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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/09/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
RG 2035 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 18/09/2025, ore 10.15, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Stefano Pellegrino, per parte ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo ed insiste nell'accoglimento della domanda.
L'Avv. Raffaele Vita, per l' , per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, il quale CP_1 si riporta alle eccezioni sollevate nella memoria difensiva.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 2035/2025 all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stafano Pellegrino, come da procura Parte_1 in atti ricorrente
e
in persona legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti resistente dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15.06, assenti le parti delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2025 il ricorrente ha esposto che, con missiva recepita in data 03 dicembre 2024, l' gli comunicava che a seguito di verifiche CP_1 effettuate dallo stesso era “emerso per il periodo 01/01/2014 al 31/07/2014 CP_2 un pagamento non dovuto sulla prestazione di mobilità n. 2014460373 per un importo complessivo di € 5.758,82”, per la seguente motivazione: “indennità di mobilità non dovuta in quanto la domanda è stata presentata in costanza di prestazione Aspi”.
Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso al Comitato provinciale senza esito.
Nel presente ricorso eccepisce di non aver mai riscosso le somme richieste dall' per il periodo di riferimento. CP_2
In ogni caso, qualora l' avesse dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme CP_1 di cui richiede la restituzione, il credito era comunque prescritto.
Ed invero, dalla notificata dell'impugnato avviso di addebito erano trascorsi più di dieci anni ed in quest'arco temporale non era mai stato notificato alcun atto interruttivo, con la conseguenza che era spirato il termine prescrizionale.
Al più, l' qualora avesse dimostrato il pagamento degli importi richiesti CP_2 avrebbe potuto recuperare solo la somma di € 479,83, (5.758:12= 479,83) corrispondente alla quota corrisposta nel mese di dicembre 2014, unica mensilità non coperta dalla prescrizione.
Chiedeva, che venisse accertato e dichiarato che non era tenuto a restituire la somma richiesta in quanto mai percepita ed in ogni caso prescritta.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , che impugnava e CP_1 contestando il dedotto avversario.
Deduceva che la richiesta di ripetizione dell'indebito non era prescritta poiché i pagamenti erano stati effettuati con valuta 20/4/15 (€ 686,43) 28/12/15 (€ 2.059,29)
2/5/16 (€ 1.372,86) 1/6/16 (€ 686,42) 23/3/17 (€ 1.327,10) e la contestazione era stata notificata in data 3/12/24 nel termine decennale previsto dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda l'invocata mancanza dei periodi di mobilità dall'estratto contributivo sosteneva che era evidente che lo stesso risultava aggiornato al netto delle contribuzioni figurative per mobilità non spettante. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa con la presente sentenza.
Occorre, in primo luogo rilevare che le note depositate da parte ricorrente non sono state autorizzate dal giudice e, pertanto, non potranno essere valutate ai fini della decisione della causa.
L'indebito per cui è causa ha ad oggetto la richiesta di restituzione somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità relativamente all'anno 2014.
L' richiede la restituzione di tali somme, per un importo pari ad € 5.758,82, CP_1 ritenendo che la domanda di indennità di mobilità presentata dal ricorrente in data
28.3.2014 non fosse valida in quanto presentata in costanza di prestazione ASPI.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo di non aver mai percepito l'indennità di mobilità.
Tuttavia, quanto sostenuto è smentito dalla documentazione in atti e allegata alla memoria di costituzione dell' . CP_1
Ed invero, sono stati prodotti da parte resistente tutti i pagamenti effettuati dal 2015 al 2017 in favore del ricorrente e a titolo di indennità di mobilità per l'anno 2014.
Quindi è provato che il ricorrente ha percepito l'indennità di pagamento per l'anno
2014.
Non è, altresì, fondata l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, l'indebito si prescrive in dieci anni dal momento dell'avvenuto pagamento.
Dalla documentazione in atti risulta che i pagamenti dell'indennità di mobilità per l'anno 2014 sono avvenuti nel 2015, 2016 e 2017, mentre la richiesta di indebito è del 3.12.2024, quindi inviata prima del decorso del termine decennale di prescrizione.
Passando al merito della questione la richiesta dell' di restituzione somme CP_1 appare legittima per come di seguito si esporrà, anche sulla scia delle pronunce di merito (cfr Tribunale di Reggio Calabria n. 320/2021; Corte di Appello di Reggio
Calabria n. 105/2024, n. 9/2025) sul punto che riconoscono la legittimità dell'indebito per cui è causa.
Appare innanzitutto necessario fare una premessa di ordine generale riguardo al riparto degli oneri probatori in tema di ripetizione dell'indebito pensionistico.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, peraltro, la CP_2 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si CP_1 trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).” (Cass. sent. n. 198/2011).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato di aver diritto alla prestazione di cui si chiede la restituzione.
La domanda di mobilità in deroga è stata presentata dal ricorrente durante la percezione della prestazione ASPI.
Ed invero, il suddetto ha percepito l'ASPI fino al 2.4.2024, mentre la domanda di indennità di mobilità è stata presentata in data 28.3.2024, quindi in costanza della prestazione di cui godeva e secondo l'orientamento espresso dalle sentenze di merito sopra richiamate, a cui questo giudice si conforma, detta domanda non appare valida ai fini della concessione della prestazione di cui si discute. Deve ritenersi come tamquam non esset.
Tale dato emerge chiaramente da fattori interpretativi rilevanti quali: a) la necessità di un apposito provvedimento autorizzativo della per poter procedere all'esame delle domande presentate in costanza di trattamento di disoccupazione ordinario;
b) il rischio di alterare la gradualità delle domande, consentendo una presentazione anticipata delle stesse: nel che, appunto, è la ratio del provvedimento autorizzativo di cui si è appena detto;
c) il fatto che nella disciplina degli ammortizzatori sociali per il 2014, adottata solo in data 27.7.15, non solo non risulta prevista alcuna deroga per le domande presentate anticipatamente (come espressamente disposto, invece, per il 2013), ma addirittura, la mobilità in deroga viene prevista solo per i soggetti licenziati o che provengono già da periodi di mobilità in deroga, con esclusione della categoria cui appartiene la (soggetti che stiano concludendo il periodo di trattamento ordinario di ASPI, Mini ASPI o mobilità ordinaria).
Con riferimento al punto c) si evidenzia che il DM n. 83473 del 1.8.2014, emesso dal
Ministero del Lavoro, nell'ambito del progetto di riforma degli ammortizzatori sociali previsto dalla cd. Legge Fornero, ha stabilito che la mobilità in deroga non possa essere concessa a coloro che hanno i requisiti per la mobilità ordinaria, la ASPI
o la mini ASPI e che, più specificamente, “non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell'indennità ASPI o MINIASPI o disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti”.
Più precisamente, con riferimento ai requisiti per l'anno 2014 è stato previsto dal DM all'art.3 che <Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso: a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo
1978, n. 218; b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni
e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978.>>.
Come si vede, il Decreto ministeriale prevede la mobilità in deroga come trattamento residuale escludendola per i lavoratori che abbiano diritto ( id est che possiedano i relativi requisiti di accesso) ad analoghe prestazioni (<non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.>>) ed è concessa per il 2014 esclusivamente ai lavoratori già destinatari della mobilità in deroga come prosecuzione della stessa per un tempo limitato.
Entrambe le condizioni non sussistono in capo all'appellato sia perché egli possedeva i requisiti per l'accesso ad altra prestazione ASPI, di cui godeva al momento della presentazione della domanda, sia perché la mobilità in deroga per il 2014 poteva essere accordata, nei limiti temporali indicati dal decreto, ai soli lavoratori che ne avessero già beneficiato.
Circa la piena legittimità di tale intervento regolamentare si è espressa la Suprema
Corte con l'Ordinanza n. 16494 del 2023, che, cassando con rinvio la sentenza della
Corte di Appello di Reggio Calabria del 12.11.2021, ha statuito che “ giova rilevare che il D.L. n. 54 del 2013, art. 4, comma 2 non ha posto dei criteri direttivi cui la decretazione interministeriale dovesse attenersi. L'art. 4, comma 2 ha demandato alla decretazione interministeriale la determinazione dei criteri di concessione della mobilità in deroga;
criteri che dovevano riguardare i temi posti dalla norma, tra i quali anche la "continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito".
L'unico limite posto alla decretazione è quello del "rispetto degli equilibri di bilancio programmati" (ancora art. 4, comma 2), osservati i quali la decretazione poteva modulare in autonomia i presupposti della mobilità in deroga per continuazione con pregresso trattamento, senza obbligo alcuno di una prosecuzione necessariamente estesa a pregresse altre prestazioni di sostegno del reddito.
Esercitando l'ampia delega conferita dal D.L. n. 54 del 2013, art. 4, comma 2 il D.I.
n. 83473 ha limitato, per il 2014, l'indennità di mobilità in deroga alla sola continuazione con pregressi trattamenti di mobilità, escludendo misure diverse di sostegno al reddito e, tra queste, l'Aspi”.
Per quanto sopra, il ricorrente non aveva diritto a godere per l'anno 2014 dell'indennità di mobilità in deroga, non usufruendo in precedenza della suddetta prestazione.
E non si può obiettare che il DM dell'1.8.2014 sia successivo alla presentazione della domanda e quindi non dovrebbe avere effetto retroattivo sulla stessa.
In realtà, il DM riguarda gli ammortizzatori sociali per l'intero anno 2014 e non solo per il periodo successivo alla sua emanazione.
L'avvenuta percezione della prestazione in mancanza di una valida domanda giustifica la ripetizione dell'indebito azionata dall' e la reiezione del ricorso. CP_1
Sussistendo in atti la dichiarazione di esenzione spese ex art. 152 disp att. cpc, le stesse verranno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
-Rigetta il ricorso;
-Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso, in Palmi il 18.9.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Giuliana Profazio