CASS
Sentenza 24 novembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2023, n. 47304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47304 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO CA nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 07/10/2022 della CORTE DI APPELLO di TO- RINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocata ALESSANDRA BISIO che, nell'interesse delle parti civili CALA' TA, ET MA RC e ET IA IA ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado;
letta la nota dell'Avvocato GIORGIO ROMAGNOLO che, nell'interesse delle parti civili BE AD e RA OL, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado;
letta la nota dell'Avvocato FRANCO VAZIO che, nell'interesse di IO CA, ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RTTF_NUTO IN FATTO CI CA, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 07/10/2022 della Corte di appello di Torino, che -per quello che qui interessa- _ ìì Penale Sent. Sez. 2 Num. 47304 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/10/2023 ha confermato la sentenza in data 16/12/2019 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione all'elemento psicologico. Il ricorrente sostiene che per il delitto di trasferimento di valori è richiesto il dolo specifico quale elemento psicologico del reato, e non il dolo generico, per come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. Aggiunge che tale requisito non si rinviene nel caso in esame, dove CI ha dichiarato di conoscere i precedenti penali, ma non conosceva nel dettaglio i provvedimenti giudiziari -di sicurezza o di prevenzione- a carico di Fameli. Osserva che tale conoscenza è fondamentale al fine della configurazione del dolo specifico. Sottolinea come le condotte ascrittegli fossero tutte lecite e lecitamente svolte. 2. Violazione di legge per l'omessa pronuncia della prescrizione del reato. Il ricorrente fa presente che con le conclusioni scritte evidenziava che il reato era prescritto, ma la Corte di appello non si pronunciava sul punto. A tale proposito precisa che, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, la recidiva è stata ritenuta equivalente alle attenuanti, così che essa andava esclusa ai fini del computo del termine di prescrizione 3. Vizio di motivazione in relazione alla prescrizione. In questo caso il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione sulla richiesta di declaratoria della prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso -relativo all'elemento psicologico- è inammissibile perché è la pedissequa riproduzione dell'identico motivo contenuto nell'atto di appello, dal quale differisce solo per generici intercalari con cui si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata. A fronte di un ricorso che si presenta come la mera riproduzione dell'appello, privo di confronto con le motivazione della sentenza impugnata, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello; così che -in questa ipotesi- i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), cod.proc.pen.. 2. I motivi relativi alla prescrizione sono manifestamente infondati. Il tema era stato sollevato in maniera affatto apodittica con l'atto di appello, dove si rinviene una generica evocazione dell'avvenuta prescrizione, senza alcuna indicazione circa le ragioni fondanti tali convincimento. Tali ragioni vengono enunciate soltanto con il ricorso. Esse sono manifestamente infondate. Il ricorrente, infatti, sostiene che la recidiva -pur ritenuta- non concorre alla determinazione del tempo necessario alla prescrizione quando, in esito al giudizio di bilanciamento, non vi sia stato alcun aumento di pena collegato a essa. L'assunto difensivo è manifestamente infondato, andando in senso opposto a un pacifico indirizzo di questa Corte, che ha più volte ribadito che «ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato», (Sez. 4 - , Sentenza n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01); più in particolare, con specifico riguardo alla recidiva «Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato», (Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01). 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Deve essere rigettata, infine, la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili LÀ LD, ET IN CO, ET MA IA, IA AN e SO AO, anche nelle rispettive qualità. Con riguardo alle condizioni a tal fine necessarie, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «Nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione», (Sez. 2, Sentenza n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960 - 03; Sez. 2 - , Sentenza n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551 - 02). Tale utile contributo alla decisione non si può rinvenirsi nella mera richiesta rivolta al giudice di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese processuali. Da qui il rigetto delle richieste di liquidazione delle spese avanzate dalle costituite parti civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. Così deciso il 06/10/2023 di euro tremila in favore della Cassa delle
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocata ALESSANDRA BISIO che, nell'interesse delle parti civili CALA' TA, ET MA RC e ET IA IA ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado;
letta la nota dell'Avvocato GIORGIO ROMAGNOLO che, nell'interesse delle parti civili BE AD e RA OL, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado;
letta la nota dell'Avvocato FRANCO VAZIO che, nell'interesse di IO CA, ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RTTF_NUTO IN FATTO CI CA, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 07/10/2022 della Corte di appello di Torino, che -per quello che qui interessa- _ ìì Penale Sent. Sez. 2 Num. 47304 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/10/2023 ha confermato la sentenza in data 16/12/2019 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione all'elemento psicologico. Il ricorrente sostiene che per il delitto di trasferimento di valori è richiesto il dolo specifico quale elemento psicologico del reato, e non il dolo generico, per come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. Aggiunge che tale requisito non si rinviene nel caso in esame, dove CI ha dichiarato di conoscere i precedenti penali, ma non conosceva nel dettaglio i provvedimenti giudiziari -di sicurezza o di prevenzione- a carico di Fameli. Osserva che tale conoscenza è fondamentale al fine della configurazione del dolo specifico. Sottolinea come le condotte ascrittegli fossero tutte lecite e lecitamente svolte. 2. Violazione di legge per l'omessa pronuncia della prescrizione del reato. Il ricorrente fa presente che con le conclusioni scritte evidenziava che il reato era prescritto, ma la Corte di appello non si pronunciava sul punto. A tale proposito precisa che, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, la recidiva è stata ritenuta equivalente alle attenuanti, così che essa andava esclusa ai fini del computo del termine di prescrizione 3. Vizio di motivazione in relazione alla prescrizione. In questo caso il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione sulla richiesta di declaratoria della prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso -relativo all'elemento psicologico- è inammissibile perché è la pedissequa riproduzione dell'identico motivo contenuto nell'atto di appello, dal quale differisce solo per generici intercalari con cui si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata. A fronte di un ricorso che si presenta come la mera riproduzione dell'appello, privo di confronto con le motivazione della sentenza impugnata, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello; così che -in questa ipotesi- i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), cod.proc.pen.. 2. I motivi relativi alla prescrizione sono manifestamente infondati. Il tema era stato sollevato in maniera affatto apodittica con l'atto di appello, dove si rinviene una generica evocazione dell'avvenuta prescrizione, senza alcuna indicazione circa le ragioni fondanti tali convincimento. Tali ragioni vengono enunciate soltanto con il ricorso. Esse sono manifestamente infondate. Il ricorrente, infatti, sostiene che la recidiva -pur ritenuta- non concorre alla determinazione del tempo necessario alla prescrizione quando, in esito al giudizio di bilanciamento, non vi sia stato alcun aumento di pena collegato a essa. L'assunto difensivo è manifestamente infondato, andando in senso opposto a un pacifico indirizzo di questa Corte, che ha più volte ribadito che «ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato», (Sez. 4 - , Sentenza n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01); più in particolare, con specifico riguardo alla recidiva «Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato», (Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01). 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Deve essere rigettata, infine, la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili LÀ LD, ET IN CO, ET MA IA, IA AN e SO AO, anche nelle rispettive qualità. Con riguardo alle condizioni a tal fine necessarie, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «Nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione», (Sez. 2, Sentenza n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960 - 03; Sez. 2 - , Sentenza n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551 - 02). Tale utile contributo alla decisione non si può rinvenirsi nella mera richiesta rivolta al giudice di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese processuali. Da qui il rigetto delle richieste di liquidazione delle spese avanzate dalle costituite parti civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. Così deciso il 06/10/2023 di euro tremila in favore della Cassa delle