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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/07/2024, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2501/2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Di Paola e Parte_1 CodiceFiscale_1
con domicilio eletto presso il suo studio in Piacenza, Stradone Farnese, 3/A;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marialuisa Bosi e Parte_2 CodiceFiscale_2
con domicilio eletto presso il suo studio in Piacenza, Via del Consiglio 11;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Chignolo Po, in data 01.05.1994, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chignolo Po, alla Parte II,
n. 3, serie A, dell'anno 1994; separati consensualmente con verbale in data 22.06.2018 e relativo decreto di omologa del
28.06.2018;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, che vivono separati di fatto già dal mese di giugno 2018, si impegnano al reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Chignolo Po (PV), Via Cremona n. 16/A, di esclusiva proprietà del
Sig. viene assegnata al Sig. La casa sita in Chignolo Po(PV), di Parte_1 Parte_1
proprietà del sig. via Sandro Pertini n.1, attualmente abitata dalla sig.ra Parte_1 unitamente alla figlia minore , viene assegnata alla Sig.ra che la Parte_2 Per_1 Pt_2 abiterà con la figlia sino a quando avrà raggiunto la piena autosufficienza economica. Per_1
A tale scopo il Sig. si impegna fin d'ora a stipulare contratto di comodato gratuito per Pt_1
anni venti (20) a favore della sig.ra che dunque potrà abitare la casa per tale periodo a Pt_2
prescindere dal raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia minore
. Per_1
3) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1
residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori assumono il preciso obbligo di collaborare tra loro per tutto quanto necessario nell'interesse della figlia minore per assicurarle cura, educazione, istruzione ed assistenza morale e garantirle una sana e serena crescita, astenendosi in particolare da qualsiasi comportamento che, in qualche modo, anche indiretto, possa screditare l'una o l'altra figura genitoriale. Ogni controversia, tra i genitori, dovrà essere discussa e affrontata senza la presenza della figlia minore. I coniugi si adopereranno affinché
conservi rapporti significativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Per_1
verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative alla minore di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi la vita della medesima.
4) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore ogni volta che sia desiderio suo o della Per_1
figlia medesima, nel rispetto dei suoi impegni scolastici, extrascolastici e sociali e tenendo in debito conto le esigenze della sua crescente età. La frequentazione della figlia minore con i genitori verrà regolata dalle parti in modo che il padre potrà tenere con sé la minore secondo le seguenti modalità:
- in via alternata con la madre, nel fine settimana, dal sabato mattina sino al lunedì mattina successivo, accompagnandola poi a casa della madre ovvero presso l'istituto scolastico di riferimento;
- un giorno alla settimana, dalle ore 15,30/16,00 sino alle ore 8,30 del giorno successivo
(rispettivamente prelevandola e riaccompagnandola all'istituto scolastico frequentato).
Eventuali imprevisti dei genitori rispetto a quanto concordato dovranno essere comunicati all'altro genitore con almeno 24h ore di preavviso, chiedendo all'altro la disponibilità di tenere la figlia senza che ne risulti alterato il calendario delle frequentazioni, salvo diversi accordi tra i
Pag. 2 di 6 coniugi per agevolare la frequentazione genitore-figlia. Per il periodo estivo i genitori concorderanno le settimane di vacanza da trascorrere con la figlia entro il 31 maggio di ogni anno;
in ogni caso i genitori potranno trascorrere insieme ad , almeno due settimane di Per_1
vacanze, anche non consecutive.
Le vacanze natalizie verranno trascorse dalla figlia per metà con la madre e per metà con il padre in modo tale che possa alternativamente passare il Natale con l'uno ed il Capodanno con l'altro; le vacanze pasquali saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore in base al principio dell'alternanza. Per le ulteriori festività da calendario, civili e religiose, i genitori cercheranno di suddividere le stesse, equamente, secondo il criterio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni lavorativi;
Resta naturalmente intesa fra le parti la disponibilità ad avvicendarsi nella custodia della figlia anche diversamente da quanto stabilito, previ opportuni accordi.
5) La figlia , maggiorenne, di anni 25, è indipendente economicamente ed attualmente è Per_2
residente nella già casa coniugale sita in Chignolo Po (PV), Via Cremona n. 16/A, all'epoca della separazione assegnata alla ed alle tre figlie, e poiché le condizioni strutturali lo Pt_2 consentono continuerà a vivere presso il predetto immobile, mentre il padre continuerà a vivere nella taverna annessa (struttura indipendente e dotata di tutti i servizi) come già dall'epoca della separazione;
le spese dell'immobile (ordinarie e straordinarie) continueranno ad essere sostenute dal sig. Pt_1
6) La figlia , maggiorenne, di anni 27, attualmente residente in [...]presso Per_3
l'immobile già casa coniugale, ma domiciliata in San Colombano, gestisce unitamente alla madre un'attività commerciale, Bar Tabacchi sita in Miradolo Terme che cesserà alla fine di maggio 2024, stanti le costanti perdite;
la medesima non è pertanto al momento autosufficiente economicamente e regolerà direttamente la sua situazione economica con il sig. che già ultimamente provvede alle sue necessità . Pt_1
7) Il padre corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2
minore , sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della medesima, Per_1
la complessiva somma mensile di € 1.000,00 (mille/00) entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
Pag. 3 di 6 8) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno regolate secondo lo schema del Per_1 protocollo del Tribunale di Pavia (2323/16) e la suddivisione sarà operata come segue: 75% a carico del Sig. ed il rimanente 25% a carico della Sig.ra Pt_1 Pt_2
9) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma mensile Pt_1 Pt_2
di € 350,00 (trecentocinquanta/00) da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat come per legge. I ricorrenti concordano espressamente che, qualora la sig.ra lasci per qualsivoglia motivo l'immobile Pt_2
assegnatole come da comodato ventennale di cui al punto 2 del presente atto, il suddetto assegno divorzile automaticamente passerà da € 350,00 ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili, rivalutabili annualmente come per legge;
lo stesso incremento verrà attuato, automaticamente e senza che la debba formulare alcuna richiesta, quando il non sarà più tenuto al Pt_2 Pt_1
versamento del contributo al mantenimento della figlia , in quanto completamente Per_1
autosufficiente.
10) I coniugi concordano che tutte le spese straordinarie relative all'immobile sito in Chignolo
Po (PV), Via Pertini assegnato alla Sig.ra per il periodo di cui al precedente punto 2, Pt_2 saranno a carico del Sig. Pt_1
11) L'autovettura Renault Captur Td tg. FD821JS di proprietà del Sig. rimarrà in uso alla Pt_1
Sig.ra e gli oneri relativi a detta autovettura (intesi esclusivamente assicurazione e Pt_2
bollo) saranno integralmente a carico del Sig. Pt_1
12) I coniugi si concedono reciproco consenso per sé e per la figlia minore alla richiesta Per_1
e rilascio dei documenti per l'espatrio, impegnandosi sin d'ora a collaborare per il rilascio di detti documenti.
13) I coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni economiche patrimoniali tra loro pendenti e ad eccezione di quanto stabilito nei precedenti punti del presente accordo di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo ragione e/o causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
05.06.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Pag. 4 di 6 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 28.06.2018 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 22.06.2018. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da da Parte_1
n Chignolo Po il giorno 01.05.1994 (atto n.3, parte II, serie A, anno 1994); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.07.2024
Pag. 5 di 6 Il Giudice est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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