Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 20.03.2025
Controparte 1 e per delega dell'avv. Giuliano E' presente per l'
Buccino Grimaldi, l'avv. Francesca Sabino la quale si riporta alla comparsa di costituzione ed a tutti gli atti e verbali di causa e brevemente osserva quanto segue:
la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio delle parti (Cass.
13756/2006). Sul punto, però, la Cassazione ha chiarito che la deduzione, ad opera dell'appellato, del proprio difetto di titolarità passiva (ma il discorso è identico per la titolarità attiva) del rapporto fatto valere in giudizio dall'attore, risolvendosi nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, la cui sussistenza deve essere dal giudice verificata anche d'ufficio, non rientra fra le eccezioni riservate alle parte, ma, integrando una mera difesa, può essere sollevata per la prima volta anche in appello, senza che sia possibile invocare il divieto dei nova,nel giudizio di gravame, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. (Cass.
15832/2011). Corollario di tale principio è che, trattandosi di una mera difesa consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda,
non modifica il principio secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo incombe sull'attore. La Cassazione, in altre parole, stabilisce che la titolarità del diritto (sia dal lato attivo che passivo) rientra tra i fatti costitutivi della domanda, sicchè la parte che ne eccepisca la carenza non svolge alcuna eccezione in senso stretto, bensì propone una mera difesa consistente, appunto, nella negazione di un fatto costitutivo posto a base dell'avversa domanda e l'onere di provarne i fatti costitutivi (titolarità
D'altronde tale principio è perfettamente aderente all'art. 2697 c.c. ed è oramai consolidato: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore”. (Cass., U, n. 2951 del 16/2/2016; Cass., 3, n. 14652 del 18/7/2016; Cass., 1, n. 15037 del 21/7/2016; Cass., 6-3 n. 22525 del
24/9/2018).
Inoltre, ad avviso della Corte di legittimità, tale principio non viene derogato dalla disciplina settoriale di cui agli artt. 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni, “non incidendo in alcun modo la peculiarità del caso sul riparto dell'onere probatorio della titolarità della situazione soggettiva controversa" (Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, n.12232).
Pertanto la deduzione dell'appellante che spetterebbe al convenuto che eccepisce la mancanza di prova della legittimazione passiva del presunto responsabile civile, indicarne il nominativo, è assolutamente contraria ai granitici principi dell'onere della prova ben riassunti nell'art. 2697 c.c. L' quando riceve una denuncia di sinistro può soltanto interrogare il
CP_3 di riferimento sulla regolare immatricolazione della targa (cioè che non si tratti di targa clonata, contraffatta, falsificata ecc....) che è requisito necessario e sufficiente qualora la targa sia stata rilasciata da uno dei Paesi per i quali si presume assolto l'obbligo assicurativo (elenco contenuto nell'art. 5 del DM 86/2008, in cui rientra la Bulgaria) o sulla esistenza di una valida carta verde, requisito indispensabile per gli altri Paesi. Ma l' non possiede una banca dati delle targhe estere con i nominativi dei proprietari, tanto ciò è vero che da alcuni anni (2022) al fine di ovviare a tale lacuna, è stato istituito il REVE (Registro veicoli esteri) consultabile presso il sito ACI. Tuttavia, anche per i veicoli di vecchia immatricolazione o non reperibili al CP_4 è possibile ed è previsto che il danneggiato che non abbia avuto la diligenza di scambiarsi i dati al possa richiedere le momento del sinistro come si è soliti fare
-
informazioni sul nominativo del proprietario al Parte 1 O
all'Ambasciata in Italia del Paese di immatricolazione del veicolo estero.
La difesa dell'appellante sostiene che la prova della titolarità passiva della deriva dalle comunicazioni dell che haControparte_5
sempre intitolato l'oggetto delle sue comunicazioni indicando la
Controparte_5 "nome delle parti”. Ma le lettere dell' nel cui oggetto veniva riportato il nome del presunto responsabile civile (indicato dall'allora attore), certamente non valgono a provarne la legittimazione passiva, trattandosi di descrizione dell'oggetto e la stessa cosa dicasi per la relazione investigativa che tra l'altro nulla dice circa il motoveicolo con targa bulgara presunto danneggiante.
Si ribadisce sul punto che è pacifico che l'assicurato può essere anche persona diversa dal proprietario e che il conducente non è detto che sia anche il proprietario, mentre è altrettanto pacifico che il responsabile civile è unicamente il proprietario del veicolo.
Prescindendo dalla inammissibilità ed irritualità dei documenti depositati dalla difesa dell'appellante con le note di trattazione scritte per l'udienza del 12 giugno 2023, se ne contesta in ogni caso la rilevanza, in quanto la sentenza depositata è res inter alios e se in quel processo è stata accertata la legittimazione passiva, significa che era stata fornita la prova della stessa, laddove nella fattispecie che ci occupa manca del tutto. Si oppone, quindi, alle richieste istruttorie dell'appellante, perchè inammissibili, tardive ed irrilevanti e insiste nelle conclusioni tutte rassegnate nella comparsa di costituzione (conferma integrale sentenza di primo grado con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio).
Altresì presente nell'interesse dell'appellante, l'avvocato [...] CP 6 il quale si riporta a tutti quanti i propri atti scritti difensivi conclude per il pieno integrale accoglimento dell'appello e chiede che la causa venga decisa;
si oppone a tutto quanto dedotto a verbale in data odierna, in quanto trattasi di vere e proprie memorie difensive non autorizzate e pertanto rappresentano un abuso del diritto di difesa, si chiede che il giudice tenga presente di tale comportamento;
in ogni caso in merito al difetto di legittimazione passiva rilevato dal giudice di primo grado, si rappresenta che agli atti già vi era la prova della titolarità del veicolo in capo al convenuto responsabile civile, atteso che era stato prodotto sia il modello cai sottoscritto dal proprietario e che il teste ha confermato che tale documento è stato formato in occasione del sinistro.
L'avv.Sabino impugna tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato, facendo rilevare che parte istante deduce che la proprietà del veicolo estero sussiste in capo ad una società che di certo non ha sottoscritto alcun CAI, evidentemente attribuibile al mero conducente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale deposita la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia
Colicchio in funzione di giudice d'appello ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies nella causa civile iscritta al n. 5789/2022 R.G.Cont.
TRA
Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_6
presso il cui studio elett.te domiciliata in Napoli, alla via F. Arnaldi n. 45 in virtù di delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_7 in persona del 1.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Buccino presso il cui studio elett.te domiciliata in Napoli alla via Mariano d'Ayala n. 18
APPELLATA
domiciliata ex lege presso l' Controparte_5
[...]
,
domiciliata ex lege presso l' CP_2 Controparte_8
,
APPELLATI CONTUMACI Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
36681/21
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il sig. Pt 2 conveniva in giudizio l' , la
Controparte_5 e la Controparte_8 al fine و
di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 13.06.2016.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponeva:
1) di essere proprietario del veicolo EL CO tg. DK245AN;
2) che in data 13/06/2016 alle ore 12.00 in Napoli alla via Ferrante
Imparato, il conducente del motoveicolo GI ER tg. 61
(targa bulgara) mentre percorreva detta strada con direzione via G.
Ferraris nel tentativo di effettuare una manovra di sorpasso alla destra del veicolo EL CO tg. DK245AN non calcolava bene le distanze e si incastrava tra lo stesso e il veicolo Fiat DA tg. DV849 BY fermo in sosta sul marciapiede destro della carreggiata e parcheggiato in senso opposto a quello di marcia
3) che a causa di tale impatto il veicolo EL CO tg. DK245AN riportava ingenti danni alla parte laterale destra per l'urto ricevuto così come descritti e quantificati nel preventivo nel preventivo di riparazione e nelle riproduzioni che si offrono in comunicazione;
4) che la responsabilità nella produzione del sinistro è da attribuirsi alla negligente ed imprudente condotta di guida del conducente del motoveicolo GI ER tg 61 risultato essere di proprietà della e regolarmente assicurato per la r.c auto con la Controparte_5
Controparte_8
Sulla base di tali premesse chiedeva, la condanna in solido dei convenuti per il risarcimento dei danni subiti al proprio veicolo nonché i danni da sosta tecnica.
A seguito di ordinanza di incompetenza territoriale emessa dal Giudice di Pace di Barra, con atto di citazione in riassunzione dinanzi al Giudice
di Pace di Napoli il sig. Pt_2 reiterava domanda di risarcimento danni. Si costituiva 1 il quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità.
e l'improponibilità della domanda, nel merito contestava sia l'an che il quantum e ne chiedeva il rigetto.
Rimanevano contumaci Controparte_5 e Controparte_8
motivo per il quale ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Prodotta documentazione, espletata la prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione dal Giudice di Pace di Napoli che con sentenza n. 36681/21, rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale pronuncia ricorreva in appello il sig. Pt 2 il quale lamentava l'erroneità della decisione di prime cure per errata valutazione del materiale probatorio per aver il Giudice di primo grado ritenuto non provata la legittimazione passiva della CP 5 CP_5
Controparte_1 il quale in via principale chiedeva Si costituiva l'
la conferma della sentenza impugnata. Chiedeva inoltre il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto nonché improponibile ed improcedibile ai sensi dell'art. 144, comma 3 del d.lgs. n. 209/2005, in quanto non dimostrata la responsabilità civile nonché la proprietà del veicolo estero della Controparte_5
Non si costituivano la Controparte_5 e l' Controparte_8
nonostante la regolarità della notifica motivo per il
[...]
quale ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa quindi, all'esito dell'udienza di prima comparizione, veniva rinviata per la precisazioni delle conclusioni all'udienza del 20/03/2025
ex art 281 sexies.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità e procedibilità dell'appello per il rispetto dei termini di cui agli artt. 327, 347 e 348 e 348-bis c.p.c. e per la specificità dei motivi dedotti.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In ordine all' eccezione preliminare di difetto di legittimazione soccorrono i principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione (vedi ex aliis, Cass. 30/05/2008 n. 14468 cui adde
Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177) evidenziando come la
"legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. In tale prospettiva, l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, poichè attiene al merito della controversia, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Il suo difetto, pertanto, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte (cfr. Cass.15/09/2008 n. 23670). Nello specifico, per quanto innanzi detto, detta questione, attinente alla situazione giuridica sostanziale passiva, risulta sia stata ritualmente formulata sin dalla comparsa di costituzione tempestivamente depositata, onde deve essere esaminata nella presente sede.
Giova rilevare che in caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme di riferimento vanno ravvisate negli artt. artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni, le quali prevedono una procedura semplificata individuando quale referente 1 [...]
Controparte 1 CP_2 il quale costituisce un interlocutore per le ipotesi in cui il sinistro deve avvenga:
- con veicolo estero appartenente a Paese membro dello Spazio economico europeo o di Svizzera, Serbia, Andorra che al momento dell'incidente sia munito di targa in corso di validità (articolo 125 comma
4 e comma 3, lettera b, del Codice delle assicurazioni private DLgs
209/2005);
con veicolo estero immatricolato in un Paese che non fa parte dello
Spazio economico europeo (Albania, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina,
Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia,
Tunisia, Turchia, Ucraina), munito di certificato internazionale di assicurazione c.d. carta verde, il cui stato di validità alla data dell'incidente sia stato confermato dall'assicuratore estero o dal CP 3 del Paese di origine del veicolo (articolo 125 comma 3 lettera a "carta verde accettata");
- veicolo estero extra-comunitario che sia munito di polizza temporanea di frontiera (articolo 125 comma 3 lettera c).
1 èAi sensi dell'art. 126 co.2, lett. b, poi, l' (che ai sensi del co. abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione)
assume la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione e ai sensi della successiva lettera c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi ivi previste (quelle di cui al comma 2, lettera b, al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo), in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti.
Orbene, nel caso di specie il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la legittimazione passiva,in quanto, a monte, non provata la titolarità del
Controparte_5 Invero, dalla veicolo in саро a documentazione in atti e più precisamente dalla relazione investigativa redatta dalla Global Investigation Service su incarico dell' emerge chiaramente che il motoveicolo convenuto alla data del sinistro fosse in
Parte_3 e che la Controparte_9 uso al sig. come risulta dalla raccomandata n. 15050551372-2 del 10.09.2016, versata in per la atti, provvedeva ad inviare una diffida al sig. CP 10 restituzione del veicolo GI ER per la naturale scadenza del contratto di noleggio valido dall'08/07/2015 al 14/07/2016. Tale relazione risulta più che sufficiente a suffragare la titolarità passiva in quanto, da ciò emerge, che il motociclo convenuto al momento del ed assicuratosinistro fosse di proprietà della Controparte_5
con la Controparte_8
Pertanto risulta provata la legittimazione passiva del veicolo convenuto.
Inoltre dall'istruttoria espletata, si rileva come dalle dichiarazioni rese dall'unico teste di parte attorea escusso in data 26/11/2021, il sig.
Controparte_11 si evince che nel mese di Giugno 2016 verso le ore 12.00/13.00 alla via Ferrante Imparato uno scooter ER di colore scuro, divincolandosi nel traffico si incastrava tra un veicolo fermo in sosta,una DA di colore nero, ed una EL CO di colore nero che percorreva la suindicata strada a passo d'uomo, con direzione Piazza
Garibaldi. Il teste precisava che la Fiat DA era posizionata in sosta in senso inverso al senso di marcia della EL CO e che il ER aveva una targa bulgara. Riconosceva attraverso le riproduzioni fotografiche i veicolo coinvolti e confermava i danni riportati.
Orbene, la scrivente ritiene che dall'istruttoria effettuata ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste non si ha motivo di dubitare, per cui si ritiene raggiunta la prova circa la fondatezza della domanda.
In merito alla quantificazione dei danni subiti dall'autovettura attorea parte appellante quantificava nell' importo di € 1936,16 il danno patrimoniale subito, evidenziando attraverso il preventivo depositato in atti che l'autoveicolo subiva danni alla parte laterale destra.
Si precisa che il preventivo depositato dall'attore si configura come allegazione di parte. Tale documento non ha valenza probatoria e non è idoneo alla determinazione del quantum e, quindi, inadeguato ad attribuire tutti i danni lamentati.
Pertanto si ritiene di dover liquidare in via equitativa l'importo di €
1200,00 iva inclusa, in quanto “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base allespese da affrontare, il risarcimento comprende anche l'Iva pur se la riparazione non è ancora avvenuta, allorquando il prestatore d'opera sia tenuto, ex art. 18 d.p.r. n. 633 del 1972, a addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente. In particolare, trattandosi di onere futuro e certo al tempo della liquidazione del danno il pagamento dell'Iva concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito" (cfr Cass..8199/13)
Il danno è stimato all'attualità, e per tale ragione andrà devalutato alla data del 13.06.16 ed annualmente rivalutato sino alla data del soddisfo oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
In ordine alla richiesta di risarcimento da sosta tecnica avanzata dall'appellante, si richiama un recente orientamento della S.C. (cfr. sent.
20620/15) a mente del quale "Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” motivo per il quale la voce richiesta si rigetta in assenza di prova degli elementi costitutivi della domanda.
Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum rispetto al valore medio di riferimento in considerazione delle questioni affrontate, espunta la voce corrispondente alla fase istruttoria non espletata per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) In riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello avanzato dal sig. Parte 2 e condanna in solido le parti appellate al pagamento in favore di parte appellante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dell'importo di € 1200,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto 13.06.16 ed annualmente rivalutata sino alla data del soddisfo;
2) Condanna le parti appellate al pagamento in favore di Parte_2 delle spese di lite di primo grado che liquida in € 130,00 per spese oltre
€ 1.205,00 per compensi oltre iva,cpa e rimb forf come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Condanna le parti appellate al pagamento in favore del sig. Parte_2
[...] delle spese di lite di secondo grado che liquida in € 27,00 per spese oltre € 1.701,00 per compensi oltre iva,cpa,e rimb. Forf come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio