Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3811/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AD, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria
Antonia Maiolino, nella causa civile n. 3811/2024 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. AZZARITA MARIO Parte_1 C.F._1
- attore -
E
), con l'avv. ROSSI ONroparte_1 P.IVA_1
MARCO, con domicilio in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A VERONA
- convenuta - sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 12.12.2024
Conclusioni
Per : Parte_1
“Nel merito, in via principale.
Accertato e dichiarato il collegamento negoziale esistente tra l'atto di acquisto di 8.000 azioni di cui alla domanda del 20.12.2013 e il finanziamento di 500.000,00 € sul c/c n. 22/612823 concesso da il 20.12.2013; accertata e dichiarata altresì la violazione da parte della CP_2
Banca convenuta del disposto di cui all'art. 2358 c.c., dichiararsi la nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, comma 1, e 2358 c.c. dell'atto di acquisto delle 8.000 azioni di cui alla domanda del 20.12.2013 e del finanziamento concesso sul c/c n. 22/612823 concesso da il 20.12.2013, e, per l'effetto, accertarsi che nulla deve l'attore a CP_2 [...]
in relazione a tali titoli. ONroparte_1
In alternativa compensarsi le somme addebitate dall'Istituto a titolo di prezzo per l'operazione contestata, nonché a titolo di interessi sui finanziamenti, spese e imposte, con le somme risultanti a debito del IG nel conto corrente sopra indicato. Parte_1
Nel merito, in via subordinata.
dalla Banca convenuta per i motivi tutti esposti in narrativa, dichiararsi la nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, comma 1, e 2358 c.c. dell'atto di acquisto delle 8.000 azioni di cui alla domanda del 20.12.2013 e il finanziamento di 500.000,00 € sul c/c n.
22/612823 concesso da l 20.12.2013, e, per l'effetto accertarsi che nulla deve l'attrice a CP_2
in relazione a tali titoli. ONroparte_1
In alternativa compensarsi le somme addebitate dall'Istituto a titolo di prezzo per le operazioni contestate, nonché a titolo di interessi sul finanziamento, spese e imposte, con le somme risultanti a debito del IG nel conto corrente sopra indicato. Parte_1
Ancora nel merito, in via ulteriormente subordinata.
Accertato e dichiarato il grave inadempimento della Banca convenuta degli obblighi di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 58/1998, accertarsi e dichiararsi la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. dell'atto di acquisto di 8.000 azioni di cui alla domanda del 20.12.2013; nonché del collegato contratto di finanziamento di 500.000,00 € sul c/c n. 22/612823 concesso da il CP_2
20.12.2013, e, per l'effetto, accertarsi che nulla deve l'attore a in ONroparte_1
relazione a tali titoli.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli non ammessi articolati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. depositata il 22.11.2021”.
Per : ONroparte_3
“In rito:
1) Dichiarare l'improcedibilità dell'azione per i motivi indicati in atti;
2) Dichiarare il difetto d'interesse ad agire dell'attore;
Nel merito:
3) Respingere tutte le domande attoree perché infondate sia in fatto (come dimostrato in atti) sia in diritto (per i motivi indicati in atti: rinuncia tacita all'azione; interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 2358 cc;
inapplicabilità dell'art. 2358 alle banche popolari;
infondatezza della tesi della nullità per illiceità della causa;
inammissibilità e infondatezza della domanda di risoluzione;
inammissibilità e infondatezza della domanda di compensazione);
4) In subordine alla domanda di voler interpretare in modo comunitariamente orientato l'art. 2358 cc, disapplicare l'art. 2358 cc;
2 5) In ulteriore subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2358 cc per contrarietà alla Direttiva 2012/30/UE;
6) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via pec il 30.7.2024 ha riassunto il giudizio Parte_1
r.g. n. 3853/2021, instaurato dinanzi al Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa nei confronti di ONroparte_3
ON (da ora in avanti, per brevità, solo “ ” ovvero “ ”) per
[...] CP_4
accertare l'inesistenza del debito portato dal finanziamento di € 500.000 concesso dalla banca per l'acquisto di azioni proprie, previo accertamento della relativa nullità per violazione dell'art. 2358 c.c.
2. Nell'atto di riassunzione l'attore ha riportato il contenuto degli atti difensivi depositati dalle parti nell'ambito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Venezia, conclusosi con ordinanza del 24.07.2024 di declaratoria di incompetenza in favore del foro di AD
(alternativamente a quello di , evidenziando in particolare le seguenti circostanze: CP_1
- l'attore è stato coinvolto nel fenomeno del capitale finanziato dalla banca e tra il 2009 e il
2012 ha utilizzato i propri risparmi per l'acquisto di azioni di (da ONroparte_1
ora, per brevità, solo ) su consiglio dei funzionari della stessa, che gli rappresentavano CP_2
un investimento sicuro: al 30.6.2013 era titolare di 2.041 azioni del Parte_1
controvalore di € 127.562,50, integralmente acquistate attingendo ai propri risparmi;
- nell'autunno 2013, sempre su consiglio dei funzionari della banca, l'attore ha investito ancora in azioni tale operazione gli veniva rappresentata come contropartita necessaria per CP_2 ottenere un'apertura di credito sul c/c n. 22/612823: il IG partecipava all'aumento Pt_1
di capitale di settembre 2013, acquistando ulteriori 102 azioni al prezzo complessivo di €
6.375 (€ 62,50 l'una), nonché un pari valore nominale di obbligazioni 5% 13-18 rimborsabili in azioni e il successivo 16.10.2013 gli veniva concessa la richiesta linea di credito per €
325.000;
- a dicembre 2013 i funzionari della banca e proponevano CP_5 CP_6
all'attore un'ulteriore operazione attraverso un finanziamento di € 500.000 da utilizzare integralmente per l'acquisto di azioni della banca al prezzo di € 62,50 l'una, con la promessa che le stesse sarebbero state riacquistate entro breve da l medesimo prezzo: di fronte CP_2
alle perplessità sollevate dal IG , i funzionari gli facevano intendere che Pt_1
l'operazione sarebbe stata ben vista dalla banca e che sarebbe stata opportuna per la
3 prosecuzione dei buoni rapporti con l'istituto di credito. Il 20.12.2013 gli veniva concesso il finanziamento per € 500.000 sul c/c n. 22/612823 e la provvista messa a disposizione dalla banca veniva immediatamente destinata all'acquisto di azioni il 30.12.2013 CP_2 Pt_1 sottoscriveva n.
8.000 azioni al prezzo di € 62,50 ciascuna, per un controvalore complessivo di € 500.000. La banca, nonostante le richieste dell'investitore, non ha mai adempiuto all'impegno di riacquisto delle azioni, tanto che il IG detiene ancora 8.000 azioni Pt_1
acquistate tramite il finanziamento e risulta parallelamente debitore della banca per 500.000 oltre interessi;
- a giugno 2017 stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il IG si è CP_2 Pt_1
insinuato al passivo per far valere l'inesistenza del proprio debito collegato all'acquisto di azioni.
3. L'attore ha quindi sollevato le seguenti doglianze:
- nullità del finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., che stabilisce espressamente il divieto di “assistenza finanziaria”, ossia il divieto per qualunque società di accordare prestiti e/o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, direttamente o indirettamente, salvo l'operazione non sia stata autorizzata dall'assemblea straordinaria, la quale deve stabilire le modalità con cui tale operazione deve essere eseguita: la norma è applicabile alle cooperative, quale era prima della trasformazione ONroparte_1
in visto il richiamo della disciplina dall'art. 2519 c.c. Si tratta di una norma imperativa, CP_3
la cui violazione determina la nullità ex art. 1418/I comma c.c. dell'operazione unitaria (come accertata da e BCE), consistente nell'erogazione di finanziamenti dalla banca volti a CP_7
mettere a disposizione dei clienti la provvista necessaria a sottoscrivere titoli dalla stessa emessi: i contratti di finanziamento e di acquisto delle azioni, pur formalmente distinti, sono legati da collegamento negoziale e quindi simul stabunt simul cadent;
- in subordine vi è nullità dell'operazione per illiceità della causa ex art. 1343 c.c.: la banca, con operazioni simulate ed altri artifici, ha generato nel pubblico almeno dal 2009
l'affidamento su una stabilità patrimoniale inesistente;
la finalità illecita è stata perseguita condizionando l'erogazione di finanziamenti all'acquisto di azioni e obbligazioni della banca allo scopo di manipolare il mercato e i clienti, compreso il IG , inconsapevoli Pt_1
dello scopo illecito perseguito e della dimensione effettiva del fenomeno;
- in ulteriore subordine sussiste il diritto alla risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto di azioni del 30.12.2013 e del correlato finanziamento, in quanto la banca, inducendo i clienti all'acquisto di azioni tramite concessione di finanziamenti ha violato l'art. 21 TUF.
4 4. L'attore, specificato che il giudizio è procedibile poiché ai sensi dell'art. 52 L.F.
l'accertamento dell'inesistenza del credito oggetto del presente giudizio non ha ricadute sulla sfera patrimoniale della procedura, ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della nullità invocata, ovvero, in alternativa, la compensazione delle somme addebitate dalla banca a titolo di prezzo per l'operazione contestata con le somme risultanti a debito dell'attore nel conto corrente allo stesso intestato.
5. Si costituiva nel giudizio a quo eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito, CP_2
non vertendo la causa in materia di rapporti societari, contestando le pretese attoree e deducendo specificamente che:
- l'attore già negli anni 2009-2012 aveva già acquistato azioni e obbligazioni della banca;
- la provvista messa a disposizione con il finanziamento non è stata immediatamente destinata all'acquisto di azioni di l'acquisto di azioni è avvenuto il 30.12.2013, mentre il CP_2 finanziamento di € 500.000 è stato concesso il 16.1.2014.
- l'azione è improcedibile, in quanto antecedente logico giuridico dell'ammissione al passivo richiesta;
- la domanda di compensazione avanzata dall'attore in alternativa alla nullità è improcedibile ex art. 83 comma III bis TUB: la norma, a differenza dell'art. 51 L.F., stabilisce che non può essere promossa né proseguita alcuna azione, senza distinzione tra azioni di accertamento e di condanna;
- difetta l'interesse ad agire dell'attore, visto che la banca non ha mai minacciato neanche in via stragiudiziale di voler recuperare il credito di cui al finanziamento;
- l'attore ha violato il divieto di venire contra factum proprium, nonché il legittimo affidamento della banca, visto che il IG ha impugnato a distanza di 8 anni l'acquisto delle Pt_1
azioni del 2013 e il finanziamento;
- non sussiste alcun collegamento negoziale tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni: mancano i requisiti del collegamento negoziale consistenti nel nesso teleologico e nella comune volontà delle parti di perseguire lo scopo ulteriore e unitario cui il collegamento tende. Non si capisce quale sarebbe la ragione pratica dell'operazione e ha acquistato Pt_1 le azioni utilizzando l'affidamento presente sul conto corrente n. 0612823, come risulta dal saldo negativo al 31.12.2013;
- l'art. 2358 c.c. è inapplicabile alle banche (salvo il comma 6) alla luce dell'interpretazione della norma conforme al diritto Ue: i finanziamenti erogati dalle banche, quand'anche utilizzati per acquistare loro azioni, sono atti negoziali espressamente esclusi dall'applicabilità della disciplina dell'assistenza finanziaria dall'art. 25/VI comma della direttiva n. 2012/30/UE
5 (applicabile ratione temporis). La deroga non è stata espressamente prevista perché il legislatore italiano ha mal trasposto la direttiva: in subordine, l'art. 2358 c.c. va disapplicato, ovvero va sollevata la questione di legittimità costituzionale. In ogni caso l'art. 2358 c.c. è inapplicabile alle banche popolari in base all'art. 2525 c.c.
- non vi è nullità per illiceità della causa, essendo a tal fine necessario che tutte le parti attribuiscano al negozio la funzione obiettiva volta al raggiungimento della comune finalità contraria alla legge, ma lo stesso evidenzia che tale finalità è stata perseguita solo Pt_1
dalla banca;
- l'eccepita violazione di obblighi informativi è generica, non essendo stato specificato quali comportamenti sarebbero stati messi in atto né le singole norme violate, oltre che infondata;
- dalle difese del IG emerge la propensione al rischio finanziario, avendo lo stesso Pt_1 confessato di possedere già, al momento dell'acquisto delle 8.000 azioni, oltre € 2.000.000 di altri titoli;
- la compensazione è improcedibile anche perché il contro credito non è certo, ma è anzi contestato: non sussistendo alcuna nullità, non vi è alcun obbligo restitutorio della banca.
6. La convenuta chiedeva quindi il rigetto delle pretese attoree.
7. Avanti al Tribunale di Venezia sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183/VI comma c.p.c. e le stesse hanno sostanzialmente ribadito le rispettive domande ed eccezioni originarie, precisando in particolare l'attore che: l'eccezione di inammissibilità ex art. 83 TUB è infondata, essendo improponibili al giudice ordinario solo le domande dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa;
l'eccezione di incompetenza è infondata;
l'attore non ha mai rinunciato a far valere i suoi diritti nei confronti della banca;
la documentazione smentisce l'assenza di contestualità tra finanziamento e acquisto di azioni;
a dicembre 2013, quando sono state acquistate le azioni, il fido di € 325.000 era già stato integralmente utilizzato, emergendo dall'estratto conto che a seguito dell'acquisto era fuori fido per Pt_1
circa € 500.000; l'art. 2358 c.c. non è inapplicabile alle banche, visto che la direttiva n.
77/91/CEE, prevedeva espressamente all'art. 1 la facoltà per gli stati membri di non applicare le disposizioni della direttiva alle società di investimento a capitale variabile ed alle cooperative, tra le quali rientra la convenuta essendo una società di investimento a capitale variabile ex art. 1/II comma;
l'art. 2358 c.c. non è inapplicabile alle banche né alle cooperative, essendo inconferente quanto eccepito dalla banca in relazione all'art. 150 bis/II comma TUB e al mancato richiamo espresso dell'art. 2358 c.c. tra le norme indicate al comma 5 dell'art. 2525 c.c., poiché ciò non esclude quanto previsto in via generale dall'art. 2519 c.c., ovvero che, per quanto non espressamente previsto dal Libro V Titolo VI del codice
6 civile, alle società cooperative sono applicabili le norme in materia di società per azioni, tra le quali, appunto, l'art. 2358 c.c.; infine, l'attore ha evidenziato che le condotte degli ex amministratori della banca relative alle operazioni baciate, quale è quella oggetto di causa, sono state qualificate idonee ad integrare il reato di aggiotaggio: i contratti sono quindi nulli anche per contrarietà all'art. 2637 c.c., norma imperativa che punisce il predetto reato.
8. La causa, istruita con l'assunzione di dichiarazioni testimoniali, è stata trattenuta in decisione e si è successivamente conclusa con la sopra citata declaratoria di incompetenza del 24.7.2024 del Tribunale di Venezia.
9. La banca convenuta si è costituita nel presente giudizio di riassunzione con comparsa di costituzione e risposta, insistendo per il rigetto delle domande attoree per le medesime ragioni indicate nella comparsa depositata nel giudizio n. 3853/2021.
10. All'udienza del 19.12.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e sono stati assegnati i termini richiesti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, che entrambe le parti hanno depositato.
***
A) Questioni preliminari
11. La procedura convenuta contesta l'improcedibilità della domanda attorea per aver il IG
proposto domanda di ammissione al passivo della LCA: sostiene che potrebbe crearsi Pt_1
un potenziale conflitto tra la presente sentenza e la decisione del tribunale concorsuale di
Vicenza.
12. La fattispecie della improcedibilità invocata in realtà non ricorre, giacché non considera la convenuta i limitati confini del c.d. giudicato endofallimentare insito nella decisione sullo stato passivo, atteso che lo stesso “ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame” (Cass. n. 27709/2020): cosicché la Suprema Corte è arrivata ad affermare che “tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.” (Cass. n. 7772/2024).
13. Non è fondata neppure l'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo al IG : il Pt_1
fatto che la Procedura non abbia avanzato pretese creditorie fino ad oggi non impedisce certo che possa farlo in futuro ed in particolare entro il termine di prescrizione decennale, tanto è
7 vero che in questo giudizio la convenuta si è ben guardata dal rassicurare l'attore in ordine alla insussistenza del proprio credito. Cosicché senz'altro ricorre l'interesse del presunto debitore, che veda registrato contabilmente un debito a suo danno, ad ottenere l'accertamento che detto debito in realtà non sussiste, chiarendo così la propria situazione economica: d'altro canto, se così non fosse, la stessa azione di accertamento negativo di un credito/debito perderebbe la sua ragion d'essere, riservandosi al debitore la sola facoltà di difesa nell'ambito dell'azione di pagamento attivata dal creditore.
14. Non ricorre neppure alcuna rinuncia all'azione. Al di là di ogni approfondimento sulla delicata pronuncia Cass. n. 16743/2021 in tema di , va segnalato che l'attore sin CP_8
dal 2018 ha contestato la legittimità dell'operazione in discussione risalente al 2013, formulando la citata domanda di ammissione al passivo della procedura di Liquidazione (doc.
n. 6 attoreo, allegato al doc. n. 1 atto di citazione con allegati, seconda parte): cosicché, al di là dei profili giuridici in ordine alla stessa riconoscibilità dell'istituto, non corrisponde in fatto a verità che l'investitore si sia disinteressato dell'operazione per otto anni, essendosi piuttosto attivato solo l'anno successivo all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, quando ormai erano emersi da un lato l'enorme perdita di valore dell'investimento e dall'altro le importanti condotte illegittime tenute dall'organo gestorio.
15. Infine, non è fondata neanche la censura di improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 83 TUB, che stabilisce al terzo comma che “dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”.
16. La norma va letta in parallelo con gli omologhi art.li 51 e 52/II della legge fallimentare, che stabiliscono (rectius, stabilivano vista l'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza) il primo che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento” ed il secondo che “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
17. Sennonché l'unica interpretazione dell'art. 83 TUB compatibile con il dettato costituzionale è quella che non preclude l'azione in via ordinaria che miri alla mera pronuncia di accertamento: nel momento in cui si riconosce l'interesse ad agire dell'attore, gli va anche
8 riconosciuta una sede giudiziaria ove gli sia possibile chiedere tutela del proprio interesse.
Sennonché la sede concorsuale, né per il fallimento né per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, prevede una via giurisdizionale che possa tutelare l'interesse all'ottenimento di una mera pronuncia di accertamento: ed in particolare di accertamento dell'inesistenza di un proprio debito. Entrambe le procedure concorsuali prevedono infatti un procedimento speciale per il riconoscimento di un proprio credito nei confronti della massa dei creditori ovvero per la rivendica di un bene, ma nulla è previsto per le azioni di mero accertamento: tanto è vero che in materia lavoristica è ampiamente consolidato il principio per cui “il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione, le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria” (Cass. SSUU n. 141/2006, proprio in caso di procedura di liquidazione coatta amministrativa).
18. Cosicché – e per concludere – il Tribunale condivide quanto argomentato in ordine all'interpretazione del citato art. 83 TUB dalla Corte d'Appello di Venezia nella sentenza n.
503 del 6.3.2023: “la chiara formulazione della norma implica una coincidenza tra la posizione creditoria e quella di attore nei confronti della banca convenuta che non trova riscontro nel caso di azioni di accertamento negativo in cui si discuta di diritti della banca e di cui l'attore chieda l'accertamento dell'inesistenza. Infatti, in tal caso, la situazione dedotta in giudizio non è “contro la banca” ma riguarda una posizione di vantaggio della banca, contestata dall'attore in via preventiva. Né può dirsi che il divieto di azioni di accertamento negativo risponda all'esigenza di evitare l'impoverimento delle ragioni della massa o, meglio, la diminuzione dell'attivo, dovendosi considerare, da un lato, l'effetto anticipatorio di tale accertamento rispetto all'azione che la banca potrebbe intentare nei confronti del preteso debitore e, dall'altro, la constatazione che quest'ultimo non avrebbe alcun mezzo di tutela all'interno della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa per ottenere la certezza della sua liberazione dall'obbligo, con evidente compressione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito”, concludendo nel senso che “Appare, pertanto, corretta la decisione nella parte in cui ha escluso l'improcedibilità della domanda di accertamento della nullità del contratto e di accertamento negativo del debito, rilevando che si tratta di utilità che non potrebbe mai essere ottenuta tramite la procedura concorsuale, posto che tale
9 procedura non consente di pervenire a statuizioni giurisdizionali di natura dichiarativa o costitutiva, idonee al giudicato sostanziale”.
B) Nel merito - L'art. 2358 c.c.: considerazioni generali
19. La domanda attorea è fondata sulla qualificazione della concessione dell'apertura di credito su conto corrente di fine dicembre 2013 (doc. n. 3 allegato alla citazione sub doc. n. 1 attoreo) quale “prestito baciato”, ossia di finanziamento correlato al contestuale acquisto da parte del beneficiario di azioni proprie della banca finanziatrice al di fuori dei presupposti e dei limiti di cui all'art. 2358 c.c.
20. L'art. 2358 c.c. regola le “altre operazioni sulle azioni proprie” e, precisamente, l'assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie e l'accettazione di azioni proprie in garanzia.
21. La norma prevede, per quanto rileva nella presente sede, il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni specificamente ivi indicate, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
22. La disposizione risponde all'esigenza di carattere generale di preservare l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società; l'assenza delle condizioni previste dall'art. 2358/II c.c. determina la riespansione del divieto di cui al primo comma ("La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo."), cui segue la nullità dell'intera operazione eventualmente realizzata in violazione della norma. Precisa in particolare la Cassazione che l'assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. è affetta da nullità in quanto comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (Cass. n. 25005/2006; in termini Cass. n.
28148/2023).
23. Infine, non ricorre alcuna incompatibilità della disciplina così ricostruita con la normativa unionale, atteso che la Direttiva UE n. 2012/30 prevede all'art. 25/VI che “i paragrafi da 1 a
5 non si applicano agli atti negoziali effettuati nell'ambito delle operazioni correnti delle
10 banche e di altri istituti finanziari, né alle operazioni effettuate per l'acquisizione di azioni da parte del o per il personale della società o di una società collegata a quest'ultima”. Ebbene, se le operazioni correnti vanno individuate nelle più frequenti operazioni bancarie che ricorrono soprattutto sui conti correnti, tale non può essere qualificata l'operazione di apertura di credito per € 500.000 funzionale ad un acquisto di azioni per pari importo;
inoltre la norma non richiama la posizione dei soci.
C) L'art. 2358 c.c.: l'applicabilità alle cooperative bancarie
24. Le conseguenze sanzionatorie previste per il mancato rispetto dell'art. 2358 c.c. non possono essere evitate eccependo, come prospettato dalla convenuta, l'inapplicabilità di tale disciplina alla quale società cooperativa in quanto la norma non sarebbe ONroparte_1 richiamata dall'art. 2525 c.c., che tra i richiami letterali alle norme che disciplinano la società per azioni non richiama espressamente l'art. 2358 c.c.
25. Infatti, a fronte del richiamo generale contenuto nell'art. 2519 c.c. (“alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”), che coesiste e non è alternativo rispetto al richiamo letterale di cui all'art. 2525 c.c., va sottolineato come la tutela del capitale sociale sia centrale anche nelle società cooperative, dato che lo scopo mutualistico che le caratterizza deve essere perseguito per il tramite di una struttura imprenditoriale che opera secondo criteri di economicità e razionalità a tutela del capitale della società, necessario per il perseguimento dello scopo mutualistico: una disciplina che limiti le operazioni che possono mettere a repentaglio il capitale non è certo incompatibile con le caratteristiche specifiche di tale tipo sociale.
26. La giurisprudenza ha poi aggiunto che, con riguardo in particolare alle banche popolari qual è anche la deve tenersi conto del fatto che in esse la mutualità si ONroparte_1
atteggia in maniera del tutto peculiare, attesa la cumulabilità con la finalità lucrative, rendendo evidente l'ancora maggiore compatibilità per tali istituti di credito della disciplina della s.p.a. (Trib. Venezia 29/04/2016 in www.ilcaso.it). La stessa Suprema Corte è poi di recente tornata sul tema della compatibilità dell'art. 2358 c.c. con la disciplina riservata alle banche popolari, già affermata in Cass. n. 28148/2023, confermando con riferimento all'art. 2519 c.c. che “tale disposizione, dunque, subordina l'applicazione alle società cooperative
(per azioni) delle norme dettate per le società per azioni alla sussistenza di due presupposti, e cioè, da un lato, che un determinato profilo o aspetto dell'organizzazione o dell'attività della società cooperativa non sia disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt. 2511- 2548
c.c. e, dall'altro, che la disciplina dettata su tale profilo o aspetto per le società per azioni sia giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
2.13. La norma
11 che disciplina le operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni, così come contenuta nell'art. 2358, commi 1°-6°, c.c. (che l'art. 2525, comma 5°, c.c. non richiama espressamente senza tuttavia escludere la sua applicabilità), risponde a tutti e due i presupposti appena indicati” (Cass. n. 372/2025 in motivazione): per brevità di esposizione vale in questa sede un mero richiamo al seguito della articolata motivazione, che analizza nel dettaglio i due presupposti citati.
D) La prova del collegamento funzionale tra acquisto e finanziamento
27. Ciò chiarito in termini di disciplina applicabile, deve verificarsi se nel caso di specie la facilitazione ottenuta dal sig. in data 20.12.2013 dalla Pt_1 ONroparte_1 possa qualificarsi quale operazione di “assistenza finanziaria” in correlazione al contemporaneo acquisto di azioni della banca da parte dello stesso e, in caso di risposta positiva, se siano o meno stati rispettati i presupposti di cui all'art. 2358/II c.c. sopra indicati.
28. La Cassazione ha precisato che il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio. Ne consegue che è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria — avvenga essa prima o dopo l'acquisto — atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato (Cass. n. 15398/2013).
29. Non deve pertanto ritenersi necessaria la sussistenza di un vero e proprio “mutuo di scopo” o comunque di un “collegamento contrattuale” in senso proprio realizzatosi per il tramite di atti espressamente collegati per volontà dispositiva delle parti, essendo al contrario sufficiente verificare che i due negozi siano di fatto tra loro intenzionalmente legati dalle parti e siano quindi, nella loro connessione fattuale, lesivi di fatto o in potenza dell'integrità del patrimonio sociale (si legga sul punto anche Trib. Venezia 29/07/2019 in www.ilcaso.it). La correlazione diretta tra il finanziamento concesso ai soci e l'acquisto di azioni della banca rilevante ai sensi dell'art. 2358 c.c. può quindi provarsi tramite presunzioni o prove testimoniali (Trib. Venezia,
15/06/2016, Trib. Venezia 29/04/2016, in www.ilcaso.it).
30. Nel caso di specie, pur non essendo stato indicato nulla al momento della concessione dell'apertura di credito in conto corrente in merito allo scopo della facilitazione, gli elementi acquisiti permettono di ricostruire un nesso funzionale tra il finanziamento concesso dalla banca e l'acquisto delle azioni, essendo il primo chiaramente finalizzato a permettere la sottoscrizione del capitale dell'istituto di credito.
31. Tale correlazione emerge in primo luogo considerando come le due operazioni siano del tutto coincidenti sia dal punto di vista temporale che economico.
12 32. Infatti, il 20.12.2013 la banca accordava all'attore la citata apertura di credito per
€ 500.000,00 sul conto corrente n. 22/612823 (citato doc. 3 allegato alla citazione sub doc. n.
1 attoreo); lo stesso 20.12.2013 l'attore, assistito dal consulente private , CP_5
sottoscriveva la domanda di acquisto di n.
8.000 azioni al prezzo di € 62,50 ciascuna, per un controvalore proprio di € 500.000 (doc. 4 allegato alla citazione sub doc. n. 1); il 31.12.2013 risulta contabilizzato sul conto corrente n. 22/612823 dell'attore l'acquisto delle azioni (doc. 1 allegato alla comparsa sub doc. n. 14 di parte convenuta, pagina 6) ed il successivo 17.1.2014 sullo stesso conto corrente viene registrato l'utilizzo integrale dell'apertura di credito (per la precisione per € 498.103,75) ma la valuta viene anticipata proprio alla stessa data del
31.12.2013 (doc. 2 allegato alla comparsa sub doc. n. 14 della convenuta): anzi, per la verità
l'operazione di accredito dello stesso importo risulta già in data 16.1.2014, ma azzerata con un addebito di pari importo il giorno dopo, probabilmente perché registrando una valuta del
20.1.2014 (come riporta l'annotazione a credito del 16.1.2014) esponeva il cliente all'ingente debito per 20 giorni, nonostante l'apertura di credito fosse stata concessa già tre settimane prima e l'accordo in ordine al fatto che l'operazione fosse per l'investitore esente da commissioni e spese relative all'apertura di credito e quindi con massima riduzione dell'impatto economico (testimonianza , doc. n. 13 attoreo). CP_5
33. E la convenuta non convince quando sostiene che per l'acquisto di azioni citato sarebbe stato utilizzato il finanziamento accordato con la precedente apertura di credito per € 325.000 di ottobre 2013 (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione sub doc. n. 14 convenuta):
l'estratto conto al 31.12.2013 (citato doc. n. 1 convenuta), registra infatti a quella data – ovvero subito dopo l'acquisto delle azioni in discussione – un saldo negativo di quasi
€ 800.000, a conferma proprio del fatto che l'acquisto per € 500.000 era gravato come posta integralmente passiva sul conto corrente.
34. Tale ricostruzione temporale, già idonea a dimostrare il collegamento funzionale tra finanziamento ed acquisto di azioni, trova conferma ulteriore nelle prove testimoniali assunte.
35. Il teste , dirigente di che conosceva personalmente il IG CP_6 ONroparte_1
, all'udienza del 20.9.2022 ha dichiarato testualmente: “per quello che sono i miei Pt_1 ricordi, dopo 9 anni, al Sig. si era detto che l'acquisto delle azioni sarebbe stato Pt_1
finanziato da noi. Devo precisare che, per quel che ricordo, l'acquisto di azioni del settembre
2013 è avvenuto con risorse proprie di , si tratta di circa 6 mila euro, il finanziamento Pt_1
è stato invece concesso quale funzionale all'acquisto delle azioni avvenuto a dicembre”
(verbale sub doc. n. 12 attoreo); a sua volta il teste , consulente che seguiva direttamente CP_5
l'attore, all'udienza del 7.2.2023 ha dichiarato: “a fare la proposta fu . Il dott. CP_6 Pt_1
13 mi chiamò immagino qualche giorno dopo l'incontro dicendomi che il Capo Area gli aveva proposto di acquistare azioni a fronte di un finanziamento. A quel punto sentii , che mi CP_6 confermò l'accaduto. Dopo di che verificai la posizione del cliente a video e vidi sia la concessione della linea di credito sia l'acquisto azionario. Sub 2) confermo, l'acquisto di azioni è avvenuto con l'ammontare del finanziamento messo a disposizione dalla Banca. Per quello che mi risulta non aveva esigenze personali per le quali chiedere un'apertura Pt_1 credito. Sub 5) (…) devo precisare che l'operazione a cui mi riferivo nei precedenti capitoli è quella di dicembre, fine anno 2013” (verbale sub doc. n. 13 attoreo).
36. I dati fattuali riportati integrano presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine all'unitarietà delle operazioni e al collegamento tra il finanziamento concesso e l'acquisto delle azioni.
E) Conseguenze giuridiche del riconoscimento dell'operazione baciata
37. Una volta qualificata l'operazione di finanziamento e di contestuale acquisto di azioni quale
“operazione di assistenza finanziaria” ai sensi dell'art. 2358 c.c., grava sulla Procedura
l'onere di dar conto della sussistenza delle condizioni che potevano legittimare l'operazione ai sensi dell'art. 2358 c.c.
38. Nulla è stato provato in tal senso dalla convenuta, le cui difese si sono sostanzialmente limitate ad eccepire l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. al caso di specie.
39. Risulta pertanto comprovato, in quanto sostanzialmente ammesso anche dall'opponente, che il finanziamento è avvenuto senza rispettare i presupposti previsti dall'art. 2358 c.c. a tutela del patrimonio sociale.
40. La violazione delle condizioni imposte di cui all'art. 2358 c.c. determina quindi la nullità dell'operazione unitariamente considerata ai sensi dell'art. 1418 c.c., ovvero non solo del contratto di finanziamento ma anche degli acquisti o sottoscrizioni di azioni alla luce del principio giurisprudenziale, cui per brevità può farsi rinvio, per cui “in tema di società per azioni, il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (…), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418
c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso” (Cass. n. 28148/2023).
F) Conclusioni e spese di lite
14 41. Va dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 2358 c.c. dell'operazione complessiva consistente nel finanziamento, concesso da con l'apertura di credito per ONroparte_1
€ 500.000,00 accordata il 20.12.2013 sul conto corrente n. 22/612823, nonché nell'acquisto di pari data di 8.000 azioni della banca.
42. Per l'effetto, deve quindi accertarsi l'insussistenza del debito di nei confronti Parte_1
di in relazione all'operazione complessiva sopra citata, essendo ONroparte_1
venuto meno l'obbligo di pagare le azioni il cui acquisto risulta affetto da nullità.
43. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della convenuta nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad
€ 520.000. I compensi sono liquidati attestandosi sui valori medi di riferimento per le quattro fasi di attività (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria).
44. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di AD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 3811/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, in accoglimento della domanda attorea così provvede:
- dichiara la nullità dell'operazione complessiva consistente nell'apertura di credito per
€ 500.000,00 accordata ad il 20.12.2013 sul conto corrente n. 22/612823 Parte_1
nonché dell'acquisto di pari data di 8.000 azioni della banca;
- accerta l'insussistenza del debito dell'attore nei confronti di parte convenuta in relazione all'operazione sopra citata;
- condanna a ONroparte_3
rifondere a le spese di lite, liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre ad Parte_1
€ 1.214,00 per anticipazioni, oltre al 15% dei compensi per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
AD, 10/04/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
15