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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3193/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14155/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
PP Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001611732000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3267/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti , Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la cartella di pagamento, notificata il 24.04.2025, per complessivi euro 1162,38, per la sola parte avente ad oggetto Tassa Automobilistica art 17 legge 449/97 dell'anno 2019 per l'importo di €. 462,50.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative alla pretesa impositiva e alla prescrizione maturata prima dell'iscrizione a ruolo , di competenza dell'ente impositore.
Si è costituita in giudizio anche la Regione Campania che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n.546/92, stante la rituale notificazione dell'avviso di accertamento avvenuta il 28/09/2022.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
lI ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente , l'ente impositore ( Regione Campania) ha documentato la regolare notifica dell' atto prodromico posto a base dell'iscrizione a ruolo, che non risulta impugnato dal destinatario, per cui non è più contestabile la pretesa creditoria ormai cristallizzata.
Difatti la mancata impugnativa dell' avvio di accertamento rende definitivo il credito riportato nella cartella di pagamento , con la conseguenza che gli atti successivi del concessionario possono essere impugnati solo per vizi propri e non per la contestazione dell'an e del quantum debeatur, compresa l'eventuale prescrizione o decadenza maturate nel periodo antecedente alla notifica degli atti presupposti.
Nemmeno è maturato il termine di prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli atti presupposti.
Infine rileva la Corte che non si ravvisano vizi propri dell' atto impugnato legittimamente emessi dall'agente della riscossione, stante il mancato pagamento della somma oggetto dell'avviso di accertamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO, CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLE PARTI RESISTENTI COSTITUITE CHE LIQUIDA PER CIASCUNA PARTE IN EURO
200,00 PER COMPENSO OLTRE SPESE GENERALI AL 15% E ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI,
CON ATTRIBUZIONE PER L'ADER ALL'AVV. GIUSEPPE IDA'
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14155/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
PP Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001611732000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3267/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti , Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la cartella di pagamento, notificata il 24.04.2025, per complessivi euro 1162,38, per la sola parte avente ad oggetto Tassa Automobilistica art 17 legge 449/97 dell'anno 2019 per l'importo di €. 462,50.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative alla pretesa impositiva e alla prescrizione maturata prima dell'iscrizione a ruolo , di competenza dell'ente impositore.
Si è costituita in giudizio anche la Regione Campania che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n.546/92, stante la rituale notificazione dell'avviso di accertamento avvenuta il 28/09/2022.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
lI ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente , l'ente impositore ( Regione Campania) ha documentato la regolare notifica dell' atto prodromico posto a base dell'iscrizione a ruolo, che non risulta impugnato dal destinatario, per cui non è più contestabile la pretesa creditoria ormai cristallizzata.
Difatti la mancata impugnativa dell' avvio di accertamento rende definitivo il credito riportato nella cartella di pagamento , con la conseguenza che gli atti successivi del concessionario possono essere impugnati solo per vizi propri e non per la contestazione dell'an e del quantum debeatur, compresa l'eventuale prescrizione o decadenza maturate nel periodo antecedente alla notifica degli atti presupposti.
Nemmeno è maturato il termine di prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli atti presupposti.
Infine rileva la Corte che non si ravvisano vizi propri dell' atto impugnato legittimamente emessi dall'agente della riscossione, stante il mancato pagamento della somma oggetto dell'avviso di accertamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO, CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLE PARTI RESISTENTI COSTITUITE CHE LIQUIDA PER CIASCUNA PARTE IN EURO
200,00 PER COMPENSO OLTRE SPESE GENERALI AL 15% E ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI,
CON ATTRIBUZIONE PER L'ADER ALL'AVV. GIUSEPPE IDA'