con cui veniva quantificato l'importo di Euro 166.400,00 quale danno al momento del sinistro nonché di Euro 24.200,00 a titolo di indennizzo differito, ossia supplemento di indennità per nuove spese di demolizione e sgombero,
da liquidarsi a titolo di integrazione a seguito dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Deduceva infine l'attore che, liquidato il danno principale, la CP_1
ometteva il versamento dell'ulteriore indennizzo integrativo di Euro 24.200,00
[...]
nonostante fosse stato definitivamente ripristinato lo stato dei luoghi.
Si costituiva la la cui contestazione della domanda si basava Controparte_1
sostanzialmente sul mancato ripristino dello stato dei luoghi, fatto che impediva il conseguente mancato versamento dell'indennizzo integrativo.
In via preliminare va dato atto della procedibilità della domanda, alla luce anche l'esperito procedimento obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo.
Inoltre, va rilevata la proponibilità della domanda anche in ordine alle restanti contestazioni formulate dalla che non trovano fondato riscontro a fronte CP_1
pagina 3 di 7 dell'attività processuale svolta dal ricorrente.
Ciò posto, in via preliminare va affermato che consolidata giurisprudenza in materia, cfr. Ord. n. 31837/2021 S.C., impone al convenuto di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte,
nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020). Il principio di non contestazione, con conseguente sollevamento dell'avversario dall'onere della prova,
postula che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi - rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966 del 22016; Cass. n.
21460 del 2019) - esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908 del 2020, cit.). Ciò perché, il fatto
non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto,
vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua
esistenza (ex permultis, Cass. Civ., sez. III, sentenza 10/11/2010 n. 22837).
Allo stato degli atti non esistono contestazioni specifiche tra le parti, se non in ordine al solo mancato versamento dell'indennizzo integrativo da parte della società
pagina 4 di 7 assicuratrice al ricorrente, giusta le disposizioni contrattuali riferite alla polizza “Sei a
Casa” avente n. 400501876.
Orbene, effettivamente le condizioni di cui alla polizza vigente all'epoca dei fatti tra le parti prevedevano l'integrale ripristino dello stato dei luoghi oggetto del danno, quale necessaria situazione/condizione per il versamento dell'integrazione dell'indennizzo concordato tra le parti.
Come ben risulta dagli atti, la prima richiesta di versamento dell'integrazione e saldo da parte del ricorrente veniva inoltrata il 14.2.2022, data in cui egli non aveva ancora definitivamente ripristinato lo status quo ante, come ben si rileva dalle foto agli atti depositate dalla spa resistente, peraltro estratte nel sopralluogo effettuato dal fiduciario di quest'ultima in data 18.7.2022, cioè ben 5 mesi dopo la citata richiesta.
Appare evidente, pertanto, che il completamento delle residue opere, condizione essenziale da cui discendeva l'obbligo contrattuale della a versare Controparte_1
il saldo dell'indennizzo riconosciuto con l'atto di liquidazione amichevole tra le parti sottoscritto in data 12.4.2021, non era stato ancora effettuato né al momento della richiesta datata 14.2.2022 né al momento del successivo accesso del fiduciario della presso l'abitazione del in data 18.7.2022. La descritta Controparte_1 Pt_1
situazione, peraltro, veniva confessata dallo stesso ricorrente all'udienza del 20.2.
2024 in cui, rendendo il libero interrogatorio disposto dal precedente istruttore, il
[...]
affermava che, all'atto del sopralluogo del 18.7.2022, alcuni termosifoni, già Pt_1
pagina 5 di 7 acquistati e presenti in loco, non erano stati installati, così come alcune finestre che non erano state installate, già acquistate e presenti in loco, materiale tutto che non si riscontra nelle foto agli atti. Nella richiamata dichiarazione, il adduceva il Pt_1
ritardo nell'installazione dei materiali acquistati all'emergenza covid e, quindi, alla difficoltà nell'approvvigionarsi degli stessi prima, e poi alla difficoltà di reperire la mano d'opera per il loro montaggio. Circostanze entrambe poco credibili, atteso il tempo trascorso dall'emergenza ai fatti narrati, così come poco credibile risulta la circostanza che le finestre e i termosifoni acquistati fossero stati visionati dal perito al momento del sopralluogo, ciò in quanto nessun atto rileva una tale operazione da
Con parte del fiduciario della resistente;
inoltre, se l'acquisto del materiale de quibus fosse davvero avvenuto, il ricorrente ben avrebbe potuto provarlo esibendo l'apposita documentazione fiscale.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la domanda è infondata e va rigettata.
Sussistono in ogni caso elementi per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
Con confronti della , così provvede: Controparte_1
- Rigetta la domanda;
pagina 6 di 7 - Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Aversa, 4/6/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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