Art. 29. (Entrata in vigore della legge)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971.