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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 7182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7182 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIANAREPYBBL
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 25.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 14277/2024 vertente
TRA
,nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to MANZI ANNA Parte 1
ricorrente
E
Controparte_1 , in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INTORCIA ANNALISA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 la ricorrente ha premesso di lavorare dalle date indicate in atti, alle dipendenze della Controparte_1 , con la qualifica di collaboratrice professionale sanitaria tecnico di lab. B1; di svolgere un turno di lavoro articolato su 36 ore settimanali e di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai c.d. "Cartellino marcatempo" in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati.
Con Ciò premesso, ha lamentato che dall'anno 2018 all'anno 20221 non ha riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Parte 2 del 07/04/1999; di non avere mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui ha prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto all'importo di € 3.461,51, calcolato secondo i criteri sanciti dai commi
7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29.
L'istante ha concluso chiedendo di "A) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 comma 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso, e per lo effetto: B) Condannare, la convenuta, al pagamento dell'importo di € 3.461,51, come da conteggi allegati, da intendersi parte integrante del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia"; con vittoria di spese.
Con costituitasi tempestivamente ha eccepito in via preliminare la decadenza e la prescrizione La
quinquennale ex art. 2948 n 4 del c.c.; nel merito ha affermato la infondatezza della domanda, eccependo il difetto di prova e contestando l'importo rivendicato, in quanto non congruo in relazione agli allegati alla relazione istruttoria della Parte 3 pertanto, ha concluso chiedendo di "in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
in subordine parzialmente prescritto il credito e rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato e non corretto nel quantum".
All'udienza del 7.05.2025 il giudice ha disposto una riformulazione contabile, invitando la difesa di parte ricorrente a prendere precisa posizione in merito alle contestazioni contabili contenute in memoria (in particolare laddove si contesta l'aliquota applicata dal ricorrente per calcolare la maggiorazione pretesa, indicando che la parte ricorrente nei propri conteggi parte da una base oraria già maggiorata al 30%, ovvero a titolo semplificativo per l'anno 2019 indica come aliquota ordinaria l'importo di € 20,41 corrispondente invece all'aliquota maggiorata del 30% per la cat. D6; su detta aliquota -già maggiorata- calcola ulteriori maggiorazioni); ed a produrre prospetto contabile alternativo in ipotesi di prescrizione delle pretese antecedenti al 17.12.2019.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 25.09.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
In via preliminare va rilevato in merito alla eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta azienda sanitaria in memoria di costituzione che, poiché il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso avvenuta in data 17.12.2024, la stessa è parzialmente fondata, dovendo dichiararsi prescritta ogni pretesa anteriore al 17.12.2019, con detrazione dunque dall'ammontare complessivamente richiesto di euro 3.461,51 della somma di euro 477,57, cosi come da riformulazione effettuata da parte ricorrente.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia di questo Tribunale
n. 3074/2023, est. dott. A. Urzini, che qui espressamente vengono richiamate.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995 e da lei percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e
34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato "indennità per particolari condizioni di lavoro" dispone che "12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva".
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria
2016-2018, rubricato "riposo compensativo per le giornate festive lavorate", prevede "ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo ", a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni", alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'art.9 riprodotto, secondo parte ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
Con convenuta persevera nella negazione del diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale La turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe Con una disparità di trattamento con il personale non turnista. La tesi dell non convince affatto. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare-
A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui l'ultima del 01/08/2022
n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
È utile trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022
n.23880, i quali hanno affermato che "questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass.
10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n.
1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l.
7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall Pt 2 (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7
e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Con La sostiene di avere fatto fruire a parte ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. In realtà, come condivisibilmente evidenziato dalla parte ricorrente, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro. Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla Con maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 ( (già art. 9) e la non ha provato che ella abbia fatto istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che I pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art. 29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista. Nella discussione orale, parte Con ricorrente ha persuasivamente allegato che i riposi fruiti che la ha ritenuto eccedenti rispetto al suo turno ordinario, sono in realtà ad esso ascrivibili. È pertanto superflua l'ammissione di una CTU, pure auspicata Con dall in udienza, dal momento che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti bensì la loro imputazione che per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. All'esito, nei limiti della eccepita prescrizione, sussiste il diritto di parte ricorrente come indicata in epigrafe all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del
CCNL 2001) e in base alla sua domanda, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo, relativi al periodo dal dicembre 2019 al giugno 2022.
.All'esito il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va accolto nella misura di cui appresso Per la quantificazione è corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 2018 al 1°
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gennaio 2016, previa detrazione dalla somma indicata nei singoli ricorsi della somma prescritta nei termini di cui sopra. Va disattesa invero la contestazione contabile effettuata in memoria di costituzione dalla Pt 2 sanitaria convenuta: contestazione validamente resistita in giudizio attraverso le condivisibili repliche rese in corso di causa dalla difesa di parte ricorrente che nelle note depositate in data 5.09.2025 ha chiarito che:
"L'aliquota oraria pari ad €. 20,41 non è il risultato della paga oraria maggiorata del 30%. Ed, invero, la paga oraria si calcola dividendo la retribuzione mensile per il divisore 156 (cfr. CCNL). E quindi €. 2.332,51: 156 = €.
14,95 paga oraria - (14,95 X 30% = 4,48). Pertanto, la paga paga oraria maggiorata del 30% = è 19,40.)
Quanto al secondo assunto (su detta aliquota - già maggiorata- calcola ulteriori maggiorazioni, pertanto già per detto motivo non è possibile condividere il metodo di calcolo adottato) si osserva: Sulla paga oraria (€. Con
14,95) I nei giorni festivi lavorati, riconosce ai lavoratori l'indennizzo per lavoro festivo, senza l'ulteriore maggiorazione dovuta per straordinario festivo, oggetto della presente controversia. Prendiamo a titolo esemplificativo la busta paga di Gennaio 2020. L alle voci n. 624 e 626 calcola l'indennità notturna e
l'indennità per lavoro festivo, per un totale di quota oraria maggiorata pari ad €. 20,45, su cui va aggiunta la maggiorazione per lavoro straordinario festivo."
Con Va quindi disposta la condanna dell al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.983, 94, come da riformulazione contabile effettuata dalla parte ricorrente a seguito dell'ordinanza giudiziale emessa in data 7.5.25 di cui sopra, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge
724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Considerata la incidenza contenuta della eccepita prescrizione sulle ragioni della ricorrente, le spese, liquidate in complessivi euro 1.300,00 si compensano per un terzo;
i due terzi residui, liquidati come da dispositivo, Con seguono la soccombenza e vanno posti a carico dell con attribuzione, per fatto anticipo.
P.Q.M.
Con Accoglie il ricorso e condanna | per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 2.983,94, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
compensa le spese di lite per un terzo;
Con condanna | al pagamento in favore della ricorrente dei residui due terzi delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.300,00, comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario avv.to MANZI ANNA.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 25.09.2025
Il Giudice
(Dott. Annamaria Lazzara)
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 25.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 14277/2024 vertente
TRA
,nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to MANZI ANNA Parte 1
ricorrente
E
Controparte_1 , in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INTORCIA ANNALISA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 la ricorrente ha premesso di lavorare dalle date indicate in atti, alle dipendenze della Controparte_1 , con la qualifica di collaboratrice professionale sanitaria tecnico di lab. B1; di svolgere un turno di lavoro articolato su 36 ore settimanali e di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai c.d. "Cartellino marcatempo" in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati.
Con Ciò premesso, ha lamentato che dall'anno 2018 all'anno 20221 non ha riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Parte 2 del 07/04/1999; di non avere mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui ha prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto all'importo di € 3.461,51, calcolato secondo i criteri sanciti dai commi
7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29.
L'istante ha concluso chiedendo di "A) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 comma 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso, e per lo effetto: B) Condannare, la convenuta, al pagamento dell'importo di € 3.461,51, come da conteggi allegati, da intendersi parte integrante del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia"; con vittoria di spese.
Con costituitasi tempestivamente ha eccepito in via preliminare la decadenza e la prescrizione La
quinquennale ex art. 2948 n 4 del c.c.; nel merito ha affermato la infondatezza della domanda, eccependo il difetto di prova e contestando l'importo rivendicato, in quanto non congruo in relazione agli allegati alla relazione istruttoria della Parte 3 pertanto, ha concluso chiedendo di "in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
in subordine parzialmente prescritto il credito e rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato e non corretto nel quantum".
All'udienza del 7.05.2025 il giudice ha disposto una riformulazione contabile, invitando la difesa di parte ricorrente a prendere precisa posizione in merito alle contestazioni contabili contenute in memoria (in particolare laddove si contesta l'aliquota applicata dal ricorrente per calcolare la maggiorazione pretesa, indicando che la parte ricorrente nei propri conteggi parte da una base oraria già maggiorata al 30%, ovvero a titolo semplificativo per l'anno 2019 indica come aliquota ordinaria l'importo di € 20,41 corrispondente invece all'aliquota maggiorata del 30% per la cat. D6; su detta aliquota -già maggiorata- calcola ulteriori maggiorazioni); ed a produrre prospetto contabile alternativo in ipotesi di prescrizione delle pretese antecedenti al 17.12.2019.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 25.09.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
In via preliminare va rilevato in merito alla eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta azienda sanitaria in memoria di costituzione che, poiché il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso avvenuta in data 17.12.2024, la stessa è parzialmente fondata, dovendo dichiararsi prescritta ogni pretesa anteriore al 17.12.2019, con detrazione dunque dall'ammontare complessivamente richiesto di euro 3.461,51 della somma di euro 477,57, cosi come da riformulazione effettuata da parte ricorrente.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia di questo Tribunale
n. 3074/2023, est. dott. A. Urzini, che qui espressamente vengono richiamate.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995 e da lei percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e
34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato "indennità per particolari condizioni di lavoro" dispone che "12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva".
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria
2016-2018, rubricato "riposo compensativo per le giornate festive lavorate", prevede "ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo ", a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni", alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'art.9 riprodotto, secondo parte ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
Con convenuta persevera nella negazione del diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale La turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe Con una disparità di trattamento con il personale non turnista. La tesi dell non convince affatto. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare-
A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui l'ultima del 01/08/2022
n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
È utile trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022
n.23880, i quali hanno affermato che "questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass.
10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n.
1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l.
7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall Pt 2 (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7
e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Con La sostiene di avere fatto fruire a parte ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. In realtà, come condivisibilmente evidenziato dalla parte ricorrente, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro. Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla Con maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 ( (già art. 9) e la non ha provato che ella abbia fatto istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che I pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art. 29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista. Nella discussione orale, parte Con ricorrente ha persuasivamente allegato che i riposi fruiti che la ha ritenuto eccedenti rispetto al suo turno ordinario, sono in realtà ad esso ascrivibili. È pertanto superflua l'ammissione di una CTU, pure auspicata Con dall in udienza, dal momento che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti bensì la loro imputazione che per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. All'esito, nei limiti della eccepita prescrizione, sussiste il diritto di parte ricorrente come indicata in epigrafe all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del
CCNL 2001) e in base alla sua domanda, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo, relativi al periodo dal dicembre 2019 al giugno 2022.
.All'esito il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va accolto nella misura di cui appresso Per la quantificazione è corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 2018 al 1°
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gennaio 2016, previa detrazione dalla somma indicata nei singoli ricorsi della somma prescritta nei termini di cui sopra. Va disattesa invero la contestazione contabile effettuata in memoria di costituzione dalla Pt 2 sanitaria convenuta: contestazione validamente resistita in giudizio attraverso le condivisibili repliche rese in corso di causa dalla difesa di parte ricorrente che nelle note depositate in data 5.09.2025 ha chiarito che:
"L'aliquota oraria pari ad €. 20,41 non è il risultato della paga oraria maggiorata del 30%. Ed, invero, la paga oraria si calcola dividendo la retribuzione mensile per il divisore 156 (cfr. CCNL). E quindi €. 2.332,51: 156 = €.
14,95 paga oraria - (14,95 X 30% = 4,48). Pertanto, la paga paga oraria maggiorata del 30% = è 19,40.)
Quanto al secondo assunto (su detta aliquota - già maggiorata- calcola ulteriori maggiorazioni, pertanto già per detto motivo non è possibile condividere il metodo di calcolo adottato) si osserva: Sulla paga oraria (€. Con
14,95) I nei giorni festivi lavorati, riconosce ai lavoratori l'indennizzo per lavoro festivo, senza l'ulteriore maggiorazione dovuta per straordinario festivo, oggetto della presente controversia. Prendiamo a titolo esemplificativo la busta paga di Gennaio 2020. L alle voci n. 624 e 626 calcola l'indennità notturna e
l'indennità per lavoro festivo, per un totale di quota oraria maggiorata pari ad €. 20,45, su cui va aggiunta la maggiorazione per lavoro straordinario festivo."
Con Va quindi disposta la condanna dell al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.983, 94, come da riformulazione contabile effettuata dalla parte ricorrente a seguito dell'ordinanza giudiziale emessa in data 7.5.25 di cui sopra, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge
724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Considerata la incidenza contenuta della eccepita prescrizione sulle ragioni della ricorrente, le spese, liquidate in complessivi euro 1.300,00 si compensano per un terzo;
i due terzi residui, liquidati come da dispositivo, Con seguono la soccombenza e vanno posti a carico dell con attribuzione, per fatto anticipo.
P.Q.M.
Con Accoglie il ricorso e condanna | per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 2.983,94, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
compensa le spese di lite per un terzo;
Con condanna | al pagamento in favore della ricorrente dei residui due terzi delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.300,00, comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario avv.to MANZI ANNA.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 25.09.2025
Il Giudice
(Dott. Annamaria Lazzara)