Ordinanza cautelare 8 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 12 novembre 2020
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 24 dicembre 2020
Sentenza 8 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 08/04/2021, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 00450/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sicurezza e Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Erra e Andrea Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di RO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferruccio Lembo e Alfredo Biagini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Biagini, in 30135 Venezia, S. Croce 466/G, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ST GR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Petricca e Lorenzo Colazzilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione del Dirigente del Settore lavori pubblici, suolo, fabbricati, patrimonio, espropri, ufficio acquisti e gare ambiente ecologia, sistemi informativi, Sezione Appalti e Gare, del Comune di RO n. 1288 del 8 luglio 2020, di " aggiudicazione definitiva con valore di efficacia appalto concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ";
- della nota PEC del 16/7 di comunicazione della D.D. 1288/2020 di aggiudicazione definitiva della gara de qua ;
- del bando/disciplinare di gara e del Capitolato Speciale;
- della D.D. n. 1036 del 26 maggio 2020 di ammissione dei 4 concorrenti alle successive fasi di gara, comunicata con nota PEC del 27 maggio 2020;
- del " report procedura documentazione amministrativa " del 19 maggio 2020;
- del " report procedura valutazione offerte tecniche " dell'8 e 9 giugno 2020;
- del " report procedura valutazione migliorie offerte tecniche " del 15 giugno 2020;
- delle note pec della Sezione Acquisti e Gare del Comune di RO del 28 luglio 2020 e del 24 agosto 2020 recanti diniego parziale all'accesso all'offerta tecnica chiesto con istanze del 16/7 e del 6 agosto 2020;
- delle note pec del Servizio Acquisti e gare del Comune di RO del 2 settembre 2020 di rigetto della richiesta di esclusione della ditta aggiudicataria formulata con nota del 25 agosto 2020;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso, con particolare riguardo ove necessario, per quanto di ragione alla determinazione a contrarre n. 519 del 4 marzo 2020;
nonché per
- la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
- l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara de qua;
- il conseguente subentro nel contratto in corso d'esecuzione;
in via gradata, il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti illegittimi impugnati.
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentati da Sicurezza e Ambiente s.p.a. in data 29 dicembre 2020 altresì:
- della nota PEC del 3/12/2020, con la quale il RUP riteneva " di non disporre di elementi sufficienti per giudicare non adeguata l'offerta di ST ";
- della nota e-mail del 10 novembre 2020, assunta al protocollo comunale al n. 76997 del 16 novembre 2020 e trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC il 3 dicembre 2020, con la quale il RUP comunicava le “ considerazioni ” della Commissione giudicatrice in ordine alla " serietà dell'offerta " dell'aggiudicataria;
- del provvedimento di estremi e data sconosciuti con il quale il Comune di RO confermava l'aggiudicazione della gara de qua a ST GR s.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto conseguente e comunque connesso.
C) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentati da Sicurezza e Ambiente s.p.a. in data 28 gennaio 2020 per l’accoglimento delle domande già proposte con il ricorso e con il ricorso per motivi aggiunti presentati in data 29 dicembre 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di RO e di ST GR s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di RO (in seguito il Comune) indiceva una procedura aperta “ per l'affidamento in concessione del servizio di pulizia e ripristino condizioni sicurezza stradale post incidente e reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali sulle strade del comune di RO tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a. ", della durata di 24 mesi con " facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi ", del valore massimo stimato di € 200.000 IVA esclusa.
L’affidamento avveniva mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di attribuzione dei punteggi di cui all’art. 17 del bando tra cui in particolare:
- il sub criterio 1.2, “ Numero dei centri logistici operativi CLO ulteriori rispetto a quello (1) previsto quale requisito minimo obbligatorio ”, “ 5 punti per ogni CLO fino ad un max di 15 punti ”;
- il sub criterio 2.1, “ Numero di veicoli polifunzionali VPA ulteriori rispetto a quello (1) previsto quale requisito minimo obbligatorio ”, “ 5 punti per ogni veicolo fino ad un max di 15 punti ”.
L’art. 20, comma 3, del bando stabiliva " nel caso di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà ai sensi dell'art. 77 del RD 827/1924 ".
1.1. Partecipavano alla procedura quattro concorrenti e all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, Sicurezza e Ambiente s.p.a. (in seguito, Sicurezza e Ambiente) e ST GR s.r.l. (in seguito, ST) risultavano entrambe prime con il punteggio massimo di100 punti.
Il Comune invitava quindi tali imprese a formulare, entro il termine di tre giorni, una offerta migliorativa “ ai fini della sicurezza stradale e prevenzione dei sinistri ” in relazione ai seguenti due elementi:
1) “ numero di interventi di ripristino buche in due anni superficie massima di 5 mq e entro 24 ore dalla chiamata” ;
2) “ numero di interventi di recupero e smaltimento carcasse di animali rinvenuti su strade in due anni e entro 24 ore dalla chiamata” .
Sicurezza e Ambiente offriva, per il biennio di riferimento, 100 interventi di “ ripristino buche ” e 25 “ rimozioni carcasse ”; ST invece offriva 745 interventi di ripristino buche e 745 interventi di rimozione carcasse di animali.
Con determinazione dirigenziale dell’8 luglio 2020, comunicata in data 16 luglio 2020, il Comune aggiudicava l’appalto a ST.
1.2. In data 16 luglio 2020 e in data 25 agosto 2020, la ricorrente presentava istanza di accesso all’offerta di ST, che veniva esibita dal Comune con l’oscuramento delle parti relative alla identificazione dei centri logistici operativi (CLO) e delle targhe dei veicoli messi a disposizione per il servizio.
2. Con ricorso notificato in data 14 settembre 2020 e depositato in data 17 settembre 2020, Sicurezza e Ambiente impugnava gli atti della procedura di gara proponendo i seguenti motivi.
I - V iolazione di legge; violazione e falsa applicazione art. 77 r.d. n. 827 del 1924 e 97, comma 3 e 6, ultimo alinea d.lgs 50 del 2016; eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto d'istruttoria e motivazione e sviamento.
L’offerta complessiva di ST, all’esito della presentazione dell’offerta migliorativa di ulteriori 745 interventi di ripristino buche e 745 interventi di rimozione carcasse di animali, risulterebbe del tutto anomala, non sostenibile e manifestamente priva di qualsivoglia credibilità e sostenibilità. Il costo degli interventi aggiuntivi promessi sarebbe superiore all’importo complessivo stimato della concessione. Il Comune, pertanto, avrebbe dovuto avviare il procedimento di valutazione dell’anomalia ed escludere l’offerta di Pista dalla gara.
II - Violazione di legge; violazione e falda applicazione dell’art. art. 77 r.d. n. 827 del 1924; eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto d'istruttoria e motivazione e sviamento .
In subordine, la ricorrente chiede la riedizione del sub procedimento di miglioria, in quanto l'art. 77 del r.d. n. 827 del 1924 prevede che, in caso di ex aequo , la stazione appaltante possa chiedere ai primi graduati il miglioramento dell'offerta proposta. Nella specie, invece, la stazione appaltante come offerta migliorativa ha chiesto la rimozione delle carcasse di animali, attività del tutto estranea rispetto all'oggetto del servizio.
3. Costituitisi in giudizio il Comune di RO e la società ST eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato all’Amministrazione ad un indirizzo presente nel registro INI-PA e non nel registro Reginde.
Nel merito il Comune rilevava:
- quanto alla prima censura, che l’Amministrazione “ non verserà alcun corrispettivo ”, tenuto conto che il corrispettivo va versato direttamente dal responsabile della compromissione della sicurezza stradale, e che pertanto “ l’amministrazione non deve occuparsi di verificare e quantificare la esatta remunerazione degli interventi offerti, bensì soltanto la corretta esecuzione degli stessi” ;
- quanto alla seconda censura, che la miglioria richiesta avrebbe ad oggetto “ proprio obbligazioni già dedotte negli atti di gara e riferite ad eventi accidentali ”.
4. Con ordinanza n. 493 dell’8 ottobre 2020 questa Sezione accoglieva la domanda cautelare proposta dalla ricorrente sul rilievo che “l’entità delle prestazioni migliorative offerte dalla aggiudicataria – 745 ‘ripristini buche’ e 745 ‘rimozioni carcasse’ – rapportata al valore del contratto indicato nella legge di gara, integri una di quelle ipotesi particolari di macro sproporzione che impongono all’Amministrazione di attivare la c.d. verifica facoltativa della serietà dell’offerta”.
5. Con note del 3 e del 10 dicembre 2020 il R.U.P. comunicava di non disporre di elementi sufficienti per giudicare non adeguata l’offerta di ST e confermava l’aggiudicazione in favore di tale società rilevando:
- che “ la Commissione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnico-amministrativa, tenendo in considerazione il fatto che la concessione in oggetto non prevede alcun onere a carico dell’Amministrazione, ha ritenuto non necessario effettuare un giudizio di congruità dell’offerta ”;
- che a seguito dell’ordinanza di questo TAR il Presidente della commissione ha esplicitato la propria posizione “ ribadendo le difficoltà oggettive a valutare la congruità delle offerte migliorative mancando un prezzo di riferimento ”;
- che i costi sostenuti negli anni precedenti in relazione a tali interventi migliorativi erano stati particolarmente contenuti e comunque oggetto di ristoro da parte delle compagnie assicuratrici.
6. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 29 dicembre 2020, la società Sicurezza e Ambiente ha impugnato anche le sopra richiamate note, proponendo i seguenti motivi.
A) Illegittimità derivata.
In ragione dei motivi già dedotti con il ricorso principale.
B) Illegittimità propria.
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016; elusione dell’ordinanza cautelare n. 493 del 2020; eccesso di potere eccesso di potere per difetto d'istruttoria, manifesta illogicità, falsità dei presupposti e sviamento.
Il Comune avrebbe omesso di individuare i costi delle prestazioni migliorative offerte dall'aggiudicataria per verificarne l'impatto sulla sostenibilità/serietà dell'offerta, tenuto conto del “ valore del contratto ”, come richiesto dall’ordinanza cautelare. Ad avviso della ricorrente, considerato che non si è mai verificato, né mai potrebbe verificarsi che vi siano 745 carcasse da rimuovere per biennio, il Comune non poteva legittimamente aggiudicare la gara a ST la cui offerta migliorativa non presentava alcuna utilità effettiva per l’Amministrazione.
Inoltre il costo di ogni intervento sarebbe di circa € 120, pertanto il costo complessivo dei 745 interventi offerti da PG risulterebbe di € 89.400,00, pari da solo all'89,4% del "valore" biennale stimato del contratto.
II - Violazione e falsa applicazione della lex specialis della procedura; violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) bis ed f) bis del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, illogicità, irrazionalità manifesta; falsità dei presupposti.
In sede di gara sono stati attribuiti 10 punti a Pista in relazione al criterio 1.4 dell’art. 17 del bando " Vicinanza della sede operativa di intervento alla sede del Comando di Polizia Locale ” senza verificare se all'indirizzo indicato dalla aggiudicataria fosse effettivamente presente la “ unità locale ” dichiarata e altresì senza verificare l’effettivo possesso di tutti i requisiti per l'esecuzione del servizio, in primis l'iscrizione all'ANGA, e i legami giuridici che consentivano a detta unità locale di operare nell'interesse di ST.
7. In esecuzione dell’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 1316 del 24 dicembre 2020, il Comune in data 30 dicembre 2020 esibiva alla ricorrente il “ Progetto tecnico PISSTA ” in forma integrale, senza parti oscurate.
8. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti (proprio), notificato e depositato in data 28 gennaio 2021, Sicurezza e Ambiente ha quindi impugnato gli atti della procedura proponendo i seguenti ulteriori motivi.
I – Violazione e falsa applicazione della lex specialis; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione, falsità dei presupposti .
All’offerta di ST non avrebbero dovuto essere riconosciuti 10 punti in relazione al sub criterio 1.1 “ Vicinanza della sede operativa di intervento alla sede del Comando di Polizia Locale- distanza entro 10 Km. ”: all’indirizzo indicato dalla aggiudicataria come sede operativa di intervento, ST dispone infatti esclusivamente di un’area esterna di m. 20 per il deposito di “ n. 2 fusti da litri 1000 cad e n. 1 mezzo di proprietà ”, in forza di un contratto di deposito a titolo gratuito con la società la Gentile s.r.l..
II - Violazione e falsa applicazione della lex specialis; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione, falsità dei presupposti.
All’offerta di ST non avrebbero dovuto essere riconosciuti 15 punti in relazione al criterio 1.2 " Numero di centri logistici operativi CLO ulteriori rispetto a quello (1) previsto quale requisito minimo obbligatorio ". I tre CLO aggiuntivi indicati da ST nell’offerta si trovano infatti: 1) in provincia di Ancona, a distanza di 302 Km. dal Comune di RO; 2) in provincia di Arezzo, a distanza di 263 Km. dal Comune di RO; 3) in provincia di Teramo, a distanza addirittura di 402 Km. dal Comune di RO. ST, in realtà, non disporrebbe di CLO aggiuntivi in posizione utile per espletare il servizio nel Comune di RO.
III - Violazione e falsa applicazione della lex specialis, eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione .
All’offerta di ST non avrebbero dovuto essere riconosciuti 15 punti in relazione al criterio 2.1 " Numero di veicoli polifunzionali VPA ulteriori rispetto a quello (1) previsto quale requisito minimo obbligatorio”.
I cinque veicoli polifunzionali offerti da ST per l’esecuzione del servizio non risultano effettivamente utilizzabili, in quanto promessi in altre gare per eseguire altre prestazioni e segnatamente:
1) - il veicolo targato DF412LJ è stato indicato anche al fine di servire la Provincia di Vibo Valentia “ Area Joppolo ”, l'Area " Tre Santi " di Messina e l'Area " Collevecchio Subequo " della Provincia dell'Aquila;
2) il veicolo tg. ET598WG veniva indicato anche a servizio della Provincia di Vibo Valentia " Area San Calogero ", Area "Normanno" di Messina, nonché l'Area " Carsoli " della Provincia dell'Aquila;
3) il veicolo tg. ET759HK, veniva offerto anche alla provincia di Vibo Valentia per l'Area " Vazzano ", come mezzo di supporto per la gara di Messina, nonché asservito all'Area " Pescasseroli " della Provincia dell'Aquila;
4) il veicolo tg. DP419YJ, offerto anch'esso a Vibo Valentia per l'Area " Monterosso Calabro ", per l'Area " Normanno ", di Messina, nonché per l'area "Castel di Sangro" della Provincia dell'Aquila, senza considerare che il medesimo veicolo risulta altresì asservito al Comune di Grottammare;
5) infine il veicolo tg. DG106XC, indicato come CTO 01/02/03 per la Provincia di Vibo Valentia, veniva offerto anche come mezzo di supporto per le commesse della Provincia di Lecce, della Provincia dell'Aquila e del Comune di Grottammare.
9. Le parti depositavano memorie e repliche con cui le resistenti eccepivano in via preliminare la tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti e nel merito che l’art. 18 del disciplinare prevedeva lo svolgimento di verifiche sulle dichiarazioni dei concorrenti solo nell’ipotesi in cui fossero sorti “fondati dubbi” e che l’elemento centrale della prestazione doveva essere individuato nell’effettivo rispetto dei termini previsti, al di là della localizzazione dei centri operativi e dei mezzi utilizzati.
10 All’udienza del 24 febbraio 2021, dopo ampia discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Infondata è l’eccezione preliminare, dedotta dal Comune, di inammissibilità del ricorso in quanto notificato all’Amministrazione ad un indirizzo presente nel registro INI-PA e non nel registro Reginde.
Stante la costituzione in giudizio del Comune, infatti, la notifica all’indirizzo pec non presente nel registro Reginde ha in ogni caso raggiunto il suo scopo e pertanto ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. non può ritenersi nulla.
2. Infondata è altresì l’eccezione di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti.
La ricorrente è venuta a conoscenza dell’effettiva consistenza dell’unità principale, degli indirizzi dei CLO e delle targhe dei veicoli messi a disposizione da ST solo in data 30 dicembre 2020, allorché il Comune – in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n. 1316 del 24 dicembre 2020 - ha esibito il progetto tecnico dell’aggiudicataria in forma integrale, senza parti oscurate.
Anche il secondo ricorso per motivi aggiunti - notificato e depositato in data 28 gennaio 2021 - è pertanto tempestivo.
3. Nel merito sono fondati il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti presentato in data 29 dicembre 2020, con cui la ricorrente lamenta la non serietà dell’offerta complessiva di ST e l’erroneità-omissione della valutazione di non anomalia compiuta dal Comune a seguito dell’ordinanza cautelare n. 493 dell’8 ottobre 2020.
3.1. Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la disciplina relativa all’anomalia delle offerte sia applicabile, in quanto compatibile, anche alle concessioni di servizi (T.A.R. Toscana, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 816; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5679).
Se non v’è dubbio che il costo del servizio sia posto a carico degli utenti, anche attraverso il sistema dell’obbligo assicurativo per la responsabilità civile da circolazione di veicoli, sul punto è dirimente la considerazione che l’Amministrazione procedente è comunque tenuta a verificare la serietà-sostenibilità delle offerte presentate: una tale verifica deve infatti ritenersi necessaria sia a garanzia dell’effettività della concorrenza e del corretto svolgimento della procedura, sia a garanzia degli stessi utenti finali del servizio.
Ciò a fortiori allorché, come nel caso di specie, l’Amministrazione procedente sia un ente territoriale.
Proprio in quanto ente esponenziale della propria collettività di riferimento, il Comune era tenuto a verificare, nell’interesse dei propri cittadini e degli utenti della strada, l’effettiva sostenibilità dei costi e la congruità delle tariffe applicate.
E’ invece privo di pregio il rilievo secondo cui sarebbero le imprese assicuratrici, e non gli utenti, a sostenere il costo del servizio.
Tale rilievo, oltre a non tenere conto dei sinistri dei quali non è possibile accertare il responsabile, non considera che il costo degli indennizzi corrisposti dalle imprese assicuratrici viene in realtà posto a carico degli utenti finali sotto forma di premi assicurativi.
3.2. Per giurisprudenza costante, la valutazione di anomalia e la scelta stessa di attivare la verifica facoltativa di anomalia sono oggetto di ampia discrezionalità - tecnica e amministrativa - sindacabile solo in presenza di elementi specifici e in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 15 gennaio 2018, n. 186; T.A.R. Umbria, 23 maggio 2017, n. 407).
La fattispecie in esame tuttavia, in ragione dell’entità delle prestazioni migliorative offerte dalla aggiudicataria – 745 “ ripristini buche ” e 745 " rimozioni carcasse " – rapportata al valore del contratto indicato nella legge di gara, rientra in una di quelle ipotesi particolari di macro sproporzione che impongono all’Amministrazione di considerare anomala l’offerta presentata.
Il costo dei servizi aggiuntivi promessi da ST – che nel corso della procedura aveva ottenuto il punteggio massimo conseguibile - risulta effettivamente coprire gran parte del valore stimato del servizio e non risulta effettivamente sostenibile.
3.3. Le giustificazioni presentate da ST e le motivazioni del giudizio di non anomalia espresso dal Comune, non solo non danno conto delle ragioni per le quali l’aggiudicataria è in grado di presentare offerte tanto competitive, ma confermano l’inattendibilità-non serietà dell’offerta stessa.
Sia ST sia il Comune non forniscono alcun attendibile elemento in merito alla effettiva sostenibilità dell’elevatissimo numero di interventi aggiuntivi promessi, ma incentrano le proprie difese sul fatto che negli anni passati il numero di interventi eseguiti è stato molto inferiore e che pertanto, con ogni probabilità, anche in futuro non saranno necessari 745 “ ripristini buche ” e 745 " rimozioni carcasse ".
In definitiva l’aggiudicataria ha offerto un numero elevatissimo di interventi confidando che, in sede di esecuzione del servizio, non sarebbe stata chiamata ad eseguirli.
In questo senso è evidente la violazione da parte dell’aggiudicataria del generale canone di correttezza e buona fede, applicabile sia all’Amministrazione sia al privato anche nei rapporti di diritto pubblico (T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 luglio 2020, n. 575). E non v’è dubbio che una tale violazione riverbera i suoi effetti anche sulla serietà-attendibilità dell’offerta presentata.
3.4. Il fatto che, per lo svolgimento del servizio, ST abbia offerto CLO a distanza di centinaia di chilometri dal Comune di RO e veicoli che aveva già destinato ad utilizzi del tutto incompatibili tra loro conferma ulteriormente la non serietà dell’offerta della aggiudicataria.
3.5. Evidente è altresì l’erroneità della valutazione di non anomalia posta in essere dal Comune che non ha in alcun modo preso in considerazione né l’insostenibilità complessiva dell’offerta in ragione dei numerosissimi interventi aggiuntivi promessi, né la non serietà della stessa in ragione della distanza dei CLO indicati.
Anche a seguito dell’ordinanza cautelare dell’8 ottobre 2020, il Comune ha espressamente dichiarato di non avere verificato la sostenibilità dell’offerta in quanto mancava un prezzo di riferimento e ha ribadito che “ la concessione in oggetto non prevede alcun onere a carico dell’Amministrazione”, così escludendo la necessità di effettuare un giudizio di congruità.
3.4. In definitiva - in considerazione della sproporzione degli interventi aggiuntivi che ST si è impegnata ad eseguire e dell’assenza di attendibili elementi giustificativi - l’offerta dell’aggiudicataria risulta non seria-attendibile e pertanto doveva essere esclusa.
Ciò anche per effetto del principio del c.d. one shot temperato che, a seguito dell’ordinanza cautelare, imponeva all’Amministrazione di riesaminare la questione nella sua interezza sollevando, una volta per tutte, ogni questione ritenuta rilevante ai fini della valutazione di non anomalia dell’offerta (Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 660; Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2010, n. 633).
4. E’ fondato altresì il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti con cui la ricorrente lamenta che non doveva essere riconosciuto il massimo del punteggio a ST in relazione al criterio 1.2 " Numero di centri logistici operativi CLO ulteriori rispetto a quello (1) previsto quale requisito minimo obbligatorio ".
I tre CLO aggiuntivi indicati da ST risultano infatti tutti situati a distanza incompatibile con i tempi di intervento richiesti dalla legge di gara e pertanto non potevano ritenersi computabili ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Ne consegue che all’offerta di ST non poteva essere attribuito il punteggio massimo e che all’esito delle operazioni di gara l’offerta economicamente più vantaggiosa doveva risultare quella della ricorrente.
5. Assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, la domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo e con entrambi i ricorsi per motivi aggiunti va quindi accolta, nei termini appena evidenziati.
6. Quanto alla della domanda di risarcimento del danno in forma specifica, il Collegio – tenuto conto dello stato di esecuzione del rapporto e considerato che nella fattispecie in esame si tratta dell’affidamento di una concessione di servizi della durata di due anni, per la quale è più agevole per l’appaltatore sostituirsi all’altro nell’esecuzione delle prestazioni (Cons., Sez. III, 19 dicembre 2011, n. 1938; T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 dicembre 2108, n. 1189; T.A.R. Veneto, Sez. I, 24 ottobre 2016, n. 1168) – dichiara l’inefficacia del contratto eventualmente nelle more concluso (art. 122 cod. proc. amm) e il subentro della ricorrente con effetto dalla comunicazione della presente sentenza (art. 124 cod. proc. amm.).
In relazione alla parziale esecuzione della prestazione a seguito della consegna in via d’urgenza del servizio l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato ha effetto ex nunc, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.
7. L’accoglimento della domanda di subentro comporta l’assorbimento della domanda di risarcimento del danno per equivalente proposta in via subordinata.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso introduttivo ed entrambi i ricorsi per motivi aggiunti e per l’effetto annulla nei suddetti sensi gli atti impugnati;
- accoglie la domanda di risarcimento del danno in forma specifica e, per l’effetto, dispone il subentro di Sicurezza e Ambiente nel servizio, nei sensi di cui in motivazione;
- respinge la domanda di risarcimento del danno per equivalente;
Condanna il Comune di RO e ST s.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidandole, per ciascuna parte, nella somma di € 2.000,00 a titolo di compensi e spese, oltre ad iva e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO