Articolo 5 della Legge 2 marzo 1963, n. 261
Articolo 4
Versione
7 aprile 1963
Art. 5.
A favore della Fondazione e' concesso per il suo funzionamento un contributo annuo di lire 5 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
All'onere del contributo relativo all'esercizio 1961-62 si provvede con un'aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per il detto esercizio; a quello afferente allo esercizio 1962-63, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 aprile 1963