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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8960/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8960/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione a precetto”
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Li Battiati (CT), Via Barriera C.F._1
del Bosco n. 4, presso lo studio dell'avv. CARDILLO MARGHERITA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Santa Venerina (CT), Via F. Petrarca n. 3, C.F._2
presso lo studio dell'avv. SIRAGUSA IVAN MARIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 15.6.2022 da Parte_1
, dell'importo di Euro 69.917,47. Controparte_1
si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno raggiunto un accordo transattivo,
depositato in atti, e hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Pertanto, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio, in ragione della natura della causa e della particolarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania, 24 Giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8960/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione a precetto”
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Li Battiati (CT), Via Barriera C.F._1
del Bosco n. 4, presso lo studio dell'avv. CARDILLO MARGHERITA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Santa Venerina (CT), Via F. Petrarca n. 3, C.F._2
presso lo studio dell'avv. SIRAGUSA IVAN MARIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 15.6.2022 da Parte_1
, dell'importo di Euro 69.917,47. Controparte_1
si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno raggiunto un accordo transattivo,
depositato in atti, e hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Pertanto, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio, in ragione della natura della causa e della particolarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania, 24 Giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
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