Articolo 4 della Legge 19 luglio 1974, n. 349
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 settembre 1974
Art. 4.
L'organizzazione del corso di cui all'articolo 1, lo svolgimento delle attivita' didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa e' costituita:
a) di un professore universitario, di ruolo o incaricato o libero docente, di pedagogia o di psicologia, o di un preside di ruolo di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzione di presidente;
b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;
c) di un professore ordinario di igiene e puericultura di scuola magistrale statale o di scienze naturali degli istituti magistrali statali;
d) di un ispettore o direttore delle scuole elementari statali;
e) di una insegnante elementare preferibilmente munita di abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale statale.
Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio nel provveditorato agli studi.
Entrata in vigore il 3 settembre 1974