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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/07/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1347/2024 promossa da:
(GI , GI ) Parte_1 Parte_2 Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIOLO ADAMO P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ALBISINNI FRANCESCO
CONVENUTI
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Nel merito:
- ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiararsi che la donazione degli immobili descritti in narrativa in data 26 aprile 2019 (atto Rep.2177 – Racc. 1829 a rogito Dr.ssa Notaio in Asti) da Persona_1
parte di in favore della madre è stata disposta in danno CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 10 delle ragioni di credito della e conseguentemente dichiarare inefficace il Parte_1 predetto atto di disposizione nei confronti dell'odierna attrice;
- conseguentemente, ordinarsi al Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
- con ristoro di compensi professionali, spese generali, spese vive, IVA e CPA come per legge e con condanna della parte soccombente al pagamento, a favore di Parte_1
Conclusioni per e CP_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di DI adito, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2903 c.c. dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ex adverso esperita e, per l'effetto:
- dichiarare non più revocabile l'atto di donazione del 26.4.2019 (atto Rep. 2177 -Racc. 1829 a rogito D.ssa Notaio in Asti); Persona_1
- rigettare, conseguentemente, la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. svolta da Parte_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e per sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi CP_1 Controparte_2 dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione del 26.4.2019 (a rogito del notaio dott.ssa Persona_1
trascritto nei registri immobiliari di DI e Piacenza) con cui ha donato alla madre CP_1
gli immobili di sua proprietà siti nei comuni di Corno Giovine (LO), DI e Controparte_2
STQU (PC).
Con comparsa depositata in data 12.9.2024 si sono costituiti e CP_1 Controparte_2
i quali hanno eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 2903 c.c. dell'azione revocatoria.
2. Preliminarmente occorre ricostruire brevemente i fatti oggetto della presente causa.
Con decreto ingiuntivo n. 1059/2018 il Tribunale di DI ha ingiunto a Controparte_3
, e di corrispondere, in solido tra loro,
[...] CP_1 Parte_4
pagina 2 di 10 alla la somma di € 451.534,48, oltre Controparte_4
interessi e spese (doc. 1 parte attrice).
Avverso tale decreto ha proposto opposizione solo;
opposizione rigettata dal CP_1
Tribunale di DI con sentenza depositata in data 11.12.2020 (doc. 10 parte attrice).
Con atto del 26.4.2019, a rogito del notaio dott.ssa ha donato alla Persona_1 CP_1
madre i beni immobili di sua proprietà siti nei comuni di Corno Giovine, DI Controparte_2
e STQU (doc. 5 parte attrice).
In particolare, nell'atto di donazione si legge:
“Il signor dichiara di donare alla madre signora , che a CP_1 Controparte_2
tale titolo e con animo grato accetta, diventandone così piena proprietaria, i seguenti diritti sulle unità immobiliari infra descritte:
- per la quota di 1/2 (un mezzo) del diritto di piena proprietà: unità immobiliari site nel Comune di Corno Giovine (LO) e precisamente fabbricato di civile abitazione indipendente a tre lati, elevato ad un piano fuori terra, entrostante a terreno della superficie catastale di metri quadrati 500 (cinquecento), con accesso da Via Giuseppe Verdi, civico numero 30 (trenta), così composto: censita al sub. 701:
- al piano terreno (primo fuori terra): ingresso, tre camere, cucina, sala da pranzo, soggiorno, disimpegno, bagno, guardaroba, w.c., scala e due balconi e veranda
- al piano interrato: rustico, disimpegno, portico, w.c., due cantine, ripostiglio e scala;
censito al sub. 702:
- al piano interrato: box.
La particella 24 confina con le particelle 568, 25, 34 e 35 dello stesso foglio di mappa e strada.
Quanto sopra descritto risulta censito nel vigente Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:
Comune di Corno Giovine, codice D028, Provincia di DI
- foglio 5, particella 24, sub. 701, Via Giuseppe Verdi n. 8, piano T-S1, cat. A/7, cl. 2, consistenza 9,5 vani, sup. cat. tot. 220 mq (escluse aree scoperte 219 mq), rendita euro 539,70;
- foglio 5, particella 24, sub. 702, Via Giuseppe Verdi n. 8, piano S1, cat. C/6, cl. 2, consistenza 66 mq, sup. cat. tot. 74 mq, rendita euro 146,57;
pagina 3 di 10 e nel vigente Catasto Terreni del detto Comune come segue:
Comune di Corno Giovine, codice D028, Provincia di DI
- foglio 5, particella 24, ente urbano, are 05, centiare 00;
- per la quota di 1/4 (un quarto) del diritto di piena proprietà: unità immobiliare sita nel Comune di DI, facente parte di fabbricato di civile abitazione entrostante a terreno della superficie catastale complessiva di 70 (settanta) metri quadrati
(foglio 33, particella 237, are 00, centiare 70), con accesso da Via Massimo d'Azeglio, e precisamente:
- al piano terreno (primo fuori terra): box confinante con altra proprietà a due lati, area comune
e muro di perimetro.
Quanto sopra descritto risulta censito nel vigente Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:
Comune di DI, codice E648
- foglio 33, particella 237, sub. 4, Via Massimo d'Azeglio snc, piano T, cat. C/6, cl. 6, consistenza
13 mq, sup. cat. tot. 13 mq, rendita euro 91,98;
- per il diritto di nuda proprietà: fabbricato di civile abitazione indipendente sito nel Comune di STQU (PC) elevato a tre piani fuori terra, collegato da scala interna, entrostante a terreno della superficie catastale complessiva di 2.790 (duemilasettecentonovanta) metri quadrati, denominato "La Lodola", con accesso da Frazione Vigolo Marchese, civico numero 3 (tre), così composto: censito al sub. 2:
- al piano terra (primo fuori terra): ingresso, tre camere, ripostiglio e vano scala;
- al piano primo (secondo fuori terra): quattro camere, corridoio, disimpegno, bagno e vano scala;
- al piano secondo (terzo fuori terra): tre locali sottotetto e vano scala;
censito al sub. 3: in corpo staccato, abitazione elevata a due piani fuori terra, così composta:
- al piano terra (primo fuori terra): cucina, tinello, soggiorno, bagno, due ricoveri attrezzi e scala;
pagina 4 di 10 - al piano primo (secondo fuori terra): due camere, studio, disimpegno, bagno, due fienili e scala;
censito al sub. 4: in corpo staccato, magazzino elevato a due piani fuori terra, così composto:
- al piano primo sottostrada: due ricoveri attrezzi e scala;
- al piano terra (primo fuori terra): due ricoveri attrezzi e scala;
- al piano primo (secondo fuori terra): fienile.
La particella 215 confina con le particelle 3, 5 e 6 dello stesso foglio di mappa;
- appezzamento di terreno della superficie complessiva di metri quadrati 79.640,00
(settantanovemilaseicentoquaranta virgola zero zero), confinante con le particelle 253, 254, 243,
22, 21, 101, 58, 9, 14 dello stesso foglio di mappa e altro foglio di mappa.
Quanto sopra descritto risulta censito nel vigente Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:
Comune di STQU, codice C145, Provincia di Piacenza
- foglio 16, particella 215, sub. 2, Case Sparse Lodola, piano T-1-2, cat. A/2, cl. 3, consistenza
11,5 vani, sup. cat. tot. 332 mq (escluse aree scoperte 332 mq), rendita euro 831,50;
- foglio 16, particella 215, sub. 3, Case Sparse Lodola, piano T-1, cat. A/2, cl. 3, consistenza 10 vani, sup. cat. tot. 259 mq (escluse aree scoperte 250 mq), rendita euro 723,04;
- foglio 16, particella 215, sub. 4, Case Sparse Lodola, piano T-1-S1, cat. C/2, cl. 1, consistenza
193 mq, sup. cat. tot. 224 mq, rendita euro 358,83;
- foglio 16, particella 215, sub. 5, Case Sparse Lodola, piano T, bene comune non censibile;
e nel vigente Catasto Terreni del detto Comune come segue:
- foglio 16, particella 215, ente urbano, are 27, centiare 90;
- Foglio 16, particella 1, bosco misto, cl. U, are 08, centiare 10, r.d. 1,67, r.a. 0,25;
- Foglio 16, particella 2, seminativo, cl. 3, are 32, centiare 50, r.d. 12,59, r.a. 21,82;
- Foglio 16, particella 3, AA, seminativo, cl. 3, are 81, centiare 07, r.d. 31,40, r.a. 54,43, AB, vigneto, cl. 2, ha 1, are 23, centiare 12, r.d. 130,35, r.a. 95,38, AC, bosco misto, cl. 2, are 15, centiare 01, r.d. 3,10, r.a. 0,47;
- Foglio 16, particella 5, vigneto, cl. 2, are 85, centiare 00, r.d. 89,99, r.a. 65,85;
pagina 5 di 10 - Foglio 16, particella 6, AA, seminativo, cl. 3, ha 1, are 36, centiare 00, r.d. 52,68, r.a. 91,31,
AB, semin arbor, cl. 3 are 14, centiare 10, r.d. 5,46, r.a. 9,47;
- Foglio 16, particella 7, bosco misto, cl. U, are 43, centiare 00, r.d. 8,88, r.a. 1,33;
- Foglio 16, particella 8, seminativo, cl. 3, are 28, centiare 00, r.d. 10,85, r.a. 18,80;
- Foglio 16, particella 10, seminativo, cl. 3, are 63, centiare 70, r.d. 24,67, r.a. 42,77;
- Foglio 16, particella 15, seminativo, cl. 2, are 87, centiare 80, r.d. 45,34, r.a. 68,02;
- Foglio 16, particella 16, AA, seminativo, cl. 3, are 17, centiare 00, r.d. 6,58, r.a. 11,41, AB, semin arbor, cl. 3 are 30, centiare 40, r.d. 11,78, r.a. 20,41;
- Foglio 16, particella 17, bosco misto, cl. U, are 10, centiare 00, r.d. 2,07, r.a. 0,31;
- Foglio 16, particella 18, vigneto, cl. 1, are 58, centiare 30, r.d. 81,30, r.a. 51,19;
- Foglio 16, particella 19, vigneto, cl. 2, ha 1, are 13, centiare 00, r.d. 119,64, r.a. 87,54;
- Foglio 16, particella 60, seminativo, cl. 3, ha 1, are 50, centiare 30, r.d. 58,22, r.a. 100,91”.
Tale atto, poi, è stato regolarmente trascritto presso le conservatorie di DI e Piacenza in data
3.5.2019 (doc. 6 e 7 parte attrice).
In data 26.2.2020 la ha notificato a Controparte_4 Controparte_2
atto di pignoramento immobiliare contro terzo proprietario ex art. 2929 bis c.p.c. (doc. 13 parte attrice).
In data 15.12.2020 si è resa cessionaria ex art. 58 d.lgs. 385/1993 delle ragioni Parte_3
di credito vantate dalla (doc. 2 e 3 parte attrice). Controparte_4
In data 4.10.2021 si è fusa per incorporazione nel Parte_3 Controparte_5
(doc. 4 parte attrice), la quale ultima in data 22.2.2022 ha variato la propria denominazione
[...]
sociale in Parte_1
2. Ciò posto, occorre anzitutto esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
e in particolare, hanno dedotto che al momento CP_1 Controparte_2 dell'introduzione del presente giudizio l'azione revocatoria era già prescritta ai sensi dell'art. 2903 c.c., essendo decorsi oltre cinque anni dalla trascrizione dell'atto di donazione.
Tale eccezione non merita accoglimento.
Dalla documentazione presente in atti, infatti, si evince che in data 26.2.2020 la
[...]
ha notificato a atto di pignoramento Controparte_4 Controparte_2
immobiliare contro terzo proprietario ex art. 2929 bis c.c. (doc. 13 parte attrice).
pagina 6 di 10 Come noto, l'art. 2929 bis c.c. è stato introdotto dall'art. 12, comma 1, d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2015, allo scopo di rafforzare la tutela del creditore pregiudicato da un atto del suo debitore che costituisca su beni immobili o mobili registrati vincoli di indisponibilità o effettui operazioni di alienazioni a titolo gratuito, successivamente al sorgere del credito. In tali ipotesi, infatti, è offerta al creditore la possibilità di procedere direttamente ad esecuzione forzata senza la necessità di ottenere, come invece occorreva in precedenza, la declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole;
possibilità condizionata alla sussistenza di due presupposti, ovvero che il creditore sia munito di titolo esecutivo, e che entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole trascriva il pignoramento o intervenga nell'esecuzione promossa da altri.
Orbene, deve ritenersi che il pignoramento notificato a abbia validamente Controparte_2
interrotto il decorso della prescrizione;
effetto interruttivo che si è esteso anche nei confronti di ai sensi dell'art. 1310 c.c. CP_1
Al riguardo si osserva che, pur avendo i convenuti eccepito – peraltro tardivamente, avendo omesso il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. – l'intervenuta declaratoria di nullità dell'atto di pignoramento, non hanno assoluto all'onere probatorio sugli stessi incombente, nulla avendo provato in proposito.
3. Ciò chiarito, venendo all'azione revocatoria proposta da si osserva quanto Parte_1
segue.
3.1 Come noto, l'azione revocatoria ordinaria, in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore ha pregiudicato le sue ragioni, è preordinata a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, così da salvaguardare la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
La giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è concorde nel ritenere che ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita (nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge) per crediti anche solo eventuali (Cass. civ., 22 marzo 1990, n. 2400), essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, che non appaia assolutamente pretestuosa. Non occorre pertanto né il preventivo accertamento pagina 7 di 10 giudiziale (Cass. civ., 15 gennaio 1982, n. 238; Cass. civ., 10 febbraio 1996, n. 1050) né un titolo esecutivo.
Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso o sotto condizione, che derivi da fonte contrattuale o da fatto illecito, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.
Ai fini dell'esperibilità della revocatoria è poi sufficiente che l'atto del debitore determini il pericolo di un danno (periculum damni) e non un danno effettivo, sicché il creditore può agire in revocatoria anche nel caso in cui l'atto di disposizione abbia reso soltanto più difficile il recupero del suo credito;
tale pregiudizio può derivare anche da una modificazione qualitativa e non quantitativa del patrimonio del debitore, qualora questa abbia reso in concreto incerta la soddisfazione del credito. In altre parole, non occorre che sussista un effettivo ed irrimediabile depauperamento del patrimonio del debitore, essendo sufficiente l'esistenza di una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità per il creditore nel soddisfare il proprio credito (cfr. Cass. civ. n. 2009/19234; Cass. civ. n. 3470/2007).
In questi casi è onere del debitore dimostrare che l'atto non ha diminuito la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. in ragione delle proprie residue disponibilità patrimoniali, che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito (Cass. civ. n. 7767/2007).
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in caso di revocatoria di un atto a titolo gratuito, è sufficiente che il creditore dimostri – anche attraverso presunzioni (Cass. civ., 8 giugno 1983, n.
3937) – la consapevolezza del pregiudizio nel solo debitore (consilium fraudis).
Nel caso di atti a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio delle ragioni creditorie (partecipatio fraudis), che può essere provata anch'essa tramite presunzioni, ricavabili, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche dalla sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. n.
5359/2009; Cass. civ. n. 7262/2000).
3.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi anzitutto che, sotto il profilo oggettivo, sia pacifica la sussistenza di un credito legittimante l'azione revocatoria di
. Ed invero, la pretesa creditoria di parte attrice è fondata sul decreto ingiuntivo n. Parte_1
pagina 8 di 10 1059/2018 del 30.10.2018, dichiarato esecutivo dal Tribunale di DI con sentenza depositata in data 11.12.2020 (doc. 1 e 10 parte attrice).
Sussiste anche il periculum damni, in quanto la sottrazione dalla garanzia patrimoniale generica di tutti gli immobili di ha provocato sicuramente un deterioramento della CP_1
posizione dei creditori, rendendo maggiormente difficoltoso – se non addirittura impossibile – il recupero del credito vantato da parte attrice. Si ribadisce, infatti, che è sufficiente una modificazione anche solo qualitativa della consistenza del patrimonio del debitore.
Peraltro, si rileva che dagli atti non risulta che sia proprietario di altri immobili, CP_1
diversi da quelli trasferiti alla madre. Nessuna prova in senso contraria è stata fornita dal convenuto, sul quale – come visto – incombeva l'onere di dimostrare che l'atto di trasferimento non ha compromesso le garanzie di soddisfacimento dei creditori.
L'atto dispositivo, poi, deve ritenersi posteriore al credito, in quanto al momento della donazione il credito era già presente, benché sub iudice ed incerto.
Quanto sinora detto consente poi di ritenere integrato il requisito soggettivo (consilium fraudis) in capo a , il quale ben poteva prevedere che la donazione di tutti i suoi beni CP_1
immobili alla madre avrebbero potuto pregiudicare gli interessi dei creditori in genere e, in particolare, quelli della (poi ), avendo lo Controparte_4 Parte_1
stesso già ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo al momento dell'atto di donazione.
Peraltro, si rammenta, che in questi casi non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma
è sufficiente la consapevolezza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, da parte del debitore di pregiudicare le ragioni dei propri creditori.
Nessuna rilevanza, di contro, ha l'atteggiamento psicologico del terzo essendo pacifico il carattere gratuito dell'atto.
3.3 Sulla scorta di quanto sopra esposto e motivato, va quindi accolta la domanda proposta da parte attrice e pertanto va pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti di Parte_1 dell'atto di donazione del 26.4.2019 (a rogito del notaio dott.ssa e trascritto nei Persona_1
registri immobiliari di DI e Piacenza in data 3.5.2019), con cui ha trasferito alla CP_1
madre i beni immobili siti in Corno Giovine, DI e STQU, come sopra meglio identificati.
pagina 9 di 10 4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/22, tenuto conto del tenore degli atti e della non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e sono interamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, revoca ex art. 2901 c.c. e dichiara inefficace nei confronti di l'atto di donazione del 26.4.2019 (a rogito Parte_1
del notaio dott.ssa e trascritto nei registri immobiliari di DI e Piacenza in Persona_1
data 3.5.2019), con cui ha trasferito alla madre i beni immobili siti in CP_1
Corno Giovine, DI e STQU, come meglio identificati in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in € 1.268,00 per spese ed € 5.261,00 per compensi, oltre 15% rimborso delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Tribunale di DI, 09/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1347/2024 promossa da:
(GI , GI ) Parte_1 Parte_2 Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIOLO ADAMO P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ALBISINNI FRANCESCO
CONVENUTI
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Nel merito:
- ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiararsi che la donazione degli immobili descritti in narrativa in data 26 aprile 2019 (atto Rep.2177 – Racc. 1829 a rogito Dr.ssa Notaio in Asti) da Persona_1
parte di in favore della madre è stata disposta in danno CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 10 delle ragioni di credito della e conseguentemente dichiarare inefficace il Parte_1 predetto atto di disposizione nei confronti dell'odierna attrice;
- conseguentemente, ordinarsi al Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
- con ristoro di compensi professionali, spese generali, spese vive, IVA e CPA come per legge e con condanna della parte soccombente al pagamento, a favore di Parte_1
Conclusioni per e CP_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di DI adito, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2903 c.c. dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ex adverso esperita e, per l'effetto:
- dichiarare non più revocabile l'atto di donazione del 26.4.2019 (atto Rep. 2177 -Racc. 1829 a rogito D.ssa Notaio in Asti); Persona_1
- rigettare, conseguentemente, la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. svolta da Parte_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e per sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi CP_1 Controparte_2 dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione del 26.4.2019 (a rogito del notaio dott.ssa Persona_1
trascritto nei registri immobiliari di DI e Piacenza) con cui ha donato alla madre CP_1
gli immobili di sua proprietà siti nei comuni di Corno Giovine (LO), DI e Controparte_2
STQU (PC).
Con comparsa depositata in data 12.9.2024 si sono costituiti e CP_1 Controparte_2
i quali hanno eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 2903 c.c. dell'azione revocatoria.
2. Preliminarmente occorre ricostruire brevemente i fatti oggetto della presente causa.
Con decreto ingiuntivo n. 1059/2018 il Tribunale di DI ha ingiunto a Controparte_3
, e di corrispondere, in solido tra loro,
[...] CP_1 Parte_4
pagina 2 di 10 alla la somma di € 451.534,48, oltre Controparte_4
interessi e spese (doc. 1 parte attrice).
Avverso tale decreto ha proposto opposizione solo;
opposizione rigettata dal CP_1
Tribunale di DI con sentenza depositata in data 11.12.2020 (doc. 10 parte attrice).
Con atto del 26.4.2019, a rogito del notaio dott.ssa ha donato alla Persona_1 CP_1
madre i beni immobili di sua proprietà siti nei comuni di Corno Giovine, DI Controparte_2
e STQU (doc. 5 parte attrice).
In particolare, nell'atto di donazione si legge:
“Il signor dichiara di donare alla madre signora , che a CP_1 Controparte_2
tale titolo e con animo grato accetta, diventandone così piena proprietaria, i seguenti diritti sulle unità immobiliari infra descritte:
- per la quota di 1/2 (un mezzo) del diritto di piena proprietà: unità immobiliari site nel Comune di Corno Giovine (LO) e precisamente fabbricato di civile abitazione indipendente a tre lati, elevato ad un piano fuori terra, entrostante a terreno della superficie catastale di metri quadrati 500 (cinquecento), con accesso da Via Giuseppe Verdi, civico numero 30 (trenta), così composto: censita al sub. 701:
- al piano terreno (primo fuori terra): ingresso, tre camere, cucina, sala da pranzo, soggiorno, disimpegno, bagno, guardaroba, w.c., scala e due balconi e veranda
- al piano interrato: rustico, disimpegno, portico, w.c., due cantine, ripostiglio e scala;
censito al sub. 702:
- al piano interrato: box.
La particella 24 confina con le particelle 568, 25, 34 e 35 dello stesso foglio di mappa e strada.
Quanto sopra descritto risulta censito nel vigente Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:
Comune di Corno Giovine, codice D028, Provincia di DI
- foglio 5, particella 24, sub. 701, Via Giuseppe Verdi n. 8, piano T-S1, cat. A/7, cl. 2, consistenza 9,5 vani, sup. cat. tot. 220 mq (escluse aree scoperte 219 mq), rendita euro 539,70;
- foglio 5, particella 24, sub. 702, Via Giuseppe Verdi n. 8, piano S1, cat. C/6, cl. 2, consistenza 66 mq, sup. cat. tot. 74 mq, rendita euro 146,57;
pagina 3 di 10 e nel vigente Catasto Terreni del detto Comune come segue:
Comune di Corno Giovine, codice D028, Provincia di DI
- foglio 5, particella 24, ente urbano, are 05, centiare 00;
- per la quota di 1/4 (un quarto) del diritto di piena proprietà: unità immobiliare sita nel Comune di DI, facente parte di fabbricato di civile abitazione entrostante a terreno della superficie catastale complessiva di 70 (settanta) metri quadrati
(foglio 33, particella 237, are 00, centiare 70), con accesso da Via Massimo d'Azeglio, e precisamente:
- al piano terreno (primo fuori terra): box confinante con altra proprietà a due lati, area comune
e muro di perimetro.
Quanto sopra descritto risulta censito nel vigente Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:
Comune di DI, codice E648
- foglio 33, particella 237, sub. 4, Via Massimo d'Azeglio snc, piano T, cat. C/6, cl. 6, consistenza
13 mq, sup. cat. tot. 13 mq, rendita euro 91,98;
- per il diritto di nuda proprietà: fabbricato di civile abitazione indipendente sito nel Comune di STQU (PC) elevato a tre piani fuori terra, collegato da scala interna, entrostante a terreno della superficie catastale complessiva di 2.790 (duemilasettecentonovanta) metri quadrati, denominato "La Lodola", con accesso da Frazione Vigolo Marchese, civico numero 3 (tre), così composto: censito al sub. 2:
- al piano terra (primo fuori terra): ingresso, tre camere, ripostiglio e vano scala;
- al piano primo (secondo fuori terra): quattro camere, corridoio, disimpegno, bagno e vano scala;
- al piano secondo (terzo fuori terra): tre locali sottotetto e vano scala;
censito al sub. 3: in corpo staccato, abitazione elevata a due piani fuori terra, così composta:
- al piano terra (primo fuori terra): cucina, tinello, soggiorno, bagno, due ricoveri attrezzi e scala;
pagina 4 di 10 - al piano primo (secondo fuori terra): due camere, studio, disimpegno, bagno, due fienili e scala;
censito al sub. 4: in corpo staccato, magazzino elevato a due piani fuori terra, così composto:
- al piano primo sottostrada: due ricoveri attrezzi e scala;
- al piano terra (primo fuori terra): due ricoveri attrezzi e scala;
- al piano primo (secondo fuori terra): fienile.
La particella 215 confina con le particelle 3, 5 e 6 dello stesso foglio di mappa;
- appezzamento di terreno della superficie complessiva di metri quadrati 79.640,00
(settantanovemilaseicentoquaranta virgola zero zero), confinante con le particelle 253, 254, 243,
22, 21, 101, 58, 9, 14 dello stesso foglio di mappa e altro foglio di mappa.
Quanto sopra descritto risulta censito nel vigente Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:
Comune di STQU, codice C145, Provincia di Piacenza
- foglio 16, particella 215, sub. 2, Case Sparse Lodola, piano T-1-2, cat. A/2, cl. 3, consistenza
11,5 vani, sup. cat. tot. 332 mq (escluse aree scoperte 332 mq), rendita euro 831,50;
- foglio 16, particella 215, sub. 3, Case Sparse Lodola, piano T-1, cat. A/2, cl. 3, consistenza 10 vani, sup. cat. tot. 259 mq (escluse aree scoperte 250 mq), rendita euro 723,04;
- foglio 16, particella 215, sub. 4, Case Sparse Lodola, piano T-1-S1, cat. C/2, cl. 1, consistenza
193 mq, sup. cat. tot. 224 mq, rendita euro 358,83;
- foglio 16, particella 215, sub. 5, Case Sparse Lodola, piano T, bene comune non censibile;
e nel vigente Catasto Terreni del detto Comune come segue:
- foglio 16, particella 215, ente urbano, are 27, centiare 90;
- Foglio 16, particella 1, bosco misto, cl. U, are 08, centiare 10, r.d. 1,67, r.a. 0,25;
- Foglio 16, particella 2, seminativo, cl. 3, are 32, centiare 50, r.d. 12,59, r.a. 21,82;
- Foglio 16, particella 3, AA, seminativo, cl. 3, are 81, centiare 07, r.d. 31,40, r.a. 54,43, AB, vigneto, cl. 2, ha 1, are 23, centiare 12, r.d. 130,35, r.a. 95,38, AC, bosco misto, cl. 2, are 15, centiare 01, r.d. 3,10, r.a. 0,47;
- Foglio 16, particella 5, vigneto, cl. 2, are 85, centiare 00, r.d. 89,99, r.a. 65,85;
pagina 5 di 10 - Foglio 16, particella 6, AA, seminativo, cl. 3, ha 1, are 36, centiare 00, r.d. 52,68, r.a. 91,31,
AB, semin arbor, cl. 3 are 14, centiare 10, r.d. 5,46, r.a. 9,47;
- Foglio 16, particella 7, bosco misto, cl. U, are 43, centiare 00, r.d. 8,88, r.a. 1,33;
- Foglio 16, particella 8, seminativo, cl. 3, are 28, centiare 00, r.d. 10,85, r.a. 18,80;
- Foglio 16, particella 10, seminativo, cl. 3, are 63, centiare 70, r.d. 24,67, r.a. 42,77;
- Foglio 16, particella 15, seminativo, cl. 2, are 87, centiare 80, r.d. 45,34, r.a. 68,02;
- Foglio 16, particella 16, AA, seminativo, cl. 3, are 17, centiare 00, r.d. 6,58, r.a. 11,41, AB, semin arbor, cl. 3 are 30, centiare 40, r.d. 11,78, r.a. 20,41;
- Foglio 16, particella 17, bosco misto, cl. U, are 10, centiare 00, r.d. 2,07, r.a. 0,31;
- Foglio 16, particella 18, vigneto, cl. 1, are 58, centiare 30, r.d. 81,30, r.a. 51,19;
- Foglio 16, particella 19, vigneto, cl. 2, ha 1, are 13, centiare 00, r.d. 119,64, r.a. 87,54;
- Foglio 16, particella 60, seminativo, cl. 3, ha 1, are 50, centiare 30, r.d. 58,22, r.a. 100,91”.
Tale atto, poi, è stato regolarmente trascritto presso le conservatorie di DI e Piacenza in data
3.5.2019 (doc. 6 e 7 parte attrice).
In data 26.2.2020 la ha notificato a Controparte_4 Controparte_2
atto di pignoramento immobiliare contro terzo proprietario ex art. 2929 bis c.p.c. (doc. 13 parte attrice).
In data 15.12.2020 si è resa cessionaria ex art. 58 d.lgs. 385/1993 delle ragioni Parte_3
di credito vantate dalla (doc. 2 e 3 parte attrice). Controparte_4
In data 4.10.2021 si è fusa per incorporazione nel Parte_3 Controparte_5
(doc. 4 parte attrice), la quale ultima in data 22.2.2022 ha variato la propria denominazione
[...]
sociale in Parte_1
2. Ciò posto, occorre anzitutto esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
e in particolare, hanno dedotto che al momento CP_1 Controparte_2 dell'introduzione del presente giudizio l'azione revocatoria era già prescritta ai sensi dell'art. 2903 c.c., essendo decorsi oltre cinque anni dalla trascrizione dell'atto di donazione.
Tale eccezione non merita accoglimento.
Dalla documentazione presente in atti, infatti, si evince che in data 26.2.2020 la
[...]
ha notificato a atto di pignoramento Controparte_4 Controparte_2
immobiliare contro terzo proprietario ex art. 2929 bis c.c. (doc. 13 parte attrice).
pagina 6 di 10 Come noto, l'art. 2929 bis c.c. è stato introdotto dall'art. 12, comma 1, d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2015, allo scopo di rafforzare la tutela del creditore pregiudicato da un atto del suo debitore che costituisca su beni immobili o mobili registrati vincoli di indisponibilità o effettui operazioni di alienazioni a titolo gratuito, successivamente al sorgere del credito. In tali ipotesi, infatti, è offerta al creditore la possibilità di procedere direttamente ad esecuzione forzata senza la necessità di ottenere, come invece occorreva in precedenza, la declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole;
possibilità condizionata alla sussistenza di due presupposti, ovvero che il creditore sia munito di titolo esecutivo, e che entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole trascriva il pignoramento o intervenga nell'esecuzione promossa da altri.
Orbene, deve ritenersi che il pignoramento notificato a abbia validamente Controparte_2
interrotto il decorso della prescrizione;
effetto interruttivo che si è esteso anche nei confronti di ai sensi dell'art. 1310 c.c. CP_1
Al riguardo si osserva che, pur avendo i convenuti eccepito – peraltro tardivamente, avendo omesso il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. – l'intervenuta declaratoria di nullità dell'atto di pignoramento, non hanno assoluto all'onere probatorio sugli stessi incombente, nulla avendo provato in proposito.
3. Ciò chiarito, venendo all'azione revocatoria proposta da si osserva quanto Parte_1
segue.
3.1 Come noto, l'azione revocatoria ordinaria, in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore ha pregiudicato le sue ragioni, è preordinata a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, così da salvaguardare la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
La giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è concorde nel ritenere che ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita (nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge) per crediti anche solo eventuali (Cass. civ., 22 marzo 1990, n. 2400), essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, che non appaia assolutamente pretestuosa. Non occorre pertanto né il preventivo accertamento pagina 7 di 10 giudiziale (Cass. civ., 15 gennaio 1982, n. 238; Cass. civ., 10 febbraio 1996, n. 1050) né un titolo esecutivo.
Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso o sotto condizione, che derivi da fonte contrattuale o da fatto illecito, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.
Ai fini dell'esperibilità della revocatoria è poi sufficiente che l'atto del debitore determini il pericolo di un danno (periculum damni) e non un danno effettivo, sicché il creditore può agire in revocatoria anche nel caso in cui l'atto di disposizione abbia reso soltanto più difficile il recupero del suo credito;
tale pregiudizio può derivare anche da una modificazione qualitativa e non quantitativa del patrimonio del debitore, qualora questa abbia reso in concreto incerta la soddisfazione del credito. In altre parole, non occorre che sussista un effettivo ed irrimediabile depauperamento del patrimonio del debitore, essendo sufficiente l'esistenza di una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità per il creditore nel soddisfare il proprio credito (cfr. Cass. civ. n. 2009/19234; Cass. civ. n. 3470/2007).
In questi casi è onere del debitore dimostrare che l'atto non ha diminuito la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. in ragione delle proprie residue disponibilità patrimoniali, che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito (Cass. civ. n. 7767/2007).
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in caso di revocatoria di un atto a titolo gratuito, è sufficiente che il creditore dimostri – anche attraverso presunzioni (Cass. civ., 8 giugno 1983, n.
3937) – la consapevolezza del pregiudizio nel solo debitore (consilium fraudis).
Nel caso di atti a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio delle ragioni creditorie (partecipatio fraudis), che può essere provata anch'essa tramite presunzioni, ricavabili, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche dalla sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. n.
5359/2009; Cass. civ. n. 7262/2000).
3.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi anzitutto che, sotto il profilo oggettivo, sia pacifica la sussistenza di un credito legittimante l'azione revocatoria di
. Ed invero, la pretesa creditoria di parte attrice è fondata sul decreto ingiuntivo n. Parte_1
pagina 8 di 10 1059/2018 del 30.10.2018, dichiarato esecutivo dal Tribunale di DI con sentenza depositata in data 11.12.2020 (doc. 1 e 10 parte attrice).
Sussiste anche il periculum damni, in quanto la sottrazione dalla garanzia patrimoniale generica di tutti gli immobili di ha provocato sicuramente un deterioramento della CP_1
posizione dei creditori, rendendo maggiormente difficoltoso – se non addirittura impossibile – il recupero del credito vantato da parte attrice. Si ribadisce, infatti, che è sufficiente una modificazione anche solo qualitativa della consistenza del patrimonio del debitore.
Peraltro, si rileva che dagli atti non risulta che sia proprietario di altri immobili, CP_1
diversi da quelli trasferiti alla madre. Nessuna prova in senso contraria è stata fornita dal convenuto, sul quale – come visto – incombeva l'onere di dimostrare che l'atto di trasferimento non ha compromesso le garanzie di soddisfacimento dei creditori.
L'atto dispositivo, poi, deve ritenersi posteriore al credito, in quanto al momento della donazione il credito era già presente, benché sub iudice ed incerto.
Quanto sinora detto consente poi di ritenere integrato il requisito soggettivo (consilium fraudis) in capo a , il quale ben poteva prevedere che la donazione di tutti i suoi beni CP_1
immobili alla madre avrebbero potuto pregiudicare gli interessi dei creditori in genere e, in particolare, quelli della (poi ), avendo lo Controparte_4 Parte_1
stesso già ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo al momento dell'atto di donazione.
Peraltro, si rammenta, che in questi casi non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma
è sufficiente la consapevolezza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, da parte del debitore di pregiudicare le ragioni dei propri creditori.
Nessuna rilevanza, di contro, ha l'atteggiamento psicologico del terzo essendo pacifico il carattere gratuito dell'atto.
3.3 Sulla scorta di quanto sopra esposto e motivato, va quindi accolta la domanda proposta da parte attrice e pertanto va pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti di Parte_1 dell'atto di donazione del 26.4.2019 (a rogito del notaio dott.ssa e trascritto nei Persona_1
registri immobiliari di DI e Piacenza in data 3.5.2019), con cui ha trasferito alla CP_1
madre i beni immobili siti in Corno Giovine, DI e STQU, come sopra meglio identificati.
pagina 9 di 10 4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/22, tenuto conto del tenore degli atti e della non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e sono interamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, revoca ex art. 2901 c.c. e dichiara inefficace nei confronti di l'atto di donazione del 26.4.2019 (a rogito Parte_1
del notaio dott.ssa e trascritto nei registri immobiliari di DI e Piacenza in Persona_1
data 3.5.2019), con cui ha trasferito alla madre i beni immobili siti in CP_1
Corno Giovine, DI e STQU, come meglio identificati in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in € 1.268,00 per spese ed € 5.261,00 per compensi, oltre 15% rimborso delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Tribunale di DI, 09/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
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