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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/09/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Seconda Sezione Civile
R.G. 2321/2023 il Tribunale Ordinario di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GARRITANO ROBERTO, per mandato in atti;
appellante e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
appellato contumace
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Anna Pia Spina, per mandato in atti;
appellata
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1952/2022, pubblicata in data 28.12.2022, il Giudice di pace di
Cosenza ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata da in Parte_1
relazione ai danni materiali subiti dal veicolo Citroen C3 targato EV 560 KJ in conseguenza del sinistro avvenuto in data 8.6.2018 in Castrolibero a seguito dell'impatto con la RD FI targata DT 160 RF, di proprietà di
[...] . A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha CP_1
stigmatizzato l'assenza di compatibilità dei danni riportati dai due mezzi e la dinamica del sinistro, quale dedotta in citazione e riferita dai testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria. Ha, quindi, condannato l'istante alla refusione delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice.
Avverso tale la decisione ha interposto gravame , chiedendo Parte_1
annullarsi la sentenza impugnata e per l'effetto“condannare la società CP_2
e in solido tra loro, al risarcimento del danno all'autovettura
[...] Controparte_1
Citroen C3, in favore del sig. , in ragione di € 7.500,00, pari al valore Parte_1 commerciale dello stesso, oltre alle spese di nuova immatricolazione, al danno conseguente al mancato utilizzo del bollo e dell'assicurazione, nonché al danno da fermo, cioè il danno per il tempo necessario a reperire un mezzo analogo a quello danneggiato, e al danno da ritardato pagamento da quantificare in via equitativa, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
D) riconoscere le spese e le competenze del giudizio di primo grado
e del presente, da liquidare in favore dell'avvocato che dichiara di averle anticipate;
E) in via subordinata: 1) in caso di mancato accoglimento del primi tre motivi di appello, riconoscere la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli venuti in collisione e, per
l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento pari al 50% del danno sopra indicato, per come indicato nel 4° motivo di gravame, ovvero nella misura maggiore o minore che il Magistrato riterrà equa e di giustizia, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare in favore dell'avvocato che dichiara di averle anticipate;
2) in via ancora più gradata, in caso di mancato accoglimento dei primi 4 motivi di appello, condannare il sig. al risarcimento del danno nella misura di cui alla CP_1 lettera “D”.”
Ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure: 1) ha disatteso il contenuto degli scritti difensivi;
2) ha violato precise norme di legge;
3) ha ignorato il comportamento della controparte, la quale la società non ha pag. 2/9 contestato in modo specifico i fatti di causa sui quali si basa l'istanza risarcitoria;
4) ha errato nel considerare fonte di prova la perizia di parte convenuta;
5) ha ignorato l'esistenza della presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma II, C.C.; 6) ha errato nel non dare valore al modello CAI e nel non condannare, quanto meno, il responsabile del sinistro;
7) ha omesso di interrogare i testimoni sui fatti articolati;
8) ha errato nel non considerare come pacifici alcuni fatti non contestati in modo specifico da parte avversa.
Ha resistito al gravame la , chiedendo la conferma della decisione di CP_2
prime cure, in quanto congruamente e logicamente motivata.
Nel corso del procedimento è stata disposta consulenza tecnica modale al fine di accertare la compatibilità dei danni riportati dal veicolo di proprietà attorea con la dinamica del sinistro, quale descritta in atti e confermata dai testimoni sentiti in prime cure.
L'appello è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziati.
Va, innanzitutto, osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, "l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (cfr. CASS. n. 17097/2010; CASS. n. 16056/2016; CASS. n. 19011/2017).
Si rammenta, ancora, che la ricostruzione di un incidente stradale, come l'accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e la colpa (o meno) del pag. 3/9 comportamento dei soggetti coinvolti, costituiscono compito riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento, se informato ad esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali, si sottrae al sindacato di legittimità; e ciò vale anche per quanto riguarda il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia superato o meno la presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ
Giova, ancora, rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., è certamente ammissibile allorquando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro stradale non permetta di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno ovvero di entrambi i protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez.
III, 30 gennaio 1979, n. 689; Cass. civ., sez. III, 26 novembre 1991, n. 12640; Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1994, n. 2038; Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2011, n. 2327;
Tribunale di Bari, sez. civ. III, 6 ottobre 2007, n. 2272, secondo cui “La presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al comma 2 dell'art. 2054,
c.c., costituisce il criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro, e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento”).
Risulta necessario, quindi, rifarsi alla regola di giudizio dettata dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., il quale, com'è noto, dispone che, in caso di scontro di veicoli, debba presumersi fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a produrre il danno.
Orbene, ciò premesso, ritiene il Tribunale che il giudice di prime cure abbia fatto malgoverno delle risultanze probatorie, che convergevano in maniera pag. 4/9 convincente per il riscontro della verificazione del sinistro, nei termini descritti in citazione, sia pure con le precisazioni di seguito evidenziate.
Ed invero, deve premettersi che i testimoni oculari hanno reso le seguenti deposizioni: “Confermo di aver visto la RD FI che, dopo aver superato la mia auto su Via Feudo, a forte velocità, tamponava la che a seguito dell'urto Parte_2
andava a urtare il guardrail posto sulla sinistra. La riportava danni alla Parte_2 parte posteriore, anteriore ed alla fiancata sinistra. La RD FI, oltre alla mia macchina, ha superato l'auto del mio amico che si trovava dietro di me. Parte_3
Il conducente della RD FI si assumeva la responsabilità. Il conducente della
lamentava piccoli dolori ma non ha voluto recarsi in ospedale. Preciso di Pt_2 aver visto l'impatto dei veicoli “( ). Testimone_1
ha dichiarato: “Confermo di aver visto il sinistro e, in Testimone_2 particolare, che la RD FI dopo aver superato la mia auto e quella di
è andata a tamponare la che andava ad urtare Testimone_3 Parte_2 il guardrail posto sulla sinistra. Preciso che il conducente della avvertiva Parte_2 dolore ma non volle andare in pronto soccorso”.
Ciò posto, dalla ricostruzione eseguita dall'ausiliario nominato dalla scrivente risulta confermata la prospettata dinamica del sinistro, consistito in un tamponamento da parte della RD FI del settore posteriore destro della
Citroen C3 che, per effetto dell'impatto, urtava contro il guardrail posto sulla sinistra della carreggiata.
Ad avviso di chi scrive, la ricostruzione della duplice fase del sinistro spiega, in termini convincenti, la differenza di entità tra i danni subiti dai due veicoli, limitati sul veicolo tamponante e consistenti quelli del veicolo C3, Pt_2
atteso che una parte dei danni risulta conseguente al secondo urto del veicolo contro il guard rail, avvenuto ad alta velocità, dopo il tamponamento iniziale da parte del veicolo RD FI.
Ed invero, a seguito di idoneo sopralluogo, di cui è stata fornita rappresentazione fotografica e dell'esame della documentazione prodotta dalle pag. 5/9 parti, il tecnico ha riferito che verso le ore 19,50 dell'8/06/2028, Parte_1
alla guida della sua CITROEN C3 targata EV560KJ, senza passeggeri
[...]
a bordo, provenendo dalla direzione bivio di Via S. Marco del Comune di
Castrolibero verso bivio di Via Pirelli del Comune Rende percorreva – a velocità sostenuta - il tratto comunale extraurbano curvilineo, in discesa ed a unico senso di circolazione, denominato Via Feudo, in conglomerato bituminoso in presumibili normali condizioni di manutenzione ed efficienza e privo di anomalie. Buone, presumibilmente, erano le condizioni di visibilità naturale data l'ora estiva, sebbene l'asfalto, verosimilmente, fosse bagnato a causa di pioggia caduta in precedenza.
Giunto in prossimità della progressiva 1 + 024 circa computata dal suddetto bivio con Via S. Marco -preso come caposaldo, in pieno tratto curvilineo, a causa del tamponamento subito sul settore posteriore destro della sua auto ad opera della RD FI targata DT160RF e condotta da , Persona_1
perdeva il controllo del proprio veicolo.
Questo, dirigendosi a sinistra della sede stradale, impattava, dapprima frontalmente e poi lateralmente in modo strisciante contro il guardrail metallico a due onde ivi installato, a protezione della scarpata per m 26 circa. L'urto si estrinsecava, alla progressiva 1 + 024 circa, tra l'intero settore anteriore, quello laterale sinistro e l'intero tratto di singola barriera - lungo m 3 circa - compreso tra i due paletti di sostegno in acciaio.
Conclusivamente, l'ausiliario ha chiarito che: “Presumibilmente l'urto si verificò mentre la era impegnata ad allargare la traiettoria di marcia per poter Parte_2 meglio affrontare la curva destrorsa spostandosi, perciò, verso il margine di sinistra. Al suo rallentamento, nello spazio stradale rimasto disponibile sulla destra si incuneò la
RD FI che, procedendo con velocità superiore, la urtò sul settore posteriore destro, innescando la rotazione antioraria del veicolo tamponato che si diresse così, in modo fortemente angolato sul guardrail ove certamente subì una parte dei danni prima descritti. Il differenziale di velocità tra i due veicoli, di certo non elevato a causa del pag. 6/9 limitato danno al settore posteriore destro della e quello al settore Parte_2 anteriore sinistro della RD FI, era comunque sufficiente, a causa della velocità e dell'asfalto bagnato, a far dirigere la prima verso il guardrail.”
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto del fatto che teneva Parte_1
una velocità di guida non conforme alle condizioni dei luoghi, appare equo attribuire il 60% della responsabilità del sinistro al veicolo tamponante e la residua parte all'odierno attore.
Quanto alla stima dei danni, l'ausiliario ha chiarito la parziale compatibilità dei danni riportati dalle vetture con la dinamica del sinistro, sopra ricostruita, atteso che alcuni danni presenti sulla sono da considerarsi Parte_2
certamente pregressi (ad esempio il danno sul settore anteriore destro, sul sottoporta posteriore sinistro, sulla parte terminale bassa dello sportello posteriore sinistro e sull'arco passaruote); il secondo è che i consistenti danni sul settore anteriore del veicolo sono stati certamente aggravati dalla condotta di guida del conducente della a causa della sua velocità Parte_2
certamente non moderata.
Il tecnico ha, quindi, provveduto alla stima del valore dell'autoveicolo non danneggiato, all'epoca del sinistro, è di € 6.800,00 (immagine 32 in basso, tratta da Quattroruote INFOCAR), stralciato le voci di danno ritenute non compatibili e distinto i danni riportati dalla in conseguenza del Parte_2
tamponamento, ammontanti ad € 1.211,32 IVA esclusa e quelli determinati dal successivo urto contro il guardrail, che ammontano ad € 6.454,50 IVA esclusa.
Il valore della seconda stima, perciò, diventa pari a:
€ (6.454,50 – 2.581,80) = € 3.872,70
Pertanto il danno sulla provocato dal tamponamento da parte Parte_2
della RD FI è il seguente:
€ (1.211,32 + 3.872,70) = € 5.084,02 (IVA esclusa).
(6.454,50 – 2.581,80).
pag. 7/9 Ne consegue che all'odierno spetta un risarcimento pari a € 5.084,02, Pt_1
oltre IVA come per legge, nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita nell'accoglimento dell'appello.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, del riconoscimento della corresponsabilità in capo all'appellante nonché della difficoltà della ricostruzione della dinamica del sinistro, le spese del doppio grado devono essere compensate per metà e per la residua metà gravano sulle appellate, rimaste soccombenti.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, chiarito che le stesse rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero, nella specie, avuto riguardo alla natura degli accertamenti espletati ed ai relativi esiti, le stesse sono poste definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna ed in solido nei confronti del ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Giudice di Pace Cosenza n. Parte_1
1952/2022 così provvede:
➢ Accoglie l'appello e per l'effetto condanna e la Controparte_1
l pagamento, in favore di parte appellante, della somma CP_2
di euro 5.084,02, oltre IVA come per legge, nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
➢ Compensa per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna gli appellati al pagamento, in favore di , della residua Parte_4 metà, che liquida, quanto al primo grado, in euro 550,00 per compensi, e, quanto al presente procedimento in € 2.540,00, oltre 15 % per spese pag. 8/9 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Garritano, dichiaratosene anticipatario;
➢ Pone definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna ed in solido nei confronti dell'ausiliario le spese di ctu.
Cosenza, 29.9.2025
Il Giudice
Germana Maffei
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Seconda Sezione Civile
R.G. 2321/2023 il Tribunale Ordinario di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GARRITANO ROBERTO, per mandato in atti;
appellante e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
appellato contumace
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Anna Pia Spina, per mandato in atti;
appellata
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1952/2022, pubblicata in data 28.12.2022, il Giudice di pace di
Cosenza ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata da in Parte_1
relazione ai danni materiali subiti dal veicolo Citroen C3 targato EV 560 KJ in conseguenza del sinistro avvenuto in data 8.6.2018 in Castrolibero a seguito dell'impatto con la RD FI targata DT 160 RF, di proprietà di
[...] . A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha CP_1
stigmatizzato l'assenza di compatibilità dei danni riportati dai due mezzi e la dinamica del sinistro, quale dedotta in citazione e riferita dai testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria. Ha, quindi, condannato l'istante alla refusione delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice.
Avverso tale la decisione ha interposto gravame , chiedendo Parte_1
annullarsi la sentenza impugnata e per l'effetto“condannare la società CP_2
e in solido tra loro, al risarcimento del danno all'autovettura
[...] Controparte_1
Citroen C3, in favore del sig. , in ragione di € 7.500,00, pari al valore Parte_1 commerciale dello stesso, oltre alle spese di nuova immatricolazione, al danno conseguente al mancato utilizzo del bollo e dell'assicurazione, nonché al danno da fermo, cioè il danno per il tempo necessario a reperire un mezzo analogo a quello danneggiato, e al danno da ritardato pagamento da quantificare in via equitativa, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
D) riconoscere le spese e le competenze del giudizio di primo grado
e del presente, da liquidare in favore dell'avvocato che dichiara di averle anticipate;
E) in via subordinata: 1) in caso di mancato accoglimento del primi tre motivi di appello, riconoscere la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli venuti in collisione e, per
l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento pari al 50% del danno sopra indicato, per come indicato nel 4° motivo di gravame, ovvero nella misura maggiore o minore che il Magistrato riterrà equa e di giustizia, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare in favore dell'avvocato che dichiara di averle anticipate;
2) in via ancora più gradata, in caso di mancato accoglimento dei primi 4 motivi di appello, condannare il sig. al risarcimento del danno nella misura di cui alla CP_1 lettera “D”.”
Ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure: 1) ha disatteso il contenuto degli scritti difensivi;
2) ha violato precise norme di legge;
3) ha ignorato il comportamento della controparte, la quale la società non ha pag. 2/9 contestato in modo specifico i fatti di causa sui quali si basa l'istanza risarcitoria;
4) ha errato nel considerare fonte di prova la perizia di parte convenuta;
5) ha ignorato l'esistenza della presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma II, C.C.; 6) ha errato nel non dare valore al modello CAI e nel non condannare, quanto meno, il responsabile del sinistro;
7) ha omesso di interrogare i testimoni sui fatti articolati;
8) ha errato nel non considerare come pacifici alcuni fatti non contestati in modo specifico da parte avversa.
Ha resistito al gravame la , chiedendo la conferma della decisione di CP_2
prime cure, in quanto congruamente e logicamente motivata.
Nel corso del procedimento è stata disposta consulenza tecnica modale al fine di accertare la compatibilità dei danni riportati dal veicolo di proprietà attorea con la dinamica del sinistro, quale descritta in atti e confermata dai testimoni sentiti in prime cure.
L'appello è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziati.
Va, innanzitutto, osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, "l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (cfr. CASS. n. 17097/2010; CASS. n. 16056/2016; CASS. n. 19011/2017).
Si rammenta, ancora, che la ricostruzione di un incidente stradale, come l'accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e la colpa (o meno) del pag. 3/9 comportamento dei soggetti coinvolti, costituiscono compito riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento, se informato ad esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali, si sottrae al sindacato di legittimità; e ciò vale anche per quanto riguarda il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia superato o meno la presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ
Giova, ancora, rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., è certamente ammissibile allorquando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro stradale non permetta di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno ovvero di entrambi i protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez.
III, 30 gennaio 1979, n. 689; Cass. civ., sez. III, 26 novembre 1991, n. 12640; Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1994, n. 2038; Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2011, n. 2327;
Tribunale di Bari, sez. civ. III, 6 ottobre 2007, n. 2272, secondo cui “La presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al comma 2 dell'art. 2054,
c.c., costituisce il criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro, e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento”).
Risulta necessario, quindi, rifarsi alla regola di giudizio dettata dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., il quale, com'è noto, dispone che, in caso di scontro di veicoli, debba presumersi fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a produrre il danno.
Orbene, ciò premesso, ritiene il Tribunale che il giudice di prime cure abbia fatto malgoverno delle risultanze probatorie, che convergevano in maniera pag. 4/9 convincente per il riscontro della verificazione del sinistro, nei termini descritti in citazione, sia pure con le precisazioni di seguito evidenziate.
Ed invero, deve premettersi che i testimoni oculari hanno reso le seguenti deposizioni: “Confermo di aver visto la RD FI che, dopo aver superato la mia auto su Via Feudo, a forte velocità, tamponava la che a seguito dell'urto Parte_2
andava a urtare il guardrail posto sulla sinistra. La riportava danni alla Parte_2 parte posteriore, anteriore ed alla fiancata sinistra. La RD FI, oltre alla mia macchina, ha superato l'auto del mio amico che si trovava dietro di me. Parte_3
Il conducente della RD FI si assumeva la responsabilità. Il conducente della
lamentava piccoli dolori ma non ha voluto recarsi in ospedale. Preciso di Pt_2 aver visto l'impatto dei veicoli “( ). Testimone_1
ha dichiarato: “Confermo di aver visto il sinistro e, in Testimone_2 particolare, che la RD FI dopo aver superato la mia auto e quella di
è andata a tamponare la che andava ad urtare Testimone_3 Parte_2 il guardrail posto sulla sinistra. Preciso che il conducente della avvertiva Parte_2 dolore ma non volle andare in pronto soccorso”.
Ciò posto, dalla ricostruzione eseguita dall'ausiliario nominato dalla scrivente risulta confermata la prospettata dinamica del sinistro, consistito in un tamponamento da parte della RD FI del settore posteriore destro della
Citroen C3 che, per effetto dell'impatto, urtava contro il guardrail posto sulla sinistra della carreggiata.
Ad avviso di chi scrive, la ricostruzione della duplice fase del sinistro spiega, in termini convincenti, la differenza di entità tra i danni subiti dai due veicoli, limitati sul veicolo tamponante e consistenti quelli del veicolo C3, Pt_2
atteso che una parte dei danni risulta conseguente al secondo urto del veicolo contro il guard rail, avvenuto ad alta velocità, dopo il tamponamento iniziale da parte del veicolo RD FI.
Ed invero, a seguito di idoneo sopralluogo, di cui è stata fornita rappresentazione fotografica e dell'esame della documentazione prodotta dalle pag. 5/9 parti, il tecnico ha riferito che verso le ore 19,50 dell'8/06/2028, Parte_1
alla guida della sua CITROEN C3 targata EV560KJ, senza passeggeri
[...]
a bordo, provenendo dalla direzione bivio di Via S. Marco del Comune di
Castrolibero verso bivio di Via Pirelli del Comune Rende percorreva – a velocità sostenuta - il tratto comunale extraurbano curvilineo, in discesa ed a unico senso di circolazione, denominato Via Feudo, in conglomerato bituminoso in presumibili normali condizioni di manutenzione ed efficienza e privo di anomalie. Buone, presumibilmente, erano le condizioni di visibilità naturale data l'ora estiva, sebbene l'asfalto, verosimilmente, fosse bagnato a causa di pioggia caduta in precedenza.
Giunto in prossimità della progressiva 1 + 024 circa computata dal suddetto bivio con Via S. Marco -preso come caposaldo, in pieno tratto curvilineo, a causa del tamponamento subito sul settore posteriore destro della sua auto ad opera della RD FI targata DT160RF e condotta da , Persona_1
perdeva il controllo del proprio veicolo.
Questo, dirigendosi a sinistra della sede stradale, impattava, dapprima frontalmente e poi lateralmente in modo strisciante contro il guardrail metallico a due onde ivi installato, a protezione della scarpata per m 26 circa. L'urto si estrinsecava, alla progressiva 1 + 024 circa, tra l'intero settore anteriore, quello laterale sinistro e l'intero tratto di singola barriera - lungo m 3 circa - compreso tra i due paletti di sostegno in acciaio.
Conclusivamente, l'ausiliario ha chiarito che: “Presumibilmente l'urto si verificò mentre la era impegnata ad allargare la traiettoria di marcia per poter Parte_2 meglio affrontare la curva destrorsa spostandosi, perciò, verso il margine di sinistra. Al suo rallentamento, nello spazio stradale rimasto disponibile sulla destra si incuneò la
RD FI che, procedendo con velocità superiore, la urtò sul settore posteriore destro, innescando la rotazione antioraria del veicolo tamponato che si diresse così, in modo fortemente angolato sul guardrail ove certamente subì una parte dei danni prima descritti. Il differenziale di velocità tra i due veicoli, di certo non elevato a causa del pag. 6/9 limitato danno al settore posteriore destro della e quello al settore Parte_2 anteriore sinistro della RD FI, era comunque sufficiente, a causa della velocità e dell'asfalto bagnato, a far dirigere la prima verso il guardrail.”
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto del fatto che teneva Parte_1
una velocità di guida non conforme alle condizioni dei luoghi, appare equo attribuire il 60% della responsabilità del sinistro al veicolo tamponante e la residua parte all'odierno attore.
Quanto alla stima dei danni, l'ausiliario ha chiarito la parziale compatibilità dei danni riportati dalle vetture con la dinamica del sinistro, sopra ricostruita, atteso che alcuni danni presenti sulla sono da considerarsi Parte_2
certamente pregressi (ad esempio il danno sul settore anteriore destro, sul sottoporta posteriore sinistro, sulla parte terminale bassa dello sportello posteriore sinistro e sull'arco passaruote); il secondo è che i consistenti danni sul settore anteriore del veicolo sono stati certamente aggravati dalla condotta di guida del conducente della a causa della sua velocità Parte_2
certamente non moderata.
Il tecnico ha, quindi, provveduto alla stima del valore dell'autoveicolo non danneggiato, all'epoca del sinistro, è di € 6.800,00 (immagine 32 in basso, tratta da Quattroruote INFOCAR), stralciato le voci di danno ritenute non compatibili e distinto i danni riportati dalla in conseguenza del Parte_2
tamponamento, ammontanti ad € 1.211,32 IVA esclusa e quelli determinati dal successivo urto contro il guardrail, che ammontano ad € 6.454,50 IVA esclusa.
Il valore della seconda stima, perciò, diventa pari a:
€ (6.454,50 – 2.581,80) = € 3.872,70
Pertanto il danno sulla provocato dal tamponamento da parte Parte_2
della RD FI è il seguente:
€ (1.211,32 + 3.872,70) = € 5.084,02 (IVA esclusa).
(6.454,50 – 2.581,80).
pag. 7/9 Ne consegue che all'odierno spetta un risarcimento pari a € 5.084,02, Pt_1
oltre IVA come per legge, nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita nell'accoglimento dell'appello.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, del riconoscimento della corresponsabilità in capo all'appellante nonché della difficoltà della ricostruzione della dinamica del sinistro, le spese del doppio grado devono essere compensate per metà e per la residua metà gravano sulle appellate, rimaste soccombenti.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, chiarito che le stesse rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero, nella specie, avuto riguardo alla natura degli accertamenti espletati ed ai relativi esiti, le stesse sono poste definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna ed in solido nei confronti del ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Giudice di Pace Cosenza n. Parte_1
1952/2022 così provvede:
➢ Accoglie l'appello e per l'effetto condanna e la Controparte_1
l pagamento, in favore di parte appellante, della somma CP_2
di euro 5.084,02, oltre IVA come per legge, nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
➢ Compensa per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna gli appellati al pagamento, in favore di , della residua Parte_4 metà, che liquida, quanto al primo grado, in euro 550,00 per compensi, e, quanto al presente procedimento in € 2.540,00, oltre 15 % per spese pag. 8/9 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Garritano, dichiaratosene anticipatario;
➢ Pone definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna ed in solido nei confronti dell'ausiliario le spese di ctu.
Cosenza, 29.9.2025
Il Giudice
Germana Maffei
pag. 9/9