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11 gennaio 1974
11 gennaio 1974
Art. 29. (Entrata in vigore della legge)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971.