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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo ALno
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 840/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Gaetano Giuliano Bertone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luisa Maresca, Controparte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefania Micciulla, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Ritualmente riassunto il giudizio all'esito di declaratoria d'incompetenza per valore da parte del Giudice di Pace di Lentini, ha chiesto Parte_1
Con condannarsi la (d'ora innanzi, per brevità, solo “ ”), al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 467,17, a titolo di restituzione, secondo il metodo c.d. relativamente proporzionale, delle spese di istruttoria e di intermediazione illegittimamente trattenute dalla convenuta, in violazione dell'art. 125-sexies TUB
(sostanzialmente corrispondente al previgente art. 125, co. 2, TUB), a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto n.
619456 dell'8.05.2014; il tutto, previa declaratoria di nullità della clausola di cui all'art.
3.2 del suddetto contratto, nella parte in cui esclude, per il caso di estinzione anticipata, la ripetibilità delle somme versate dal sovvenuto a titolo di costi, spese e altri oneri, trattandosi di clausola comportante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, dunque abusiva ex art. 33, co. 1, Cod. cons.
Con 2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea, all'uopo sostenendo: a) l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di interesse ad agire;
b) la validità della clausola 3.2 delle condizioni generali di contratto;
c) la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, trattandosi di spese c.d.
“up-front”, e di quelle di intermediazione, in quanto, al di là della loro qualificabilità come spesa up-front, non rientrerebbe fra le voci di costo che compongono il “costo totale del credito”; d) l'impossibilità di fare applicazione, nel caso in esame, della sentenza “Lexitor”, trattandosi di pronuncia riferita a una norma europea (cioè all'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE), priva di efficacia diretta nei rapporti tra privati, ed incompatibile con l'art. 125 sexies, co. 1, TUB., come interpretato alla luce della sua formulazione letterale e teleologica, anche avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 6- bis, co. 3, del d.P.R. n. 180/1950; e) in ogni caso, la sentenza Lexitor, nel prevedere la riduzione di “tutti i costi posti a carico del consumatore”, farebbe riferimento a quei costi che, a norma dell'art. 3, lettera g) della Direttiva 2008/48/CE, rientrano nella nozione di “costo totale del credito”.
3. - In difetto di richieste istruttorie, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
30.10.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa
Pag. 2 di 12 assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Va preliminarmente rilevato che, con “sentenza” del 23.11.2020, il Giudice di Pace di Lentini ha declinato la propria competenza per valore sulla domanda attorea, indicando, quale giudice munito di competenza, il Tribunale di Siracusa.
4.1. - Il suddetto provvedimento (ancorché erroneamente denominato “sentenza” ma avente natura sostanziale di ordinanza) non è stato impugnato dall'attore con regolamento di competenza (art. 47 c.p.c.). Sicché, non potendosi richiedere d'ufficio il regolamento di competenza (che l'art. 45 c.p.c. limita ai casi d'incompetenza dichiarata per ragioni di materia o di territorio inderogabile), deve ritenersi incontestabile l'incompetenza dichiarata dal Giudice di Pace di Lentini e la competenza dichiarata del
Tribunale di Siracusa, a norma dell'art. 44 c.p.c.
5. - Tanto premesso, l'attore ha chiesto anzitutto dichiararsi nulla ex artt. 33, co. 1, e 36, co. 1, Cod. cons. la clausola di cui all'art.
3.2 del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 619456 dell'8.05.2014, nella parte in cui esclude, per il caso di estinzione anticipata, la ripetibilità di tutte somme versate dal sovvenuto a titolo di costi, spese e altri oneri (prevedendo in particolare che: “In caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A) B) E) F) del prospetto economico perché maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili”), trattandosi di clausola comportante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Premesso che non risulta contestata, nell'odierna vicenda, la qualità di consumatore del
, la suddetta domanda deve reputarsi fondata e va accolta per l'assorbente Parte_1 ragione che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la clausola che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento è nulla ai sensi dell'art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005.
Una clausola siffatta, infatti, è certamente idonea a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, perché “consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate
Pag. 3 di 12 all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore” (cfr. Cass. n. 25977/2023; Cass. n. 14836/2024).
Né, in contrario, assume una qualche rilevanza il fatto che il contratto in esame rechi la doppia sottoscrizione del ex artt. 1341 e 1342 c.c., tenuto conto che, al fine di Parte_1 escludere l'abusività della clausola in disamina, sarebbe stata necessaria la prova, a carico del professionista e in specie mancante, che la clausola stessa fosse stata oggetto di trattativa individuale, come disposto dall'art. 34, co. 4 e 5, Cod. cons.
Con 6. - L'attore ha chiesto, altresì, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 467,17, a titolo di restituzione, secondo il criterio di rimborso c.d. relativamente proporzionale, delle spese di istruttoria e di intermediazione illegittimamente trattenute dalla convenuta, in violazione dell'art. 125-sexies TUB
(sostanzialmente corrispondente al previgente art. 125, co. 2, TUB).
6.1. - In particolare, la presente controversia trae origine dall'anticipata estinzione del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 619456 dell'8.05.2014, estinto dopo il pagamento di 37 rate su 84, ed è pertanto regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies, co. 2, d.l. n.
73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), convertito, con modificazioni, dalla L. n.
106/2021.
La disposizione da ultimo richiamata ha recepito il principio espresso dalla sentenza dell'11.09.2019, in causa C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”), della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prescrivendo, dunque, che in caso di estinzione anticipata del contratto di credito il consumatore abbia diritto a una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo del credito, con esclusione delle sole imposte, ma ne ha, tuttavia, limitato l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione (25.07.2021), mentre per quelli stipulati anteriormente ha stabilito che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'AL vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Pag. 4 di 12 Tale limitazione temporale è caduta sotto la scure della Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 11- octies, co. 2, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'AL”.
La Consulta ha anzitutto chiarito che la norma censurata, nel fare rinvio alla normazione sub-primaria della AN d'AL (cioè alle disposizioni di cui al provvedimento B.I. del
09.02.2011), ha inteso fissare il contenuto dell'art. 125-sexies, co. 1, TUB, nella precedente formulazione, riferendolo esclusivamente ai costi recurring, in tal modo discostandosi dai contenuti della sentenza Lexitor.
Ciò, secondo la Corte costituzionale, implica “l'impossibilità [...] di accedere a una interpretazione conforme al diritto dell'Unione, come interpretato nella sentenza
Lexitor, del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario” (cfr. punto 12.2, sent. cit.); più in particolare, “il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11- octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)” (cfr. punto 12.4., sent. cit.).
Tale antinomia, in quanto non risolvibile in via meramente interpretativa o mediante la disapplicazione della norma interna non conforme al diritto euro-unitario, va risolta attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale della “norma che contrasta con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, con una sentenza dotata di efficacia retroattiva” (cfr. punto 13, sent. cit.),
a ciò non ostando l'esigenza di tutela dell'affidamento dei finanziatori e degli intermediari, atteso che “gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte, nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, eventualmente su sollecitazione del giudice che solleva il rinvio o degli Stati membri che ritengono di intervenire nel procedimento presentando osservazioni. E - come si è già anticipato - la Corte di giustizia non ha disposto una modulazione temporale e ha svolto una interpretazione che ha preso le mosse da un
Pag. 5 di 12 dato testuale contenuto in tutte le traduzioni del paragrafo 1 dell'art. 16, vale a dire il riferimento alla riduzione del costo totale del credito. Se, invece, - come si è sopra ritenuto (punto 12.3.1.) - l'affidamento che il legislatore ha inteso proteggere è stato quello ingenerato dalla formulazione della norma di attuazione e, in specie, dalla sua interpretazione a livello nazionale, questo certamente non giustifica la violazione degli obblighi che lo Stato ha assunto verso l'Unione europea. Un intervento del legislatore a tutela dei titolari di tale affidamento non poteva (e non potrebbe) incidere sugli impegni assunti con l'Unione europea, né, di riflesso, pregiudicare gli interessi dei consumatori.
In ogni caso, vanno anche rammentati i rilievi della Corte di giustizia, secondo la quale
i concedenti il credito, da un lato, trovano una tutela nel diritto all'equo indennizzo per
l'estinzione anticipata del credito, in base ai successivi paragrafi dell'art. 16 della direttiva (recepiti dal t.u. bancario all'art. 125-sexies commi 2 e 3, poi divenuti 4 e 5) e, da un altro lato, con l'incasso anticipato della somma erogata possono concludere un nuovo contratto di finanziamento” (cfr. ibidem).
6.2. - Tenuto conto, dunque, della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della suddetta disposizione normativa interna, deve oggi ripudiarsi ogni indebita reviviscenza dell'interpretazione contraria al diritto sovranazionale dell'art. 125-sexies TUB, il quale va interpretato conformemente al dictum della Lexitor.
Ne consegue la ripetibilità di tutti i costi relativi al finanziamento, senza alcuna distinzione tra oneri up-front e recurring.
7. - Né, al riguardo, potrebbe farsi un utile richiamo - come pure ha fatto la convenuta
Con
- all'art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950, il quale rinvia alle norme del d.lgs. n.
385/1993 e alle disposizioni operative della AN d'AL per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. Secondo la convenuta, in particolare, tale previsione legittimerebbe la perdurante distinzione tra costi up-front, irripetibili, e costi recurring, ripetibili.
7.1. - Sul punto, occorre evidenziare come, in primo luogo, non possano essere avallate interpretazioni funzionali ad aggirare il contenuto di una sentenza della Corte costituzionale che abbia dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione di legge direttamente applicabile al caso in esame.
Pag. 6 di 12 7.2. - Per altro verso, va osservato che la suddetta disposizione si limita ad affermare che: “La AN d'AL definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché
l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: [...] b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
Com'è evidente da una sua piana lettura, la norma appena richiamata dispone semplicemente che B.I. debba emanare specifiche disposizioni volte a dare un'adeguata trasparenza ai contratti in punto di indicazione degli oneri da rimborsare, mentre non assegna affatto a B.I. il compito di stabilire quali oneri siano ripetibili e quali no.
7.3. - D'altra parte, la disposizione in esame, in quanto introdotta con l'art. 31, co. 1, del d.lgs. n. 169/2012 (dunque dopo l'emanazione del provvedimento B.I. del 09.02.2011), in alcun modo potrebbe fungere da base normativa per fondare il perdurante richiamo ad un provvedimento emesso anteriormente alla propria entrata in vigore, ma, semmai, potrebbe giustificare la futura emanazione, che allo stato risulta inattuata, di provvedimenti tesi ad implementare la trasparenza delle condizioni contrattuali dei prestiti concessi verso la cessione di quote stipendiali o pensionistiche.
7.4. - Infine, anche laddove si propendesse per una interpretazione della suddetta disposizione nel senso indicato dalla convenuta (e, dunque, laddove non si ritenesse percorribile la strada dell'interpretazione conforme), ne andrebbe rilevata la manifesta contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost. per violazione del diritto eurounitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia, con la conseguente necessità di sollevare la relativa questione innanzi alla Corte Costituzionale.
8. - Un ultimo cenno deve essere, infine, dedicato al richiamo fatto dalla convenuta, nei propri scritti conclusivi, alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea del 09.02.2023, nella causa C-555/21 (Unicredit Bank Austria), adottata con riferimento alla Direttiva 2017/14/UE in materia di credito immobiliare ai consumatori.
Pag. 7 di 12 Con In particolare, la ritiene che tale decisione si ponga in contrasto con la sentenza nella misura in cui ha statuito che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore CP_2
ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto, dunque con esclusione della ripetibilità delle spese indipendenti dalla durata del contratto, ossia dei costi up-front.
Tale pronuncia ha espresso il principio di diritto secondo cui: “L'articolo 25, paragrafo
1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio
2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
8.1. - Il Tribunale ritiene che la decisione in esame non abbia superato l'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor.
La sentenza “Unicredit Bank Austria” richiama espressamente la Direttiva 2008/48, parzialmente modificata dalla direttiva 2014/17, e la sentenza “Lexitor”, partendo dal presupposto che “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (par. 27), e quindi differenzia e giustifica il diverso trattamento riservato all'ambito dei mutui ipotecari rispetto a quello del credito al consumo non assistito da garanzie reali laddove afferma che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (rispetto ai “considerando” della Direttiva 2008/48) (cfr., in questi termini, C. App. Genova, Sent. n. 1221/2023 del 10.11.2023).
Il precedente, dunque, non può essere esteso ai contratti di credito al consumo, proprio perché tiene conto delle “specificità dei contratti di credito relativi ad immobili
Pag. 8 di 12 residenziali”, in cui esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata (c.d. costi sunk), come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, incentrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata (cfr. Trib. Torino, Ord. ex art. 702-bis
c.p.c., n. 3612/2023 del 26.07.2023).
In definitiva, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di merito, “Non è
[...] corretto affermare che la CGUE nella sentenza Unicredit Bank Austria abbia superato le proprie conclusioni rassegnate nella pronuncia Lexitor, avendo invece motivatamente distinto le due discipline dettate in modo uniforme dalle Direttive
2008/48 e 2014/17; quindi, la presente controversia - che riguarda i contratti al consumo disciplinati dalla Direttiva 2008/48 (e l'art. 125 sexies Tub) - non può essere decisa facendo applicazione dei principi sviluppati dalla CGUE in relazione a diversa
Direttiva che ha per oggetto la tutela del consumatore in altri e distinti contratti di finanziamento, la cui specificità risulta pacifica e riconosciuta dalla Corte nella invocata sentenza 9.02.2023” (cfr. C. App. Torino, Sent. n. 544/2023 dell'1.06.2023).
9. - Sulla scorta dei principi sopra indicati, la domanda attorea va dunque accolta, a ciò non ostando, come detto, la clausola negoziale di cui all'art.
3.2. delle condizioni generali di finanziamento (in questa sede oggetto di declaratoria di nullità ex artt. 33, co.
1, e 36, co. 1, Cod. cons.).
La convenuta deve, dunque, essere condannata a rimborsare, in favore del , Parte_1
delle spese di istruttoria e di intermediazione, la cui natura di costi up-front non osta, come diffusamente spiegato in precedenza, all'accoglimento della domanda attorea.
Con 9.1. - In tale contesto, va altresì respinta l'eccezione della concernente l'asserita
“inammissibilità delle domande attoree per difetto di interesse ad agire”. In particolare, secondo la convenuta, la decisione del di incassare, senza riserva alcuna, il Parte_1
Con pagamento disposto da in adempimento della decisione dell'ABF di Palermo, avrebbe comportato la conclusione di una transazione inter partes, con la consequenziale perdita, in capo all'odierno attore, della “possibilità di far valere in
Pag. 9 di 12 questa sede ulteriori pretese oggetto del medesimo contratto già sottoposto all'esame dell'ABF” (cfr. pag. 4, comparsa di risposta).
La censura è manifestamente infondata, considerato che: a) nessuna transazione è intervenuta tra le parti;
b) l'incasso di somme non integra - quantomeno di per sé - un contegno del creditore idoneo a farne desumere la volontà di rinunciare al maggiore avere;
c) le decisioni rese dall'ABF in sede arbitrale sono prive dell'attitudine al giudicato.
9.2. - Parimenti infondata appare la pretesa della convenuta di espungere le spese di intermediazione dalla nozione di “costo totale del credito”.
Ciò per la duplice ragione che: a) trattasi di spesa non solo indubbiamente “collegata” alla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa (essendo evidente il collegamento genetico/funzionale tra spesa ed erogazione del credito), ma anche
“obbligatoria” (ove si consideri che, senza la stipula del contratto di intermediazione e il connesso esborso della correlativa commissione, il connesso contratto di finanziamento non si sarebbe mai concluso, quantomeno alle stesse condizioni), in tal modo ricorrendo tutte le condizioni richieste dall'art. 121, co. 3, TUB per considerare la spesa in disamina come un costo per “servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”;
b) trattasi di spesa espressamente considerata dal contratto per cui è causa nel “costo totale del credito” di € 4.565,84 (cfr. doc. 1, fasc. attore), il che, a ben vedere, appare argomento dirimente per ripudiare la tesi della convenuta.
9.3. - Venendo alla concreta determinazione dei costi da rimborsare, va premesso che l'attore ha richiesto l'applicazione del criterio c.d. relativamente proporzionale, che estende agli oneri da rimborsare lo stesso metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi desumibile dal piano di ammortamento e sintetizzabile nella formula:
C ×
dove:
Pag. 10 di 12 C indica l'importo totale delle commissioni;
D indica gli interessi non maturati alla data dell'estinzione;
I indica l'importo totale degli interessi.
Trattandosi del metodo concretamente meno vantaggioso per l'attore, ne va fatta applicazione in ossequio al principio della domanda e ad onta della preferibilità del criterio di rimborso c.d. del pro rata temporis (che definisce le quote degli oneri da restituire in proporzione al tempo intercorrente tra la richiesta di estinzione anticipata e la scadenza naturale del finanziamento), come già ritenuto da questo Tribunale in plurime occasioni (cfr. Trib. Siracusa, Sez. II, Sent. n. 1463/2024 del 17.06.2024 e Trib.
Siracusa, Sez. II, Sent. n. 1544/2024 del 26.06.2024).
9.4. - Ciò posto, gli importi rilevanti nella fattispecie ammontano ad € 1.042,37 per
“Commissione di intermediazione”, ed € 350,00 per “Spese di istruttoria”, per un totale complessivo di € 1.392,37.
Gli interessi futuri non ancora maturati alla data del conteggio estintivo erano pari ad €
869,37 (cfr. doc. 2, fasc. attore), mentre gli interessi totali dovuti dal consumatore in caso di mancata estinzione anticipata sarebbero stati pari ad € 2.591,06 (cfr. doc. 1, fasc. attore).
Sicché, in applicazione della formula sopra indicata, i costi da restituire in relazione alla frazione di tempo in cui il finanziamento non è stato goduto corrispondono a complessivi € 467,17:
€ 1.392,37 ×
= € 467,1774.
9.5. - Conformemente alle risultanze di causa, la convenuta va dunque condannata a rimborsare all'attore la somma complessiva di € 467,17. Su tale importo spettano all'attore gli interessi al tasso legale (art. 1284, co. 1, c.c.) dalla domanda al soddisfo, ma non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'espletata attività processuale e allo scaglione di riferimento individuato, in base ai parametri indicati dal
D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, in quello sino ad € 1.100,00, secondo il valore della controversia dichiarato in domanda, vanno liquidate come da
Pag. 11 di 12 dispositivo, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori medi, esclusa la fase di trattazione, tenuto conto della mancata richiesta dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e della natura schiettamente documentale della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 840/2021 r.g., così dispone:
1) Accerta e dichiara la nullità della clausola n.
3.2 delle condizioni generali del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 619456 stipulato in data
08.05.2014 tra e la in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, in quanto abusiva ai sensi degli artt. 33, co. 1,
e 36, co. 1, del D.lgs. n. 206/2005.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore di , per le causali di Parte_1 cui in motivazione, della somma complessiva di € 467,17, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione, in favore di , delle spese di lite Parte_1 che si liquidano in complessivi € 70,00 a titolo di spese vive (di cui € 43,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 28 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo ALno
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 840/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Gaetano Giuliano Bertone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luisa Maresca, Controparte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefania Micciulla, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Ritualmente riassunto il giudizio all'esito di declaratoria d'incompetenza per valore da parte del Giudice di Pace di Lentini, ha chiesto Parte_1
Con condannarsi la (d'ora innanzi, per brevità, solo “ ”), al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 467,17, a titolo di restituzione, secondo il metodo c.d. relativamente proporzionale, delle spese di istruttoria e di intermediazione illegittimamente trattenute dalla convenuta, in violazione dell'art. 125-sexies TUB
(sostanzialmente corrispondente al previgente art. 125, co. 2, TUB), a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto n.
619456 dell'8.05.2014; il tutto, previa declaratoria di nullità della clausola di cui all'art.
3.2 del suddetto contratto, nella parte in cui esclude, per il caso di estinzione anticipata, la ripetibilità delle somme versate dal sovvenuto a titolo di costi, spese e altri oneri, trattandosi di clausola comportante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, dunque abusiva ex art. 33, co. 1, Cod. cons.
Con 2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea, all'uopo sostenendo: a) l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di interesse ad agire;
b) la validità della clausola 3.2 delle condizioni generali di contratto;
c) la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, trattandosi di spese c.d.
“up-front”, e di quelle di intermediazione, in quanto, al di là della loro qualificabilità come spesa up-front, non rientrerebbe fra le voci di costo che compongono il “costo totale del credito”; d) l'impossibilità di fare applicazione, nel caso in esame, della sentenza “Lexitor”, trattandosi di pronuncia riferita a una norma europea (cioè all'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE), priva di efficacia diretta nei rapporti tra privati, ed incompatibile con l'art. 125 sexies, co. 1, TUB., come interpretato alla luce della sua formulazione letterale e teleologica, anche avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 6- bis, co. 3, del d.P.R. n. 180/1950; e) in ogni caso, la sentenza Lexitor, nel prevedere la riduzione di “tutti i costi posti a carico del consumatore”, farebbe riferimento a quei costi che, a norma dell'art. 3, lettera g) della Direttiva 2008/48/CE, rientrano nella nozione di “costo totale del credito”.
3. - In difetto di richieste istruttorie, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
30.10.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa
Pag. 2 di 12 assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Va preliminarmente rilevato che, con “sentenza” del 23.11.2020, il Giudice di Pace di Lentini ha declinato la propria competenza per valore sulla domanda attorea, indicando, quale giudice munito di competenza, il Tribunale di Siracusa.
4.1. - Il suddetto provvedimento (ancorché erroneamente denominato “sentenza” ma avente natura sostanziale di ordinanza) non è stato impugnato dall'attore con regolamento di competenza (art. 47 c.p.c.). Sicché, non potendosi richiedere d'ufficio il regolamento di competenza (che l'art. 45 c.p.c. limita ai casi d'incompetenza dichiarata per ragioni di materia o di territorio inderogabile), deve ritenersi incontestabile l'incompetenza dichiarata dal Giudice di Pace di Lentini e la competenza dichiarata del
Tribunale di Siracusa, a norma dell'art. 44 c.p.c.
5. - Tanto premesso, l'attore ha chiesto anzitutto dichiararsi nulla ex artt. 33, co. 1, e 36, co. 1, Cod. cons. la clausola di cui all'art.
3.2 del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 619456 dell'8.05.2014, nella parte in cui esclude, per il caso di estinzione anticipata, la ripetibilità di tutte somme versate dal sovvenuto a titolo di costi, spese e altri oneri (prevedendo in particolare che: “In caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A) B) E) F) del prospetto economico perché maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili”), trattandosi di clausola comportante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Premesso che non risulta contestata, nell'odierna vicenda, la qualità di consumatore del
, la suddetta domanda deve reputarsi fondata e va accolta per l'assorbente Parte_1 ragione che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la clausola che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento è nulla ai sensi dell'art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005.
Una clausola siffatta, infatti, è certamente idonea a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, perché “consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate
Pag. 3 di 12 all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore” (cfr. Cass. n. 25977/2023; Cass. n. 14836/2024).
Né, in contrario, assume una qualche rilevanza il fatto che il contratto in esame rechi la doppia sottoscrizione del ex artt. 1341 e 1342 c.c., tenuto conto che, al fine di Parte_1 escludere l'abusività della clausola in disamina, sarebbe stata necessaria la prova, a carico del professionista e in specie mancante, che la clausola stessa fosse stata oggetto di trattativa individuale, come disposto dall'art. 34, co. 4 e 5, Cod. cons.
Con 6. - L'attore ha chiesto, altresì, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 467,17, a titolo di restituzione, secondo il criterio di rimborso c.d. relativamente proporzionale, delle spese di istruttoria e di intermediazione illegittimamente trattenute dalla convenuta, in violazione dell'art. 125-sexies TUB
(sostanzialmente corrispondente al previgente art. 125, co. 2, TUB).
6.1. - In particolare, la presente controversia trae origine dall'anticipata estinzione del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 619456 dell'8.05.2014, estinto dopo il pagamento di 37 rate su 84, ed è pertanto regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies, co. 2, d.l. n.
73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), convertito, con modificazioni, dalla L. n.
106/2021.
La disposizione da ultimo richiamata ha recepito il principio espresso dalla sentenza dell'11.09.2019, in causa C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”), della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prescrivendo, dunque, che in caso di estinzione anticipata del contratto di credito il consumatore abbia diritto a una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo del credito, con esclusione delle sole imposte, ma ne ha, tuttavia, limitato l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione (25.07.2021), mentre per quelli stipulati anteriormente ha stabilito che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'AL vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Pag. 4 di 12 Tale limitazione temporale è caduta sotto la scure della Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 11- octies, co. 2, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'AL”.
La Consulta ha anzitutto chiarito che la norma censurata, nel fare rinvio alla normazione sub-primaria della AN d'AL (cioè alle disposizioni di cui al provvedimento B.I. del
09.02.2011), ha inteso fissare il contenuto dell'art. 125-sexies, co. 1, TUB, nella precedente formulazione, riferendolo esclusivamente ai costi recurring, in tal modo discostandosi dai contenuti della sentenza Lexitor.
Ciò, secondo la Corte costituzionale, implica “l'impossibilità [...] di accedere a una interpretazione conforme al diritto dell'Unione, come interpretato nella sentenza
Lexitor, del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario” (cfr. punto 12.2, sent. cit.); più in particolare, “il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11- octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)” (cfr. punto 12.4., sent. cit.).
Tale antinomia, in quanto non risolvibile in via meramente interpretativa o mediante la disapplicazione della norma interna non conforme al diritto euro-unitario, va risolta attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale della “norma che contrasta con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, con una sentenza dotata di efficacia retroattiva” (cfr. punto 13, sent. cit.),
a ciò non ostando l'esigenza di tutela dell'affidamento dei finanziatori e degli intermediari, atteso che “gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte, nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, eventualmente su sollecitazione del giudice che solleva il rinvio o degli Stati membri che ritengono di intervenire nel procedimento presentando osservazioni. E - come si è già anticipato - la Corte di giustizia non ha disposto una modulazione temporale e ha svolto una interpretazione che ha preso le mosse da un
Pag. 5 di 12 dato testuale contenuto in tutte le traduzioni del paragrafo 1 dell'art. 16, vale a dire il riferimento alla riduzione del costo totale del credito. Se, invece, - come si è sopra ritenuto (punto 12.3.1.) - l'affidamento che il legislatore ha inteso proteggere è stato quello ingenerato dalla formulazione della norma di attuazione e, in specie, dalla sua interpretazione a livello nazionale, questo certamente non giustifica la violazione degli obblighi che lo Stato ha assunto verso l'Unione europea. Un intervento del legislatore a tutela dei titolari di tale affidamento non poteva (e non potrebbe) incidere sugli impegni assunti con l'Unione europea, né, di riflesso, pregiudicare gli interessi dei consumatori.
In ogni caso, vanno anche rammentati i rilievi della Corte di giustizia, secondo la quale
i concedenti il credito, da un lato, trovano una tutela nel diritto all'equo indennizzo per
l'estinzione anticipata del credito, in base ai successivi paragrafi dell'art. 16 della direttiva (recepiti dal t.u. bancario all'art. 125-sexies commi 2 e 3, poi divenuti 4 e 5) e, da un altro lato, con l'incasso anticipato della somma erogata possono concludere un nuovo contratto di finanziamento” (cfr. ibidem).
6.2. - Tenuto conto, dunque, della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della suddetta disposizione normativa interna, deve oggi ripudiarsi ogni indebita reviviscenza dell'interpretazione contraria al diritto sovranazionale dell'art. 125-sexies TUB, il quale va interpretato conformemente al dictum della Lexitor.
Ne consegue la ripetibilità di tutti i costi relativi al finanziamento, senza alcuna distinzione tra oneri up-front e recurring.
7. - Né, al riguardo, potrebbe farsi un utile richiamo - come pure ha fatto la convenuta
Con
- all'art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950, il quale rinvia alle norme del d.lgs. n.
385/1993 e alle disposizioni operative della AN d'AL per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. Secondo la convenuta, in particolare, tale previsione legittimerebbe la perdurante distinzione tra costi up-front, irripetibili, e costi recurring, ripetibili.
7.1. - Sul punto, occorre evidenziare come, in primo luogo, non possano essere avallate interpretazioni funzionali ad aggirare il contenuto di una sentenza della Corte costituzionale che abbia dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione di legge direttamente applicabile al caso in esame.
Pag. 6 di 12 7.2. - Per altro verso, va osservato che la suddetta disposizione si limita ad affermare che: “La AN d'AL definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché
l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: [...] b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
Com'è evidente da una sua piana lettura, la norma appena richiamata dispone semplicemente che B.I. debba emanare specifiche disposizioni volte a dare un'adeguata trasparenza ai contratti in punto di indicazione degli oneri da rimborsare, mentre non assegna affatto a B.I. il compito di stabilire quali oneri siano ripetibili e quali no.
7.3. - D'altra parte, la disposizione in esame, in quanto introdotta con l'art. 31, co. 1, del d.lgs. n. 169/2012 (dunque dopo l'emanazione del provvedimento B.I. del 09.02.2011), in alcun modo potrebbe fungere da base normativa per fondare il perdurante richiamo ad un provvedimento emesso anteriormente alla propria entrata in vigore, ma, semmai, potrebbe giustificare la futura emanazione, che allo stato risulta inattuata, di provvedimenti tesi ad implementare la trasparenza delle condizioni contrattuali dei prestiti concessi verso la cessione di quote stipendiali o pensionistiche.
7.4. - Infine, anche laddove si propendesse per una interpretazione della suddetta disposizione nel senso indicato dalla convenuta (e, dunque, laddove non si ritenesse percorribile la strada dell'interpretazione conforme), ne andrebbe rilevata la manifesta contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost. per violazione del diritto eurounitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia, con la conseguente necessità di sollevare la relativa questione innanzi alla Corte Costituzionale.
8. - Un ultimo cenno deve essere, infine, dedicato al richiamo fatto dalla convenuta, nei propri scritti conclusivi, alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea del 09.02.2023, nella causa C-555/21 (Unicredit Bank Austria), adottata con riferimento alla Direttiva 2017/14/UE in materia di credito immobiliare ai consumatori.
Pag. 7 di 12 Con In particolare, la ritiene che tale decisione si ponga in contrasto con la sentenza nella misura in cui ha statuito che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore CP_2
ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto, dunque con esclusione della ripetibilità delle spese indipendenti dalla durata del contratto, ossia dei costi up-front.
Tale pronuncia ha espresso il principio di diritto secondo cui: “L'articolo 25, paragrafo
1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio
2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
8.1. - Il Tribunale ritiene che la decisione in esame non abbia superato l'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor.
La sentenza “Unicredit Bank Austria” richiama espressamente la Direttiva 2008/48, parzialmente modificata dalla direttiva 2014/17, e la sentenza “Lexitor”, partendo dal presupposto che “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (par. 27), e quindi differenzia e giustifica il diverso trattamento riservato all'ambito dei mutui ipotecari rispetto a quello del credito al consumo non assistito da garanzie reali laddove afferma che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (rispetto ai “considerando” della Direttiva 2008/48) (cfr., in questi termini, C. App. Genova, Sent. n. 1221/2023 del 10.11.2023).
Il precedente, dunque, non può essere esteso ai contratti di credito al consumo, proprio perché tiene conto delle “specificità dei contratti di credito relativi ad immobili
Pag. 8 di 12 residenziali”, in cui esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata (c.d. costi sunk), come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, incentrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata (cfr. Trib. Torino, Ord. ex art. 702-bis
c.p.c., n. 3612/2023 del 26.07.2023).
In definitiva, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di merito, “Non è
[...] corretto affermare che la CGUE nella sentenza Unicredit Bank Austria abbia superato le proprie conclusioni rassegnate nella pronuncia Lexitor, avendo invece motivatamente distinto le due discipline dettate in modo uniforme dalle Direttive
2008/48 e 2014/17; quindi, la presente controversia - che riguarda i contratti al consumo disciplinati dalla Direttiva 2008/48 (e l'art. 125 sexies Tub) - non può essere decisa facendo applicazione dei principi sviluppati dalla CGUE in relazione a diversa
Direttiva che ha per oggetto la tutela del consumatore in altri e distinti contratti di finanziamento, la cui specificità risulta pacifica e riconosciuta dalla Corte nella invocata sentenza 9.02.2023” (cfr. C. App. Torino, Sent. n. 544/2023 dell'1.06.2023).
9. - Sulla scorta dei principi sopra indicati, la domanda attorea va dunque accolta, a ciò non ostando, come detto, la clausola negoziale di cui all'art.
3.2. delle condizioni generali di finanziamento (in questa sede oggetto di declaratoria di nullità ex artt. 33, co.
1, e 36, co. 1, Cod. cons.).
La convenuta deve, dunque, essere condannata a rimborsare, in favore del , Parte_1
delle spese di istruttoria e di intermediazione, la cui natura di costi up-front non osta, come diffusamente spiegato in precedenza, all'accoglimento della domanda attorea.
Con 9.1. - In tale contesto, va altresì respinta l'eccezione della concernente l'asserita
“inammissibilità delle domande attoree per difetto di interesse ad agire”. In particolare, secondo la convenuta, la decisione del di incassare, senza riserva alcuna, il Parte_1
Con pagamento disposto da in adempimento della decisione dell'ABF di Palermo, avrebbe comportato la conclusione di una transazione inter partes, con la consequenziale perdita, in capo all'odierno attore, della “possibilità di far valere in
Pag. 9 di 12 questa sede ulteriori pretese oggetto del medesimo contratto già sottoposto all'esame dell'ABF” (cfr. pag. 4, comparsa di risposta).
La censura è manifestamente infondata, considerato che: a) nessuna transazione è intervenuta tra le parti;
b) l'incasso di somme non integra - quantomeno di per sé - un contegno del creditore idoneo a farne desumere la volontà di rinunciare al maggiore avere;
c) le decisioni rese dall'ABF in sede arbitrale sono prive dell'attitudine al giudicato.
9.2. - Parimenti infondata appare la pretesa della convenuta di espungere le spese di intermediazione dalla nozione di “costo totale del credito”.
Ciò per la duplice ragione che: a) trattasi di spesa non solo indubbiamente “collegata” alla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa (essendo evidente il collegamento genetico/funzionale tra spesa ed erogazione del credito), ma anche
“obbligatoria” (ove si consideri che, senza la stipula del contratto di intermediazione e il connesso esborso della correlativa commissione, il connesso contratto di finanziamento non si sarebbe mai concluso, quantomeno alle stesse condizioni), in tal modo ricorrendo tutte le condizioni richieste dall'art. 121, co. 3, TUB per considerare la spesa in disamina come un costo per “servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”;
b) trattasi di spesa espressamente considerata dal contratto per cui è causa nel “costo totale del credito” di € 4.565,84 (cfr. doc. 1, fasc. attore), il che, a ben vedere, appare argomento dirimente per ripudiare la tesi della convenuta.
9.3. - Venendo alla concreta determinazione dei costi da rimborsare, va premesso che l'attore ha richiesto l'applicazione del criterio c.d. relativamente proporzionale, che estende agli oneri da rimborsare lo stesso metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi desumibile dal piano di ammortamento e sintetizzabile nella formula:
C ×
dove:
Pag. 10 di 12 C indica l'importo totale delle commissioni;
D indica gli interessi non maturati alla data dell'estinzione;
I indica l'importo totale degli interessi.
Trattandosi del metodo concretamente meno vantaggioso per l'attore, ne va fatta applicazione in ossequio al principio della domanda e ad onta della preferibilità del criterio di rimborso c.d. del pro rata temporis (che definisce le quote degli oneri da restituire in proporzione al tempo intercorrente tra la richiesta di estinzione anticipata e la scadenza naturale del finanziamento), come già ritenuto da questo Tribunale in plurime occasioni (cfr. Trib. Siracusa, Sez. II, Sent. n. 1463/2024 del 17.06.2024 e Trib.
Siracusa, Sez. II, Sent. n. 1544/2024 del 26.06.2024).
9.4. - Ciò posto, gli importi rilevanti nella fattispecie ammontano ad € 1.042,37 per
“Commissione di intermediazione”, ed € 350,00 per “Spese di istruttoria”, per un totale complessivo di € 1.392,37.
Gli interessi futuri non ancora maturati alla data del conteggio estintivo erano pari ad €
869,37 (cfr. doc. 2, fasc. attore), mentre gli interessi totali dovuti dal consumatore in caso di mancata estinzione anticipata sarebbero stati pari ad € 2.591,06 (cfr. doc. 1, fasc. attore).
Sicché, in applicazione della formula sopra indicata, i costi da restituire in relazione alla frazione di tempo in cui il finanziamento non è stato goduto corrispondono a complessivi € 467,17:
€ 1.392,37 ×
= € 467,1774.
9.5. - Conformemente alle risultanze di causa, la convenuta va dunque condannata a rimborsare all'attore la somma complessiva di € 467,17. Su tale importo spettano all'attore gli interessi al tasso legale (art. 1284, co. 1, c.c.) dalla domanda al soddisfo, ma non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'espletata attività processuale e allo scaglione di riferimento individuato, in base ai parametri indicati dal
D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, in quello sino ad € 1.100,00, secondo il valore della controversia dichiarato in domanda, vanno liquidate come da
Pag. 11 di 12 dispositivo, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori medi, esclusa la fase di trattazione, tenuto conto della mancata richiesta dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e della natura schiettamente documentale della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 840/2021 r.g., così dispone:
1) Accerta e dichiara la nullità della clausola n.
3.2 delle condizioni generali del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 619456 stipulato in data
08.05.2014 tra e la in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, in quanto abusiva ai sensi degli artt. 33, co. 1,
e 36, co. 1, del D.lgs. n. 206/2005.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore di , per le causali di Parte_1 cui in motivazione, della somma complessiva di € 467,17, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione, in favore di , delle spese di lite Parte_1 che si liquidano in complessivi € 70,00 a titolo di spese vive (di cui € 43,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 28 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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