Art. 4.
L'organizzazione del corso di cui all'articolo 1, lo svolgimento delle attivita' didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa e' costituita:
a) di un professore universitario, di ruolo o incaricato o libero docente, di pedagogia o di psicologia, o di un preside di ruolo di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzione di presidente;
b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;
c) di un professore ordinario di igiene e puericultura di scuola magistrale statale o di scienze naturali degli istituti magistrali statali;
d) di un ispettore o direttore delle scuole elementari statali;
e) di una insegnante elementare preferibilmente munita di abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale statale.
Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio nel provveditorato agli studi.
L'organizzazione del corso di cui all'articolo 1, lo svolgimento delle attivita' didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa e' costituita:
a) di un professore universitario, di ruolo o incaricato o libero docente, di pedagogia o di psicologia, o di un preside di ruolo di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzione di presidente;
b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;
c) di un professore ordinario di igiene e puericultura di scuola magistrale statale o di scienze naturali degli istituti magistrali statali;
d) di un ispettore o direttore delle scuole elementari statali;
e) di una insegnante elementare preferibilmente munita di abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale statale.
Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio nel provveditorato agli studi.