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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/10/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G.233/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario.
LE NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
21.10.2025 fissata ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 233/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LIETO IRENE Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BOTTA ANDREA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2024 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “-in via cautelare: sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di addebito nonché dei provvedimenti erogati, presupposti o successivi rispetto a quelli impugnati e/o sospendere l'esecuzione, stante l'infondatezza della pretesa creditoria per i motivi esposti nel presente atto ed il danno dell'opponente per l'esborso di somma che si ritiene non dovuta, sino al termine del giudizio;
- nel merito: a. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza nell'an e nel quantum debeatur, dell'avviso di addebito n. 357 2023 00030086 06 000 ricevuto tramite posta raccomandata in data 29.12.2023, concernente la pretesa creditoria dell'ente nei confronti della ricorrente, ivi quantificata in € 4.559,10, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data ed estremi sconosciuti alla ricorrente e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento impugnato;
b. in ogni caso accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commerciale c. accertare e CP_1 CP_1 dichiarare che la ricorrente non è assoggettata ad alcun obbligo contributivo;
d. CP_1 condannare l' a procedere alla cancellazione d'ufficio della ricorrente dalla Gestione CP_1
Commercianti non sussistendone i presupposti;
e. condannare l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio ex
D.M. n. 55/2014 e ss. mod e int., da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva di essere stata iscritta d'ufficio nella gestione commercianti il 12.04.2013 e di averne chiesto la cancellazione in data 30.07.2013, non avendo mai lavorato in modo prevalente e abituale nel settore commercio e di essere stata solo socia di alcune società ormai cancellate e/o fallite.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva la cessazione della materia del contendere CP_1 poiché l'ente aveva provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito opposto.
Parte ricorrente si opponeva alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed insisteva per l'ordine di cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti.
Istruita documentalmente la causa, previo deposito di note di trattazione scritta era decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 21.10.2025.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203. Per quanto attiene alle condizioni oggettive la norma rimanda alla L. 88/89 art 49 co.1 lett.d) che fa rientrare nel settore terziario le seguenti attività: commerciale e turistica;
di produzione, intermediazione, prestazione servizi finanziari;
professionali, artistiche e ausiliarie. Quanto al requisito soggettivo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della propria famiglia, ivi compresi i parenti e affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e rischi della gestione;
siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze e/o autorizzazioni, e/o iscritti in albi, registri, ruoli. Ne discende che anche i soci devono iscriversi e versare i contributi alla gestione commercianti subordinatamente alla coesistenza dei requisiti indicati dalla suddetta normativa non essendovi ragioni per rendere la posizione di chi svolge la medesima attività commerciale in qualità di socio diversa da chi la esercita a titolo individuale. “Detta assicurazione è posta a protezione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accumunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all'interno dell'impresa” (Cass. 3240/2010). La mera qualifica di socio o di amministratore di una società tanto di persone che di capitali non è sufficiente a fondare l'iscrizione del socio alla gestione commercianti. Con la circolare n. 78/2013 l' ha affermato che “La prova CP_1 circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge e, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso.
Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto e, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco”. E che “nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore”.
Nel caso di specie i requisiti previsti dalla normativa non sono stati provati e, per tale ragione, la domanda della ricorrente di essere cancellata dalla gestione commercianti merita pieno accoglimento.
Ne deriva che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente all' per la gestione CP_1 commercianti.
L'avviso di addebito impugnato è già stato oggetto di sgravio ed esime questo giudice da ogni pronuncia in merito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara non dovute le somme pretese dall' a titolo di contributi dovuti CP_1 alla Gestione Commerciale condannare l' a procedere alla cancellazione CP_1 CP_1
d'ufficio della ricorrente dalla Gestione Commercianti non sussistendone i presupposti;
condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida in € 1.500.00 oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi. 22.10.2025
Il Giudice Onorario
LE NA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G.233/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario.
LE NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
21.10.2025 fissata ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 233/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LIETO IRENE Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BOTTA ANDREA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2024 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “-in via cautelare: sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di addebito nonché dei provvedimenti erogati, presupposti o successivi rispetto a quelli impugnati e/o sospendere l'esecuzione, stante l'infondatezza della pretesa creditoria per i motivi esposti nel presente atto ed il danno dell'opponente per l'esborso di somma che si ritiene non dovuta, sino al termine del giudizio;
- nel merito: a. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza nell'an e nel quantum debeatur, dell'avviso di addebito n. 357 2023 00030086 06 000 ricevuto tramite posta raccomandata in data 29.12.2023, concernente la pretesa creditoria dell'ente nei confronti della ricorrente, ivi quantificata in € 4.559,10, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data ed estremi sconosciuti alla ricorrente e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento impugnato;
b. in ogni caso accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commerciale c. accertare e CP_1 CP_1 dichiarare che la ricorrente non è assoggettata ad alcun obbligo contributivo;
d. CP_1 condannare l' a procedere alla cancellazione d'ufficio della ricorrente dalla Gestione CP_1
Commercianti non sussistendone i presupposti;
e. condannare l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio ex
D.M. n. 55/2014 e ss. mod e int., da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva di essere stata iscritta d'ufficio nella gestione commercianti il 12.04.2013 e di averne chiesto la cancellazione in data 30.07.2013, non avendo mai lavorato in modo prevalente e abituale nel settore commercio e di essere stata solo socia di alcune società ormai cancellate e/o fallite.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva la cessazione della materia del contendere CP_1 poiché l'ente aveva provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito opposto.
Parte ricorrente si opponeva alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed insisteva per l'ordine di cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti.
Istruita documentalmente la causa, previo deposito di note di trattazione scritta era decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 21.10.2025.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203. Per quanto attiene alle condizioni oggettive la norma rimanda alla L. 88/89 art 49 co.1 lett.d) che fa rientrare nel settore terziario le seguenti attività: commerciale e turistica;
di produzione, intermediazione, prestazione servizi finanziari;
professionali, artistiche e ausiliarie. Quanto al requisito soggettivo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della propria famiglia, ivi compresi i parenti e affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e rischi della gestione;
siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze e/o autorizzazioni, e/o iscritti in albi, registri, ruoli. Ne discende che anche i soci devono iscriversi e versare i contributi alla gestione commercianti subordinatamente alla coesistenza dei requisiti indicati dalla suddetta normativa non essendovi ragioni per rendere la posizione di chi svolge la medesima attività commerciale in qualità di socio diversa da chi la esercita a titolo individuale. “Detta assicurazione è posta a protezione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accumunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all'interno dell'impresa” (Cass. 3240/2010). La mera qualifica di socio o di amministratore di una società tanto di persone che di capitali non è sufficiente a fondare l'iscrizione del socio alla gestione commercianti. Con la circolare n. 78/2013 l' ha affermato che “La prova CP_1 circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge e, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso.
Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto e, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco”. E che “nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore”.
Nel caso di specie i requisiti previsti dalla normativa non sono stati provati e, per tale ragione, la domanda della ricorrente di essere cancellata dalla gestione commercianti merita pieno accoglimento.
Ne deriva che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente all' per la gestione CP_1 commercianti.
L'avviso di addebito impugnato è già stato oggetto di sgravio ed esime questo giudice da ogni pronuncia in merito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara non dovute le somme pretese dall' a titolo di contributi dovuti CP_1 alla Gestione Commerciale condannare l' a procedere alla cancellazione CP_1 CP_1
d'ufficio della ricorrente dalla Gestione Commercianti non sussistendone i presupposti;
condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida in € 1.500.00 oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi. 22.10.2025
Il Giudice Onorario
LE NA