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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6646 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'udienza del 14/05/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 817 2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Parte_1
LL LD , che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del lega rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente alla dott. Ssa che lo CP_1 Controparte_2 rappresenta e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicata in epigrafe agiva in giudizio chiedendo di annullare, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, l'ordinanza ingiunzione n OI.-002059741, intimante il pagamento complessivamente di €.501,09, a titolo di sanzioni per violazioni amministrative accertate, per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi all'anno 2018. La parte deduceva in via preliminare la non debenza di dette sanzioni per mancata notifica degli atti presupposti , per decadenza e per prescrizione .
Si costituiva in giudizio l'opposto che rappresentava che, effettuate le opportune verifiche, in autotutela, l' provvederà d'ufficio all'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione n. OI-002059741 oggi opposta. Nelle note finali parte ricorrente riconosciuta la cessazione della materia del contendere, chiedeva condannarsi l al pagamento delle spese di lite. Il convenuto CP_1
nulla rilevava. CP_3
Risulta venuto meno l'oggetto della lite, per l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento opposto.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio ed alla pronuncia sul merito.
Considerato che l'annullamento d'ufficio è avvenuto in data successiva all'instaurazione del giudizio, le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale del resistente e sono liquidate in dispositivo secondo il valore e l'oggetto della causa,
l'attività difensiva svolta e gli altri elementi rilevanti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 258,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente
Così deciso in Roma, il 9/06/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'udienza del 14/05/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 817 2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Parte_1
LL LD , che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del lega rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente alla dott. Ssa che lo CP_1 Controparte_2 rappresenta e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicata in epigrafe agiva in giudizio chiedendo di annullare, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, l'ordinanza ingiunzione n OI.-002059741, intimante il pagamento complessivamente di €.501,09, a titolo di sanzioni per violazioni amministrative accertate, per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi all'anno 2018. La parte deduceva in via preliminare la non debenza di dette sanzioni per mancata notifica degli atti presupposti , per decadenza e per prescrizione .
Si costituiva in giudizio l'opposto che rappresentava che, effettuate le opportune verifiche, in autotutela, l' provvederà d'ufficio all'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione n. OI-002059741 oggi opposta. Nelle note finali parte ricorrente riconosciuta la cessazione della materia del contendere, chiedeva condannarsi l al pagamento delle spese di lite. Il convenuto CP_1
nulla rilevava. CP_3
Risulta venuto meno l'oggetto della lite, per l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento opposto.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio ed alla pronuncia sul merito.
Considerato che l'annullamento d'ufficio è avvenuto in data successiva all'instaurazione del giudizio, le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale del resistente e sono liquidate in dispositivo secondo il valore e l'oggetto della causa,
l'attività difensiva svolta e gli altri elementi rilevanti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 258,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente
Così deciso in Roma, il 9/06/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola