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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/11/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CA ND, all'esito dell'udienza del 27/11/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2972 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliati in via Gioberti n. 11 - Fondi (LT) presso lo studio dell'avv. Antonio
FORCINA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , e per Controparte_1 C.F._2 esso - C.F. , in qualità di procuratore CP_2 C.F._3 giusta procura generale del 1/06/2020, notaio (registrata a Roma il 3/06/2020, n. Per_1
2035 del registro atti pubblici), elettivamente domiciliato in via Novara n.
1 - Fondi
(LT), presso lo studio dell'avv. Luigi VOCELLA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato;
PARTE CONVENUTA OGGETTO: usucapione di beni immobili.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 21/11/2025): “Voglia l'adito
Tribunale di Latina, contrariis reiectis, in accoglimento dei fatti e dei motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare che il Sig. , nato a [...], il Parte_1
24.11.1958 C.F. , ha acquisito il possesso del fondo per cui è CodiceFiscale_4 causa in modo non violento e lo ha posseduto in modo palese da oltre venti anni, senza interruzioni e senza rivendicazioni da parte del proprietario e per l'effetto Voglia dichiarare l'intervenuto acquisto da parte del medesimo attore del pieno diritto di proprietà, a titolo di usucapione ordinaria, del terreno esteso circa mq. 5.000
(cinquemila) sito in Fondi, Località Cucuruzzo, distinto in Catasto Terreni del Comune di Fondi, al Foglio 9, con particella da determinarsi in corso di giudizio, comunque formata da particelle 799 parte, 761 parte e 234 parte. Con ordine di trascrizione della emananda sentenza presso la competente sede dell'Agenzia delle Entrate - Servizio di
Pubblicità Immobiliare. Con vittoria di spese di lite.” Si chiede, pertanto, che l'intestato
Giudice voglia trattenere la causa in decisione.”; per parte convenuta (note scritte del 24/11/2025): “Tanto premesso, l'Avv. Luigi
Vocella, in virtù di mandato ad litem esteso in calce al presente atto, si costituisce nel presente giudizio, riportandosi a tutte le domande, istanze ed eccezioni già formulate in atti dal precedente difensore, di cui chiede l'integrale accoglimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio al fine di sentir pronunciare dal tribunale adito Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuto acquisto, da parte sua, per usucapione ultraventennale, di terreno sito in Fondi, Località Cucuruzzo, distinto in Catasto Terreni del Comune di Fondi al foglio 9, particelle 799 parte, 761 parte, 98 parte e 234 parte, bene catastalmente intestato al convenuto.
A sostegno della propria pretesa l'attore ha dedotto di aver esercitato sul bene oggetto di causa il possesso uti dominus in via esclusiva, continua, pacifica e pubblica da oltre venti anni provvedendo alla cura del fondo, di fatto trascurato dal proprietario, e attiguo al terreno di proprietà della coniuge di essa parte attrice, provvedendo quindi a diserbare l'area, sistemarne i terrazzamenti, i fossi di scolo e a coltivarlo ad agrumeto. Ha allegato, dunque, che per oltre un ventennio abbia manifestato la propria specifica volontà (animus rem sibi habendi) e abbia compiuto sul terreno in oggetto tutte le attività corrispondenti al diritto di proprietà, curandone la manutenzione, coltivandolo e tenendo per sé i frutti.
Per le ragioni esposte ha concluso come in epigrafe.
1.1 Con comparsa depositata in data 12/10/2022 si è costituito in giudizio il quale non si è opposto alla domanda dell'attore Controparte_1 riconoscendo il possesso ultraventennale da parte dell'attore in ordine al terreno per cui
è causa e ha, pertanto, aderito alla domanda attorea con richiesta di compensazione delle spese di lite.
1.2 Con decreto del 3/03/2023, su richiesta congiunta delle parti, il processo è stato sospeso per il periodo di tre mesi.
Rimesse in termini le parti a seguito della disposta sospensione concordata del processo, su richiesta delle stesse, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con ordinanza del 28/06/2024 è stata ammessa la prova per interpello e testi come articolata da parte attrice nella seconda memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., limitatamente ai cap. da1 a 4.
All'esito dell'udienza del 19/11/2024, sentito il teste di parte attrice, ritenuta la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio per la puntuale individuazione dell'immobile oggetto di domanda è stato nominato il consulente arch. Persona_2
e fissato il calendario del processo con fissazione dell'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. al 27/11/2025.
In data 30/04/2025 è stata depositata la relazione peritale del consulente incaricato.
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre
2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 3011/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. La domanda proposta dall'attore è fondata e va pertanto accertato l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni per cui è causa.
Come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l' animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio.
Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus.
Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto.
Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
3. Va osservato che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione
è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Cass. civ., sez. II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ., sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
I rigorosi presupposti enunciati risultano tutti dimostrati nel caso di specie.
In particolare, l'attore ha rilevato di aver esercitato un possesso uti dominus ultraventennale sul terreno esteso circa mq. 5.000 (cinquemila) sito in Fondi, Località
Cucuruzzo, distinto in Catasto Terreni del Comune di Fondi, al Foglio 9, particelle 799 parte, 761 parte, 798 parte e 234 parte, di proprietà di e di Controparte_1 aver provveduto alla manutenzione degli stessi, alla realizzazione di opere finalizzate all'attività di coltivazione, nonché alla coltivazione di piante di agrumi tenendo per sé i relativi prodotti.
Occorre rilevare come l'assunto dell'attore, che ha dedotto di aver posseduto continuativamente il bene per cui è causa da oltre venti anni (sin dai primi anni 2000), ha trovato integrale riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 escusso all'udienza del 19/11/2024 il quale ha rilevato, sul cap. 5, che “Il terreno di cui mi si legge è in Via Cocuruzzo in Fondi;
si tratta di luoghi che conosco molto bene, infatti io lì ci ho vissuto perché c'era la casa dei miei genitori e vi sono rimasto sino all'età di 21 anni;
negli anni '50 del secolo scorso i donarono ai miei genitori CP_1 il terreno;
loro costruirono la casa dove ho vissuto come ho detto, che si trova a 4/500 metri dalla attuale abitazione dell'attore .” ADR “Guardando la Parte_1 planimetria che mi si mostra (all. 1 alla citazione) si vede, sulla particella 847
l'abitazione di mio nipote di fronte, verso la montagna si estende un terreno Pt_1 di circa 5/6000 metri che mio nipote coltiva e cura almeno dall'anno 2000; lui ha fatto una recinzione che io stesso ho aiutato a realizzare. Mio nipote su questo terreno ci ha piantato alcune piante, come ad esempio piante di arance.”.
Ha altresì aggiunto che “Posso riferire che i non si sono mai occupati CP_1 di questi terreni;
alcune porzioni sono state vendute, ma le parti lontane dalla strada sono state abbandonate”, nonché sul cap. 6 “Posso confermare, come ho detto che ha recintato il terreno in questione;
riconosco le foto dell'allegato 12 alla Pt_1 seconda memoria istruttoria di parte attrice”.
Infine, sul cap. 11 ha riferito che “Mi riporto a quanto detto sulla esistenza di una recinzione e posso confermare che io stesso ho aiutato nella Pt_1 piantumazione di alberi di aranci;
confermo anche l'esistenza di un impianto di irrigazione.”
Le dichiarazione rese dal teste trovano riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio allegata, che è stata disposta al fine della corretta delimitazione catastale dei luoghi oggetto di causa, tramite la formulazione del seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso enti ed amministrazioni pubbliche ove ritenuto utile ai fini dello svolgimento dell'incarico, attingendo dalla documentazione in atti (planimetri aerofotogrammetrie, ecc.) ed effettuati i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari, a) individui la porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione, offrendone una rappresentazione grafica, planimetrica e fotografica dai diversi angoli visuali;
b) verifichi la presenza, sulla porzione di terreno in questione, di coltivazioni, opere di recinzione e manufatti come rappresentato in atto di citazione, evidenziandoli anche fotograficamente;
c) accerti
l'attuale titolarità delle particelle catastali interessate (799, 761, 798 e 234); d) definisca graficamente l'area rilevandola ai fini di un possibile frazionamento e variazione catastale;
e) depositi copia cartacea della relazione”. Dalla relazione peritale in atti è emersa la conferma della circostanza allegata dall'attore, e riscontrata dal teste escusso, in ordine all'adibizione del terreno per cui è causa all'attività di coltivazione.
Nella specie il CTU ha delimitato l'area interessata dalla domanda attorea identificandola nelle porzioni di terreno identificate alle particele n. 799, 761 e 234, con esclusione della sola particella 798, calcolando la superficie dell'area indicata pari a
4.523 m² con forma geometrica irregolare.
Il consulente ha inoltre rilevato come “Sulle porzioni di terreno oggetto di rilievo considerate usucapite sono presenti coltivazioni di agrumi, piante di olivo;
Ë presente un impianto di irrigazione ed una cisterna per la raccolta dell'acqua; sono stati realizzati percorsi sterrati. Non risultano recinzioni con paletti o rete metallica”.
Dalla documentazione fotografica allegata nella perizia si rileva la sussistenza delle piantagioni indicate dall'attore nonché di elementi di costruzione rudimentali funzionali allo svolgimento dell'attività di coltivazione, come gli impianti di irrigazione illustrati dalle immagini ritratte dal consulente.
La relazione fornisce, inoltre, conferma della circostanza per cui la causa di usucapione è stata correttamente instaurata da parte del possessore, nei confronti dell'effettivo proprietario del bene in esame.
Si legge in particolare: “Alla data del sopralluogo le particelle nn. 799, 761,
798, 234 censite al foglio 9 del Catasto Terreni del Comune di Fondi (LT), risultano in testa per l'intera quota (proprietà 1000/1000) al sig. Controparte_1
( ) nato a [...] il [...]”, come confermato altresì C.F._2 dalle allegate visure storiche catastali.
3.1 A ciò deve aggiungersi che il convenuto, ritualmente costituito, non si è opposto alla domanda, affermando di non aver mai posseduto l'immobile per cui è causa e riconoscendo il possesso ultraventennale sul bene da parte dell'attore Parte_1
[...]
A tal proposito, si osserva come l'assenza di contestazioni da parte del convenuto in ordine ai fatti rappresentati dall'attore fa sì che gli stessi possano essere posti a base della decisione ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c..
È stata quindi fornita piena prova tanto in ordine all'esercizio del possesso sull'immobile in questione, a decorrere da epoca precedente il ventennio dall'introduzione del giudizio, quanto in ordine alla sussistenza dell'animus possidendi uti domini, da ritenersi dimostrato, in assenza di evidenze di segno contrario, alla luce dell'esercizio del potere di fatto sul bene.
Va altresì rilevato che dalla documentazione prodotta da parte attrice, nonché dall'elaborato depositato dal CTU, si evince la titolarità del bene in capo all'odierno convenuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda deve pertanto essere accolta, sussistendo tutti i presupposti - corpus possessionis, animus possidendi e decorso del termine ventennale - per la declaratoria di acquisto, per usucapione, della proprietà del bene per cui è causa in capo a parte attrice e la sentenza che dichiara l'acquisto della proprietà deve essere resa pubblica col mezzo della trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
4. L'assenza di contestazioni da parte del convenuto costituitosi in giudizio e la natura dichiarativa della presente pronuncia consentono di compensare integralmente le spese e di porre le spese di CTU a carico di parte attrice, che ha promosso l'azione e si è giovata degli accertamenti svolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara che ha acquistato per usucapione il terreno sito in Parte_1
Fondi (LT), Località Cucuruzzo, distinto in Catasto Terreni del Comune di Fondi, al
Foglio 9, particelle 799, 761 e 234;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Latina-Territorio, già
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte degli interessati, alla trascrizione della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Latina, lì 30/11/2025
Il giudice
CA ND
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CA ND, all'esito dell'udienza del 27/11/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2972 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliati in via Gioberti n. 11 - Fondi (LT) presso lo studio dell'avv. Antonio
FORCINA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , e per Controparte_1 C.F._2 esso - C.F. , in qualità di procuratore CP_2 C.F._3 giusta procura generale del 1/06/2020, notaio (registrata a Roma il 3/06/2020, n. Per_1
2035 del registro atti pubblici), elettivamente domiciliato in via Novara n.
1 - Fondi
(LT), presso lo studio dell'avv. Luigi VOCELLA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato;
PARTE CONVENUTA OGGETTO: usucapione di beni immobili.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 21/11/2025): “Voglia l'adito
Tribunale di Latina, contrariis reiectis, in accoglimento dei fatti e dei motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare che il Sig. , nato a [...], il Parte_1
24.11.1958 C.F. , ha acquisito il possesso del fondo per cui è CodiceFiscale_4 causa in modo non violento e lo ha posseduto in modo palese da oltre venti anni, senza interruzioni e senza rivendicazioni da parte del proprietario e per l'effetto Voglia dichiarare l'intervenuto acquisto da parte del medesimo attore del pieno diritto di proprietà, a titolo di usucapione ordinaria, del terreno esteso circa mq. 5.000
(cinquemila) sito in Fondi, Località Cucuruzzo, distinto in Catasto Terreni del Comune di Fondi, al Foglio 9, con particella da determinarsi in corso di giudizio, comunque formata da particelle 799 parte, 761 parte e 234 parte. Con ordine di trascrizione della emananda sentenza presso la competente sede dell'Agenzia delle Entrate - Servizio di
Pubblicità Immobiliare. Con vittoria di spese di lite.” Si chiede, pertanto, che l'intestato
Giudice voglia trattenere la causa in decisione.”; per parte convenuta (note scritte del 24/11/2025): “Tanto premesso, l'Avv. Luigi
Vocella, in virtù di mandato ad litem esteso in calce al presente atto, si costituisce nel presente giudizio, riportandosi a tutte le domande, istanze ed eccezioni già formulate in atti dal precedente difensore, di cui chiede l'integrale accoglimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio al fine di sentir pronunciare dal tribunale adito Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuto acquisto, da parte sua, per usucapione ultraventennale, di terreno sito in Fondi, Località Cucuruzzo, distinto in Catasto Terreni del Comune di Fondi al foglio 9, particelle 799 parte, 761 parte, 98 parte e 234 parte, bene catastalmente intestato al convenuto.
A sostegno della propria pretesa l'attore ha dedotto di aver esercitato sul bene oggetto di causa il possesso uti dominus in via esclusiva, continua, pacifica e pubblica da oltre venti anni provvedendo alla cura del fondo, di fatto trascurato dal proprietario, e attiguo al terreno di proprietà della coniuge di essa parte attrice, provvedendo quindi a diserbare l'area, sistemarne i terrazzamenti, i fossi di scolo e a coltivarlo ad agrumeto. Ha allegato, dunque, che per oltre un ventennio abbia manifestato la propria specifica volontà (animus rem sibi habendi) e abbia compiuto sul terreno in oggetto tutte le attività corrispondenti al diritto di proprietà, curandone la manutenzione, coltivandolo e tenendo per sé i frutti.
Per le ragioni esposte ha concluso come in epigrafe.
1.1 Con comparsa depositata in data 12/10/2022 si è costituito in giudizio il quale non si è opposto alla domanda dell'attore Controparte_1 riconoscendo il possesso ultraventennale da parte dell'attore in ordine al terreno per cui
è causa e ha, pertanto, aderito alla domanda attorea con richiesta di compensazione delle spese di lite.
1.2 Con decreto del 3/03/2023, su richiesta congiunta delle parti, il processo è stato sospeso per il periodo di tre mesi.
Rimesse in termini le parti a seguito della disposta sospensione concordata del processo, su richiesta delle stesse, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con ordinanza del 28/06/2024 è stata ammessa la prova per interpello e testi come articolata da parte attrice nella seconda memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., limitatamente ai cap. da1 a 4.
All'esito dell'udienza del 19/11/2024, sentito il teste di parte attrice, ritenuta la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio per la puntuale individuazione dell'immobile oggetto di domanda è stato nominato il consulente arch. Persona_2
e fissato il calendario del processo con fissazione dell'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. al 27/11/2025.
In data 30/04/2025 è stata depositata la relazione peritale del consulente incaricato.
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre
2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 3011/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. La domanda proposta dall'attore è fondata e va pertanto accertato l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni per cui è causa.
Come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l' animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio.
Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus.
Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto.
Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
3. Va osservato che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione
è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Cass. civ., sez. II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ., sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
I rigorosi presupposti enunciati risultano tutti dimostrati nel caso di specie.
In particolare, l'attore ha rilevato di aver esercitato un possesso uti dominus ultraventennale sul terreno esteso circa mq. 5.000 (cinquemila) sito in Fondi, Località
Cucuruzzo, distinto in Catasto Terreni del Comune di Fondi, al Foglio 9, particelle 799 parte, 761 parte, 798 parte e 234 parte, di proprietà di e di Controparte_1 aver provveduto alla manutenzione degli stessi, alla realizzazione di opere finalizzate all'attività di coltivazione, nonché alla coltivazione di piante di agrumi tenendo per sé i relativi prodotti.
Occorre rilevare come l'assunto dell'attore, che ha dedotto di aver posseduto continuativamente il bene per cui è causa da oltre venti anni (sin dai primi anni 2000), ha trovato integrale riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 escusso all'udienza del 19/11/2024 il quale ha rilevato, sul cap. 5, che “Il terreno di cui mi si legge è in Via Cocuruzzo in Fondi;
si tratta di luoghi che conosco molto bene, infatti io lì ci ho vissuto perché c'era la casa dei miei genitori e vi sono rimasto sino all'età di 21 anni;
negli anni '50 del secolo scorso i donarono ai miei genitori CP_1 il terreno;
loro costruirono la casa dove ho vissuto come ho detto, che si trova a 4/500 metri dalla attuale abitazione dell'attore .” ADR “Guardando la Parte_1 planimetria che mi si mostra (all. 1 alla citazione) si vede, sulla particella 847
l'abitazione di mio nipote di fronte, verso la montagna si estende un terreno Pt_1 di circa 5/6000 metri che mio nipote coltiva e cura almeno dall'anno 2000; lui ha fatto una recinzione che io stesso ho aiutato a realizzare. Mio nipote su questo terreno ci ha piantato alcune piante, come ad esempio piante di arance.”.
Ha altresì aggiunto che “Posso riferire che i non si sono mai occupati CP_1 di questi terreni;
alcune porzioni sono state vendute, ma le parti lontane dalla strada sono state abbandonate”, nonché sul cap. 6 “Posso confermare, come ho detto che ha recintato il terreno in questione;
riconosco le foto dell'allegato 12 alla Pt_1 seconda memoria istruttoria di parte attrice”.
Infine, sul cap. 11 ha riferito che “Mi riporto a quanto detto sulla esistenza di una recinzione e posso confermare che io stesso ho aiutato nella Pt_1 piantumazione di alberi di aranci;
confermo anche l'esistenza di un impianto di irrigazione.”
Le dichiarazione rese dal teste trovano riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio allegata, che è stata disposta al fine della corretta delimitazione catastale dei luoghi oggetto di causa, tramite la formulazione del seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso enti ed amministrazioni pubbliche ove ritenuto utile ai fini dello svolgimento dell'incarico, attingendo dalla documentazione in atti (planimetri aerofotogrammetrie, ecc.) ed effettuati i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari, a) individui la porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione, offrendone una rappresentazione grafica, planimetrica e fotografica dai diversi angoli visuali;
b) verifichi la presenza, sulla porzione di terreno in questione, di coltivazioni, opere di recinzione e manufatti come rappresentato in atto di citazione, evidenziandoli anche fotograficamente;
c) accerti
l'attuale titolarità delle particelle catastali interessate (799, 761, 798 e 234); d) definisca graficamente l'area rilevandola ai fini di un possibile frazionamento e variazione catastale;
e) depositi copia cartacea della relazione”. Dalla relazione peritale in atti è emersa la conferma della circostanza allegata dall'attore, e riscontrata dal teste escusso, in ordine all'adibizione del terreno per cui è causa all'attività di coltivazione.
Nella specie il CTU ha delimitato l'area interessata dalla domanda attorea identificandola nelle porzioni di terreno identificate alle particele n. 799, 761 e 234, con esclusione della sola particella 798, calcolando la superficie dell'area indicata pari a
4.523 m² con forma geometrica irregolare.
Il consulente ha inoltre rilevato come “Sulle porzioni di terreno oggetto di rilievo considerate usucapite sono presenti coltivazioni di agrumi, piante di olivo;
Ë presente un impianto di irrigazione ed una cisterna per la raccolta dell'acqua; sono stati realizzati percorsi sterrati. Non risultano recinzioni con paletti o rete metallica”.
Dalla documentazione fotografica allegata nella perizia si rileva la sussistenza delle piantagioni indicate dall'attore nonché di elementi di costruzione rudimentali funzionali allo svolgimento dell'attività di coltivazione, come gli impianti di irrigazione illustrati dalle immagini ritratte dal consulente.
La relazione fornisce, inoltre, conferma della circostanza per cui la causa di usucapione è stata correttamente instaurata da parte del possessore, nei confronti dell'effettivo proprietario del bene in esame.
Si legge in particolare: “Alla data del sopralluogo le particelle nn. 799, 761,
798, 234 censite al foglio 9 del Catasto Terreni del Comune di Fondi (LT), risultano in testa per l'intera quota (proprietà 1000/1000) al sig. Controparte_1
( ) nato a [...] il [...]”, come confermato altresì C.F._2 dalle allegate visure storiche catastali.
3.1 A ciò deve aggiungersi che il convenuto, ritualmente costituito, non si è opposto alla domanda, affermando di non aver mai posseduto l'immobile per cui è causa e riconoscendo il possesso ultraventennale sul bene da parte dell'attore Parte_1
[...]
A tal proposito, si osserva come l'assenza di contestazioni da parte del convenuto in ordine ai fatti rappresentati dall'attore fa sì che gli stessi possano essere posti a base della decisione ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c..
È stata quindi fornita piena prova tanto in ordine all'esercizio del possesso sull'immobile in questione, a decorrere da epoca precedente il ventennio dall'introduzione del giudizio, quanto in ordine alla sussistenza dell'animus possidendi uti domini, da ritenersi dimostrato, in assenza di evidenze di segno contrario, alla luce dell'esercizio del potere di fatto sul bene.
Va altresì rilevato che dalla documentazione prodotta da parte attrice, nonché dall'elaborato depositato dal CTU, si evince la titolarità del bene in capo all'odierno convenuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda deve pertanto essere accolta, sussistendo tutti i presupposti - corpus possessionis, animus possidendi e decorso del termine ventennale - per la declaratoria di acquisto, per usucapione, della proprietà del bene per cui è causa in capo a parte attrice e la sentenza che dichiara l'acquisto della proprietà deve essere resa pubblica col mezzo della trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
4. L'assenza di contestazioni da parte del convenuto costituitosi in giudizio e la natura dichiarativa della presente pronuncia consentono di compensare integralmente le spese e di porre le spese di CTU a carico di parte attrice, che ha promosso l'azione e si è giovata degli accertamenti svolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara che ha acquistato per usucapione il terreno sito in Parte_1
Fondi (LT), Località Cucuruzzo, distinto in Catasto Terreni del Comune di Fondi, al
Foglio 9, particelle 799, 761 e 234;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Latina-Territorio, già
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte degli interessati, alla trascrizione della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Latina, lì 30/11/2025
Il giudice
CA ND